Segretariato Pellegrini da Zoldo
PRESENTAZIONE, PERSONALE, DEL CANCELLIERE
Con
deliberazione del 22 febbraio 2009, il Consiglio Direttivo della Fondazione
«Segretariato Pellegrini da Zoldo», legalmente
costituita il 23 giugno 1998 (atti del notaio Pasquale Osnato,
di Belluno, n. 74756 di repertorio e 14320 di raccolta), ha approvato una
radicale, storica modifica dello statuto, che sarà legalmente
registrata non appena possibile.
E’ con profonda gioia che
facciamo conoscere il testo integrale del nuovo statuto. Per un confronto tra
il testo in vigore e quello ora approvato, si invia a
«Il Maso ai Coi. Bollettino n. 1», aprile 2002, pp.
3-13. Le novità principali sono:
1) L’apertura del
Segretariato a soggetti non appartenenti alla Casata dei Signori Pellegrini da Zoldo, siano (questi nuovi aderenti) residenti nella valle
di Zoldo o fuori di essa;
2) Il recupero della realtà
storica del Libero Maso di Coi e della sua dimensione
ad un tempo privatistica e pubblicistica;
3) La dichiarazione
esplicita di riferimento (art. 5) alla realtà storica di appartenenza
primaria, costituita dal municipio carnico di Zuglio, e all’antropologia personalista del Cattolicesimo,
che, nel contesto multi-culturale odierno, non è
parso di poter più dare per scontato;
4) Il recupero
dell’istituto giuridico germanico del Fuoco, quale soggetto centrale della
società;
5) La costituzione della Self-School di Amicizia e Libertà,
per diffondere la nostra filosofia del vivere personale e sociale.
In questa sede non indichiamo
la parte patrimoniale, tanto più che manca un inventario aggiornato; non
indichiamo i beni immobili e mobili che, dal 1998, sono stati aggiunti agli
originari. Il bene più prezioso è la nostra identità storica specifica, che
vogliamo trasmettere, far conoscere e rendere fruttuosa, a vantaggio di quanti,
mostrandosi interessati, vorranno aderire o collaborare.
STATUTO
Articolo 1 – Investitura
storica
Il
Segretariato Pellegrini da Zoldo è riconosciuto dai
Signori Pellegrini da Zoldo quale rappresentante
della loro Casata e viene investito iure sanguinis del governo del Libero Maso de I Coi, ossia
dello storico «Maso de Pellegrin de I Coi di San Nicolò», fondato dai loro antenati nella seconda
metà del XIV secolo, con tutti i diritti collettivi di signoria e di utilità
(il diretto e l’utile dominio) pertinenti al detto Maso.
Articolo 2 – Sede legale e
durata
Il Segretariato ha sede legale presso l’abitazione
avita dei Pellegrini, in comune di Zoldo Alto
(provincia di Belluno), al civico n. 16/c di via Belina; ha durata illimitata.
Articolo 3
– Stemma
Il
Segretariato usa, come proprio, lo stemma dei Signori
Pellegrini da Zoldo e del loro Maso, come
indicato nello statuto del 1998 e così descritto: «D’azzurro,
a due bordoni da pellegrino al naturale, decussati, accompagnati in capo da una
conchiglia di San Giacomo al naturale ed in punta da un monte di tre
cime di verde movente dalla punta».
Articolo 4
– Statuto e autonomia storica
Il
Segretariato, in quanto continuatore e portavoce di Casa Pellegrini da Zoldo, gode di una particolare
autonomia statutaria, documentata dall’archivio storico e dalla pratica di
secolari consuetudini normative all’interno del Libero Maso, ora recepite, per
quanto possibile, e disciplinate dal presente statuto.
L’autonomia
statutaria è nativa e originale, per la sintesi propria tra aspetto pubblico e
privato o gentilizio; è un’autonomia «di Fuoco».
Per Fuoco si
deve intendere, come si è sempre inteso, l’unità anagrafica ed economica in cui
si struttura un parentado, indipendentemente da
qualsiasi considerazione sul numero, lo stato civile o altre qualità personali
del suo o dei suoi componenti.
