«Il Gazzettino», edizione di
Belluno, 9 febbraio 2003, p. 14
No a Regole come circoli culturali
Sabato primo febbraio, durante il dibattito
seguito alla presentazione del libro «Le Regole di Zoldo e le investiture della
Serenissima», è stato sollevato il problema delle competenze specifiche di
queste organizzazioni. E’ stato cioè affermato e proposto, da parte di uno
degli intervenuti, che esse dovrebbero occuparsi di cultura e non di amministrazione,
lasciandola in mano ai comuni.
Si tratta, all’evidenza, di un approccio
generale assolutamente ingiustificato, sia dal punto di vista storico che
giuridico. Ma, poiché esso trova sostenitori e propagandisti tra quanti,
regolieri e non regolieri, sono velatamente o fattivamente avversi alla
presenza e all’influsso di queste realtà, torna utile un intervento
precisatore.
Dal punto di vista storico, le Regole si
costituirono proprio al fine di permettere, a una determinata comunità di
titolari, in godimento di alcuni beni in proprietà solidale; sorsero, quindi,
proprio per amministrare dei beni, tant’è che non può esistere Regola là ove
non sia dimostrata l’esistenza di un patrimonio collettivo. Non solo: forse fin
dai primi tempi e, comunque, ben presto alle Regole furono affidati, dagli Enti
pubblici del momento (ad esempio dalla Magnifica Comunità di Cadore) compiti
amministrativi di natura pubblicistica, per una specie di delega di fatto, come
avvenne pure a carico delle parrocchie del territorio. Da sempre, dunque,
trovarono e trovano proprio nella gestione di un determinato patrimonio
collettivo la prima ratio del loro
esistere.
Anche dal punto di vista giuridico, le
Regole sono riconosciute e valorizzate dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, «sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela
ambientale», in rapporto a una «proprietà collettiva» avente i requisiti
d’essere «indivisibile e inusucapibile». E, da un punto di vista terminologico,
sono dichiarate enti gestori, ossia «organizzazioni montane per la gestione di
beni agro-silvo-pastorali». Proprio per raggiungere tale finalità, la legge
conferisce loro la personalità giuridica e detta norme che, nel mentre
dichiarano solennemente essere «ferma la autonomia statutaria delle
organizzazioni», impongono pure condizioni specifiche affinché i beni siano
conservati e amministrati in modo ottimale.
Precisa, dal punto di vista legislativo, la
norma delle legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, che «riconosce le Regole…
quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo
socio-economico del territorio montano» (art. 1), per cui «ne favorisce la
ricostituzione al fine di favorire scelte d’investimento e di sviluppo nel
campo agro-silvo-pastorale».
L’importanza amministrativa delle Regole è
riconosciuta di tale spessore che «gli enti pubblici territoriali», cioè i
comuni e le comunità montane, «sono tenuti a coinvolgere le Regole,
acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo
locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione
della cultura locale» (art. 14).
E’ assurdo, pertanto, pretendere che le
Regole, rinunciando alla loro identità storica e giuridica, diventino un circolo
culturale, per appendere nei boschi cartelli con il nome delle piante,
organizzare dibattiti storici puramente accademici e, in una parola, fermarsi
all’aspetto intellettuale, lasciando che altre persone ed altri enti si
occupano e decidano in merito ai loro patrimoni.