Segretariato Pellegrini da Zoldo

Schede personali e Statuto

 

 

Schede personali

 

Albero genealogico dei Pellegrini Beretin

BALLANTI in PELLEGRINI Elena

PELLEGRINI sen. Clemente

PELLEGRINI don Floriano

PELLEGRINI cav. Nicolò

 

 Nuovo Statuto

 

PRESENTAZIONE, PERSONALE, DEL CANCELLIERE

Con deliberazione del 22 febbraio 2009, il Consiglio Direttivo della Fondazione «Segretariato Pellegrini da Zoldo», legalmente costituita il 23 giugno 1998 (atti del notaio Pasquale Osnato, di Belluno, n. 74756 di repertorio e 14320 di raccolta), ha approvato una radicale, storica modifica dello statuto, che sarà legalmente registrata non appena possibile.

E’ con profonda gioia che facciamo conoscere il testo integrale del nuovo statuto. Per un confronto tra il testo in vigore e quello ora approvato, si invia a «Il Maso ai Coi. Bollettino n. 1», aprile 2002, pp. 3-13. Le novità principali sono:

1) L’apertura del Segretariato a soggetti non appartenenti alla Casata dei Signori Pellegrini da Zoldo, siano (questi nuovi aderenti) residenti nella valle di Zoldo o fuori di essa;

2) Il recupero della realtà storica del Libero Maso di Coi e della sua dimensione ad un tempo privatistica e pubblicistica;

3) La dichiarazione esplicita di riferimento (art. 5) alla realtà storica di appartenenza primaria, costituita dal municipio carnico di Zuglio, e all’antropologia personalista del Cattolicesimo, che, nel contesto multi-culturale odierno, non è parso di poter più dare per scontato;

4) Il recupero dell’istituto giuridico germanico del Fuoco, quale soggetto centrale della società;

5) La costituzione della Self-School di Amicizia e Libertà, per diffondere la nostra filosofia del vivere personale e sociale.

In questa sede non indichiamo la parte patrimoniale, tanto più che manca un inventario aggiornato; non indichiamo i beni immobili e mobili che, dal 1998, sono stati aggiunti agli originari. Il bene più prezioso è la nostra identità storica specifica, che vogliamo trasmettere, far conoscere e rendere fruttuosa, a vantaggio di quanti, mostrandosi interessati, vorranno aderire o collaborare.

 

STATUTO

 

Articolo 1 – Investitura storica

               Il Segretariato Pellegrini da Zoldo è riconosciuto dai Signori Pellegrini da Zoldo quale rappresentante della loro Casata e viene investito iure sanguinis del governo del Libero Maso de I Coi, ossia dello storico «Maso de Pellegrin de I Coi di San Nicolò», fondato dai loro antenati nella seconda metà del XIV secolo, con tutti i diritti collettivi di signoria e di utilità (il diretto e l’utile dominio) pertinenti al detto Maso.

 

Articolo 2 – Sede legale e durata

               Il Segretariato ha sede legale presso l’abitazione avita dei Pellegrini, in comune di Zoldo Alto (provincia di Belluno), al civico n. 16/c di via Belina; ha durata illimitata.

 

Articolo 3 – Stemma

Il Segretariato usa, come proprio, lo stemma dei Signori Pellegrini da Zoldo e del loro Maso, come indicato nello statuto del 1998 e così descritto: «D’azzurro, a due bordoni da pellegrino al naturale, decussati, accompagnati in capo da una conchiglia di San Giacomo al naturale ed in punta da un monte di tre cime di verde movente dalla punta».

 

Articolo 4 – Statuto e autonomia storica

Il Segretariato, in quanto continuatore e portavoce di Casa Pellegrini da Zoldo, gode di una particolare autonomia statutaria, documentata dall’archivio storico e dalla pratica di secolari consuetudini normative all’interno del Libero Maso, ora recepite, per quanto possibile, e disciplinate dal presente statuto.

L’autonomia statutaria è nativa e originale, per la sintesi propria tra aspetto pubblico e privato o gentilizio; è un’autonomia «di Fuoco».

Per Fuoco si deve intendere, come si è sempre inteso, l’unità anagrafica ed economica in cui si struttura un parentado, indipendentemente da qualsiasi considerazione sul numero, lo stato civile o altre qualità personali del suo o dei suoi componenti.

