Opuscolo pro manuscripto, 20
maggio 2002
Documenti
delle Regole
del
comune di Chies d’Alpago
Il giorno 16 aprile 2002 è venuto a Roe di
Sedico il sindaco di Chies d’Alpago, dott. for. Giampaolo De March, accompagnato
da un consigliere comunale, e, come da accordi precedenti, mi ha consegnato 23
documenti, tenendo fotocopia (da me firmata) dei 19 originali. Posti in ordine
cronologico, tali documenti sono:
1468: 4 marzo e … [?] maggio (fotocopia di
una trascrizione forse di fine Settecento, ricavata a sua volta da un
fascicolo processuale del 1661);
1609: 8 febbraio (fotocopia);
1778: 8 ottobre e 23 novembre;
fascicolo di 16 docc., non numerati, dal
1798: 28 ottobre, al 1799: post 10 novembre;
1800: 24 febbraio;
1803: 15 novembre;
fascicolo di 20 docc., non numerati, dal
1803: …, al 1805: 9 gennaio;
fascicolo di 10 docc., non numerati, dal
179: 4 luglio, al 1803: 16 novembre;
1804: 25 gennaio;
1824: 11 novembre;
1834: 20 giugno;
1835: 24 gennaio;
1845: post 23 maggio;
1853: 5 aprile;
1853: 7 maggio;
1862: 3 giugno;
1863: 3 febbraio;
1863: 29 aprile;
Inizi Ottocento e 1865;
1864: 12 novembre e 1866: 24 febbraio
(fotocopia di stampato);
1872: 29 febbraio;
1911: 7 settembre;
Inoltre, un fascicolo a stampa di 27 docc.,
non numerati, dal 1563 al 1774: 31 agosto (fotocopia).
I documenti mi sono stati consegnati perché
verifichi, con una indagine storica, se all’interno del territorio comunale di
Chies d’Alpago esistano, oltre a quella (già legalmente riconosciuta) del Monte
Teverone, organizzazioni agro-silvo-pastorali rientranti tra quelle
disciplinate dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero della L.R.
19 agosto 1996, n. 26.
In questo fascicolo riporto la trascrizione
dei documenti consegnati, ai quali tutti ho dato una numerazione, riservandomi
di meglio analizzarli in una relazione a parte. Le conclusioni, ad ogni modo,
sono evidenti: nel territorio comunale di Chies d’Alpago esistono, oltre a
quella del monte Teverone, tre Regole: di Chies e Codenzano, di Irrighe, di
Lamosano; nonché altre organizzazioni analoghe, per godimenti promiscui di beni
agro-silvo-pastorali.
E’ dunque realistico e opportuno procedere
con l’applicazione delle leggi indicate.
***
PARTE I: DOCUMENTI SCIOLTI
Doc.1
– 1468: 4 Marzo e … [?] Maggio
Si tratta
di una trascrizione, forse di fine Settecento, ricavata da un fascicolo processuale del 1661.
Versione
dal Latino in Italiano di una Copia d’Istrumento Notarile fatto nell’anno 1468.
L’Istrumento esiste in originale nell’Archivio del Capitolo dei Monsig.ri
Canonici di Belluno. – 1468. – Istrumento circa li confini del monte Federola
già posseduto dal Capitolo molto tempo avanti. V[edi] gli Estimi vecchi, e così
pure il Processo in Archivio Capitolare, seguito l’anno 1658 fino al 1661. Ora
paga la Regola d’Irrighe per affitto di detto Monte Lire 80. Formaggio di
pecora altre Lire 80.
In nome
di Cristo. Amen. L’anno della nascita del medesimo, MCCCCLXVIII (1468)
Indizione I, nel giorno 17 del mese di Giugno. Nella casa di abitazione di me
sottoscritto Notajo, posta in Pieve d’Alpago, Distretto di Belluno, alla
presenza del Reverendo uomo Sacerdote Gregorio Batti Pievano di Pieve d’Alpago
e del R[reverendo] fr[à] Giovanni de Cumis suo Cappellano, e del R[reverendo]
Antonio q.m de de Castello, onorevole cittadino abitante nella Città di
Belluno, Scelti quali testimoni e questi in particolare chiamati, ed altri: … -
Ed ivi ad instanza e ricerca del R[everend]o personaggio D[omino] Carpendone de
Carpedoni Canonico di Belluno e Feltre, come Procuratore e col nome
procuratorio della Chiesa cattedrale della Città di Belluno in vigore ed
esecuzione della Lettera del Rev.mo Padre in Cristo, e Signor… Tomaso De Lippis
di Taranto Giudice, Dottore, e Vicario Generale del Reverendissimo Vescovo e
Conte di Belluno, ed in esecuzione della Lettera dell’inclito ed illustre Sig.r
Lorenzo Navagero vicegerente dell’Illustrissimo ed Eccellent.o nostro Sig.r
Doge di Venezia, degnissimo Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno,
il cui tenore è il seguente: - Noi Tomaso De Lippis di Taranto Giudice, Dottore
e Vicario Generale del R.mo Signor Vescovo e Conte di Belluno ecc. Essendo
comparso alla nostra presenza D[omin]o Carpendone de Carpedoni come procuratore
del Capitolo di Belluno a motivo di un certo monte di sua proprietà chiamato:
Il monte di Federola, i di cui confini, come egli dice, non furono mai
determinati, domandò che pel nostro mezzo si avesse a venire a questa
determinazione di confini. Perciò a Voi, ed a tutti della Regola d’Irrighe
comandiamo sotto pena di scomunica, che a ricerca del suddetto D. Carpendone
abbiate a stabilire i confini del detto Monte, ed a conferma della verità con
giuramento esprimervi, e con chiare e precise parole, che per l’avvenire non
possa nascere dubbio alcuno per nuovi nomi. E questa testimonianza abbiamo
scritta di nostro proprio pugno, e munita del nostro sigillo, nel giorno di… di
Maggio 1468.
Tomaso e
Luca Navagero Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno. – Essendo
comparso davanti a noi M[isie]r Carpedon De Carpedoni a nome del Capitolo della
Chiesa Cattedrale nostra di Belluno, dicendo avere una Montagna situata nel
Monte di Federola in la Pieve d’Alpago non terminata per confini, et che a lui
sia di bisogno da novo terminar quella, pertanto per tenor di questo comandiamo
alli Regolieri delle Ville di Chies, e d’Irighe, alli quali aspetta, a dover
consegnar la detta Montagna per novi confini, che in (sotto) pene da L. 10.--,
e de più, da esser tolta a cadaun de voi non obbedienti, dobbiate ad ogni
requisizion del detto M.r Carpedon per vostro Sacramento (Giuramento) a voi da
esser dato per il Nod.o (Notajo)
consegnar la d[ett]a per novi confini (coi nuovi confini) al d.o M.r
Carpedoni et nominis (e coi nomi) di quella, dichiararli et mostrarli,
et se fosse bisogno, quella tornar terminarla da novo, et metter li termini
così et taliar, che d.o M. Carpedon per nome come di sopra possa cognoscer la
rason ch’aspetta alla d.a Montagna, della qual parimente a voi fatta… - Data
nel Palazzo adì 4 Marzo 1468. – Nicolò Dusuolo Cancelliere, Scrittore. – Furono
citati, avvisati e requisiti tutti i regolieri delle ville di Chies e di
Irrighe: Domenico Fagherazzi di Irrighe, Bonaccorsio di detto luogo, Tomaso di
Funes, Pietro Biscont di Lamosano, Giacomo Dal Borgo di Chies, Michiele del
detto luogo, Tomaso… Dan[iel]e figlio, Domenico di Lamosano, e Salvadore di
Chies, uomini Regolieri abitanti nei dintorni della suddetta Villa.
In
occasione di manifestare e disegnare al d.o Sig. Carpendone (procuratore, come
sopra, che riceve tutti i singoli diritti) i confini del suddetto monte di
Federola posti, come si disse di sopra, nelle pertinenze di Pieve d’Alpago; e
costituiti davanti a me Notajo sottoscritto, a ciò specialmente eletto e
deputato, annunziato da me a ciascuno di loro primieramente il giuramento, alla
mia presenza giurarono di dire la verità e coi fatti e cogli scritti, e di
disegnare e manifestare giustamente ogni e singolo diritto e confine di questo
Monte; e col loro giuramento dichiararono, disegnarono e dissero al d.o Sig.
