Articoli e studi di Don Floriano Pellegrini

 

Opuscolo pro manuscripto, 20 maggio 2002

 

Documenti delle Regole

del comune di Chies d’Alpago

 

Il giorno 16 aprile 2002 è venuto a Roe di Sedico il sindaco di Chies d’Alpago, dott. for. Giampaolo De March, accompagnato da un consigliere comunale, e, come da accordi precedenti, mi ha consegnato 23 documenti, tenendo fotocopia (da me firmata) dei 19 originali. Posti in ordine cronologico, tali documenti sono:

 

1468: 4 marzo e … [?] maggio (fotocopia di una trascrizione forse di fine Settecento, ricavata a sua volta da un fascicolo  processuale del 1661);

1609: 8 febbraio (fotocopia);

1778: 8 ottobre e 23 novembre;

fascicolo di 16 docc., non numerati, dal 1798: 28 ottobre, al 1799: post 10 novembre;

1800: 24 febbraio;

1803: 15 novembre;

fascicolo di 20 docc., non numerati, dal 1803: …, al 1805: 9 gennaio;

fascicolo di 10 docc., non numerati, dal 179: 4 luglio, al 1803: 16 novembre;

1804: 25 gennaio;

1824: 11 novembre;

1834: 20 giugno;

1835: 24 gennaio;

1845: post 23 maggio;

1853: 5 aprile;

1853: 7 maggio;

1862: 3 giugno;

1863: 3 febbraio;

1863: 29 aprile;

Inizi Ottocento e 1865;

1864: 12 novembre e 1866: 24 febbraio (fotocopia di stampato);

1872: 29 febbraio;

1911: 7 settembre;

Inoltre, un fascicolo a stampa di 27 docc., non numerati, dal 1563 al 1774: 31 agosto (fotocopia).

 

I documenti mi sono stati consegnati perché verifichi, con una indagine storica, se all’interno del territorio comunale di Chies d’Alpago esistano, oltre a quella (già legalmente riconosciuta) del Monte Teverone, organizzazioni agro-silvo-pastorali rientranti tra quelle disciplinate dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero della L.R. 19 agosto 1996, n. 26.

In questo fascicolo riporto la trascrizione dei documenti consegnati, ai quali tutti ho dato una numerazione, riservandomi di meglio analizzarli in una relazione a parte. Le conclusioni, ad ogni modo, sono evidenti: nel territorio comunale di Chies d’Alpago esistono, oltre a quella del monte Teverone, tre Regole: di Chies e Codenzano, di Irrighe, di Lamosano; nonché altre organizzazioni analoghe, per godimenti promiscui di beni agro-silvo-pastorali.

E’ dunque realistico e opportuno procedere con l’applicazione delle leggi indicate.

 

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PARTE I: DOCUMENTI SCIOLTI

 

Doc.1 – 1468: 4 Marzo e … [?] Maggio

 

Si tratta di una trascrizione, forse di fine Settecento, ricavata da un fascicolo  processuale del 1661.

           

Versione dal Latino in Italiano di una Copia d’Istrumento Notarile fatto nell’anno 1468. L’Istrumento esiste in originale nell’Archivio del Capitolo dei Monsig.ri Canonici di Belluno. – 1468. – Istrumento circa li confini del monte Federola già posseduto dal Capitolo molto tempo avanti. V[edi] gli Estimi vecchi, e così pure il Processo in Archivio Capitolare, seguito l’anno 1658 fino al 1661. Ora paga la Regola d’Irrighe per affitto di detto Monte Lire 80. Formaggio di pecora altre Lire 80.

 

In nome di Cristo. Amen. L’anno della nascita del medesimo, MCCCCLXVIII (1468) Indizione I, nel giorno 17 del mese di Giugno. Nella casa di abitazione di me sottoscritto Notajo, posta in Pieve d’Alpago, Distretto di Belluno, alla presenza del Reverendo uomo Sacerdote Gregorio Batti Pievano di Pieve d’Alpago e del R[reverendo] fr[à] Giovanni de Cumis suo Cappellano, e del R[reverendo] Antonio q.m de de Castello, onorevole cittadino abitante nella Città di Belluno, Scelti quali testimoni e questi in particolare chiamati, ed altri: … - Ed ivi ad instanza e ricerca del R[everend]o personaggio D[omino] Carpendone de Carpedoni Canonico di Belluno e Feltre, come Procuratore e col nome procuratorio della Chiesa cattedrale della Città di Belluno in vigore ed esecuzione della Lettera del Rev.mo Padre in Cristo, e Signor… Tomaso De Lippis di Taranto Giudice, Dottore, e Vicario Generale del Reverendissimo Vescovo e Conte di Belluno, ed in esecuzione della Lettera dell’inclito ed illustre Sig.r Lorenzo Navagero vicegerente dell’Illustrissimo ed Eccellent.o nostro Sig.r Doge di Venezia, degnissimo Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno, il cui tenore è il seguente: - Noi Tomaso De Lippis di Taranto Giudice, Dottore e Vicario Generale del R.mo Signor Vescovo e Conte di Belluno ecc. Essendo comparso alla nostra presenza D[omin]o Carpendone de Carpedoni come procuratore del Capitolo di Belluno a motivo di un certo monte di sua proprietà chiamato: Il monte di Federola, i di cui confini, come egli dice, non furono mai determinati, domandò che pel nostro mezzo si avesse a venire a questa determinazione di confini. Perciò a Voi, ed a tutti della Regola d’Irrighe comandiamo sotto pena di scomunica, che a ricerca del suddetto D. Carpendone abbiate a stabilire i confini del detto Monte, ed a conferma della verità con giuramento esprimervi, e con chiare e precise parole, che per l’avvenire non possa nascere dubbio alcuno per nuovi nomi. E questa testimonianza abbiamo scritta di nostro proprio pugno, e munita del nostro sigillo, nel giorno di… di Maggio 1468.

Tomaso e Luca Navagero Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno. – Essendo comparso davanti a noi M[isie]r Carpedon De Carpedoni a nome del Capitolo della Chiesa Cattedrale nostra di Belluno, dicendo avere una Montagna situata nel Monte di Federola in la Pieve d’Alpago non terminata per confini, et che a lui sia di bisogno da novo terminar quella, pertanto per tenor di questo comandiamo alli Regolieri delle Ville di Chies, e d’Irighe, alli quali aspetta, a dover consegnar la detta Montagna per novi confini, che in (sotto) pene da L. 10.--, e de più, da esser tolta a cadaun de voi non obbedienti, dobbiate ad ogni requisizion del detto M.r Carpedon per vostro Sacramento (Giuramento) a voi da esser dato per il Nod.o (Notajo)  consegnar la d[ett]a per novi confini (coi nuovi confini) al d.o M.r Carpedoni et nominis (e coi nomi) di quella, dichiararli et mostrarli, et se fosse bisogno, quella tornar terminarla da novo, et metter li termini così et taliar, che d.o M. Carpedon per nome come di sopra possa cognoscer la rason ch’aspetta alla d.a Montagna, della qual parimente a voi fatta… - Data nel Palazzo adì 4 Marzo 1468. – Nicolò Dusuolo Cancelliere, Scrittore. – Furono citati, avvisati e requisiti tutti i regolieri delle ville di Chies e di Irrighe: Domenico Fagherazzi di Irrighe, Bonaccorsio di detto luogo, Tomaso di Funes, Pietro Biscont di Lamosano, Giacomo Dal Borgo di Chies, Michiele del detto luogo, Tomaso… Dan[iel]e figlio, Domenico di Lamosano, e Salvadore di Chies, uomini Regolieri abitanti nei dintorni della suddetta Villa.