 

Articolo 5 – Aree culturali di riferimento e legge fondamentale

Il Segretariato riconosce il Libero Maso de I Coi quale soggetto storico dotato di identità propria, risultante dall’incontro, all’interno del contesto montano dell’antico municipio di Zuglio, in Carnia, dell’antropologia personalista del Cattolicesimo con quella germanica del Fuoco.

L’equilibrio fra i tre elementi, condizione essenziale per l’esistenza del Libero Maso, si attua, sia a livello privato che pubblico, secondo il dinamismo libertà-amicizia; questo originale dinamismo è, perciò, la legge fondamentale del Segretariato.

 

Articolo 6 – Carattere pubblicistico dell’autonomia statutaria

L’autonomia statutaria, di cui all’art. 4, ha un carattere pubblicistico; esso, ispirato dal diritto germanico, si è concretizzato da sempre in alcune prerogative di diritto pubblico del Fuoco.

Il Segretariato prende atto che l’istituto del Fuoco è ancora vivo, quale cellula delle Regole, e che esse godono ex art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l’antica «autonomia statutaria», anche se ridotta, quali «organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali», al semplice ambito privatistico. A causa di questa delimitazione privatistica, recentemente introdotta dalla legge, il Segretariato non vede applicabile a sé, sul punto specifico, la disciplina di dette organizzazioni montane e continua a rivendicare per i Fuochi del Libero Maso il diritto pubblicistico nativo, riconosciuto il 22 agosto 1224 alle parentelae di Zoldo e dell’Agordino dal conte Gabriele III da Camino; diritto confermato dallo Statuto della Magnifica Comunità di Belluno del 1378 e dai successivi Statuti e mai dichiarato decaduto, né potrebbe esserlo per desuetudine, essendo stato riconosciuto come nativo dei boni viri o liberi homines delle due comunità di Agordo e Zoldo.

 

Articolo 7 – Carattere privatistico dell’autonomia statutaria

Il carattere pubblicistico del diritto nativo, di cui all’art. 6, facente capo ai Fuochi, non implica che essi Fuochi o il Libero Maso come tale siano soggetti di natura giuridica pubblica; essi conservano, in analogia a quanto disposto dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, quand’anche non ancora riconosciuta nel caso del Libero Maso de I Coi, la loro storica «personalità giuridica di diritto privato»; privato, ma non individualista, cioè «di Fuoco».

Ne consegue che mentre, come nel caso delle «organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali», il Segretariato regola con il presente statuto, come affermato all’articolo 4 della citata legge, «i criteri oggettivi di appartenenza» seguendo le «antiche laudi e consuetudini» proprie, ossia del Libero Maso de I Coi, e ne conserva al riguardo la secolare indipendenza operativa; così, analogamente ai masi del Südtirol-Alto Adige, su sua richiesta sovrana il Segretariato può essere riconosciuto dallo Stato ente di diritto pubblico nativo.

 

Articolo 8 – Area territoriale del Libero Maso de I Coi

Il Segretariato riconosce al Libero Maso de I Coi una triplice area territoriale: 1) L’area di proprietà e governo effettivi, corrispondente al complesso delle superfici terriere di proprietà del maso stesso; 2) L’area di proprietà storica, quale indicata nello studio «Il Maso originario di Coi di Zoldo» pubblicato dalla «Rivista di Diritto Agrario» (a. 2005, f. 2, pp. 116-123); 3) L’area di proprietà regoliera, corrispondente al complesso delle superfici terriere delle Regole Grande di Coi e Grande di Mareson, nonché del Consorzio dei Colonelli di Mareson, sulla qual area i Fuochi di Casa Pellegrini esercitano, come gli altri titolari, diritti promiscui.

 

Articolo 9 – Fuochi titolari del Libero Maso de i Coi

               More iuris proprii antiquo, il Segretariato riconosce quali Fuochi titolari del Libero Maso quelli di cui il titolare abbia «luogo e fuoco» ossia costituisca unità anagrafica autonoma, con residenza civica in Zoldo Alto e nell’ambito territoriale di uno dei cinquel Masi da cui nacque il villaggio di Coi: il Libero Maso de Pellegrin da I Coi, il Libero Maso de Zanet di Col, poi diviso in due, e i due Masi de Rizzardin e Scarzanella sorti all’interno del più antico Maso di Pianaz, dei nobili Azioni di Belluno.

