Don Floriano Pellegrini

 

Fondamenti giuridici e storici

del permanere della sovranità dei popoli della Patria Veneta [1]

 

I.

Con il Trattato di Milano del 16 maggio 1797 il Maggior Consiglio della Repubblica Veneta confermò la «rinunzia a’ suoi diritti di Sovrano», e riconobbe «la Sovranità dello Stato». Si attuò, in tal modo, un cambio del soggetto titolare della sovranità; al Patriziato della Dominante (rappresentato dal Maggior Consiglio), subentrò «lo Stato», cioè la popolazione della Repubblica, come tale (le famose idee «democratiche» di allora). Non si trattò affatto di una specie di suicidio dello Stato, ma di una sua importante riforma istituzionale.

Dopo il Trattato di Milano, la Repubblica esistette quanto prima. Ne è prova schiacciante il fatto che il generale in capo «cittadino Bonaparte» lo firmò, a nome del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese, assieme al «cittadino Lallement», che si qualificava ed era, sia prima che durante e dopo il Trattato, «Ministro Plenipotenziario della Repubblica Francese presso quella di Venezia»; la quale, dunque, continuava ad esistere!

II.

Nel corso dei successivi, per i Veneti non indolori, mutamenti di titolarità della sovranità dello Stato, facente capo alternativamente e ripetutamente all’Imperatore dei Francesi o a quello d’Austria, mai vennero posti in essere atti di abdicazione della sovranità. Uniti a quelli del Lombardo, i Popoli Veneti continuarono ad avere un loro Stato, il Regno Lombardo-Veneto. E uno Stato, non una regione, lo furono, sotto la Corona d’Austria, sino al 1866.

III.

Nel 1866, a seguito della sconfitta nella guerra con la Francia, per mezzo della Convenzione del 24 agosto, «Sua Maestà l’Imperatore d’Austria cede[tte] il Regno Lombardo-Veneto a Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi, che lo accetta» (art. 1). Nei sei articoli della Convenzione l’espressione «Regno Lombardo-Veneto» è ripetuta ben quattro volte, sostituita (in una quinta) da «la Venezia» e, nell’articolo aggiuntivo, da un richiamo esplicito alla «Repubblica Veneta». L’art. 4 afferma: «La rimessa effettiva del possesso del Regno Lombardo-Veneto dai Commissari austriaci ai Commissari francesi avrà luogo dopo la conclusione della sistemazione riguardante l’evacuazione delle truppe e dopo che la pace sarà stata firmata tra le Loro Maestà l’Imperatore Francesco Giuseppe e il Re Vittorio Emanuele».

L’annunciata firma della pace tra Austria e Italia si concretizzò con il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866. Nella sua premessa è specificato che la pace si era resa possibile per l’accordo di Napoleone III. Accordo che era vincolato al raggiungimento di una specifica condizione finale ed all’ottenimento del consenso da parte dei Popoli veneti: «S. M. l’Imperatore dei Francesi dal canto suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione [?] del detto Regno Lombardo-Veneto agli Stati di S. M. il Re d’Italia, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate […]». Il Trattato parla ancora di Regno Lombardo-Veneto, cioè di Stato, e dichiara che esso avrebbe potuto unirsi o meno agli altri Stati del Regno d’Italia (se tale fosse stata la volontà dei Popoli interessati): la prospettiva finale e di fondo, sottoscritta dall’Italia, era cioè quella di un Regno d’Italia quale confederazione di Stati sovrani.

IV.

Il 13 ottobre con suo decreto, il primo ai Popoli del Lombardo-Veneto, il re d’Italia indisse la consultazione richiestagli, ma lo fece in pura osservanza materiale  e compiendo, in realtà, un totale raggiro degli accordi di Vienna. Infatti:

a) Contro la verità de facto, il re d’Italia si riconosceva il merito di una mai avvenuta «liberazione dall’occupazione austriaca» (art. 1) (c’era stata, al contrario, una libera cessione dell’Austria, tramite la Francia, e sub conditione, non una conquista);

b) Contro la verità de iure, parlava, senza fondamento giuridico, di «provincie italiane liberate»: province anziché Regno, e dava loro l’attributo di «italiane», anziché (quand’anche) di lombardo-venete; «italiane» non si erano mai chiamate! Eppure ciò induceva facilmente a credere che, allora, sarebbe stata logica l’adesione incondizionata al Regno d’Italia; in ogni caso province, declassate prima ancora di avere il parere degli interessati e d’averle annesse.

c) Contro la riserva sottoscritta dall’Italia a Vienna, del «consenso delle popolazioni debitamente consultate», si decretava un plebiscito non tra le popolazioni del Veneto, cioè le sue comunità storiche (o le province di istituzione napoleonica), ma tra i «cittadini delle provincie» (art. 1); e, a questi, non era chiesto se volevano che il loro Stato si confederasse agli altri del Regno d’Italia, come richiesto da Napoleone III, ma, quasi fosse una resa senza condizioni: “Dichiariamo la nostra unione al Regno d’Italia sotto il governo monarchico-costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e de’ suoi successori”» (art. 1).

V.

I cittadini votanti lo fecero senza procura delle loro popolazioni, dal 1797 titolari della sovranità dello Stato Veneto; senza un mandato che li avesse abilitati a dichiarare la decadenza della sovranità. Erano un gruppo di fatto, costituito a suo piacere dalla stessa parte in causa (su cui avrebbero dovuto esprimersi)! Le popolazioni del Lombardo-Veneto in quanto tali, e come richiesto, non vennero mai consultate! Non si svolse alcuna assemblea per eleggere i loro rappresentanti. L’esito della consultazione non è altro che la somma dei pareri di privati cittadini e, ben si sa, al di fuori di un’assemblea legalmente convocata, i pareri dei membri di una Società non hanno valore per la stessa, sono privi di effetti e conseguenze sociali.

Con la spudorata negazione dell’esistenza dello Stato Lombardo-Veneto, il Regno d’Italia compì una palese violazione dei patti da lui stesso sottoscritti, appena dieci giorni prima, con l’Austria e la Francia, e lo spregio più villano al diritto di autodeterminazione dei Popoli veneti.

VI.

La storiografia ufficiale che ne seguì, frutto inevitabile di persone disposte a «collaborare», ha sostenuto e ribadito le tre false proposizioni (de facto, de iure e sul consenso) imposte dal Regno d’Italia al momento d’indire (e giostrare a suo uso) il plebiscito del 1866. La classe politica ha sempre osteggiato, e non solo astrattamente, la libera discussione sulle modalità di svolgimento dei fatti, sull’ipotesi di frode e di intimidazione fisica, dal momento che, prima ancora del referendum, il territorio del Regno Lombardo-Veneto era stato occupato in forma militare da quello d’Italia.

E, oggi, la Repubblica italiana è pronta (a iniziare) ad affrontare serenamente la realtà giuridica e storica che la documentazione mette in luce?

I Popoli dell’antica e gloriosa Repubblica di Venezia, in primis quelli che furono poi parte del Regno Lombardo-Veneto, attendono giorni migliori e lavorano per il ripristino del diritto internazionale violato nel 1866. Giustizia vuole che siano ascoltati e, in tempi ragionevoli, la loro sovranità venga riconosciuta, sia dalla Repubblica italiana, sia dagli altri Soggetti internazionali. E giusto esclamare con essi: «Viva San Marco!».

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[1] Pro manuscripto del 2008.