Articolo 5 – Aree culturali
di riferimento e legge fondamentale
Il
Segretariato riconosce il Libero Maso de I Coi quale
soggetto storico dotato di identità propria, risultante dall’incontro,
all’interno del contesto montano dell’antico municipio di Zuglio,
in Carnia, dell’antropologia personalista del Cattolicesimo
con quella germanica del Fuoco.
L’equilibrio
fra i tre elementi, condizione essenziale per l’esistenza del Libero Maso, si
attua, sia a livello privato che pubblico, secondo il
dinamismo libertà-amicizia; questo originale dinamismo è, perciò, la legge
fondamentale del Segretariato.
Articolo 6 – Carattere
pubblicistico dell’autonomia statutaria
L’autonomia
statutaria, di cui all’art.
Il
Segretariato prende atto che l’istituto del Fuoco è ancora vivo,
quale cellula delle Regole, e che esse godono ex art. 3 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, l’antica «autonomia statutaria», anche se ridotta, quali
«organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali»,
al semplice ambito privatistico. A causa di questa
delimitazione privatistica, recentemente introdotta
dalla legge, il Segretariato non vede applicabile a sé, sul punto specifico, la
disciplina di dette organizzazioni montane e continua a rivendicare per i
Fuochi del Libero Maso il diritto pubblicistico nativo, riconosciuto il 22
agosto 1224 alle parentelae di Zoldo e dell’Agordino dal conte
Gabriele III da Camino; diritto confermato dallo Statuto della Magnifica Comunità
di Belluno del 1378 e dai successivi Statuti e mai dichiarato decaduto, né potrebbe
esserlo per desuetudine, essendo stato riconosciuto come nativo dei boni viri o liberi homines
delle due comunità di Agordo
e Zoldo.
Articolo 7 – Carattere privatistico dell’autonomia statutaria
Il carattere
pubblicistico del diritto nativo, di cui all’art. 6, facente capo ai Fuochi,
non implica che essi Fuochi o il Libero Maso come tale siano soggetti di natura
giuridica pubblica; essi conservano, in analogia a quanto disposto dall’art. 3
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, quand’anche non ancora riconosciuta nel
caso del Libero Maso de I Coi, la loro storica
«personalità giuridica di diritto privato»; privato, ma non individualista,
cioè «di Fuoco».
Ne consegue
che mentre, come nel caso delle «organizzazioni montane per la gestione di beni
agro-silvo-pastorali», il Segretariato regola con il
presente statuto, come affermato all’articolo 4 della citata legge, «i criteri
oggettivi di appartenenza» seguendo le «antiche laudi
e consuetudini» proprie, ossia del Libero Maso de I Coi, e ne conserva al
riguardo la secolare indipendenza operativa; così, analogamente ai masi del Südtirol-Alto Adige, su sua richiesta sovrana il
Segretariato può essere riconosciuto dallo Stato ente di diritto pubblico nativo.
Articolo 8 – Area
territoriale del Libero Maso de I Coi
Il
Segretariato riconosce al Libero Maso de I Coi una triplice
area territoriale: 1) L’area di proprietà e governo effettivi, corrispondente
al complesso delle superfici terriere di proprietà del maso stesso; 2) L’area
di proprietà storica, quale indicata nello studio «Il Maso originario di Coi di Zoldo» pubblicato dalla
«Rivista di Diritto Agrario» (a.
Articolo 9 – Fuochi
titolari del Libero Maso de i Coi
More iuris proprii antiquo, il Segretariato riconosce quali Fuochi
titolari del Libero Maso quelli di cui il titolare abbia
«luogo e fuoco» ossia costituisca unità anagrafica autonoma, con residenza
civica in Zoldo Alto e nell’ambito territoriale di
uno dei cinquel Masi da cui nacque il villaggio di
Coi: il Libero Maso de Pellegrin da I Coi, il Libero
Maso de Zanet di Col, poi diviso in due, e i due Masi
de Rizzardin e Scarzanella
sorti all’interno del più antico Maso di Pianaz, dei
nobili Azioni di Belluno.