               Il riconoscimento diventa operativo su richiesta scritta al Segretariato, in forma di lettera raccomandata su modulo conforme, nella quale il titolare del Fuoco interessato si impegna a concorrere, da buon consorte, alla vita, all’onore e alla prosperità del Libero Maso de I Coi.

               Ai Fuochi di cui al presente articolo, e ai loro singoli componenti, è riconosciuto il diritto al titolo storico di «Consorte del Libero Maso de I Coi», non trasmissibile.

 

Articolo 10 – Fuochi titolari del Segretariato Pellegrini da Zoldo

Il Segretariato riconosce come suoi titolari, assieme ai membri fondatori, quei Fuochi del Libero Maso e quei Focolari di Amicizia e Libertà, a’ sensi dell’art. 14, che, a suo sovrano giudizio, sono idonei ad essere ammessi a fianco dei primi.

I Signori Pellegrini da Zoldo estendono iure sanguinis a tutti i nuovi contitolari del Segretariato il diritto all’appellativo, non trasmissibile, di «Signore» e «Signore del Libero Maso de I Coi», da essi e nei rapporti con essi consuetudinariamente utilizzato, significante lo status di domini del Maso.

 

Articolo 11 – Finalità generale del Segretariato Pellegrini da Zoldo

Il Segretariato Pellegrini da Zoldo si propone di recuperare, garantire e trasmettere, valorizzandola nella sua originalità e allargandola a beneficio di tutti, l’esperienza storica di spazio di libertà-amicizia attuata, pur con alterni risultati, tra i Fuochi del Libero Maso e, più in generale, tra i Masi di Coi.

Tale finalità generale si estrinseca su tre livelli: istituzionale,. Patrimoniale a ambientale, socio-culturale.

 

Articolo 12 – Finalità istituzionale

Con la sua, il Segretariato garantisce pure l’esistenza legale del Libero Maso de I Coi e i di esso rapporti con Soggetti terzi, che hanno o intendono avviare con esso stesso relazioni di collaborazione.

Realizza le sue finalità istituzionali: a) Con la formazione e l’aggiornamento annuo dell’anagrafe dei Fuochi del Libero Maso de I Coi; b) Con l’organizzazione della vita sociale, anche fuori del Libero Maso, secondo l’istituto giuridico del Fuoco; c) Con l’avvio e il mantenimento di relazioni stabili con gli enti pubblici interessati e quelli dell’area storica dell’antico municipio romano di Zuglio, in Carnia; d) Con la pubblicazione di un proprio Bollettino ufficiale.

Le relazioni del Segretariato con gli enti istituzionali diventano operative in seguito alla nomina, da parte dei due enti, del rispettivo rappresentante presso l’altro, con durata di servizio e competenze analoghe, definite in un previo protocollo.

Le relazioni istituzionali del Segretariato con la comunità storica del Capitaniato di Zoldo comportano la sua valorizzazione, nei modi consuetudinari, delle seguenti ricorrenze annue: a) Il 4 maggio, San Floriano di Lorch, patrono della comunità di Zoldo; b) La domenica successiva a quella di pentecoste, Santissima Trinità, titolare della cappella gentilizia di Dozza, come da Bolla di papa Sisto V del 1585; c) Il 1° agosto, San Pellegrino delle Alpi, titolare della cappella gentilizia de I Coi, dei primi del 1500; d) Il 22 agosto, la sentenza del conte Gabriele III da Camino, del 1224.

 

Articolo 13 – Finalità patrimoniale e ambientale

Il Segretariato si prefigge di allargare l’area di proprietà effettiva del Libero Maso de I Coi, portandola a coincidere sempre più con l’area di proprietà storica, nonché con altre proprietà ora di privati, nell’ambito dei cinque Masi di cui all’art. 9.

Si prefigge, di conseguenza, la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile di sua proprietà e concorre alla valorizzazione di quello dell’area di proprietà regoliera, di cui all’art. 8.

Cura, tra i beni immobili, la custodia e la valorizzazione dell’Archivio Storico e delle Biblioteche specialistiche (sui membri, antica, del Risorgimento) di Casa Pellegrini da Zoldo, come pure del patrimonio librario in genere.