Carpendone, che il Monte, che egli riceveva portava i diritti e confini
seguenti: Cominciando da Costa di Colle, e dalla Costa di Colle fino a Rugio de
Calmonere, e in Calpiterde de Calmonere presso il Prato Illora di Funes in
retta linea della Costa Magna fino a Forcellon in testa del Prato Trant, e dal
Prato Trant fino alla punta delle Lavine Gaze, e dalla punta delle Lavine Gave
in retta [linea] alla Pietra de Vano, che ha una croce. Questi dissero che
quelli di Funes aveano contrattato col Capitolo suddetto pel Collo di Mestù, e
l’Orto, e tutto ciò che potevano pascolare quelli, che hanno in affitto il d.o
Monte dalle Crode in sù, ed ebbero in cambio il diritto di possesso; e questo
va fin all’Assa, e dall’Assa fino a Cima di Lasta, dalla Lasta fino al
Montesello grande, e dal Montesello grande fino a Costa de Colle; e dicono che
quelli che possedono il detto Monte in affitto possono passare per la via di
Valle attraverso Costa di Colle, e pascolare insieme con quei di Chies, e
Lamosano nel luogo detto Sot Chiaramata Legnade in Jore, purché nell’andare e
ritornare non portino danno alla Regola di Irrighe. Questi dissero che possono
pascolare con i suddetti di Chies e Lamosano nel luogo chiamato Val in
Antander, andando fino al Lenzuol, rispettando sempre il diritto della Regola
di Irrighe dei tre mesi. Lode a Dio. – Io Bartolomeo Figlio del fu Gio. Andrea
De Maresco Notajo pubblico della Città di Belluno, e per decreto Imperiale anche
Giudice ordinario sono stato presente a tutto, e pregato scrissi.
Gio.
Battista Castrodardo p[er] V. A. Nod.o pubb.o ecc. ho tratto il sudd.o Istrumento
dal sudd.o Processo in Archivio Capitolare, f.o 2 fino ecc. in fede.
Nota. In
d.o Processo altro Istr.o per li confini di detto Monte l’anno 1603: 30 Lug.
Nod.o Agostino Egregis. – Item. Varie affittanze seguite tra il R.do Capitolo e
particolari persone sopra d.o Monte. – It[em] Al f[ogli]o 221 dietro antica
Pergamena: Memoria che fa il q.m Sig. Andrea Castrodardo Nod.o e Canc[ellier]e,
come li Regolieri di Irrighe entrarono in contesa nell’anno 1614 con il
Capit[ol]o per causa della monticazione; poi si sono rimossi laudano la
penitenza a favor del Capit.o in forma di consiglio, ed anzi nell’anno stesso stipularono
affittanza col medesimo. – V[edi] Libro d’Atti Civili n. 18 f. 79 del q.m Sig.
Alberto Castrodardo Nod.o all’Uff.o M.o [?], mio bisavo, come nota il Sig.
Andrea Castrodardo sudd.o in d.a memoria, qual fu Padre del detto Sig.r
Alberto.
***
Doc. 2 - 1609: 8 Febbraio
Al margine superiore sinistro, della stessa
mano: «Copia», e a quello destro: «All. ! O».
Anno Domini 1609, Ind. Settima, die Ottava
Mensis Februarii in domo infrascripti Venditoris posita in Campitello Civitatis
Belluni; praesentibus Magistro Marco De Bucho qu. M. Petri, et Magistro
Bernardino de Cavasse qu. Gioachino ad haec vocatis, habitis, et rogatis, etc.
Et ivi M[isier] Ottavio Benetti qu. Miss.
Lorenzo cittadin di Belluno per sé, e suoi Eredi ha dato, venduto, et
trasferito a M. Bernardin de Romor Fiol di M. Tommaso per nome del detto suo
Padre, e di M. Niccolò suo Zio, e come Pubblico Negoziator di Casa sua, e per
sé, et Eredi stipulante, comprante et ricevente etc. – Tutte le sue ragioni di
Montagna di Salat nella Pieve di Alpago di poter pascolar et monticar con
Piegore settecento cinquanta 750. come nelli suoi Istrumenti di Acquisto di man
come dissero di M. Florio Mansio Nodaro cedendoli ogni sue azioni e ragioni,
mettendolo in loco suo etc., così ad aver, tener, posseder, et a far tutto
quello, che a detto Comprador per nome come di sopra, Eredi etc. per l’avvenire
parerà e piacerà con Autorità di pasar fino alla Via pubblica etc. con tutte le
sue ragioni ad essa Montagna in qualunque modo spettanti e pertinenti etc., e
questo per prezzo di Lire ottocento, e quaranta Lire 840, così fra loro
d’accordo; al qual conto detto Comprador li ha esborsato alla presenza delli
suddetti Testimoni, et me Nodaro in tanti zecchini Lire cinquecento, e quaranta
L. 540., etc. delle altre Lire 300 il detto Bernardin Romor per nome anco come
sopra ha promesso, et si ha obbligato al detto M. Ottavio, o suoi Eredi pagarli
Livello in ragion di L. 7:4 per 100, giusto la parte dell’Illustr. Dominio, che
sarà L. 21:12 all’anno, con li patti, modi, condizioni soliti e consuetti in
simili Istrumenti. Costituendosi di posseder esse ragioni di Montagna per nome
di detto Comprator fin che li parerà di andar al possesso di quelle, al qual li
ha datto ogni licenza, promettendo esso Venditor per sé, e suoi Eredi al detto
Comprador per nome come di sopra, et per li suoi Eredi stipulante di erizione,
e legitima difensione, e manutenzione, et il presente Istrumento di Vendita e
Livello hanno promesso dette Parti per sé e suoi Eredi a vicenda, et quo supra
vere le cose predette, aver, tener, et rato mantener, osservar, né in alcun
modo contravenir per alcuna ragion, o causa di ragion, o di fatto, sotto
obbligazione di tutti li loro Beni, etc. – Omissis.
Egro Franciscus Testa etc.
Giacomo Biave Nod. Pub., e Coll[agiato] di
Belluno, così pregato ha fedelmente desunto da verbo ad verbum la presente
d’altra simile in Copia esibitagli etc. et fidem subscripsit, ac more solito
signavit etc., et sic etc.
***
Doc. 3 - 1778: 8 Ottobre
e 23 Novembre
Foglio di un incartamento più vasto, per cui
manca sia la parte iniziale che quella finale, posteriore – comunque – al 1782.
… Pal e tutto il Paster a dritta linea del
Sodament [?] della Grant [?] siano della Regola di Chies e suoi aggiun[ti]; Dal
Vallon del Paster, e andante atorno via sino tutta Valbon[a] devono esser delle
due regole d’Irrighe e Lamosano; E tutta casera vecchia sora Crep Separatorio,
tutto Col-Penegol e le Valdelle siano della Regola di Chies. – Che tutti li
luoghi confinanti alli boschi sii di qualsivoglia Regola possa beneficiarsi del
solo bisogno di frasche per stropar la sieppe col manco danno possibile,
restando proibito per sempre di poterle portar a casa, ma devono esser
consumate nelle stesse sieppi e stroppi e ciò s’intende anco di quei luoghi che
non confinassero direttamente con li boschi possa servirsi di frasche nelli
boschi più vicini con la condizione sopra dichiarata.
Fu regolato il presente capitolo con parte
21 Maggio 1782 come dal libro delle parti da Lamosano. Che tutte le casere
possa beneficiarsi di legna e brusar per il solo bisogno del fuoco delli boschi
più vicini ove si sono sempre serviti, restando similmente proibito poterne
portar alle loro case.
L. D. Addì 8 Ottobre 1778 all’oco solito.
Pubblicate in vicenia alli radunati delle tre regole di Chies, Irrighe e
Lamosano. Le soprascritte partizioni restano da quelli caudate e confirmate con
voti N. 37 affermativi, et negativi N. 3. Ordinando alli uomini eletti che vadino
a segnar con croci li confini che fossero da confinarsi. – Antonio Tona
richiesto.
Addì 23 Novembre 1778, segue la
terminazione. – Principia per il bosco di Cruden [?] che toccò alla regola di
Lamosano, sotto e sopra a mattina delli pradi di Cruden [?], che confina alla
grava di Pecol andando dall’alto al basso, e sera sino al Gaon, e [foglio
strappato] alle ragioni della regola di Funes sopra [foglio strappato]
del Van e sino la sommità del monte senza né termini, né croci, non essendo
bisogno, e sotto li pradi invero segnato segnato un sasso grando sulla costa
del Piover che va a mezzodì e di sotto andante sino in punto della sieppe del
prado di Lorenzo de Pasqualin du Funes, cosicché il bosco del Piover che va a
mezzodì resta della regola d’Irrighe, e il restante tutto alla regola di Lamosano.
La parte che tocca alla regola d’Irrighe.
Prima verso sera confina con la grava di Pecol dall’alto al basso a drita linea
sino alla sommità del monte senza termini, a mezzodì confina con li pradi di
Sora Irrighe, a mattina confina colla polsa di Antander e in punto della siepe
delli pradi dell’acqua fredda, verso sera a dritta linea tutta la Val di
Antander. – Nel bosco abbiamo segnato cinque termini.
La parte di Chies, Cadenzano, Sottocroda,
Schiucaz, Pradebon e Palughetto. Prima verso sera confina con la parte di
Irrighe giusto li suddetti termini segnati e confinati sopra dichiarati e sino
alla sommità delli monti, a mezzodì con li pradi particolari delle tre regole e
con la montagna, e a sera con la parte tocata a Irrighe e Lamosano nella
Valzella, e confin al Sodament [?] della Grant [?] e il Staol e da basso la
Batistella sino all’acqua di là e di qua del valon sino alla sottoscritta parte
toccata a Lamosano per refacimento come sotto. – Tutto il bosco sotto la cal
della Batistella e Val della Cuna, il pian delle Cadorine e tutto il restante
de [foglio strappato] del’acqua per refacimento come sopra, avendo [foglio
strappato] [q]quattro termini il primo sotto la cal in un s[asso]…
***
Doc. 4 – Fascicolo di
docc. 16, da 1798: 28 ottobre a 1799: post 10 novembre
Doc. 4/I – 1798: 28
Ottobre
Presentata da D[omino] Lorenzo Fagherazzi
Cecon istando &c.