Il riconoscimento diventa operativo su
richiesta scritta al Segretariato, in forma di lettera raccomandata su modulo
conforme, nella quale il titolare del Fuoco interessato si impegna a
concorrere, da buon consorte, alla vita, all’onore e alla prosperità del Libero
Maso de I Coi.
Ai Fuochi di cui al presente articolo, e ai loro
singoli componenti, è riconosciuto il diritto al
titolo storico di «Consorte del Libero Maso de I Coi», non
trasmissibile.
Articolo 10 – Fuochi
titolari del Segretariato Pellegrini da Zoldo
Il
Segretariato riconosce come suoi titolari, assieme ai membri fondatori, quei
Fuochi del Libero Maso e quei Focolari di Amicizia e
Libertà, a’ sensi dell’art. 14, che, a suo sovrano
giudizio, sono idonei ad essere ammessi a fianco dei primi.
I Signori Pellegrini da Zoldo estendono iure
sanguinis a tutti i nuovi contitolari del
Segretariato il diritto all’appellativo, non trasmissibile, di «Signore» e «Signore
del Libero Maso de I Coi», da essi e nei rapporti con
essi consuetudinariamente utilizzato, significante lo
status di domini del Maso.
Articolo 11 – Finalità
generale del Segretariato Pellegrini da Zoldo
Il
Segretariato Pellegrini da Zoldo si propone di
recuperare, garantire e trasmettere, valorizzandola nella sua originalità e allargandola
a beneficio di tutti, l’esperienza storica di spazio
di libertà-amicizia attuata, pur con alterni risultati, tra i Fuochi del Libero
Maso e, più in generale, tra i Masi di Coi.
Tale finalità
generale si estrinseca su tre livelli: istituzionale,.
Patrimoniale a ambientale, socio-culturale.
Articolo 12
– Finalità istituzionale
Con la sua,
il Segretariato garantisce pure l’esistenza legale del Libero Maso de I Coi e i di esso rapporti con Soggetti terzi, che hanno o
intendono avviare con esso stesso relazioni di collaborazione.
Realizza le
sue finalità istituzionali: a) Con la formazione e l’aggiornamento annuo
dell’anagrafe dei Fuochi del Libero Maso de I Coi; b)
Con l’organizzazione della vita sociale, anche fuori del Libero Maso, secondo
l’istituto giuridico del Fuoco; c) Con l’avvio e il mantenimento di relazioni
stabili con gli enti pubblici interessati e quelli dell’area storica
dell’antico municipio romano di Zuglio, in Carnia; d) Con la pubblicazione di un proprio Bollettino
ufficiale.
Le relazioni
del Segretariato con gli enti istituzionali diventano operative in seguito alla
nomina, da parte dei due enti, del rispettivo rappresentante presso l’altro,
con durata di servizio e competenze analoghe, definite in un previo protocollo.
Le relazioni
istituzionali del Segretariato con la comunità storica del Capitaniato
di Zoldo comportano la sua valorizzazione, nei modi
consuetudinari, delle seguenti ricorrenze annue: a) Il 4 maggio, San Floriano
di Lorch, patrono della comunità di Zoldo; b) La domenica successiva a quella di pentecoste,
Santissima Trinità, titolare della cappella gentilizia di Dozza,
come da Bolla di papa Sisto V del 1585; c) Il 1° agosto, San Pellegrino delle
Alpi, titolare della cappella gentilizia de I Coi, dei
primi del 1500; d) Il 22 agosto, la sentenza del conte Gabriele III da Camino,
del 1224.
Il
Segretariato si prefigge di allargare l’area di proprietà effettiva del Libero
Maso de I Coi, portandola a coincidere sempre più con
l’area di proprietà storica, nonché con altre proprietà ora di privati,
nell’ambito dei cinque Masi di cui all’art. 9.
Si prefigge,
di conseguenza, la valorizzazione del patrimonio
immobile e mobile di sua proprietà e concorre alla valorizzazione di quello
dell’area di proprietà regoliera, di cui all’art. 8.
Cura, tra i
beni immobili, la custodia e la valorizzazione dell’Archivio Storico e delle
Biblioteche specialistiche (sui membri, antica, del Risorgimento) di Casa Pellegrini da Zoldo, come pure del
patrimonio librario in genere.