Il Segretariato realizza la presente finalità in tutte le forme contrattuali consentite dalla legge, con il recupero della latteria sociale di Coi e con apposite iniziative culturali, tendenti a far crescere nei Fuochi l’amore per la natura, la conoscenza dell’ambiente e, per quanto possibile, la pratica diretta di attività agricole e forestali, anche a scopo di lucro.

Per quanto applicabile, il Segretariato riconosce estensibile al patrimonio del Libero Maso de I Coi il regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse disposto dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, art. 6, per le Regole.

 

Articolo 14 – Finalità socio-culturali

Il Segretariato Pellegrini da Zoldo ritiene doveroso allargare l’esperienza storica di amicizia e libertà dei Fuochi del Libero Maso oltre le dimensioni parentale e geografica del Maso, per renderla esperienza di respiro universale.

Si costituisce, pertanto, organo di riconoscimento generale quali Fuochi o Focolari di Amicizia e Libertà di tutte quelle unità anagrafiche che, ovunque residenti, nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche storiche di cui all’art. 4 comma III, impegnandosi a vivere la legge fondamentale del Libero Maso ossia il dinamismo interpersonale libertà-amicizia, ne faranno richiesta scritta, in forma di lettera raccomandata e su modulo conforme.

Il Segretariato, in sintonia con la sentenza del 22 agosto 1224, riconosce tutti i Fuochi o Focolari di Amicizia e Libertà quali soggetti ad un tempo di diritti pubblici nativi e di diritti privati.

Come sempre vissuto dai Fuochi del Libero Maso, una volta concesso, il riconoscimento di un Fuoco è irrevocabile e decade solo per motivi intrinseci oggettivi.

Il Segretariato realizza la presente finalità: a) Con l’avvio e l’istituzione di una Self-School di Amicizia e Libertà; b) Con l’istituzione, anche fuori del Libero Maso, di proprie biblioteche, finalizzate allo scopo, di identiche strutture museali e la gestione del Museo «Erwin Maier», già istituito a Paluzza (Udine); c) Con l’istituzione di un registro dei Fuochi o Focolari di Amicizia e Libertà, ovunque residenti, secondo un apposito regolamento.

 

Articolo 15 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale del Segretariato Pellegrini da Zoldo, ad esso vincolato, è formato dal lascito di cui all’atto costitutivo del 1998.

Tale patrimonio, come già avvenuto in questi anni, può essere alimentato ed incrementato tramite acquisti, contribuzioni, donazioni e legati, destinati allo scopo.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto al Sovrano Militare Ordine di Malta o, in linea subalterna, da chi da esso stabilito.

 

Articolo 16 – Finanze

Il Segretariato gode di autonomia economica e finanziaria, nell’ambito dei propri fini e con i limiti stabiliti dallo statuto, nonché da eventuali regolamenti.

Tutti i movimenti di cassa, in entrata ed in uscita, sono tenuti su apposito registro.

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno

 

Articolo 17 – Organi

Gli organi del Segretariato Pellegrini da Zoldo sono: il Consiglio, il Presidente, il Cancelliere, l’Assemblea dei Fuochi Consorti del Libero Maso de I Coi, la Self-School di Amicizia e Libertà.

 

Articolo 18 – Consiglio

Il Consiglio del Segretariato Pellegrini da Zoldo ne è l’organo supremo ed è composto da tutti i titolari di cui all’art. 10.

Il suo numero complessivo va da cinque a venti componenti; la variazione nel numero, per voto palese, è riservata al giudizio del Consiglio stesso, in relazione alle sue esigenze.

I membri del Consiglio durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca in seguito a comprovato, totale disinteresse all’ente, da parte del consigliere in oggetto, per un periodo di almeno diciotto mesi.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente tre volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei suoi membri.

E’ convocato dal Presidente con invito scritto e protocollato, ai singoli membri, a forma di lettera raccomandata; l’invito deve indicare la data e il luogo dela riunione e l’ordine del giorno da trattare, e deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

In linea generale le riunioni sono fatte presso la sede legale del Segretariato; in caso di impedimento o per giusta causa, da indicare nella lettera di invito, possono svolgersi in altro luogo, purché di comodo accesso alla maggioranza dei membri.