In occasione di manifestare e disegnare al d.o Sig. Carpendone (procuratore, come sopra, che riceve tutti i singoli diritti) i confini del suddetto monte di Federola posti, come si disse di sopra, nelle pertinenze di Pieve d’Alpago; e costituiti davanti a me Notajo sottoscritto, a ciò specialmente eletto e deputato, annunziato da me a ciascuno di loro primieramente il giuramento, alla mia presenza giurarono di dire la verità e coi fatti e cogli scritti, e di disegnare e manifestare giustamente ogni e singolo diritto e confine di questo Monte; e col loro giuramento dichiararono, disegnarono e dissero al d.o Sig. Carpendone, che il Monte, che egli riceveva portava i diritti e confini seguenti: Cominciando da Costa di Colle, e dalla Costa di Colle fino a Rugio de Calmonere, e in Calpiterde de Calmonere presso il Prato Illora di Funes in retta linea della Costa Magna fino a Forcellon in testa del Prato Trant, e dal Prato Trant fino alla punta delle Lavine Gaze, e dalla punta delle Lavine Gave in retta [linea] alla Pietra de Vano, che ha una croce. Questi dissero che quelli di Funes aveano contrattato col Capitolo suddetto pel Collo di Mestù, e l’Orto, e tutto ciò che potevano pascolare quelli, che hanno in affitto il d.o Monte dalle Crode in sù, ed ebbero in cambio il diritto di possesso; e questo va fin all’Assa, e dall’Assa fino a Cima di Lasta, dalla Lasta fino al Montesello grande, e dal Montesello grande fino a Costa de Colle; e dicono che quelli che possedono il detto Monte in affitto possono passare per la via di Valle attraverso Costa di Colle, e pascolare insieme con quei di Chies, e Lamosano nel luogo detto Sot Chiaramata Legnade in Jore, purché nell’andare e ritornare non portino danno alla Regola di Irrighe. Questi dissero che possono pascolare con i suddetti di Chies e Lamosano nel luogo chiamato Val in Antander, andando fino al Lenzuol, rispettando sempre il diritto della Regola di Irrighe dei tre mesi. Lode a Dio. – Io Bartolomeo Figlio del fu Gio. Andrea De Maresco Notajo pubblico della Città di Belluno, e per decreto Imperiale anche Giudice ordinario sono stato presente a tutto, e pregato scrissi.

Gio. Battista Castrodardo p[er] V. A. Nod.o pubb.o ecc. ho tratto il sudd.o Istrumento dal sudd.o Processo in Archivio Capitolare, f.o 2 fino ecc. in fede.

Nota. In d.o Processo altro Istr.o per li confini di detto Monte l’anno 1603: 30 Lug. Nod.o Agostino Egregis. – Item. Varie affittanze seguite tra il R.do Capitolo e particolari persone sopra d.o Monte. – It[em] Al f[ogli]o 221 dietro antica Pergamena: Memoria che fa il q.m Sig. Andrea Castrodardo Nod.o e Canc[ellier]e, come li Regolieri di Irrighe entrarono in contesa nell’anno 1614 con il Capit[ol]o per causa della monticazione; poi si sono rimossi laudano la penitenza a favor del Capit.o in forma di consiglio, ed anzi nell’anno stesso stipularono affittanza col medesimo. – V[edi] Libro d’Atti Civili n. 18 f. 79 del q.m Sig. Alberto Castrodardo Nod.o all’Uff.o M.o [?], mio bisavo, come nota il Sig. Andrea Castrodardo sudd.o in d.a memoria, qual fu Padre del detto Sig.r Alberto.

 

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Doc. 2 - 1609: 8 Febbraio

 

Al margine superiore sinistro, della stessa mano: «Copia», e a quello destro: «All. ! O».

 

Anno Domini 1609, Ind. Settima, die Ottava Mensis Februarii in domo infrascripti Venditoris posita in Campitello Civitatis Belluni; praesentibus Magistro Marco De Bucho qu. M. Petri, et Magistro Bernardino de Cavasse qu. Gioachino ad haec vocatis, habitis, et rogatis, etc.

Et ivi M[isier] Ottavio Benetti qu. Miss. Lorenzo cittadin di Belluno per sé, e suoi Eredi ha dato, venduto, et trasferito a M. Bernardin de Romor Fiol di M. Tommaso per nome del detto suo Padre, e di M. Niccolò suo Zio, e come Pubblico Negoziator di Casa sua, e per sé, et Eredi stipulante, comprante et ricevente etc. – Tutte le sue ragioni di Montagna di Salat nella Pieve di Alpago di poter pascolar et monticar con Piegore settecento cinquanta 750. come nelli suoi Istrumenti di Acquisto di man come dissero di M. Florio Mansio Nodaro cedendoli ogni sue azioni e ragioni, mettendolo in loco suo etc., così ad aver, tener, posseder, et a far tutto quello, che a detto Comprador per nome come di sopra, Eredi etc. per l’avvenire parerà e piacerà con Autorità di pasar fino alla Via pubblica etc. con tutte le sue ragioni ad essa Montagna in qualunque modo spettanti e pertinenti etc., e questo per prezzo di Lire ottocento, e quaranta Lire 840, così fra loro d’accordo; al qual conto detto Comprador li ha esborsato alla presenza delli suddetti Testimoni, et me Nodaro in tanti zecchini Lire cinquecento, e quaranta L. 540., etc. delle altre Lire 300 il detto Bernardin Romor per nome anco come sopra ha promesso, et si ha obbligato al detto M. Ottavio, o suoi Eredi pagarli Livello in ragion di L. 7:4 per 100, giusto la parte dell’Illustr. Dominio, che sarà L. 21:12 all’anno, con li patti, modi, condizioni soliti e consuetti in simili Istrumenti. Costituendosi di posseder esse ragioni di Montagna per nome di detto Comprator fin che li parerà di andar al possesso di quelle, al qual li ha datto ogni licenza, promettendo esso Venditor per sé, e suoi Eredi al detto Comprador per nome come di sopra, et per li suoi Eredi stipulante di erizione, e legitima difensione, e manutenzione, et il presente Istrumento di Vendita e Livello hanno promesso dette Parti per sé e suoi Eredi a vicenda, et quo supra vere le cose predette, aver, tener, et rato mantener, osservar, né in alcun modo contravenir per alcuna ragion, o causa di ragion, o di fatto, sotto obbligazione di tutti li loro Beni, etc. – Omissis.

Egro Franciscus Testa etc.

Giacomo Biave Nod. Pub., e Coll[agiato] di Belluno, così pregato ha fedelmente desunto da verbo ad verbum la presente d’altra simile in Copia esibitagli etc. et fidem subscripsit, ac more solito signavit etc., et sic etc.