Riconoscono anche gli asserti Procuratori
della Regola di Chies, e Cadenzano, Antonio Trame, ed Andrea dal Borgo nella
loro Risposta 22. Ottobre p. p., che per contendere alle due Regole d’Irrighe,
e Lamosano la giustissima proposizione contestatta colla Petizione 6. Ottobre
p.p. di dividere trà le tre Regole suddette li Monti, e Comuni Promiscui tra
esse nelle misure di proporzione, e di giustizia, ed equità; e nelle forme le
più convenienti, per l’effetto, che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan godono
in fatto del benefizio dei promiscui Monti, e Comuni conviene in linea
d’equità, e convenienza negare assolutamente l’abuso, che ora si fà sopra la
sudetta promiscuità; e sul godimento delli sudetti Monti, e Comuni perché colla
sudetta Risposta apertamente negarono l’abuso stesso, cercando di convertire il
necessario Ricorso delle due Regole, in un caprizioso tentativo accomodamento
da suposte persone private, condotte da privati oggetti.
Quantunque l’azione delle sudette due Regole
dipenda dalli titoli loro nelli sudetti Monti, e Comuni pure non refformidando
esse Regolle d’Irrighe, e Lamosan di privar anche ex abundantis il sudetto
abuso in fatto, e il qualle il benefizio delli promiscui Monti, e Comuni viene
quasi interamente goduto sollo da quelli di Chies, e Cadenzano, e però protestando
efficacemente alla sudeta risposta 22. Ottobre p. p. e riassumendo li
sentimenti della petizione 6. Ottobre p. p. devotissima implora il Procuratore
di dette Regole d’Irrighe, e Lamosan, che sia a di loro favore deciso in tutto,
e come fu proposto colla sudetta Petizione, coll’admissione della medesima per
quanto &c., salvis &c.
Proponendo ex abundantis il seguente
capitolo da essere rilevatto tam ante quanm post juditium, quantenus justitie
videtur &c. – Che verità fu, ed è, che il godimento delli Monti, e Comuni
promiscui tra le tre Regole d’Irrighe, Lamosan, Chies e Codenzan, viene per le
situazioni di quei Monti, e Comuni quasi interamente goduto in fatto dalli
solli Regolieri di Chies, e Codenzan, e per la più delli anni interamente, e
senza compartecipazione di quelli d’Irrighe, e Lamosan, vel prout per Teste.
Eccitando le Regole di Chies, e Codenzanm a
produr la sua licenzaal caso vogliano proseguir la Causa sotto pretesto dei
opportuni Ricorsi. Salvis &c. – Luigi Corte Avocato.
Andrea Antonio Pagani Nod., e Regio
Archivista Civile copiò in fede ecc.
***
Doc. 4/II – Belluno,
1799: 8 Marzo
La causa in questo Foro pendente
introdotta dalle Regole di Irrighe e Lamosan Attrici, in confronto della Regola
di Chies, e Codenzan Rea convinta sul punto della Divisione fra esse Regole
delli Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi promiscui tra le medesime, e colla
Petizione 6. Ottobre p. p., resta amicabilmente composta, e definita col
seguente Accordio nel quale intervene per Irrighe, e Lamosan il Signor Lorenzo
Fagherazzi loro Procurator; e per Chies, e Codenzan intervengono li mis. Andrea
quondam Osvaldo Chiusura, Andrea qu. Zuanne dal Borgo, ed’Osvaldo Calda
Procuratori destinati dalla Regola di Chies, e Codenzan colla Parte 17. Febraro
1799.
Primo. In massima accordano
reciprocamente le sudette tre Regole, che segua la proposta Divisione delli
sudetti Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi finora godutti dalle medesime
promiscuamente, e talle Divisione in due parti eguali, una a favore d’Irrighe,
e Lamosan, e l’altra di Chies, e Codenzan.
Secondo. La Divisione sudetta dovrà
farsi colli riguardi tutti di convinienza, di Giustizia, e colla magior
celerità, e per risparmiar spese, e perdite di tempo, resta convenuto, che
talle Divisione debba farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, ed eleggiere
quelli di Chies, e Codenzan, e al caso alla Regola di Chies, e Codenzan non
comodi questa prima Divisione, allora li Deputatti di Chies, e Codenzan faranno
essi la Divisione sudeta, ed eleggerà li Deputatti d’Irrighe, e Lamosan.
Tanto restò trà le sudette Regole
col mezzo deli legitimi loro rapresentanti convenuto, e tanto prometono di attendere,
eseguire, e mantenere sotto obbligazione dei Beni delle sudette Regole,
presenti, e futuri, e in fede si sottoscriviamo di pugno.
Andrea
dal Borgo affermo – Andrea Chiusura Corona aff. – Gio. Andrea Persicini Nod. affermo
per Osvaldo qu. Antonio Zanon Calda per non saper esso scrivere – Lorenzo Cecon
aff. Quanto sopra. – Gio. Andrea Persicini Nod. ha visto li sudati dal Borgo
detto Chiesura, detto Corona, e Cecon a sottoscriversi di proprio pugno, in
fede.
Francesco Giuseppe Pagani Nodaro
&c. ha tratta la presente dall’autentica esibitali de verbo ad verbum, in
fede &c.
***
Doc. 4/III – 1799: 30
Marzo
Coll’Accordo 8 Marzo p.p. convenuto trà le
due Regole di Irrighe, e Lamosan la massima di Devidere in due eguali parti li
sudeti Pascoli, e Boschi tra esse Regole promiscui, e stabilito, che talle
divisione deve farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, perché abbino ad
eleggiere li Deputati di Chies, e Codenzan, cui possa in qualità di Deputato delle
Regole, d’Irrighe, e Lamosan a dare esecuzione al seguito sudeto Acordio, e
porsi li maturi esami sopra la Località, qualità, quantità delli medesimi
divisibili Tereni; e usatto ogni studio, affinché riesca talle divisione colli
riguardi tutti di convenienza, e giustizia reciproca, forma la seguente distinta
divisione in due parti come segue. – Prima Parte , omissis. – Segue la seconda
Parte, omissis.
Qual divisione a nome delle due Regole
d’Irrighe, e Lamosan da me fatta, e con mio Giuramento firmata viene esibita
per l’elezione di scielta alla Regola di Chies, e Codenzan a tenor del
concertatto, e in fede; - Qual divisione viene presentata alli Procuratori di
Chies, e Codenzan acciò sia eseguita la elezione entro a giorni otto, e non
accomodando la presente divisione fatta da me sottoscritto, entro il presente
termine dovrà essi Deputatti di Chies, e Codenzan farne una nuova divisione,
previa di ciò sia fatta in due, e solle distinte parti, e a me sottoscritto
riservandomi l’elezione a tenor del Acordio dentro quelli giorni otto terminerà
&c.
***
Doc. 4/IV – 1799: 6
Aprile
A tenor della parte presa in questa vicinia
della Regola di Chies, e di &c., che incaricano Noi sottoscritti, il dover
concorere alla divisione dei monti Salatis, sino ad ora in solidum goduti,
unitamente con le altre due Regole cioè Irrighe, e Lamosan, per la qual divisione
Noi Deputati di Chies accordati amichevolmente con il Deposito [=Deputato]
di esse due Regole, che egli a suo buon talento possi a due egualli parti delli
monti medesimi, e possa significarle a Noi sottoscritti per farne la scelta di
quella parte che crederano più uttile, e vantaggiosa per Noi. E non essendo
quello sia una, che l’altra di nostro interesse, che possiamo noi sottoscritti
passar ad altra parte delli antedetti Monti, poi farne la preferenza all’sudetto
Deputatto delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan, e ciò delle due fare la
s[c]elta di quella che crederà per lui più vantaggiosa.
Fate dunque le due Parti come sopra
dall’antedetto Deputatto, le passò in scritto nelle nostre mani, e quelle da
noi ben viste, e maturamente considerate, sia l’una parte che l’altra, troviamo
che tal divisione non sia fatta con tutti quei articoli comprovanti che richiesa
le nostre ragioni, che però per tal effetto, con le presenti qui
sottoscrizioni, si sottometiamo di passare anche Noi alla divisione delli Monti
medesimi, delli qualli si dà la preminenza al Deputato medesimo d’Irrighe, e
Lamosan, che scielga dalle due parti quella che ben conosce per loro uttile, e
a vantagio.
