«Corriere delle Alpi», 17 luglio
2003, p. 14; «Il Cadore», novembre 2003, p. 11
Tentano
di distruggere le proprietà collettive
Il 2 luglio 2002 le Commissioni permanenti II
(Giustizia) e XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, dopo
aver recepito il parere della I Commissione (Affari costituzionali), «per
quanto di competenza favorevole», hanno comunicato alla Presidenza del Senato
un disegno di legge su «Beni collettivi e diritti d’uso civico». Si tratta di
un «testo unificato proposto per i d.d.l. nn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e
1241».
Nel contempo, ossia a tutt’oggi, alla Camera
dei Deputati sono state presentate quattro proposte di legge sullo stesso argomento.
La parte iniziale della relazione, del sen.
Magnalbò, fa la piccola storia della legislazione in materia di usi civici e
dei suoi tentativi di modifica, mai riuscita; e riflette: «Vi è chi li
considera dei residui feudali e degli inutili ostacoli allo sviluppo
dell’agricoltura e degli altri settori produttivi e ne consiglia, pertanto, la
soppressione; e chi, invece, è convinto che è utile salvaguardarli al fine di
difendere e valorizzare il territorio e l’ambiente, rilanciare la
programmazione e sviluppare le zone interne».
La coincidenza temporale nella presentazione
dei detti progetti di legge ci rende noto, con sofferenza, che vi sono nella
società italiana alcuni gruppi di fatto i quali, infischiandosene
sfacciatamente del diritto altrui e nel tentativo evidente e gravissimo di legalizzare
i loro abusi, non hanno nessun rispetto per le proprietà e i diritti
collettivi. Tali gruppi sono fin troppo facilmente identificabili e
localizzabili e sarebbe assurdo che il Parlamento, chiamato a votare su una
materia nella quale i più (sia detto come semplice constatazione) non hanno,
diciamo così, una gran competenza, legalizzasse ciò che viene chiesto, ossia i
furti e i danneggiamenti già operati, e desse vita a una norma che legalizzerebbe
quelli che venissero operati in futuro, pur nella veste, inconsistente e di
semplice forma, di una «liquidazione».
La «definizione» del titolo è imprecisa. – Nel titolo il d.d.l. parla di «beni
collettivi e diritti d’uso civico», ossia di due soggetti: I) «beni collettivi»
e II) «diritti d’uso civico». Se anche «civico» fosse «civici», si potrebbe
intendere che questo attributo è riferito sia al primo che al secondo soggetto,
ossia ai «beni collettivi» e ai «diritti»; ma, così com’è, può riferirsi solo
al termine «uso», come qualifica e specificazione (quindi anche delimitazione)
del vasto ambito degli usi in rapporto ai quali un soggetto, non specificato,
goda di dichiarati diritti. Il che, però, è superfluo, in quanto anche i «beni
collettivi» hanno, come ovvio, delle titolarità di diritti. Il titolo,per
essere esatto, quando sempre dovesse (e volesse) riferirsi ai due soggetti
indicati, dovrebbe essere «Beni collettivi e usi civici», con il termine
«diritti» sottinteso per entrambi.
L’incoerenza dell’art. 1. – Il d.d.l. mostra, però, una evidente
incoerenza tecnica con il titolo (quale anche fosse nella forma modificata,
teoricamente proposta), in quanto introduce un nuovo concetto, quello di «beni
civici», che dichiara «suddivisi in beni di proprietà collettiva e diritti d’uso
civico». In rapporto al primo soggetto (i «beni collettivi») vi è la
specificazione, senz’altro utile quand’anche forse non necessaria, del loro
essere «di proprietà collettiva», ossia di un soggetto genericamente chiamato
«collettività», quale che sia la forma e il titolo di tale titolo di possesso e
di appartenenza alla »collettività». – In rapporto al secondo, più
coerentemente, vi è la ripresa del titolo. Ma, quando fosse vero ciò che
l’articolo ha affermatoli titolo richiederebbe pure una migliore formulazione,
e parlare soltanto di «beni civici». – Introdotto il concetto di «beni civici»
e datane, di fatto, una prima definizione, come abbiamo rilevato, l’art.
1prosegue: «…come rispettivamente definiti [tali beni civici] ai commi 1 e 2
dell’articolo 2». A parte l’osservazione che, essendo l’art. 2 composto di due
soli commi, non si vede la necessità del loro richiamo all’art. 1, bastando
dire: «…come rispettivamente definiti all’articolo 2», sorprende e in verità
non poco l’inquadramento dei «beni collettivi» come tali, senza altra
specificazione o delimitazione, tra beni dichiarati «civici», con lo stesso
valore del termine che si deve (o si dovrebbe) utilizzare per il secondo
soggetto, quegli «usi» particolari definiti tali. Ci si aspetta, pertanto, che
la mancanza di distinzione evidenziata dall’art. 1 e il preoccupante dubbio che
all’estensore del d.d.l. sia sfuggita la fondamentale verità che, per il di
essere collettivi, non tutti i beni collettivi sono anche della stessa natura
giuridica, siano superati (e nella sostanza corretti) dall’accennato art. 2.
Le definizioni formali dell’art. 2. – Avviene, invece, l’esatto
contrario. Leggiamo, infatti: «Art. 2 – Definizioni. 1. Sono beni di proprietà
collettiva i beni dell’originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al
demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati,
appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e
destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre
che non appartengano alle categorie disciplinate dal Capo II del titolo I del
libro III del Codice civile. – 2. Sono gravati da diritto d’uso civico a favore
di una comunità i terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati
o pubblici, sui quali i componenti della stessa comunità, pur non essendone
proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione
che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge».
Sono definizioni che non temiamo di qualificare prova evidente di ignoranza in
materia!
Notiamo, anzitutto, che l’attributo «civico»
è riferito, con ulteriore incongruenza, a un terzo soggetto, il «demanio
civico», diverso dagli usi particolari (titolo e art. 1) e dai beni particolari
(art. 1), così qualificati, di cui gli stessi usi sarebbero parte. Ma esiste e
cos’è mai un «demanio civico»? Il d.d.l., che ha appena introdotto tale
concetto, allo scopo di definire un concetto previo ossia quello di «beni di
proprietà collettiva», deve fare un passo indietro e offrire, a proprio uso e
consumo, anche una definizione di tale (presunto) demanio. Ma riesce a farlo,
giuridicamente, ed è una grave lacuna, nella parte finale del primo comma, solo
in via negativa («non è…»); dice, infatti, che il «demanio civico» di cui parla
non è costituito dai beni che formano il demanio pubblico.
Conclusione. – Non è necessario (o possibile) procedere
nell’analisi di un testo così incoerente. Per l’ennesima volta abbiamo appreso
con sconcerto, del pericolo costante e serissimo che incombe sui beni
collettivi. Lo Stato non tutela ancora le proprietà collettive con quella forza
istituzionale che sarebbe necessaria. Probabilmente il d.d.l. non sarà approvato,
ma noi ci chiediamo come abbia potuto avere il voto favorevole della Commissione
Affari istituzionali. E’, dunque, ancora così paurosamente fragile il nostro
sistema legislativo?