 

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Doc. 3 - 1778: 8 Ottobre e 23 Novembre

 

Foglio di un incartamento più vasto, per cui manca sia la parte iniziale che quella finale, posteriore – comunque – al 1782.

           

… Pal e tutto il Paster a dritta linea del Sodament [?] della Grant [?] siano della Regola di Chies e suoi aggiun[ti]; Dal Vallon del Paster, e andante atorno via sino tutta Valbon[a] devono esser delle due regole d’Irrighe e Lamosano; E tutta casera vecchia sora Crep Separatorio, tutto Col-Penegol e le Valdelle siano della Regola di Chies. – Che tutti li luoghi confinanti alli boschi sii di qualsivoglia Regola possa beneficiarsi del solo bisogno di frasche per stropar la sieppe col manco danno possibile, restando proibito per sempre di poterle portar a casa, ma devono esser consumate nelle stesse sieppi e stroppi e ciò s’intende anco di quei luoghi che non confinassero direttamente con li boschi possa servirsi di frasche nelli boschi più vicini con la condizione sopra dichiarata.

Fu regolato il presente capitolo con parte 21 Maggio 1782 come dal libro delle parti da Lamosano. Che tutte le casere possa beneficiarsi di legna e brusar per il solo bisogno del fuoco delli boschi più vicini ove si sono sempre serviti, restando similmente proibito poterne portar alle loro case.

L. D. Addì 8 Ottobre 1778 all’oco solito. Pubblicate in vicenia alli radunati delle tre regole di Chies, Irrighe e Lamosano. Le soprascritte partizioni restano da quelli caudate e confirmate con voti N. 37 affermativi, et negativi N. 3. Ordinando alli uomini eletti che vadino a segnar con croci li confini che fossero da confinarsi. – Antonio Tona richiesto.

Addì 23 Novembre 1778, segue la terminazione. – Principia per il bosco di Cruden [?] che toccò alla regola di Lamosano, sotto e sopra a mattina delli pradi di Cruden [?], che confina alla grava di Pecol andando dall’alto al basso, e sera sino al Gaon, e [foglio strappato] alle ragioni della regola di Funes sopra [foglio strappato] del Van e sino la sommità del monte senza né termini, né croci, non essendo bisogno, e sotto li pradi invero segnato segnato un sasso grando sulla costa del Piover che va a mezzodì e di sotto andante sino in punto della sieppe del prado di Lorenzo de Pasqualin du Funes, cosicché il bosco del Piover che va a mezzodì resta della regola d’Irrighe, e il restante tutto alla regola di Lamosano.

La parte che tocca alla regola d’Irrighe. Prima verso sera confina con la grava di Pecol dall’alto al basso a drita linea sino alla sommità del monte senza termini, a mezzodì confina con li pradi di Sora Irrighe, a mattina confina colla polsa di Antander e in punto della siepe delli pradi dell’acqua fredda, verso sera a dritta linea tutta la Val di Antander. – Nel bosco abbiamo segnato cinque termini.

La parte di Chies, Cadenzano, Sottocroda, Schiucaz, Pradebon e Palughetto. Prima verso sera confina con la parte di Irrighe giusto li suddetti termini segnati e confinati sopra dichiarati e sino alla sommità delli monti, a mezzodì con li pradi particolari delle tre regole e con la montagna, e a sera con la parte tocata a Irrighe e Lamosano nella Valzella, e confin al Sodament [?] della Grant [?] e il Staol e da basso la Batistella sino all’acqua di là e di qua del valon sino alla sottoscritta parte toccata a Lamosano per refacimento come sotto. – Tutto il bosco sotto la cal della Batistella e Val della Cuna, il pian delle Cadorine e tutto il restante de [foglio strappato] del’acqua per refacimento come sopra, avendo [foglio strappato] [q]quattro termini il primo sotto la cal in un s[asso]…

 

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Doc. 4 – Fascicolo di docc. 16, da 1798: 28 ottobre a 1799: post 10 novembre

 

Doc. 4/I – 1798: 28 Ottobre

 

Presentata da D[omino] Lorenzo Fagherazzi Cecon istando &c.

Riconoscono anche gli asserti Procuratori della Regola di Chies, e Cadenzano, Antonio Trame, ed Andrea dal Borgo nella loro Risposta 22. Ottobre p. p., che per contendere alle due Regole d’Irrighe, e Lamosano la giustissima proposizione contestatta colla Petizione 6. Ottobre p.p. di dividere trà le tre Regole suddette li Monti, e Comuni Promiscui tra esse nelle misure di proporzione, e di giustizia, ed equità; e nelle forme le più convenienti, per l’effetto, che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan godono in fatto del benefizio dei promiscui Monti, e Comuni conviene in linea d’equità, e convenienza negare assolutamente l’abuso, che ora si fà sopra la sudetta promiscuità; e sul godimento delli sudetti Monti, e Comuni perché colla sudetta Risposta apertamente negarono l’abuso stesso, cercando di convertire il necessario Ricorso delle due Regole, in un caprizioso tentativo accomodamento da suposte persone private, condotte da privati oggetti.

Quantunque l’azione delle sudette due Regole dipenda dalli titoli loro nelli sudetti Monti, e Comuni pure non refformidando esse Regolle d’Irrighe, e Lamosan di privar anche ex abundantis il sudetto abuso in fatto, e il qualle il benefizio delli promiscui Monti, e Comuni viene quasi interamente goduto sollo da quelli di Chies, e Cadenzano, e però protestando efficacemente alla sudeta risposta 22. Ottobre p. p. e riassumendo li sentimenti della petizione 6. Ottobre p. p. devotissima implora il Procuratore di dette Regole d’Irrighe, e Lamosan, che sia a di loro favore deciso in tutto, e come fu proposto colla sudetta Petizione, coll’admissione della medesima per quanto &c., salvis &c.

Proponendo ex abundantis il seguente capitolo da essere rilevatto tam ante quanm post juditium, quantenus justitie videtur &c. – Che verità fu, ed è, che il godimento delli Monti, e Comuni promiscui tra le tre Regole d’Irrighe, Lamosan, Chies e Codenzan, viene per le situazioni di quei Monti, e Comuni quasi interamente goduto in fatto dalli solli Regolieri di Chies, e Codenzan, e per la più delli anni interamente, e senza compartecipazione di quelli d’Irrighe, e Lamosan, vel prout per Teste.

Eccitando le Regole di Chies, e Codenzanm a produr la sua licenzaal caso vogliano proseguir la Causa sotto pretesto dei opportuni Ricorsi. Salvis &c. – Luigi Corte Avocato.

Andrea Antonio Pagani Nod., e Regio Archivista Civile copiò in fede ecc.

 

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Doc. 4/II – Belluno, 1799: 8 Marzo

            La causa in questo Foro pendente introdotta dalle Regole di Irrighe e Lamosan Attrici, in confronto della Regola di Chies, e Codenzan Rea convinta sul punto della Divisione fra esse Regole delli Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi promiscui tra le medesime, e colla Petizione 6. Ottobre p. p., resta amicabilmente composta, e definita col seguente Accordio nel quale intervene per Irrighe, e Lamosan il Signor Lorenzo Fagherazzi loro Procurator; e per Chies, e Codenzan intervengono li mis. Andrea quondam Osvaldo Chiusura, Andrea qu. Zuanne dal Borgo, ed’Osvaldo Calda Procuratori destinati dalla Regola di Chies, e Codenzan colla Parte 17. Febraro 1799.