Dunque esaminiamo Bensì, che sia cosa utile,
e vantaggiosa per tutti li componenti delle tre Regole di goder in solidum con
gli Animali Bovini entro il Circondario delli qui sottoscritti confini, e che
cadauno abbiano il diritto di sua proprietà in forma al Dissegno, che lo
richiede. Con patto, e condizione anche, che li Animali Pecorini delle tre
Regole solle abbia a participare l’uso del pascolo delli Bovini, nel tempo che
sono inviati per andar alli Monti fino a tanto che la moderata stagione di
poterli nei Monti stessi alimentare, e così anche di dover dimonticare per via
della stravaganza dei tempi, possino essi monticanti alimentarli nel Pscolo dei
Beni istessi.
Segue li confini per il Pascolo dei Bovini,
omissis, per tutte le Parti.
La presente Divisione doveva [=doverà]
esser presentatta al Deputato delle due Regole [di] Irrighe, e Lamosan, acciò
lui si elegga la parte, che crederà a lui più avantaggiosa; Avendo noi
sottoscritti deciso in questa maniera, li sudetti Boschi, e li sudeti Monti,
perché così credemo, che sia per la meglio all’Avvantagio comune, e per doveri
di conscienza, di che si sotto scriviamo di proprio pugno. – Dovendo però
ognuno dei qualli dover pagar le obbligazioni, che si ritrova sopra le sudette
parti, a chi più si aspetta.
Andrea dal Borgo – Andrea Corona afermo
***
Doc. 4/V – 1799: 8 Aprile
Col volontario Accordio 8. Marzo p. p.
seguito trà le Regole d’Irrighe, e Lamosan da una, e quella di Chies, e
Codenzan dall’altra fu convenuto in massima, che segua trà esse Regole in due
eguali parti la divisione delli Monti, e Comuni, e Pascoli boschivi finora
promiscuamente goduti dalle sudete Regole, e fu stabilito in fatto che talle
Divisione deva farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, col diritto
dell’elezione a quelli di Chies, e Codenzan, e al caso talle Divisione non
comodi, che si faccia dalli rapresentanti di Chies, e Codenzan, col’elezione al
Deputatto d’Irrighe, e Lamosan.
Fece il Deputato d’Irrighe, e Lamosan la
prima Divisione in datta 30. Marzo p. p. la portò ai Rapresentanti di Chies, e Codenzan,
a ciò eleggiesero, ma non vollero essi accogliere talle divisione benché equa,
ragionevole, e con proporzione.
Tali difetti della Divisione non devono
deludere gli effetti del convenuto, e però D[omino] Lorenzo Fagherazzi detto
Cecon, come Deputato e Procurator d’Irrighe, e Lamosan, presentì la sudata
Divisione, fatta dalli Deputati di Chies, e Codenzan in data 6. corente, la
contraddice espresamente nelle parti nelle quali è falace, ed eronea cioè nella
parte che arbitrariamente, e violentemente in sé comprende, ed abraccia il
Bosco di ragione del Monte Fedarola di ragione di questo Reverendo Capitollo
dei Signori Canonici di Belluno contro li cattastici di quel Capitollo, e
contro i confini in esso catartico 1468., che si produce, espressi invogliendo
così le sudette Regole in un usurpo, e in tutte quelle danose conseguenze, che
ne deriverebero; e nelle sue ommissioni del pari contraddice la sudata
Divisione, la qualle devide sollo li Monti, Cumuni, e pascoli sopra la croda, e
non divide come dovea li Cumuni, e Pascoli Boschivi posti sotto la sudetta
Croda, parimente promiscua tra le sudette Regole, abbracciati dal sudetto
accordio, e dal pari divisibili in esecusione del medesimo.
Così contraddetta la divisione, il Deputato
d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e Codenzan a volerla entro giorni
tre, 3., regolare separando dalla divisione il sudetto Bosco di ragione del
Capitolo, e includendo nella divisione stessa gli ommessi Cumuni, e Pascoli
Boschivi posti sotto la croce, e fin ora promiscui, onde abbia il suo effetto
il convenuto col predetto acordio.
In caso non concorrano li Deputatti di Chies, e Codenzan nel
sudetto periodo alle sudette regolazioni, ed emende, resta ad essi protestato,
che si avarà per ben fatta la Divisione 30. Marzo p. p. fatta dal’Deputato
d’Irrighe, e Lamosan, e veran sotto gli riflessi del Regio Giudice, e d’ordine
suo cavato a sorte le parti di essa Divisione, e alle rispettive Regole
assegnata la propria parte, sempre in esecuzione del convenuto.
Luigi Corte Patrocinatore
***
Doc. 4/VI – Belluno.
1799: 15 Aprile
Venuti in deliberazione li Coltelli delle
tre Regole d’Irrighe, e Lamosan, Chies, e Codenzan, cioè Irrighe, e Lamosan da
una, e Chies, e Codenzan dal’altra di passare alla divisione dei loro Beni
Comunali, per quanto riguarda a quelli, che servir devono ad uso di Pascolo
delle Pecore, non intendendosi in tal divisione compresi gli altri pascoli inservienti
ad uso dei Bovini, che si godono in comune, si sono le sudette parti convenute,
e stabilite nel modo seguente, e ciò col mezo di D[omino] Lorenzo Fagherazzi,
che agisce per conto, e nome d’Irrighe, e Lamosan, e di Dom. Andrea del Borgo,
che agisce per conto, e nome di Chies, e Codenzan, per nome suo, e Coleghe, e
ciò salva sempre l’aprovazione delle Regole da loro rapresentatte, senza la
quale non può aver luogo né effetto il pre[se]nte Accordio.
Primo. Si assegnano per uso dei Pascoli
delle Pecore la montagna detta Valaza con sue adiacenze, cioè Valetta,
Valdella, Costa Dagna [?], Col Penegol, ed altre [a]diacenze dai crep in suso,
che confinano coi sgualdi di Pieve, e Val di Salat. Mantandar, cioè Val di
Nantandar, con sue ragioni, nariet [?], massar [?], e sue adiacenze confina con
la Fedarola, con sommità dei monti, con Val di Salat, e con Comun promiscuo
delle tre Regole. E Val di Salat da Pal in dentro. – Questi Luoghi, e pascoli
s’intenderano divisi in due parti, cioè la prima parte comprenderà la Valaza
con tutte le sue ragioni, e Luoghi sopra nominati; la seconda parte comprenderà
Nantandar con tutte le ragioni, e Luoghi sopra nominatti. – Riguardo alla Val
di Salat, non conve[ne]ndo che questa sia divisa, perché dividendosi nasarebbero
delle disparità, e questioni trà li confinanti, per ciò viene d’accordo
stabilito che in detta Valle si abbiano a porre al pascolo N. 600. Pecore, e
non più, e queste esser debbono delle tre Regole sudete, ed escluse sempre le
forestiere.
Rimangono promiscui ad uso delle tre Regolle
tutti i luoghi pascolavi, Boschivi, e Comuni situati sotto le crode, che furono
godutte in Promiscuità.
E perché le Regole di Irrighe, e Lamosan si
ritrovavano in qualche discapito lasciando li sudetti luoghi in promiscuo, per
ciò si assegnano in benefizio delle dette due Regole Pecore N. 100. o sia il
dirito di porre al pascolo nella Val di Salat il detto numero di Pecore, altre
Pecore N. 500. da porsi al pascolo nella Val di Salat, come sopra si è detto,
siano divise, ed assegnate nel modo seguente. – Pecore N. 220. si assegna alla
parte che à la Valaza, e sue [a]diacenze, e le altre 280. ad altra parte che
avarà Nantandar e sue [a]diacenze. – Di queste due parti divise nel sopra
annunziato modo avrà la scelta la Regola di Chies, e Codenzan. – Per far uso de’ Pascoli sudetti, per
condurre, e ricondurre le Pecore si usaranno delle solite strade.
Tanto restò dalli Procuratori, e Deputatti
delle respetive Regole sopranominatte stabilito, concluso, e terminatto, a
toglimento d’ogni ulteriore disparità, e quette comune, salva l’aprovazione di
esse tre Regole, e ciò sotto gieneral obbligazione di tutti li Beni, ed effetti
delle Regole medesime, ad L[audem] D[ei].
Andrea dal Borgo – Lorenzo Cecon affermo –
Dionisio Dogliosi Nod. Pub. &c. vistò le parti sudette a sottoscriversi di
proprio pugno e tratta la presente dal’Autentica &c, in fede &c.
Andrea Antonio Pagani Nod. e Reg. Archi.
Civ. copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/VII – 1799: 21
Aprile
In Vicinia di Chies. Ove radunati li capi di
casa componenti di questa Regola al loco solito, ordinatti dal Giurato more
consuetudine, con la dovuta permissione o sia Licenza del Regio Giudice Civile
per passare alla deliberazione dell’Accordo seguito li 15. cadente in Belluno
trà li Deputati di questa Regola, e quelli d’Irrighe, e Lamosan, per la
Divisione delli monti servientti ad uso di Pascolo, per li Animali Pecorini,
come in quello &c.
Qualle Accordo letto, e chiaramente
pubblicatto nel congresso stesso, e dalli radunatti bene inteso, e considerato
in tutte le sue partti, massime, condizioni in quello dichiarate, Dichiara la
Regola di condiscendere volentieri alla elezione di una delle due parti, ma
altresì non intende, che la Regola di Irrighe, e Lamosan abbracciar abbia nel
sudato acco[r]do un suposto diritto da per esse solle disporre al pascolo nella
Val di Salat Pecore 100. oltre il Promiscuo jus, che tiene delli monti stessi
egualle a noi, per lo che intende li qui radunatti, che non abbia Locco un tale
inconveniente diritto per alcun motivo, ma intende, che delle sudette 100.
