Articoli e studi di Don Floriano Pellegrini

 

«Corriere delle Alpi», 17 luglio 2003, p. 14; «Il Cadore», novembre 2003, p. 11

 

Tentano di distruggere le proprietà collettive

 

Il 2 luglio 2002 le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, dopo aver recepito il parere della I Commissione (Affari costituzionali), «per quanto di competenza favorevole», hanno comunicato alla Presidenza del Senato un disegno di legge su «Beni collettivi e diritti d’uso civico». Si tratta di un «testo unificato proposto per i d.d.l. nn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241».

Nel contempo, ossia a tutt’oggi, alla Camera dei Deputati sono state presentate quattro proposte di legge sullo stesso argomento.

La parte iniziale della relazione, del sen. Magnalbò, fa la piccola storia della legislazione in materia di usi civici e dei suoi tentativi di modifica, mai riuscita; e riflette: «Vi è chi li considera dei residui feudali e degli inutili ostacoli allo sviluppo dell’agricoltura e degli altri settori produttivi e ne consiglia, pertanto, la soppressione; e chi, invece, è convinto che è utile salvaguardarli al fine di difendere e valorizzare il territorio e l’ambiente, rilanciare la programmazione e sviluppare le zone interne».

La coincidenza temporale nella presentazione dei detti progetti di legge ci rende noto, con sofferenza, che vi sono nella società italiana alcuni gruppi di fatto i quali, infischiandosene sfacciatamente del diritto altrui e nel tentativo evidente e gravissimo di legalizzare i loro abusi, non hanno nessun rispetto per le proprietà e i diritti collettivi. Tali gruppi sono fin troppo facilmente identificabili e localizzabili e sarebbe assurdo che il Parlamento, chiamato a votare su una materia nella quale i più (sia detto come semplice constatazione) non hanno, diciamo così, una gran competenza, legalizzasse ciò che viene chiesto, ossia i furti e i danneggiamenti già operati, e desse vita a una norma che legalizzerebbe quelli che venissero operati in futuro, pur nella veste, inconsistente e di semplice forma, di una «liquidazione».

La «definizione» del titolo è imprecisa. – Nel titolo il d.d.l. parla di «beni collettivi e diritti d’uso civico», ossia di due soggetti: I) «beni collettivi» e II) «diritti d’uso civico». Se anche «civico» fosse «civici», si potrebbe intendere che questo attributo è riferito sia al primo che al secondo soggetto, ossia ai «beni collettivi» e ai «diritti»; ma, così com’è, può riferirsi solo al termine «uso», come qualifica e specificazione (quindi anche delimitazione) del vasto ambito degli usi in rapporto ai quali un soggetto, non specificato, goda di dichiarati diritti. Il che, però, è superfluo, in quanto anche i «beni collettivi» hanno, come ovvio, delle titolarità di diritti. Il titolo,per essere esatto, quando sempre dovesse (e volesse) riferirsi ai due soggetti indicati, dovrebbe essere «Beni collettivi e usi civici», con il termine «diritti» sottinteso per entrambi.

L’incoerenza dell’art. 1. – Il d.d.l. mostra, però, una evidente incoerenza tecnica con il titolo (quale anche fosse nella forma modificata, teoricamente proposta), in quanto introduce un nuovo concetto, quello di «beni civici», che dichiara «suddivisi in beni di proprietà collettiva e diritti d’uso civico». In rapporto al primo soggetto (i «beni collettivi») vi è la specificazione, senz’altro utile quand’anche forse non necessaria, del loro essere «di proprietà collettiva», ossia di un soggetto genericamente chiamato «collettività», quale che sia la forma e il titolo di tale titolo di possesso e di appartenenza alla »collettività». – In rapporto al secondo, più coerentemente, vi è la ripresa del titolo. Ma, quando fosse vero ciò che l’articolo ha affermatoli titolo richiederebbe pure una migliore formulazione, e parlare soltanto di «beni civici». – Introdotto il concetto di «beni civici» e datane, di fatto, una prima definizione, come abbiamo rilevato, l’art. 1prosegue: «…come rispettivamente definiti [tali beni civici] ai commi 1 e 2 dell’articolo 2». A parte l’osservazione che, essendo l’art. 2 composto di due soli commi, non si vede la necessità del loro richiamo all’art. 1, bastando dire: «…come rispettivamente definiti all’articolo 2», sorprende e in verità non poco l’inquadramento dei «beni collettivi» come tali, senza altra specificazione o delimitazione, tra beni dichiarati «civici», con lo stesso valore del termine che si deve (o si dovrebbe) utilizzare per il secondo soggetto, quegli «usi» particolari definiti tali. Ci si aspetta, pertanto, che la mancanza di distinzione evidenziata dall’art. 1 e il preoccupante dubbio che all’estensore del d.d.l. sia sfuggita la fondamentale verità che, per il di essere collettivi, non tutti i beni collettivi sono anche della stessa natura giuridica, siano superati (e nella sostanza corretti) dall’accennato art. 2.

Le definizioni formali dell’art. 2. – Avviene, invece, l’esatto contrario. Leggiamo, infatti: «Art. 2 – Definizioni. 1. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell’originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal Capo II del titolo I del libro III del Codice civile. – 2. Sono gravati da diritto d’uso civico a favore di una comunità i terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici, sui quali i componenti della stessa comunità, pur non essendone proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge». Sono definizioni che non temiamo di qualificare prova evidente di ignoranza in materia!

Notiamo, anzitutto, che l’attributo «civico» è riferito, con ulteriore incongruenza, a un terzo soggetto, il «demanio civico», diverso dagli usi particolari (titolo e art. 1) e dai beni particolari (art. 1), così qualificati, di cui gli stessi usi sarebbero parte. Ma esiste e cos’è mai un «demanio civico»? Il d.d.l., che ha appena introdotto tale concetto, allo scopo di definire un concetto previo ossia quello di «beni di proprietà collettiva», deve fare un passo indietro e offrire, a proprio uso e consumo, anche una definizione di tale (presunto) demanio. Ma riesce a farlo, giuridicamente, ed è una grave lacuna, nella parte finale del primo comma, solo in via negativa («non è…»); dice, infatti, che il «demanio civico» di cui parla non è costituito dai beni che formano il demanio pubblico.

Conclusione. – Non è necessario (o possibile) procedere nell’analisi di un testo così incoerente. Per l’ennesima volta abbiamo appreso con sconcerto, del pericolo costante e serissimo che incombe sui beni collettivi. Lo Stato non tutela ancora le proprietà collettive con quella forza istituzionale che sarebbe necessaria. Probabilmente il d.d.l. non sarà approvato, ma noi ci chiediamo come abbia potuto avere il voto favorevole della Commissione Affari istituzionali. E’, dunque, ancora così paurosamente fragile il nostro sistema legislativo?