Il Consiglio delibera su tutte le iniziative che concretizzano il raggiungimento dei fini statutari, approva i regolamenti attuativi dello statuto; provvede alla nomina del Presidente, del Cancelliere, del Direttore della Self-School di Amicizia e Libertà e di altro personale che ritenesse utile assumere; approva i bilanci preventivo e consuntivo annui.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e a votazione palese; a parità di voti, la proposta si intende respinta.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Cancelliere e, eventualmente, da tutti i consiglieri presenti.

Non è ammessa la rappresentanza per delega.

I membri del Consiglio svolgono la loro opera gratuitamente, fatta salva la refusione delle spese per incarichi particolari, affidati loro dal Consiglio medesimo.

 

Articolo 19 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del Segretariato Pellegrini da Zoldo e del suo Consiglio, di fronte a terzi e in giudizio.

E’ eletto dal Consiglio medesimo, tra i propri componenti, e dura in carica cinque anni, rinnovabili.

Il Presidente deve: a) Convocare e presiedere il Consiglio del Segretariato, l’Assemblea dei Fuochi Consorti e le riunioni della Direzione della Self-School di Amicizia e Libertà; b) Fissare l’ordine del giorno delle rispettive adunanze; c) Disporre per l’esecuzione delle deliberazioni adottate; d) Controllare e firmare gli atti sociali e i bilanci annui; e) Preparare, assieme al Cancelliere, i bilanci preventivo e consuntivo annui; f) Vigilare sulla buona tenuta del patrimonio; g) Vigilare sul funzionamento complessivo dell’ente e sul comportamento del personale; h) attuare le iniziative deliberate dal Consiglio.

Il Presidente o, su sua delega scritta, altra persona di sua fiducia, è il responsabile legale del Bollettino ufficiale di cui all’art. 12.

La carica di Presidente è gratuita, fatta salva diversa delibera del Consiglio in linea generale o per incarichi specifici.

 

Articolo 20 – Cancelliere

Il Cancelliere è il verbalizzatore, cassiere ed archivista del Consiglio, dal quale viene nominato, anche tra persone ad esso estranee, e dura in carica cinque anni, rinnovabili.

Il Cancelliere deve: a) Estendere e controfirmare i verbali delle deliberazioni del Consiglio, di cui, se membro, partecipa con diritto di voto; b) Controfirmare gli atti sociali e i bilanci annui; c) Protocollare la corrispondenza in partenza e in arrivo, con una numerazione progressiva; d) Tenere il registro cassa; e) Svolgere le altre funzioni annesse alle mansioni di cassiere e archivista.

La carica di Cancelliere è gratuita, fatta salva diversa delibera del Consiglio in linea generale o per incarichi specifici.

 

Articolo 21 – Assemblea dei Fuochi Consorti del Libero Maso

L’Assemblea dei Fuochi Consorti del Libero Maso, costituita da tutti i titolari di cui all’art. 9, è organo consultivo del Segretariato.

Il suo funzionamento è stabilito da apposito regolamento.

 

Articolo 22 – Self-School di Amicizia e Libertà

La Self-School di Amicizia e Libertà è la struttura attraverso la quale, al di là del momento istituzionale, di riconoscimento dei Fuochi che ne fanno richiesta, ai loro singoli componenti o ad altri interessati, non costituiti in Fuoco, è data l’occasione di fare esperienza diretta, in forma comunitaria, del dinamismo di amicizia e libertà, e di studiarne scientificamente alcuni aspetti.

Per quanto possibile, la scuola deve essere autogestita, come dice nel nome, e residenziale, ma può prevedere anche corsi, convegni o altri incontri di studio e di vita in comune.

Non prevede promozioni o bocciature, ma solo l’obbligo di frequenza e una relazione al termine di ogni corso.

La Self-School può costituirsi in un’organizzazione, anche su vasta scala, per diffondere l’ideale e la pratica del dinamismo di amicizia-libertà.

 

Articolo 23 – Norma finale

Il presente statuto può essere modificato all’art. 15 comma III e agli articoli 18-22, per rendere più funzionale l’organizzazione del Segretariato. Le deliberazioni di modifica, in sintonia con gli altri articoli, devono essere prese con votazione positiva unanime del Consiglio.

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