Pecore, ne possa caricare 50. quelli di Chies, e le altre 50. Irrighe, con
Lamosan, non dovendosi per alcun titollo far distinzione d’una proprietà insolidata,
e che salve sempre sia in avenire li reclami, che venire potessero fatti dalli
componenti le tre Regole in vigor de Privilegi, Decretti, Spazzi, ed altre più
sentenze ottenutte a solievo, e godimento di tutte le tre Regole. Omissis.
***
Doc. 4/VIII – Senza data
Non potea il Deputato della Regola di Chies,
e Codenzan dare più ributantte prova di mala fede quanto quella di dissuadere la
sua Regola dall’approvare quello stesso giusto, ed equo Accordo, che dallo
stesso Decretto fu assentatto, e per segno di persuasione firmato di Pugno, li
15. Aprile p.p. &c. Omissis. – Siccome però tutti li diversivi della Regola
di Chies, e Codenzan tendono, come ebbe a dirlo publicamente il suo
Procuratore, soltanto a far perdere ad Irrighe, e Lamosan il Benefizio della
Monticazione imminente, come si riuscì nel anno decorso, così il Legitimo
Procuratore delle sudette due Regole, protestando in tutte le sue parti alla
Risposta sudetta 29. Aprile, eccita la Regola di Chies, e Codenzan in triduo, o
ad accetare l’Accordo 15. Aprile in tutte le sue parti, opure a concorere anco
alla Divisione di quei Pascoli Boschivi, e Comuni rimasti in quell’Accordo promiscui,
nel qual caso cesserà ogni benefizio per Irrighe, e Lamosan per l’erba delle
100. Pecore, e tutto sarà ad eguale caratto diviso. Se nepur talle stringientte
dichiarazione basterà a condure al dovere la Regola di Chies, e Codenzan, e
magi[o]r più il caricoso so Deputato, protesta il Procurator d’Irrighe, e
Lamosan, che passati detti 3. giorni, instarà appresso il Regio Giudice Civile
perché sia decretatto, ed aprovatto per contto anche di Chies, e Codenzan,
l’acordo sudetto 15. Aprile tantto più che si figura per quella Regola in
Giudizio dai suoi Procuratori senza aver la necessaria sovrana concesione, o
licenza.Luigi Colle Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nod., e R.o Archi.
Civ. copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/IX – Senza data
Giaché li legitimi Rapresentantti delle
Regole di Chies, e Codenzan ecitatti dalle Regole di Irrighe, e Lamosan a
dichiarare se vogliono accetare, ed eseguire l’acordo 15. Aprile p. p. come fu
concepitto, o pure se vogliono concorere alla divisione anche delli Comuni, e
Pascoli Boschivi rimasti solli nel sudetto accordio prò indivisi, così il
Procuratore delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e
Codenzan a concorere in triduo alla verificazione della sudetta divisione, a
quella concorrendo esso Procurator d’Irrighe, e Lamosan col mezo di
D<omino> Zuanne Pelegrinoti Publico Perito dichiarando, che nell’urgienza
presente il Procurator detto d’Irrighe, e Lamosan farà formare dal suo sollo
Perito la sudetta divisione, passatti li sudetti giorni tre anche senza il
concorso della Regola di Chies, e Codenzan, e si averà non ostante tale
divisione per legalmente fatta, siccome poi non vi rimane, né si spiegò anzi
mai eccezioni sulla divisione de’ monti fatta col sudetto Accordio, e solo
màncavi la elezione delle Parti, così il Procuratore d’Irrighe, e Lamosan
eccita la Regola di Chies, e Codenzan, ad eleggiere in triduo trà le formate
porzioni quella, che ad esse più gli agrada, con protesto, che passato quel
termine, eleggerà senza riguardo il Procura[tor] detto d’Irrighe, e Lamosan, e
si averà anco tale elezione per ben fatta.
Luigi Corte Patrocinatore
[Ad] ext[ra]. 15 detto. Mandato di notizia
in forma &c. – Detto. Fu intimato da Lorenzo Chiesura di Chies.
Andrea Antonio Pagani Nod. e R. Archivista Civile
copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc 4/X – 1799: 11 Giugno
N. 1299 – Per la Divisione dei Monti
Nantandar, Valaza, e Salatis, convenero in massima, e in fatto le tre Regole
dette d’Irrighe, e Lamosan; Chies, e Codenzan, col Accordo 15. Aprile p. p. e
solo manca la scelta ed assegnamento delle Parti perché sortisca il pieno suo
effetto la sudetta divisione, fu eccitatta la Regola di Chies, e Codenzan a
voler sciegliere una delle due Parti del’alternativa, che scieglierano esse le
due Regole d’Irrighe, e Lamosano. Non fece fin’ora Chies, e Codenzan alcuna
scelta, e già che è ora il tempo della Monticazione dietro il fatto protestto
ellegono le due Regole d’Irrighe, e Lamosan la porzione, che comprende
Nantander, lasciando a Chies, e Codenzan quella che comprende la Valaza,
restando ad ambe le Parti il fissato numero di Pecore nel monte detto Salatis a
senso del sudetto Accordio 15. Aprile p.p.
Fu in seguito convenuta anco la divisione
delli Boschivi, e Cumunali rimasti proindivisi nel sudetto Accordio, e non
avendo Chies, e Codenzan volutto, benché accetasse concorere alla divisione
sudata, seguì la medesima col mezzo del commissionato Publico Perito Giovanni
Pelegrinotti, qualle la riferse sotto li 10. Giugno 1799. Anco in tal divisione
nell’urgienza del tempo ellegono Irrighe, e Lamosan la parte prima alli N.ri
20, 21 a norma del Disegno Pelegrinotti, che resta prodotto, e lasciano alla
Regola di Chies, e Codenzan la Parte seconda, alli N.ri 19 e 22, a sense del
sudetto Disegno.
Circa alla Parte dei Cumuni, e Pascoli Boschivi sudetti rimasta proindivisa nella
divisione Pelegrinotti alli N.ri 23 e 24 per comodo delle entro poste casere,
si accorda, che resti promiscuo il godimento fino a nuova risoluzione d’ognuna
delle Parti.
Siccome poi le Regole di Irrighe e Lamosano
sono defatigate da tanti stancheggi, che contro di esse usa la Regola di Chies,
e Codenzan, e vogliono usar ogni via possibile per alontanare qualunque
cavitazione, così ex abbundanti dichiarono, che se la Regola di Chies, e Codenzan
si trova mal contenta delle sudette scelte fatte dalle di Irrighe, e Lamosan,
queste accordano il cambio a piacer della Regola di Chies, e Codenzan, pur che
essa Regola spieghi su ciò la sua volontà entro giorni trè, passati li qualli,
le Regole di Irrighe, e Lamosan rimarano nel pacifico godimento delle Parti da
esse ora scelte, così volendo la ragione, e li corsi eccitamenti, e l’urgienza
dell’avanzatta Stagione.
Luigi Corte Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nodaro e R. Archivista
Civile, copiò per altra mano in fede &c.
***
Doc. 4/XI – 1799: 11
Giugno
Il Reggio Giudice Civile. – Ordina, che sia
intimato alli attualli legitimi Rapresentanti la Regola di Chies, e Codenzan
l’Esibito oggi in questo Ufficio prodotto dalli rapresentanti le Regole di Irrighe,
e Lamosan, qualle in copia le viene trasmesse in tutto, [e] per tutto come in
esso, e Disegno, che lo accompagna, eccitandoli a respondere entro il termine
di giorni tre, aliter &c, che tanto &c, in quorum &c.
Datta in Belluno dal Regio Tribunal Civile
di prima istanza li 11 Giugno 1799.
De mancato – Daniel Cantinela Nod. Canc.
Civile loco Protoc. &c.
Adi 12 Giugno 1799. Chies.
Rifferisco io infrascritto di aver intimato
il presente Mandato al Giurato di Chies, e Codenzan, e avergli rilaziato la scrittura
perciò lo presenti alle sue Regole e eso Giurato hanno presentatto ciò sua
consorte il presente ad Andrea Cantandale e Lorenzo Corona, e Zuanne Cumunali
[?] come Deputatti eletti di dette Regole, in fede.
Giuseppe Salvadori pregato dalla sudetta Giurata.
Andrea Antonio Pagani Nodaro, e R.o Archiv.a
Civile copiò per altra mano &c.
