Fondamenti giuridici e storici
del permanere della sovranità dei popoli della
Patria Veneta [1]
I.
Con il Trattato di Milano
del 16 maggio 1797 il Maggior Consiglio della Repubblica Veneta confermò la
«rinunzia a’ suoi diritti di Sovrano», e riconobbe «
Dopo il Trattato di Milano,
II.
Nel corso dei successivi,
per i Veneti non indolori, mutamenti di titolarità della sovranità dello Stato,
facente capo alternativamente e ripetutamente all’Imperatore dei Francesi o a
quello d’Austria, mai vennero posti in essere atti di abdicazione della
sovranità. Uniti a quelli del Lombardo, i Popoli Veneti continuarono ad avere
un loro Stato, il Regno Lombardo-Veneto. E uno Stato, non una regione, lo
furono, sotto
III.
Nel
L’annunciata firma della
pace tra Austria e Italia si concretizzò con il Trattato di Vienna del 3
ottobre 1866. Nella sua premessa è specificato che la pace si era resa
possibile per l’accordo di Napoleone III. Accordo che era vincolato al
raggiungimento di una specifica condizione finale ed all’ottenimento del
consenso da parte dei Popoli veneti: «S. M. l’Imperatore dei Francesi dal canto
suo, essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione [?] del detto Regno
Lombardo-Veneto agli Stati di S. M. il Re d’Italia, sotto riserva del consenso
delle popolazioni debitamente consultate […]». Il Trattato parla ancora di
Regno Lombardo-Veneto, cioè di Stato, e dichiara che esso avrebbe potuto unirsi
o meno agli altri Stati del Regno d’Italia (se tale fosse stata la volontà dei
Popoli interessati): la prospettiva finale e di fondo, sottoscritta
dall’Italia, era cioè quella di un Regno d’Italia quale confederazione di Stati
sovrani.
IV.
Il 13 ottobre con suo
decreto, il primo ai Popoli del Lombardo-Veneto, il re d’Italia indisse la
consultazione richiestagli, ma lo fece in pura osservanza materiale e compiendo, in realtà, un totale raggiro
degli accordi di Vienna. Infatti:
a) Contro la verità de facto, il re d’Italia si
riconosceva il merito di una mai avvenuta «liberazione dall’occupazione
austriaca» (art. 1) (c’era stata, al contrario, una libera cessione dell’Austria,
tramite
b) Contro la verità de iure, parlava, senza fondamento
giuridico, di «provincie italiane liberate»: province anziché Regno, e dava loro l’attributo di «italiane»,
anziché (quand’anche) di lombardo-venete; «italiane» non si erano mai chiamate!
Eppure ciò induceva facilmente a credere che, allora, sarebbe stata logica
l’adesione incondizionata al Regno d’Italia; in ogni caso province, declassate
prima ancora di avere il parere degli interessati e d’averle annesse.
c) Contro la riserva
sottoscritta dall’Italia a Vienna, del «consenso delle popolazioni debitamente
consultate», si decretava un plebiscito non tra le popolazioni del Veneto, cioè
le sue comunità storiche (o le province di istituzione napoleonica), ma tra i
«cittadini delle provincie» (art. 1); e, a questi, non era chiesto se volevano
che il loro Stato si confederasse agli altri del Regno d’Italia, come richiesto
da Napoleone III, ma, quasi fosse una resa senza condizioni: “Dichiariamo la nostra
unione al Regno d’Italia sotto il governo monarchico-costituzionale del Re
Vittorio Emanuele II e de’ suoi successori”» (art. 1).
V.
I cittadini votanti lo
fecero senza procura delle loro popolazioni, dal 1797 titolari della sovranità
dello Stato Veneto; senza un mandato che li avesse abilitati a dichiarare la
decadenza della sovranità. Erano un gruppo di fatto, costituito a suo piacere
dalla stessa parte in causa (su cui avrebbero dovuto esprimersi)! Le
popolazioni del Lombardo-Veneto in quanto tali, e come richiesto, non vennero
mai consultate! Non si svolse alcuna assemblea per eleggere i loro
rappresentanti. L’esito della consultazione non è altro che la somma dei pareri
di privati cittadini e, ben si sa, al di fuori di un’assemblea legalmente convocata,
i pareri dei membri di una Società non hanno valore per la stessa, sono privi
di effetti e conseguenze sociali.
Con la spudorata negazione
dell’esistenza dello Stato Lombardo-Veneto, il Regno d’Italia compì una palese
violazione dei patti da lui stesso sottoscritti, appena dieci giorni prima, con
l’Austria e
VI.
La storiografia ufficiale
che ne seguì, frutto inevitabile di persone disposte a «collaborare», ha sostenuto
e ribadito le tre false proposizioni (de
facto, de iure e sul consenso) imposte dal Regno d’Italia al momento
d’indire (e giostrare a suo uso) il plebiscito del 1866. La classe politica ha
sempre osteggiato, e non solo astrattamente, la libera discussione sulle
modalità di svolgimento dei fatti, sull’ipotesi di frode e di intimidazione
fisica, dal momento che, prima ancora del referendum, il territorio del Regno
Lombardo-Veneto era stato occupato in forma militare da quello d’Italia.
E, oggi,
I Popoli dell’antica e
gloriosa Repubblica di Venezia, in
primis quelli che furono poi parte del Regno Lombardo-Veneto, attendono
giorni migliori e lavorano per il ripristino del diritto internazionale violato
nel 1866. Giustizia vuole che siano ascoltati e, in tempi ragionevoli, la loro
sovranità venga riconosciuta, sia dalla Repubblica italiana, sia dagli altri
Soggetti internazionali. E giusto esclamare con essi: «Viva San Marco!».
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