            Primo. In massima accordano reciprocamente le sudette tre Regole, che segua la proposta Divisione delli sudetti Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi finora godutti dalle medesime promiscuamente, e talle Divisione in due parti eguali, una a favore d’Irrighe, e Lamosan, e l’altra di Chies, e Codenzan.

            Secondo. La Divisione sudetta dovrà farsi colli riguardi tutti di convinienza, di Giustizia, e colla magior celerità, e per risparmiar spese, e perdite di tempo, resta convenuto, che talle Divisione debba farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, ed eleggiere quelli di Chies, e Codenzan, e al caso alla Regola di Chies, e Codenzan non comodi questa prima Divisione, allora li Deputatti di Chies, e Codenzan faranno essi la Divisione sudeta, ed eleggerà li Deputatti d’Irrighe, e Lamosan.

            Tanto restò trà le sudette Regole col mezzo deli legitimi loro rapresentanti convenuto, e tanto prometono di attendere, eseguire, e mantenere sotto obbligazione dei Beni delle sudette Regole, presenti, e futuri, e in fede si sottoscriviamo di pugno.

Andrea dal Borgo affermo – Andrea Chiusura Corona aff. – Gio. Andrea Persicini Nod. affermo per Osvaldo qu. Antonio Zanon Calda per non saper esso scrivere – Lorenzo Cecon aff. Quanto sopra. – Gio. Andrea Persicini Nod. ha visto li sudati dal Borgo detto Chiesura, detto Corona, e Cecon a sottoscriversi di proprio pugno, in fede.

            Francesco Giuseppe Pagani Nodaro &c. ha tratta la presente dall’autentica esibitali de verbo ad verbum, in fede &c.

 

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Doc. 4/III – 1799: 30 Marzo

 

Coll’Accordo 8 Marzo p.p. convenuto trà le due Regole di Irrighe, e Lamosan la massima di Devidere in due eguali parti li sudeti Pascoli, e Boschi tra esse Regole promiscui, e stabilito, che talle divisione deve farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, perché abbino ad eleggiere li Deputati di Chies, e Codenzan, cui possa in qualità di Deputato delle Regole, d’Irrighe, e Lamosan a dare esecuzione al seguito sudeto Acordio, e porsi li maturi esami sopra la Località, qualità, quantità delli medesimi divisibili Tereni; e usatto ogni studio, affinché riesca talle divisione colli riguardi tutti di convenienza, e giustizia reciproca, forma la seguente distinta divisione in due parti come segue. – Prima Parte , omissis. – Segue la seconda Parte, omissis.

Qual divisione a nome delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan da me fatta, e con mio Giuramento firmata viene esibita per l’elezione di scielta alla Regola di Chies, e Codenzan a tenor del concertatto, e in fede; - Qual divisione viene presentata alli Procuratori di Chies, e Codenzan acciò sia eseguita la elezione entro a giorni otto, e non accomodando la presente divisione fatta da me sottoscritto, entro il presente termine dovrà essi Deputatti di Chies, e Codenzan farne una nuova divisione, previa di ciò sia fatta in due, e solle distinte parti, e a me sottoscritto riservandomi l’elezione a tenor del Acordio dentro quelli giorni otto terminerà &c.

 

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Doc. 4/IV – 1799: 6 Aprile

 

A tenor della parte presa in questa vicinia della Regola di Chies, e di &c., che incaricano Noi sottoscritti, il dover concorere alla divisione dei monti Salatis, sino ad ora in solidum goduti, unitamente con le altre due Regole cioè Irrighe, e Lamosan, per la qual divisione Noi Deputati di Chies accordati amichevolmente con il Deposito [=Deputato] di esse due Regole, che egli a suo buon talento possi a due egualli parti delli monti medesimi, e possa significarle a Noi sottoscritti per farne la scelta di quella parte che crederano più uttile, e vantaggiosa per Noi. E non essendo quello sia una, che l’altra di nostro interesse, che possiamo noi sottoscritti passar ad altra parte delli antedetti Monti, poi farne la preferenza all’sudetto Deputatto delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan, e ciò delle due fare la s[c]elta di quella che crederà per lui più vantaggiosa.

Fate dunque le due Parti come sopra dall’antedetto Deputatto, le passò in scritto nelle nostre mani, e quelle da noi ben viste, e maturamente considerate, sia l’una parte che l’altra, troviamo che tal divisione non sia fatta con tutti quei articoli comprovanti che richiesa le nostre ragioni, che però per tal effetto, con le presenti qui sottoscrizioni, si sottometiamo di passare anche Noi alla divisione delli Monti medesimi, delli qualli si dà la preminenza al Deputato medesimo d’Irrighe, e Lamosan, che scielga dalle due parti quella che ben conosce per loro uttile, e a vantagio.

Dunque esaminiamo Bensì, che sia cosa utile, e vantaggiosa per tutti li componenti delle tre Regole di goder in solidum con gli Animali Bovini entro il Circondario delli qui sottoscritti confini, e che cadauno abbiano il diritto di sua proprietà in forma al Dissegno, che lo richiede. Con patto, e condizione anche, che li Animali Pecorini delle tre Regole solle abbia a participare l’uso del pascolo delli Bovini, nel tempo che sono inviati per andar alli Monti fino a tanto che la moderata stagione di poterli nei Monti stessi alimentare, e così anche di dover dimonticare per via della stravaganza dei tempi, possino essi monticanti alimentarli nel Pscolo dei Beni istessi.

Segue li confini per il Pascolo dei Bovini, omissis, per tutte le Parti.

La presente Divisione doveva [=doverà] esser presentatta al Deputato delle due Regole [di] Irrighe, e Lamosan, acciò lui si elegga la parte, che crederà a lui più avantaggiosa; Avendo noi sottoscritti deciso in questa maniera, li sudetti Boschi, e li sudeti Monti, perché così credemo, che sia per la meglio all’Avvantagio comune, e per doveri di conscienza, di che si sotto scriviamo di proprio pugno. – Dovendo però ognuno dei qualli dover pagar le obbligazioni, che si ritrova sopra le sudette parti, a chi più si aspetta.

Andrea dal Borgo – Andrea Corona afermo

 

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Doc. 4/V – 1799: 8 Aprile

 

Col volontario Accordio 8. Marzo p. p. seguito trà le Regole d’Irrighe, e Lamosan da una, e quella di Chies, e Codenzan dall’altra fu convenuto in massima, che segua trà esse Regole in due eguali parti la divisione delli Monti, e Comuni, e Pascoli boschivi finora promiscuamente goduti dalle sudete Regole, e fu stabilito in fatto che talle Divisione deva farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, col diritto dell’elezione a quelli di Chies, e Codenzan, e al caso talle Divisione non comodi, che si faccia dalli rapresentanti di Chies, e Codenzan, col’elezione al Deputatto d’Irrighe, e Lamosan.