***
Doc. 4/XII – 1799: 18
Giugno
Regio Giudice Civile. – Giaché la Regola di
Chies, e Codenzan, benché formalmente eccitata a voler essa ellegiere una parte
sopra la divisione de’ Monti promiscui firmata coll’Acordo 15. Aprile p. p. non
si determinò ad alcuna scelta, e dovetero scegliere le due Regole d’Irrighe, e
Lamosan per non laziare il sudetto Accordo ineseguto, ed elessero col di loro
Esebito 11. corrente il Monte Nantander colla stabilita caratazione di Pecore
N. 330., nella Val di Salatis in confronto di altre Pecore 270. assegnate alla
Regola di Chies, e Codenzan col Monte detto Valaza, e siccome elessero sopra la
divisione formata dall’p. p. [=pubblico perito] Pelegrinotti, de Cumuni,
e Pascoli Boschivi promiscui, le località marcate nel prodotto Disegno alli N.
20, 21, in confronto di quelle alli N. 19, 22, rimasti a Chies, e Codenzan, per
ecezionarvi o cambiar parte deve eseguirsi per il fatto pretesto, e per esser
la stagione opportuna per la monticazione, esse Regole prendono il possesso
delle rispetive porzioni, ed instano perché siigli rilaziato ordine comissivo
dalla sudetta Regola di Chies, e Codenzan, ed a chi più ocoresse di non dover
turbare sotto alcun pretesto esse Regole di Irrighe, e Lamosan, nel tranquillo
possesso delle suddette porzioni scelte di monte, e loro diriti, onde
sortiscano quanto si conviene, e segui la sua esecuzione.
Luigi Corte Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nod. e R.o Arch. Civile
copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/XIII – 1799: 4
Luglio
N. 5171-464 – Alli Nobb. Consoli di Belluno.
Riconosciuta dall’Imp. Regio Magist.
Camerale la nullità del Acordo 15. Aprile decorso, e l’illegalità d’ogni sua
disposizione, per l’immaginata divisione de Pascoli della Valle di Salatis,
comette alli Nobb. Consoli di Belluno d’immediatamente dichiarare come non
avenuto l’acordo stesso; e siché come in passato sia libero l’uso di quei
Pascoli alli tre Comuni di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, e preservato il
respetivo loro legitimo Titolo, e diritto, porgiendo riscontro della prestatta
esenzione in argomento di solla competenza di esso Imp. Regio Magistr[at]o
Camerale.
Venezia li 4 Luglio 1799.
Angelo Zustinian primo Cons. R. Int. e Deputato
– Giacomazi R. Secr.
Antonio Pagani Canc. di Comunità, ho tratto
la presentte dall’Autentica, in fede &c.
***
Doc. 4/XIV – Venezia.
1799: 18 Settembre
Ha donato un serio riflesso l’I.R. Governo Generale
al Memoriale del Comune della Valada diretto ad ottenere il permesso di
proseguire alcune giacenti pendenze in conformità dei Comuni di Fregona, e
Carfon per il rispetivo godimento d’un monte comunale denominato Colmont, e ciò
col mezzo d’una delegazione a questo R. Tribunale di Apello.
Ha conosciuto il Governo medesimo le
dispendiose Forensi discordie, i reclami, gli atti, e giudizi corsi nel lungo
periodo di anni cento e cinquanta, e dessume a tutta l’imenso imbarazo, in cui
troverebbero essi Cumuni, se presso il Foro continuare dovesero le dir[a]mate
loro questioni vertenti in punti di merito, di possessorio, e di petitorio.
Convenindo pertantto il Governo nel parere
del R. Fisco, che la massima di una egual divisione dell’accenato Monte trà li
con[ten]denti Cumuni sia statta già decisa dalle sue sentenze arbitrarie
seguite negli anni 1637. 1638., che stano, e vivono, e non furono mai né
alterate, né opposte nella massima colli sucessivi Giudizi, trova adunque, che
non rimanga per ciò, che di procedere all’esecuzione, ciò che non stima
necessariamente suscettibile di una Giudiziaria mansione, tratandosi d’una
materiale verificazione delli suindicati Giudizi, l’ultimo de’ qualli laudato
da ambe le Parti contendenti, e sopra conforme loro instanza decretato li 2.
Marzo 1639. dall’in alora Publico Rappresentante di Belluno, ed aprovato
solenemente con terminazione del fu Magistrato dei Beni Cumunali 12 Maggio
seguentte.
Ciò posto, deviene il Governo a cometere
alli Nobilli Consolli di Belluno di chiamare li Rapresentanti rispettivi degli
antedetti tre Cumuni della Valada, Fregona, e Carfon, di loro prescrivere in
nome del Governo medesimo di elegiere due abili, e non sospeti Periti Publici,
l’uno per parte, col terzo in caso di loro discordia, che questi debbano
portarsi sopra luogo per dividere il contenzioso Monte Cumunale Colmont a
tenore delle precitatte Arbitrarie 1737. e 1738. [sopra era 1637 e 1638],
formando anche un esato Disegno marcato colla linea divisionale ed assegnandone
una Mettà al Cumune di Valada, e l’altra alli due Cumuni di Fregona, e Carfon a
spese tutte dei Cumuni stessi. Seguita poi, che sia, una tal divisione, ed
Assegnazione del Governo, come pure dovrano esserlo le diferenze che risorgier
potessero trà esse parti su la fatta divisione per esser colla sua auttorità
definite, inteso sempre il R. Fisco, tratandosi d’un Monte, che per essere
cumunale appartiene al alto Sovrano Dominio.
Dichiara finalmente il Governo, che restano
con ciò eliminati tutti gli atti giudiziari tutt’ora pendenti, e per il fatto
contraposti al Giudicato dalle preacenate arbitrarie Sentenze 1637. 1638. e
posto fine alle discrepanze di quei miseri Abitanti Cumunisti, siché assicurata
venghi tra essi una perpetua pace, ed armonica tranquillità.
Zen – Busenello R. Segr.
***
Doc. 4/XV – Chies
d’Alpago. 1799: 29 Ottobre
Faccio giurata fede io sottoscrito
Procuratore atualle delle Regole di Chies, e Codenzan, che il N. attualle delle
Pecore, che possiedono li Regolieri di Chies, e Codenzan, è di 620 circa, e ciò
per la piena cognizione che tengo, e per puro effetto di verità, in fede mi
sotoscrivo di proprio pugno &c.
Io Antonio quonda[m] Domenico Trame
Procuratore della sudata Regola confermo quanto sopra
L. D. 31 Ottobre 1799. Irrighe.
Faccio giurata fede io sottoscrito Giurato
attualle della Regola di Irrighe, che il N. attualle delle Pecore che posedono
la Regola d’Irrighe che è di N. 183 circa, e ciò per la piena cognizione che
tengo per puro effetto di verità, in fede, per non saper esso scrivere.
Antonio
qu. Santo Coldel [?] Giurato presente – Domenico qu. Gion Battista Fagherazi
pregato dal Giurato – Giuseppe Salvadori e Antonio Romor quondam Valentin
Testimoni
L. D. Adì 31 Ottobre 1799.
Fede giurata facciamo noi sottoscriti
Publici Periti, che le casere, ed alquante fabriche della Regola di Chies sono
lungi, o sia distanti dal Monte Salatis due miglia circa, e parte sopra li
Pradi, e Campi di detta Regola &c. – Fede giurata facciamo parimenti, che
li Regolieri di Irrighe, e Lamosan sono miglia cinque in circa distantti dal
detto Monte Salatis, con strade pessime, e disastrose. Tantto asseriamo per la
pura verità, e con nostro giuramento, in fede &c.
Antonio Bona Pub. Perito affermo – Zuane
Pelegrinotti Pub. Perito affermo, e scrisse &c.
Adì 10. Novembre 1799. Lamosano.
Faccio giurata fo io sottoscrito Giuratto
attuale della Regola di Lamosano, che il Numero attualle delle Pecore che
possiedono li Regolieri di Lamosano è di N. 190 in circa, e ciò per la piena
cognizione che tengo, e puro effetto di giustizia, e in fede mi sottoscrivo.
Santo Romor pregato dalla Giurata Domenica
moglie di Giacomo Tona – Giuseppe Salvadori presente Testimonio – Antonio qu.
Valentin Romor fui presente Testimonio
***
Doc. 4/XVI – Senza data
Imperial Regio Magistrato Camerale. – Le
Regole d’Irrighe, e Lamosan in vigor delle Investiture avute dalla Munificenza
del Veneto Dominio ad esse concesse hanno il diritto di godere promiscuamente
con le altre due Regole di Chies, e Codenzan li Monti Pascolavi posti nel loro
distretto di ragion cumunale.
Trà tutti li detti Pascoli, il più ubertoso,
ed uttile ad esse Regole, è quello detto del Salatis, ma essendo esso colorato
in promiscuità delli campi, e casere di ragione della Regola di Chies, e
Codenzan, le di cui famiglie sono divenute in questi ultimi tempi posseditrici
di copioso numero d’animali Pecorini, si tr[ov]ano esse povere [Regole]
d’Irrighe, e Lamosan deluse, e pregiudicate nella promiscuità del benefizio
loro concesso, che nella loro distanza impunemente s’apropriano le famiglie
sudette.
