Articoli e studi di Don Floriano Pellegrini

 

«Il Gazzettino», edizione di Belluno, 9 febbraio 2003, p. 14

 

No a Regole come circoli culturali

 

Sabato primo febbraio, durante il dibattito seguito alla presentazione del libro «Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima», è stato sollevato il problema delle competenze specifiche di queste organizzazioni. E’ stato cioè affermato e proposto, da parte di uno degli intervenuti, che esse dovrebbero occuparsi di cultura e non di amministrazione, lasciandola in mano ai comuni.

Si tratta, all’evidenza, di un approccio generale assolutamente ingiustificato, sia dal punto di vista storico che giuridico. Ma, poiché esso trova sostenitori e propagandisti tra quanti, regolieri e non regolieri, sono velatamente o fattivamente avversi alla presenza e all’influsso di queste realtà, torna utile un intervento precisatore.

Dal punto di vista storico, le Regole si costituirono proprio al fine di permettere, a una determinata comunità di titolari, in godimento di alcuni beni in proprietà solidale; sorsero, quindi, proprio per amministrare dei beni, tant’è che non può esistere Regola là ove non sia dimostrata l’esistenza di un patrimonio collettivo. Non solo: forse fin dai primi tempi e, comunque, ben presto alle Regole furono affidati, dagli Enti pubblici del momento (ad esempio dalla Magnifica Comunità di Cadore) compiti amministrativi di natura pubblicistica, per una specie di delega di fatto, come avvenne pure a carico delle parrocchie del territorio. Da sempre, dunque, trovarono e trovano proprio nella gestione di un determinato patrimonio collettivo la prima ratio del loro esistere.

Anche dal punto di vista giuridico, le Regole sono riconosciute e valorizzate dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, «sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale», in rapporto a una «proprietà collettiva» avente i requisiti d’essere «indivisibile e inusucapibile». E, da un punto di vista terminologico, sono dichiarate enti gestori, ossia «organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali». Proprio per raggiungere tale finalità, la legge conferisce loro la personalità giuridica e detta norme che, nel mentre dichiarano solennemente essere «ferma la autonomia statutaria delle organizzazioni», impongono pure condizioni specifiche affinché i beni siano conservati e amministrati in modo ottimale.

Precisa, dal punto di vista legislativo, la norma delle legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, che «riconosce le Regole… quali soggetti concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano» (art. 1), per cui «ne favorisce la ricostituzione al fine di favorire scelte d’investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-pastorale».

L’importanza amministrativa delle Regole è riconosciuta di tale spessore che «gli enti pubblici territoriali», cioè i comuni e le comunità montane, «sono tenuti a coinvolgere le Regole, acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, nonché nei processi di gestione forestale ed ambientale e di promozione della cultura locale» (art. 14).

E’ assurdo, pertanto, pretendere che le Regole, rinunciando alla loro identità storica e giuridica, diventino un circolo culturale, per appendere nei boschi cartelli con il nome delle piante, organizzare dibattiti storici puramente accademici e, in una parola, fermarsi all’aspetto intellettuale, lasciando che altre persone ed altri enti si occupano e decidano in merito ai loro patrimoni.