Fece il Deputato d’Irrighe, e Lamosan la prima Divisione in datta 30. Marzo p. p. la portò ai Rapresentanti di Chies, e Codenzan, a ciò eleggiesero, ma non vollero essi accogliere talle divisione benché equa, ragionevole, e con proporzione.

Tali difetti della Divisione non devono deludere gli effetti del convenuto, e però D[omino] Lorenzo Fagherazzi detto Cecon, come Deputato e Procurator d’Irrighe, e Lamosan, presentì la sudata Divisione, fatta dalli Deputati di Chies, e Codenzan in data 6. corente, la contraddice espresamente nelle parti nelle quali è falace, ed eronea cioè nella parte che arbitrariamente, e violentemente in sé comprende, ed abraccia il Bosco di ragione del Monte Fedarola di ragione di questo Reverendo Capitollo dei Signori Canonici di Belluno contro li cattastici di quel Capitollo, e contro i confini in esso catartico 1468., che si produce, espressi invogliendo così le sudette Regole in un usurpo, e in tutte quelle danose conseguenze, che ne deriverebero; e nelle sue ommissioni del pari contraddice la sudata Divisione, la qualle devide sollo li Monti, Cumuni, e pascoli sopra la croda, e non divide come dovea li Cumuni, e Pascoli Boschivi posti sotto la sudetta Croda, parimente promiscua tra le sudette Regole, abbracciati dal sudetto accordio, e dal pari divisibili in esecusione del medesimo.

Così contraddetta la divisione, il Deputato d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e Codenzan a volerla entro giorni tre, 3., regolare separando dalla divisione il sudetto Bosco di ragione del Capitolo, e includendo nella divisione stessa gli ommessi Cumuni, e Pascoli Boschivi posti sotto la croce, e fin ora promiscui, onde abbia il suo effetto il convenuto col predetto acordio.

In caso non concorrano  li Deputatti di Chies, e Codenzan nel sudetto periodo alle sudette regolazioni, ed emende, resta ad essi protestato, che si avarà per ben fatta la Divisione 30. Marzo p. p. fatta dal’Deputato d’Irrighe, e Lamosan, e veran sotto gli riflessi del Regio Giudice, e d’ordine suo cavato a sorte le parti di essa Divisione, e alle rispettive Regole assegnata la propria parte, sempre in esecuzione del convenuto.

Luigi Corte Patrocinatore

 

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Doc. 4/VI – Belluno. 1799: 15 Aprile

           

Venuti in deliberazione li Coltelli delle tre Regole d’Irrighe, e Lamosan, Chies, e Codenzan, cioè Irrighe, e Lamosan da una, e Chies, e Codenzan dal’altra di passare alla divisione dei loro Beni Comunali, per quanto riguarda a quelli, che servir devono ad uso di Pascolo delle Pecore, non intendendosi in tal divisione compresi gli altri pascoli inservienti ad uso dei Bovini, che si godono in comune, si sono le sudette parti convenute, e stabilite nel modo seguente, e ciò col mezo di D[omino] Lorenzo Fagherazzi, che agisce per conto, e nome d’Irrighe, e Lamosan, e di Dom. Andrea del Borgo, che agisce per conto, e nome di Chies, e Codenzan, per nome suo, e Coleghe, e ciò salva sempre l’aprovazione delle Regole da loro rapresentatte, senza la quale non può aver luogo né effetto il pre[se]nte Accordio.

Primo. Si assegnano per uso dei Pascoli delle Pecore la montagna detta Valaza con sue adiacenze, cioè Valetta, Valdella, Costa Dagna [?], Col Penegol, ed altre [a]diacenze dai crep in suso, che confinano coi sgualdi di Pieve, e Val di Salat. Mantandar, cioè Val di Nantandar, con sue ragioni, nariet [?], massar [?], e sue adiacenze confina con la Fedarola, con sommità dei monti, con Val di Salat, e con Comun promiscuo delle tre Regole. E Val di Salat da Pal in dentro. – Questi Luoghi, e pascoli s’intenderano divisi in due parti, cioè la prima parte comprenderà la Valaza con tutte le sue ragioni, e Luoghi sopra nominati; la seconda parte comprenderà Nantandar con tutte le ragioni, e Luoghi sopra nominatti. – Riguardo alla Val di Salat, non conve[ne]ndo che questa sia divisa, perché dividendosi nasarebbero delle disparità, e questioni trà li confinanti, per ciò viene d’accordo stabilito che in detta Valle si abbiano a porre al pascolo N. 600. Pecore, e non più, e queste esser debbono delle tre Regole sudete, ed escluse sempre le forestiere.

Rimangono promiscui ad uso delle tre Regolle tutti i luoghi pascolavi, Boschivi, e Comuni situati sotto le crode, che furono godutte in Promiscuità.

E perché le Regole di Irrighe, e Lamosan si ritrovavano in qualche discapito lasciando li sudetti luoghi in promiscuo, per ciò si assegnano in benefizio delle dette due Regole Pecore N. 100. o sia il dirito di porre al pascolo nella Val di Salat il detto numero di Pecore, altre Pecore N. 500. da porsi al pascolo nella Val di Salat, come sopra si è detto, siano divise, ed assegnate nel modo seguente. – Pecore N. 220. si assegna alla parte che à la Valaza, e sue [a]diacenze, e le altre 280. ad altra parte che avarà Nantandar e sue [a]diacenze. – Di queste due parti divise nel sopra annunziato modo avrà la scelta la Regola di Chies, e Codenzan.  – Per far uso de’ Pascoli sudetti, per condurre, e ricondurre le Pecore si usaranno delle solite strade.

Tanto restò dalli Procuratori, e Deputatti delle respetive Regole sopranominatte stabilito, concluso, e terminatto, a toglimento d’ogni ulteriore disparità, e quette comune, salva l’aprovazione di esse tre Regole, e ciò sotto gieneral obbligazione di tutti li Beni, ed effetti delle Regole medesime, ad L[audem] D[ei].

Andrea dal Borgo – Lorenzo Cecon affermo – Dionisio Dogliosi Nod. Pub. &c. vistò le parti sudette a sottoscriversi di proprio pugno e tratta la presente dal’Autentica &c, in fede &c.

Andrea Antonio Pagani Nod. e Reg. Archi. Civ. copiò per altra mano, in fede &c.

 

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Doc. 4/VII – 1799: 21 Aprile

 

In Vicinia di Chies. Ove radunati li capi di casa componenti di questa Regola al loco solito, ordinatti dal Giurato more consuetudine, con la dovuta permissione o sia Licenza del Regio Giudice Civile per passare alla deliberazione dell’Accordo seguito li 15. cadente in Belluno trà li Deputati di questa Regola, e quelli d’Irrighe, e Lamosan, per la Divisione delli monti servientti ad uso di Pascolo, per li Animali Pecorini, come in quello &c.