Per redimersi da detto pregiudizio hanno le
Regole sudete di Irrighe, e Lamosan creduto, che indispensabile fosse l’equa
divisione delli cumunali promiscui con il plausibile oggetto, che li beneficati
avessero in parità a godere la publica largizione e quindi hanno praticatto il
comandamento 26. Aprile 1798. con il mezo del Cesareo Regio Tribunale Civile di
Belluno direto alla divisione sudetta, ma avedutesi dette Regole di non poter
proseguire la pendenza senza publica permissione, si sono prodotte all’Imperial
Regia Comission Camerale, ricercando di esser auttorizatti a poter sostenere
giudiziariamente le competentti ragioni nel proposito, ed emanò il Decreto 25.
Settembre p. p. di essa Regia Comissione Camerale con cui furono incaricati li
Aversarii di Belluno di rendere intese le dette Regole d’Irrighe, e Lamosan del
Permesso loro accordatto di progredire la causa, o di convenire per affitanza,
e divisione sopra l’uso dei Monti, e Cumunali promiscui con la Regola di Chies,
e Codenzan, con eccitamento, a prestarsi piutosto, perché avesse lucco un
Accordo convenzionale con la progrezione della causa rimetendo per altro al
caso il detto Accordo alla sua aprovazione.
In sequella però di detto Superiore Decreto,
dopo qualche giudiziaria scrittura, sono divenute le Regole d’Irrighe, e
Lamosan, da una, e Chies e Codenzan dal altra, all’Accordo 15. Aprile prossimo
passato con cui convennero la divisione dei Pascoli delle Pecore, restando
promiscui Boschivi, pascolavi, e cummuni sotto le crode, sempre promiscuamente
godutti, con la sola diferenza che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan potessero
in compenso de pregiudizi che risente in detta promiscuità, avesse il diritto
di pore cento Pecore di più di quelle delle altre due Regole sopra il Pascolo
nella Val di Salatis.
Nacquero in seguito in via esecutiva di
detto Accordo giudiziare questioni tra esse Regole essenzialmente sopra la
riserva del Pascolo di dette 100 Pecore, quando emanò il Superiore Decreto 4.
Luglio prossimo passato dell’Imperial Regio Magistratto Camerale, che trovando
non aprovatto il detto Accordo annullò il medesimo con tutte le cose relative,
tratandosi di argomento di solla sua competenza.
Venerano le povere Regole d’Irrighe, e
Lamosan il Decreto sudetto, che anulò il seguito Accordo non sancito dalla
superiore auttorità, come prescrito avea il Decretto della Regia Comissione
Camerale, e tratandosi a punto d’un argomento, che dipende dall’Imperial Regio
Maggistrato Camerale, rive[re]nti implorano dette Regole di poter senza l’obice
di detto Decreto rassegnare le ragioni [e]videnti, che alle medesime competono
per la divisione dei Pascoli promiscui con le Regole sopradette innanzi alla
sua Autorità, e pure in via giudiziaria come meglio fosse creduto, animati da
ciò anche dall’ese[m]pio risultante dall’unito Decreto dell’Imperial Regio
governo gienerale che umigliamo; Grazie &c.
***
Doc. 5 - 1800: 24
Febbraio
Al margine superiore sinistro: «Estratto
secondo».
In Dei Aeterni Nomine Amen. Anno ab
Incarnazione Domini Nostri Jesù Christi Millesimo, Octuagentesimo, Ind.e
termia, Die Vero Vigesima quarta Mensis Febbruarj.
Costituiti alla pre.nza di me Nod.o, e
Test.nj Inf.i D.no Lorenzo Vani Figlio Emancipato di Valantin, e D.no Antonio
Vani q.m Pasqualin della Villa d’Irghe [così!] Pieve d’Alpago Ter.io di
Belluno, ambi à me Nod.o notti, e volontariam.te facendo hanno convenuto il
p.nte Contratto di Vend.a e rispettivo Acquisto, per cui il d.o Ant.o Vani q.m
Pasqualin promette di far Vendita, et il d.o Lorenzo Vani s’obbliga di far
l’acquisto degli infras.i Pezzi di Terra, cioè Pezzo di Terra Prativa, et
arrativa il Loco d.o Stabile Dentro, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o
Premor, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o alla Sicora, altro Pezzo di
Terra Prativa il Loco d.o de Col Tamaj, il tutto posto alla Brachetta d’Irghe;
altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o Cadal, altro Pezzo di Terra Prativa il
Loco d.o Coldemezzo, altro Pezzo di Terra Campo arrativo Loco d.o Stamel, altro
Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Lastretta, altro Pezzo di Terra Prativa Loco
d.o à Costa, et altro Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Staoj, il tutto pur
posto in detta Villa d’Irghe, et assieme con le sue azioni, e ragioni, e per il
Prezzo à giusta stima, che sarà fatto da Pub.ci Periti da allegarsi uno per
Parte col Terzo in caso di discordia non sospetto alle Parti, al quall’effetto
dovrà nel Mese di Novembre p.mo v.ro esser stipulato Instrum.to di libera
Vendita, e rispettivo Acquisto, delegando del Corpo del Prezzo risultante dalla
Stima sud.a, l’affrancazione de Capitali di Livello in summa di L. 800. à
carico di d.o Vend.re, e fondati sopra li Beni sud.i, nonché in Pagam.to de
Pradi [?], che sin’oggi fossero in resto; altre L. 804:5 pur de p.li [?]
veranno applicate à Pagamento de Debiti particolari à carico di d.to Vend.re,
suppliti dal Comp.re, e risultanti dalla notta, che vien consegnata dal Vend.r
stesso al d.o Comp.re, il quale della summa pagata dovrà riportarne le
convenienti ricevute; altre L. 300. pur de p.li [?] dovrà trasmetterle esso
Lorenzo Vani per altrettanti, che ha effettivam.te esborsate in conto di d.o
Prezzo al d.o Ant.o Vani, et il rimanente Prezzo dovrà esser esborsato in saldo
al d.o Vend.re, con il dichiarir le spese mettà per Parte, e con tutti gli
altri patti, modi, condizioni, e manutenzioni solite di tali contratti, e con
la rispettiva quietanza, restando d’accordo dichiarito, che siccome dal [fine
del foglio].
***
Doc. 6 - 1803: 15
Novembre
Al margine superiore sinistro: «Copia»; sul retro, di mano diversa
da quella del testo: « 3 – Sig.a Giudita Casanova molgie di Batista Prarora [?]
Conffratelo dell[a] scuola».
Al R. Capitaniato Provinciale – Direzione.
Li motivi per cui non fui in grado di dare
esecuzione alla Divisione delli Beni Comunali in compagnia del Sig.r Giovanni
Pelligrinotti Pub.o Perito elletto per parte delle Regole d’Irrighe, e Lamosano
da una, ed io infras.tto per parte delle Regole di Chies, e Codenzano
dall’altra, tutte della Pieve d’Alpago, furono, che il Sud.to Peligrinotti in mio
confronto non volle adderire d’aver in riguardo al N. delle Famiglie, e neppure
al numero degli Animali rispettivo a ciascheduna delle medesime Regole, come
prescrive la Commission nostra 16 Ottobre p. sud.to di questo R. Capitaniato
Provinciale, poiché facendo un giusto riparto con tal proporzione le Regole di
Chies, e Codenzano devono avere due terze parti ad un dipresso di detti Beni
Comunali Pascolavi, quando il Perito avversario non volle accordarmene, che una
piccola quantità di più, non proporzionata, né al numero delle Famiglie, né al
numero degli Animali.
Innoltre avendo li Sud.ti Beni Comunali per
confine lateralmente il Monte Federolla del R.do Capitolo de Canonici di
Belluno, con tal titolo il Perito avversario voleva coprire sulla [evidentemente
manca una parte nell’originale, così pure dopo il «detti»].
L’estensione delli Pradi così detti Irrighe, e Camonere in tempo, che dello
stesso fondo esiste una quantità di Boschi, e questi vengono anche in presente
divisi con quelli di Chies, e Codenzano, cosa, che mi sembra affatto contraria
per far credere proprietà del Capitolo, quando l’usofrutto vien diviso fra li
Comuni.
Tanto depongoa mia giustificazione ad ogni
buon fine, ed effetto. In fede.
Belluno, 15 Novembre 1803.
Francesco Lena Pub.co Perito
***
Doc. 7 - 1803: … -
Fascicolo – al margine superiore del foglio N. 1, al recto: «Divisione Lena» e
al verso:«Copia Divisione Lena, e Pelegrinotti del Monte Salatis».
Doc. 7/I - 1803: …
N. 1336-28 – Alli Rapresentantti la Regola di
Chies, e contrada di Codenzan. R.o Decretto
Questto R.o Uffizio Capitanialle di precaria
ordinanza governativa, intima ai Rapresentantti la Regola di Chies, con la
contrada di Codenzan di dover unire una vicin[i]a nei solitti praticatti modi,
però: Persone asolutamentte abbille alla nomina ed elezione di due Deputatti
che doverano assolutamentte intervenire nel giorno che gli verà notificatto, avantti
il R.o Capitaniato per sentire, ed eseguire quantto per parere del R.o Governo
Generalle di Venezia egli verà intimatto; Dalla predetta unione deve trovarsi
in persona il Sig.r Francesco Capelari Sindaco Territorialle di questa
Provincia, il quale è statto elletto specialmente Dellegatto a presentare alla
medesima dal R.o Capitaniato; Per ciò dovrà essere dovere dei Rapresentantti la
Regola sudetta, e di tutti gli interessatti unitti alla vicin[i]a, di prestare
alla Persona di detto Sig.r Dottor Capelari quel rispetto che gli è dovutto per
sé, e per il caratere che vestte di Reggio Delegatto. E’ certto, questto
Capitanio, che per partte delli componentti la vicin[i]a, si passarà a quanto
il R.o Speziale Governo; La ordinanza della Regola di Chies, e Codenzan; Il
medemo prenderà quelli delli qualli che crederà le più opportune in vista di
una sua ris[is]tenza alla presentte esecuzione dei superiori ordini.