Il
Segretariato realizza la presente finalità in tutte le forme contrattuali consentite
dalla legge, con il recupero della latteria sociale di Coi
e con apposite iniziative culturali, tendenti a far crescere nei Fuochi l’amore
per la natura, la conoscenza dell’ambiente e, per quanto possibile, la pratica
diretta di attività agricole e forestali, anche a scopo di lucro.
Per quanto
applicabile, il Segretariato riconosce estensibile al patrimonio del Libero
Maso de I Coi il regime giuridico di inalienabilità,
indivisibilità, inusucapibilità e vincolo alle
attività agro-silvo-pastorali e connesse disposto
dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, art. 6, per le Regole.
Il
Segretariato Pellegrini da Zoldo ritiene doveroso
allargare l’esperienza storica di amicizia e libertà
dei Fuochi del Libero Maso oltre le dimensioni parentale
e geografica del Maso, per renderla esperienza di respiro universale.
Si
costituisce, pertanto, organo di riconoscimento generale quali Fuochi o Focolari
di Amicizia e Libertà di tutte quelle unità
anagrafiche che, ovunque residenti, nel rispetto e nella valorizzazione delle
caratteristiche storiche di cui all’art. 4 comma III, impegnandosi a vivere la
legge fondamentale del Libero Maso ossia il dinamismo interpersonale
libertà-amicizia, ne faranno richiesta scritta, in forma di lettera
raccomandata e su modulo conforme.
Il
Segretariato, in sintonia con la sentenza del 22 agosto 1224, riconosce tutti i
Fuochi o Focolari di Amicizia e Libertà quali soggetti
ad un tempo di diritti pubblici nativi e di diritti privati.
Come sempre
vissuto dai Fuochi del Libero Maso, una volta concesso,
il riconoscimento di un Fuoco è irrevocabile e decade solo per motivi
intrinseci oggettivi.
Il
Segretariato realizza la presente finalità: a) Con l’avvio e l’istituzione di
una Self-School di Amicizia
e Libertà; b) Con l’istituzione, anche fuori del Libero Maso, di proprie
biblioteche, finalizzate allo scopo, di identiche strutture museali
e la gestione del Museo «Erwin Maier»,
già istituito a Paluzza (Udine); c) Con l’istituzione
di un registro dei Fuochi o Focolari di Amicizia e
Libertà, ovunque residenti, secondo un apposito regolamento.
Il patrimonio
iniziale del Segretariato Pellegrini da Zoldo, ad esso vincolato, è formato dal lascito di cui all’atto
costitutivo del 1998.
Tale
patrimonio, come già avvenuto in questi anni, può essere alimentato ed
incrementato tramite acquisti, contribuzioni, donazioni e
legati, destinati allo scopo.
In caso di
scioglimento il patrimonio sarà devoluto al Sovrano Militare Ordine di Malta o,
in linea subalterna, da chi da esso stabilito.
Il
Segretariato gode di autonomia economica e
finanziaria, nell’ambito dei propri fini e con i limiti stabiliti dallo
statuto, nonché da eventuali regolamenti.
Tutti i
movimenti di cassa, in entrata ed in uscita, sono tenuti su apposito
registro.
L’esercizio
finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni
anno
Gli organi
del Segretariato Pellegrini da Zoldo
sono: il Consiglio, il Presidente, il Cancelliere, l’Assemblea dei Fuochi
Consorti del Libero Maso de I Coi,
Il Consiglio
del Segretariato Pellegrini da Zoldo ne è l’organo supremo ed è composto da tutti i titolari di
cui all’art. 10.
Il suo numero
complessivo va da cinque a venti componenti; la
variazione nel numero, per voto palese, è riservata al giudizio del Consiglio
stesso, in relazione alle sue esigenze.
I membri del
Consiglio durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca in
seguito a comprovato, totale disinteresse all’ente, da parte del consigliere in
oggetto, per un periodo di almeno diciotto mesi.
Il Consiglio
si riunisce ordinariamente tre volte all’anno e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri.