Qualle Accordo letto, e chiaramente pubblicatto nel congresso stesso, e dalli radunatti bene inteso, e considerato in tutte le sue partti, massime, condizioni in quello dichiarate, Dichiara la Regola di condiscendere volentieri alla elezione di una delle due parti, ma altresì non intende, che la Regola di Irrighe, e Lamosan abbracciar abbia nel sudato acco[r]do un suposto diritto da per esse solle disporre al pascolo nella Val di Salat Pecore 100. oltre il Promiscuo jus, che tiene delli monti stessi egualle a noi, per lo che intende li qui radunatti, che non abbia Locco un tale inconveniente diritto per alcun motivo, ma intende, che delle sudette 100. Pecore, ne possa caricare 50. quelli di Chies, e le altre 50. Irrighe, con Lamosan, non dovendosi per alcun titollo far distinzione d’una proprietà insolidata, e che salve sempre sia in avenire li reclami, che venire potessero fatti dalli componenti le tre Regole in vigor de Privilegi, Decretti, Spazzi, ed altre più sentenze ottenutte a solievo, e godimento di tutte le tre Regole. Omissis.

 

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Doc. 4/VIII – Senza data

 

Non potea il Deputato della Regola di Chies, e Codenzan dare più ributantte prova di mala fede quanto quella di dissuadere la sua Regola dall’approvare quello stesso giusto, ed equo Accordo, che dallo stesso Decretto fu assentatto, e per segno di persuasione firmato di Pugno, li 15. Aprile p.p. &c. Omissis. – Siccome però tutti li diversivi della Regola di Chies, e Codenzan tendono, come ebbe a dirlo publicamente il suo Procuratore, soltanto a far perdere ad Irrighe, e Lamosan il Benefizio della Monticazione imminente, come si riuscì nel anno decorso, così il Legitimo Procuratore delle sudette due Regole, protestando in tutte le sue parti alla Risposta sudetta 29. Aprile, eccita la Regola di Chies, e Codenzan in triduo, o ad accetare l’Accordo 15. Aprile in tutte le sue parti, opure a concorere anco alla Divisione di quei Pascoli Boschivi, e Comuni rimasti in quell’Accordo promiscui, nel qual caso cesserà ogni benefizio per Irrighe, e Lamosan per l’erba delle 100. Pecore, e tutto sarà ad eguale caratto diviso. Se nepur talle stringientte dichiarazione basterà a condure al dovere la Regola di Chies, e Codenzan, e magi[o]r più il caricoso so Deputato, protesta il Procurator d’Irrighe, e Lamosan, che passati detti 3. giorni, instarà appresso il Regio Giudice Civile perché sia decretatto, ed aprovatto per contto anche di Chies, e Codenzan, l’acordo sudetto 15. Aprile tantto più che si figura per quella Regola in Giudizio dai suoi Procuratori senza aver la necessaria sovrana concesione, o licenza.Luigi Colle Patrocinatore

Andrea Antonio Pagani Nod., e R.o Archi. Civ. copiò per altra mano, in fede &c.

 

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Doc. 4/IX – Senza data

 

Giaché li legitimi Rapresentantti delle Regole di Chies, e Codenzan ecitatti dalle Regole di Irrighe, e Lamosan a dichiarare se vogliono accetare, ed eseguire l’acordo 15. Aprile p. p. come fu concepitto, o pure se vogliono concorere alla divisione anche delli Comuni, e Pascoli Boschivi rimasti solli nel sudetto accordio prò indivisi, così il Procuratore delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e Codenzan a concorere in triduo alla verificazione della sudetta divisione, a quella concorrendo esso Procurator d’Irrighe, e Lamosan col mezo di D<omino> Zuanne Pelegrinoti Publico Perito dichiarando, che nell’urgienza presente il Procurator detto d’Irrighe, e Lamosan farà formare dal suo sollo Perito la sudetta divisione, passatti li sudetti giorni tre anche senza il concorso della Regola di Chies, e Codenzan, e si averà non ostante tale divisione per legalmente fatta, siccome poi non vi rimane, né si spiegò anzi mai eccezioni sulla divisione de’ monti fatta col sudetto Accordio, e solo màncavi la elezione delle Parti, così il Procuratore d’Irrighe, e Lamosan eccita la Regola di Chies, e Codenzan, ad eleggiere in triduo trà le formate porzioni quella, che ad esse più gli agrada, con protesto, che passato quel termine, eleggerà senza riguardo il Procura[tor] detto d’Irrighe, e Lamosan, e si averà anco tale elezione per ben fatta.

Luigi Corte Patrocinatore

[Ad] ext[ra]. 15 detto. Mandato di notizia in forma &c. – Detto. Fu intimato da Lorenzo Chiesura di Chies.

Andrea Antonio Pagani Nod. e R. Archivista Civile copiò per altra mano, in fede &c.

 

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Doc 4/X – 1799: 11 Giugno

 

N. 1299 – Per la Divisione dei Monti Nantandar, Valaza, e Salatis, convenero in massima, e in fatto le tre Regole dette d’Irrighe, e Lamosan; Chies, e Codenzan, col Accordo 15. Aprile p. p. e solo manca la scelta ed assegnamento delle Parti perché sortisca il pieno suo effetto la sudetta divisione, fu eccitatta la Regola di Chies, e Codenzan a voler sciegliere una delle due Parti del’alternativa, che scieglierano esse le due Regole d’Irrighe, e Lamosano. Non fece fin’ora Chies, e Codenzan alcuna scelta, e già che è ora il tempo della Monticazione dietro il fatto protestto ellegono le due Regole d’Irrighe, e Lamosan la porzione, che comprende Nantander, lasciando a Chies, e Codenzan quella che comprende la Valaza, restando ad ambe le Parti il fissato numero di Pecore nel monte detto Salatis a senso del sudetto Accordio 15. Aprile p.p.

Fu in seguito convenuta anco la divisione delli Boschivi, e Cumunali rimasti proindivisi nel sudetto Accordio, e non avendo Chies, e Codenzan volutto, benché accetasse concorere alla divisione sudata, seguì la medesima col mezzo del commissionato Publico Perito Giovanni Pelegrinotti, qualle la riferse sotto li 10. Giugno 1799. Anco in tal divisione nell’urgienza del tempo ellegono Irrighe, e Lamosan la parte prima alli N.ri 20, 21 a norma del Disegno Pelegrinotti, che resta prodotto, e lasciano alla Regola di Chies, e Codenzan la Parte seconda, alli N.ri 19 e 22, a sense del sudetto Disegno.

Circa alla Parte  dei Cumuni, e Pascoli Boschivi sudetti rimasta proindivisa nella divisione Pelegrinotti alli N.ri 23 e 24 per comodo delle entro poste casere, si accorda, che resti promiscuo il godimento fino a nuova risoluzione d’ognuna delle Parti.

Siccome poi le Regole di Irrighe e Lamosano sono defatigate da tanti stancheggi, che contro di esse usa la Regola di Chies, e Codenzan, e vogliono usar ogni via possibile per alontanare qualunque cavitazione, così ex abbundanti dichiarono, che se la Regola di Chies, e Codenzan si trova mal contenta delle sudette scelte fatte dalle di Irrighe, e Lamosan, queste accordano il cambio a piacer della Regola di Chies, e Codenzan, pur che essa Regola spieghi su ciò la sua volontà entro giorni trè, passati li qualli, le Regole di Irrighe, e Lamosan rimarano nel pacifico godimento delle Parti da esse ora scelte, così volendo la ragione, e li corsi eccitamenti, e l’urgienza dell’avanzatta Stagione.