Sig.r Pelegrini R.o Capitaniato Sotto
Diretore – Castiglione R.o Segretario
***
Doc. 7/II
Foglio separato con altra copia del doc. 7,
I.
***
Doc.
7/III
Altro foglio con il medesimo doc. 7, I e parte
del 7, IV, fino alle parole: «che ne potrebbero derivare».
***
Doc. 7/IV - 1803: …
N. 1479-30 – Raporto del Sindaco
Teritorialle di Belluno.
Regio Capitaniato Provinzialle. Onorato il
Sindaco Teritorialle di Belluno col ossequiato
Decreto 29. Settembre p. p. di questo R.o Capitaniato del spezioso incarico di
portarsi a Chies per in figura di R.o Delegato pressiedere alla riduzione della
Regola di detta villa unitta a quella di Codenzan, e di indure essi Regolieri
ad eleggere formalmente due Deputati perché unitti a questi, quelli delle
Regole d’Irrighe, e Lamosan, abbia apportarsi avanti questo R.o Capitani.o per
ricevere ed eseguire gli ordini in proposito delle ellezioni di due Periti per
la Divisione dell’monte Salatis, e sue falde in esecuzione del venerato Decreto
dell’imp.l R. governo Gienerale di Venezia, con incombenza all’Sig.r Sindaco
Territorialle al suo ritorno di dare un detagliato Raporto del risultato di
detta vicinia, per quelle deliberazioni ulteriori che credesse aspettanti a
questo R.o ossequiato capitaniato provinzialle,
il Sindaco sudetto dopo aver eseguito con tutto impegno e premura la prima
parte del suo dovere, è ora in grado di suplire anche alla seconda parte, con
la presente risuluzione del risultatto.
Nel dì prossimo si portò egli in villa di
Chies, distante da qui undici miglia circa di strada la magior parte distasia
[?], alpestre e pendie, ed ivi giunto all’osterio [al maschile] di detta
villa alle ore quatro pomeridiane, ricercò subito dell’Giurato, il quale
presentossi, gli consegnò seguito il Decreto di questo R. Capitaniato alli
Rapresentanti di essa Regola, direto ed inteso il contenuto del medesimo, fu
dallo steso, e da altri individui ricercatto all’Si[n]dico, e gli
commissionatti se egli avesse in sua specialità nel che non ebbe riguardo il
Si[n]dico di partecipargli legiendo ad essi l’accenato Decreto.
Si portò subito il Giurato ad ordinare
vicinia di casa in casa, per la mattina seguente, giorno di festa, comandò alla
riduzione ed intantto quei pochi individui che si erano uniti per risulta
all’[ar]rivo dell’Sindico tostto che ebbero inteso che si tratava della divisione
del Monte Salatis, sparirono tutti né in quella sera alcuno più si laziò
vedere. E già il Sindico che non era senza qualche aggitazione non sapendo come
venisse intesa da quel Popollo la sua venuta in [quell’] alperer [=alpestre]
paese, si aspetando per lo nuovo che non fosse possibile la riduzione delle
Regole alla sua presenza e come fu prescrito.
La matina seguente dopo udita la santa
Messa, alcuni pochi di Codenzan siben pochi distanti incominciarono a radunarsi
nel loco solito ove fanno Regola, ma quelli di Chies, se ben più vicini, si
portò il Sindico in detto loco di riduzione, ed in modi dolci alzando alquanto
la voce, incominciò a discorere in forma di persuadere con quei pochi che si
trovavano, ciò fece che per [tall’]vista anche de gli altri incominciarono
radunarsi, ed in poco tempo si formò la vicinia, nel numero di quarantadue
Regolieri, votando più che sufficienti a prender un[a] qualunque deliberazione,
all’ora il Sindico ad alta voce espose la sua comissione, fece rimarcare ai
Regolieri il dovere preciso di ubidire agli ordini di questo R.o Capitaniato e
la rissistenza da essi fin ora usata, e le conseguenze danose che ne potrebbero
derivare.
Persuasi per una parte li Regolieri dei
Sentimenti del Sindico, per l’altra vedendo chi tratava di Legiere due
Deputatti per la devisione del accenato Monte, incominciarono contendere e
liberazione a susurare frà essi; Alcuni disero che ànno avuto il privilegio sotto
l’ex Governo Veneto anco con un Decreto del Uffizio Cameralle di godere in
promiscuo detto monte, e che in promiscuo bramerebero continuare a goderlo, e
quei fecero vedere al Sindico le loro carte e dissegno di detto monte, ed una stanpa,
alcuni soggiunsero che non [è] possibille affitarsi i[n]modo e quei, e questo,
la divisione ateso che vi esistono in esso monte speso qua e là varie casere
dei Montecantti, e fatta che sia la divisione, dalla parte del Irrighe, e
Lamosan, vi sarano delle casere ed altri luoghi fabbricati da quelli di Chies,
e Codenzan, e così essi cederà nella parte che verà a quelli assegnata. Rispose
il Sindico che con la mediazione dei Periti e coi tratatti di compenso si
potrano anco in ciò acomodare, che intanto di eser esseguito il diritto
dell’Imp. R. Governo gieneralle, e così quelli di questo R.o Capit.o
Provincialle.
***
Doc. 7/V – Chies
d’Alpago. 1803: 2 Ottobre
Ove radunatti essi individui componenti la
Regola di Chies, e Codenzan comandata dal Giurato attualle Ogualdo Romor all’N.
di 49, con la presenza ed intervento del zelante Sig.r Francesco Capelari
Sindico Gieneralle di questo teritorio in figura di R.o Delegato, e per
ubbidire a gli ordini dell’R.o Capitaniato Provinciale di Belluno rilaziato con
osequiato Decreto 29. Sette<m>bre p. p., che comette risolutamente a
questa Regola di passare nella forma consueta alla nomina ed ellezione di due
Deputatti che devono in unione asolutamente intervenire nel giorno che sarà ad
essi notificato avantti questo R.o Capitaniato per laudare ed eeseguire quanto
per parte dell’Imp. R.o Governo gieneralle di Venezia, ed intimato.
Questa Regola che si protesta sudita
fedellissima a gli ordini di chi lo rapresenta prende parte di passare alla
nomina di vari individui per l’effetto che posti separatamente alla
ballotazione, quelli due che otterano magior numero de votti oltre la metà,
resterano nel carico, e venirà ad essi prescrito da questo R.o Capitaniato con
ampla ed animada facoltà con pieno ed Gieneral pottere.
Fatta la ballotazione, la parte ottene voti
affermativi N. 46, negativi 3, e si publica per passata. Furono nominatti per
iscrutinio li seguenti: Carlo Zanon quondam Andrea, Lorenzo Curago q.m Antonio,
Valentin Chiesura q.m Giacomo. Furono rimastti per magior numero di votti
Deputatti di questa Regola per obbedire, e di prendere delle comissioni da
questo R.o Capitaniato provinciale; Le Persone di Carlo Zanon q.m Andrea von
voti favorevoli N. 47 neg.i 2, Lorenzo Curago q.m Osvaldo votiaff.i 36, neg.i
15, e si publica per passati.
Andrea Zano[n] così pregato da questi
Regolieri ò scrito la presente
***
Doc. 7/VI
Altro foglio separato con la seconda parte
del doc. 7, IV, e i docc. 7, V, VII.
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Doc. 7/VII – Belluno.
1803: 11 Ottobre
All’oggieto di dar esecuzione alla superiore
Ordinanza dell’Imp.le R.o governo contenuto nel suo rispetato Decreto 5. Agosto
p. p. N. 12838-493, cittatti i legitimi Rapresentanti della Regola di Chies con
la contrada di Codenzan non meno che quelli della Regola d’Irrighe, e Lamosan,
con Decreto di questo R.o Capitaniato 3. corrente.
Comparsi sotto questo giorno i Rapresentanti della Rego[la] di Chies, e Codenzan, cioè Lorenzo Curago q.m Antonio, Carlo Zanon q.m Andrea, e per la Regola di Irrighe, e Lamosan: Santo Romor, Giovanni Fagherazzi, Vincenzo Musah dè Filip q.m Isepo, à comunicatto a tutti i sudetti Rapresentanti l’ordine governativo per decidere all’ellezione di due probi, ed abilli Publici Periti, con un terzo in caso di discordia, all’ogietto di opponere, ed possibilmente a quietanza, e giusta Divisione dei contrasti Beni Cumunali ed in spizialle del Mont