E’ convocato
dal Presidente con invito scritto e protocollato, ai singoli membri, a forma di
lettera raccomandata; l’invito deve indicare la data e il luogo dela riunione e l’ordine del giorno da trattare, e deve
essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
In linea
generale le riunioni sono fatte presso la sede legale del Segretariato; in caso
di impedimento o per giusta causa, da indicare nella
lettera di invito, possono svolgersi in altro luogo, purché di comodo accesso
alla maggioranza dei membri.
Il Consiglio
delibera su tutte le iniziative che concretizzano il raggiungimento dei fini
statutari, approva i regolamenti attuativi dello
statuto; provvede alla nomina del Presidente, del Cancelliere, del Direttore
della Self-School di Amicizia e Libertà e di altro personale
che ritenesse utile assumere; approva i bilanci preventivo e consuntivo annui.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e a votazione palese; a parità
di voti, la proposta si intende respinta.
I verbali
delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal
Presidente, dal Cancelliere e, eventualmente, da tutti i consiglieri presenti.
Non è ammessa
la rappresentanza per delega.
I membri del
Consiglio svolgono la loro opera gratuitamente, fatta salva
la refusione delle spese per incarichi particolari, affidati loro dal Consiglio
medesimo.
Il Presidente
è il legale rappresentante del Segretariato Pellegrini
da Zoldo e del suo Consiglio, di fronte a terzi e in
giudizio.
E’ eletto dal
Consiglio medesimo, tra i propri componenti, e dura in
carica cinque anni, rinnovabili.
Il Presidente
deve: a) Convocare e presiedere il Consiglio del Segretariato, l’Assemblea dei
Fuochi Consorti e le riunioni della Direzione della Self-School
di Amicizia e Libertà; b) Fissare l’ordine del giorno
delle rispettive adunanze; c) Disporre per l’esecuzione delle deliberazioni
adottate; d) Controllare e firmare gli atti sociali e i bilanci annui; e)
Preparare, assieme al Cancelliere, i bilanci preventivo e consuntivo annui; f)
Vigilare sulla buona tenuta del patrimonio; g) Vigilare sul funzionamento
complessivo dell’ente e sul comportamento del personale; h) attuare le
iniziative deliberate dal Consiglio.
Il Presidente
o, su sua delega scritta, altra persona di sua
fiducia, è il responsabile legale del Bollettino ufficiale di cui all’art. 12.
La carica di
Presidente è gratuita, fatta salva diversa delibera del Consiglio in linea
generale o per incarichi specifici.
Il
Cancelliere è il verbalizzatore, cassiere ed
archivista del Consiglio, dal quale viene nominato,
anche tra persone ad esso estranee, e dura in carica cinque anni, rinnovabili.
Il
Cancelliere deve: a) Estendere e controfirmare i verbali delle deliberazioni
del Consiglio, di cui, se membro, partecipa con diritto di voto; b)
Controfirmare gli atti sociali e i bilanci annui; c) Protocollare la
corrispondenza in partenza e in arrivo, con una numerazione progressiva; d)
Tenere il registro cassa; e) Svolgere le altre funzioni annesse alle mansioni
di cassiere e archivista.
La carica di
Cancelliere è gratuita, fatta salva diversa delibera del Consiglio in linea
generale o per incarichi specifici.
Articolo 21 – Assemblea dei
Fuochi Consorti del Libero Maso
L’Assemblea
dei Fuochi Consorti del Libero Maso, costituita da tutti i titolari di cui
all’art. 9, è organo consultivo del Segretariato.
Il suo
funzionamento è stabilito da apposito regolamento.
Articolo 22 – Self-School di Amicizia e Libertà
Per quanto
possibile, la scuola deve essere autogestita, come
dice nel nome, e residenziale, ma può prevedere anche corsi, convegni o altri
incontri di studio e di vita in comune.
Non prevede
promozioni o bocciature, ma solo l’obbligo di frequenza e una relazione al
termine di ogni corso.
Articolo 23 – Norma finale
Il presente
statuto può essere modificato all’art. 15 comma III e agli articoli 18-22, per
rendere più funzionale l’organizzazione del Segretariato. Le deliberazioni di
modifica, in sintonia con gli altri articoli, devono essere prese con votazione
positiva unanime del Consiglio.
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