Luigi Corte Patrocinatore

Andrea Antonio Pagani Nodaro e R. Archivista Civile, copiò per altra mano in fede &c.

 

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Doc. 4/XI – 1799: 11 Giugno

 

Il Reggio Giudice Civile. – Ordina, che sia intimato alli attualli legitimi Rapresentanti la Regola di Chies, e Codenzan l’Esibito oggi in questo Ufficio prodotto dalli rapresentanti le Regole di Irrighe, e Lamosan, qualle in copia le viene trasmesse in tutto, [e] per tutto come in esso, e Disegno, che lo accompagna, eccitandoli a respondere entro il termine di giorni tre, aliter &c, che tanto &c, in quorum &c.

Datta in Belluno dal Regio Tribunal Civile di prima istanza li 11 Giugno 1799.

De mancato – Daniel Cantinela Nod. Canc. Civile loco Protoc. &c.

 

Adi 12 Giugno 1799. Chies.

Rifferisco io infrascritto di aver intimato il presente Mandato al Giurato di Chies, e Codenzan, e avergli rilaziato la scrittura perciò lo presenti alle sue Regole e eso Giurato hanno presentatto ciò sua consorte il presente ad Andrea Cantandale e Lorenzo Corona, e Zuanne Cumunali [?] come Deputatti eletti di dette Regole, in fede.

Giuseppe Salvadori pregato dalla sudetta Giurata.

Andrea Antonio Pagani Nodaro, e R.o Archiv.a Civile copiò per altra mano &c.

 

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Doc. 4/XII – 1799: 18 Giugno

 

Regio Giudice Civile. – Giaché la Regola di Chies, e Codenzan, benché formalmente eccitata a voler essa ellegiere una parte sopra la divisione de’ Monti promiscui firmata coll’Acordo 15. Aprile p. p. non si determinò ad alcuna scelta, e dovetero scegliere le due Regole d’Irrighe, e Lamosan per non laziare il sudetto Accordo ineseguto, ed elessero col di loro Esebito 11. corrente il Monte Nantander colla stabilita caratazione di Pecore N. 330., nella Val di Salatis in confronto di altre Pecore 270. assegnate alla Regola di Chies, e Codenzan col Monte detto Valaza, e siccome elessero sopra la divisione formata dall’p. p. [=pubblico perito] Pelegrinotti, de Cumuni, e Pascoli Boschivi promiscui, le località marcate nel prodotto Disegno alli N. 20, 21, in confronto di quelle alli N. 19, 22, rimasti a Chies, e Codenzan, per ecezionarvi o cambiar parte deve eseguirsi per il fatto pretesto, e per esser la stagione opportuna per la monticazione, esse Regole prendono il possesso delle rispetive porzioni, ed instano perché siigli rilaziato ordine comissivo dalla sudetta Regola di Chies, e Codenzan, ed a chi più ocoresse di non dover turbare sotto alcun pretesto esse Regole di Irrighe, e Lamosan, nel tranquillo possesso delle suddette porzioni scelte di monte, e loro diriti, onde sortiscano quanto si conviene, e segui la sua esecuzione.

Luigi Corte Patrocinatore

Andrea Antonio Pagani Nod. e R.o Arch. Civile copiò per altra mano, in fede &c.

 

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Doc. 4/XIII – 1799: 4 Luglio

 

N. 5171-464 – Alli Nobb. Consoli di Belluno.

Riconosciuta dall’Imp. Regio Magist. Camerale la nullità del Acordo 15. Aprile decorso, e l’illegalità d’ogni sua disposizione, per l’immaginata divisione de Pascoli della Valle di Salatis, comette alli Nobb. Consoli di Belluno d’immediatamente dichiarare come non avenuto l’acordo stesso; e siché come in passato sia libero l’uso di quei Pascoli alli tre Comuni di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, e preservato il respetivo loro legitimo Titolo, e diritto, porgiendo riscontro della prestatta esenzione in argomento di solla competenza di esso Imp. Regio Magistr[at]o Camerale.

Venezia li 4 Luglio 1799.

Angelo Zustinian primo Cons. R. Int. e Deputato – Giacomazi R. Secr.

Antonio Pagani Canc. di Comunità, ho tratto la presentte dall’Autentica, in fede &c.

 

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Doc. 4/XIV – Venezia. 1799: 18 Settembre

 

Ha donato un serio riflesso l’I.R. Governo Generale al Memoriale del Comune della Valada diretto ad ottenere il permesso di proseguire alcune giacenti pendenze in conformità dei Comuni di Fregona, e Carfon per il rispetivo godimento d’un monte comunale denominato Colmont, e ciò col mezzo d’una delegazione a questo R. Tribunale di Apello.

Ha conosciuto il Governo medesimo le dispendiose Forensi discordie, i reclami, gli atti, e giudizi corsi nel lungo periodo di anni cento e cinquanta, e dessume a tutta l’imenso imbarazo, in cui troverebbero essi Cumuni, se presso il Foro continuare dovesero le dir[a]mate loro questioni vertenti in punti di merito, di possessorio, e di petitorio.

Convenindo pertantto il Governo nel parere del R. Fisco, che la massima di una egual divisione dell’accenato Monte trà li con[ten]denti Cumuni sia statta già decisa dalle sue sentenze arbitrarie seguite negli anni 1637. 1638., che stano, e vivono, e non furono mai né alterate, né opposte nella massima colli sucessivi Giudizi, trova adunque, che non rimanga per ciò, che di procedere all’esecuzione, ciò che non stima necessariamente suscettibile di una Giudiziaria mansione, tratandosi d’una materiale verificazione delli suindicati Giudizi, l’ultimo de’ qualli laudato da ambe le Parti contendenti, e sopra conforme loro instanza decretato li 2. Marzo 1639. dall’in alora Publico Rappresentante di Belluno, ed aprovato solenemente con terminazione del fu Magistrato dei Beni Cumunali 12 Maggio seguentte.

Ciò posto, deviene il Governo a cometere alli Nobilli Consolli di Belluno di chiamare li Rapresentanti rispettivi degli antedetti tre Cumuni della Valada, Fregona, e Carfon, di loro prescrivere in nome del Governo medesimo di elegiere due abili, e non sospeti Periti Publici, l’uno per parte, col terzo in caso di loro discordia, che questi debbano portarsi sopra luogo per dividere il contenzioso Monte Cumunale Colmont a tenore delle precitatte Arbitrarie 1737. e 1738. [sopra era 1637 e 1638], formando anche un esato Disegno marcato colla linea divisionale ed assegnandone una Mettà al Cumune di Valada, e l’altra alli due Cumuni di Fregona, e Carfon a spese tutte dei Cumuni stessi. Seguita poi, che sia, una tal divisione, ed Assegnazione del Governo, come pure dovrano esserlo le diferenze che risorgier potessero trà esse parti su la fatta divisione per esser colla sua auttorità definite, inteso sempre il R. Fisco, tratandosi d’un Monte, che per essere cumunale appartiene al alto Sovrano Dominio.

Dichiara finalmente il Governo, che restano con ciò eliminati tutti gli atti giudiziari tutt’ora pendenti, e per il fatto contraposti al Giudicato dalle preacenate arbitrarie Sentenze 1637. 1638. e posto fine alle discrepanze di quei miseri Abitanti Cumunisti, siché assicurata venghi tra essi una perpetua pace, ed armonica tranquillità.

Zen – Busenello R. Segr.

 

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Doc. 4/XV – Chies d’Alpago. 1799: 29 Ottobre

 

Faccio giurata fede io sottoscrito Procuratore atualle delle Regole di Chies, e Codenzan, che il N. attualle delle Pecore, che possiedono li Regolieri di Chies, e Codenzan, è di 620 circa, e ciò per la piena cognizione che tengo, e per puro effetto di verità, in fede mi sotoscrivo di proprio pugno &c.

Io Antonio quonda[m] Domenico Trame Procuratore della sudata Regola confermo quanto sopra

 

L. D. 31 Ottobre 1799. Irrighe.

Faccio giurata fede io sottoscrito Giurato attualle della Regola di Irrighe, che il N. attualle delle Pecore che posedono la Regola d’Irrighe che è di N. 183 circa, e ciò per la piena cognizione che tengo per puro effetto di verità, in fede, per non saper esso scrivere.

Antonio qu. Santo Coldel [?] Giurato presente – Domenico qu. Gion Battista Fagherazi pregato dal Giurato – Giuseppe Salvadori e Antonio Romor quondam Valentin Testimoni

 

L. D. Adì 31 Ottobre 1799.

Fede giurata facciamo noi sottoscriti Publici Periti, che le casere, ed alquante fabriche della Regola di Chies sono lungi, o sia distanti dal Monte Salatis due miglia circa, e parte sopra li Pradi, e Campi di detta Regola &c. – Fede giurata facciamo parimenti, che li Regolieri di Irrighe, e Lamosan sono miglia cinque in circa distantti dal detto Monte Salatis, con strade pessime, e disastrose. Tantto asseriamo per la pura verità, e con nostro giuramento, in fede &c.

Antonio Bona Pub. Perito affermo – Zuane Pelegrinotti Pub. Perito affermo, e scrisse &c.

 

Adì 10. Novembre 1799. Lamosano.

Faccio giurata fo io sottoscrito Giuratto attuale della Regola di Lamosano, che il Numero attualle delle Pecore che possiedono li Regolieri di Lamosano è di N. 190 in circa, e ciò per la piena cognizione che tengo, e puro effetto di giustizia, e in fede mi sottoscrivo.

Santo Romor pregato dalla Giurata Domenica moglie di Giacomo Tona – Giuseppe Salvadori presente Testimonio – Antonio qu. Valentin Romor fui presente Testimonio

 

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Doc. 4/XVI – Senza data

 

Imperial Regio Magistrato Camerale. – Le Regole d’Irrighe, e Lamosan in vigor delle Investiture avute dalla Munificenza del Veneto Dominio ad esse concesse hanno il diritto di godere promiscuamente con le altre due Regole di Chies, e Codenzan li Monti Pascolavi posti nel loro distretto di ragion cumunale.

Trà tutti li detti Pascoli, il più ubertoso, ed uttile ad esse Regole, è quello detto del Salatis, ma essendo esso colorato in promiscuità delli campi, e casere di ragione della Regola di Chies, e Codenzan, le di cui famiglie sono divenute in questi ultimi tempi posseditrici di copioso numero d’animali Pecorini, si tr[ov]ano esse povere [Regole] d’Irrighe, e Lamosan deluse, e pregiudicate nella promiscuità del benefizio loro concesso, che nella loro distanza impunemente s’apropriano le famiglie sudette.

Per redimersi da detto pregiudizio hanno le Regole sudete di Irrighe, e Lamosan creduto, che indispensabile fosse l’equa divisione delli cumunali promiscui con il plausibile oggetto, che li beneficati avessero in parità a godere la publica largizione e quindi hanno praticatto il comandamento 26. Aprile 1798. con il mezo del Cesareo Regio Tribunale Civile di Belluno direto alla divisione sudetta, ma avedutesi dette Regole di non poter proseguire la pendenza senza publica permissione, si sono prodotte all’Imperial Regia Comission Camerale, ricercando di esser auttorizatti a poter sostenere giudiziariamente le competentti ragioni nel proposito, ed emanò il Decreto 25. Settembre p. p. di essa Regia Comissione Camerale con cui furono incaricati li Aversarii di Belluno di rendere intese le dette Regole d’Irrighe, e Lamosan del Permesso loro accordatto di progredire la causa, o di convenire per affitanza, e divisione sopra l’uso dei Monti, e Cumunali promiscui con la Regola di Chies, e Codenzan, con eccitamento, a prestarsi piutosto, perché avesse lucco un Accordo convenzionale con la progrezione della causa rimetendo per altro al caso il detto Accordo alla sua aprovazione.

In sequella però di detto Superiore Decreto, dopo qualche giudiziaria scrittura, sono divenute le Regole d’Irrighe, e Lamosan, da una, e Chies e Codenzan dal altra, all’Accordo 15. Aprile prossimo passato con cui convennero la divisione dei Pascoli delle Pecore, restando promiscui Boschivi, pascolavi, e cummuni sotto le crode, sempre promiscuamente godutti, con la sola diferenza che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan potessero in compenso de pregiudizi che risente in detta promiscuità, avesse il diritto di pore cento Pecore di più di quelle delle altre due Regole sopra il Pascolo nella Val di Salatis.

Nacquero in seguito in via esecutiva di detto Accordo giudiziare questioni tra esse Regole essenzialmente sopra la riserva del Pascolo di dette 100 Pecore, quando emanò il Superiore Decreto 4. Luglio prossimo passato dell’Imperial Regio Magistratto Camerale, che trovando non aprovatto il detto Accordo annullò il medesimo con tutte le cose relative, tratandosi di argomento di solla sua competenza.

Venerano le povere Regole d’Irrighe, e Lamosan il Decreto sudetto, che anulò il seguito Accordo non sancito dalla superiore auttorità, come prescrito avea il Decretto della Regia Comissione Camerale, e tratandosi a punto d’un argomento, che dipende dall’Imperial Regio Maggistrato Camerale, rive[re]nti implorano dette Regole di poter senza l’obice di detto Decreto rassegnare le ragioni [e]videnti, che alle medesime competono per la divisione dei Pascoli promiscui con le Regole sopradette innanzi alla sua Autorità, e pure in via giudiziaria come meglio fosse creduto, animati da ciò anche dall’ese[m]pio risultante dall’unito Decreto dell’Imperial Regio governo gienerale che umigliamo; Grazie &c.

 

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Doc. 5 - 1800: 24 Febbraio

 

Al margine superiore sinistro: «Estratto secondo».

 

In Dei Aeterni Nomine Amen. Anno ab Incarnazione Domini Nostri Jesù Christi Millesimo, Octuagentesimo, Ind.e termia, Die Vero Vigesima quarta Mensis Febbruarj.

Costituiti alla pre.nza di me Nod.o, e Test.nj Inf.i D.no Lorenzo Vani Figlio Emancipato di Valantin, e D.no Antonio Vani q.m Pasqualin della Villa d’Irghe [così!] Pieve d’Alpago Ter.io di Belluno, ambi à me Nod.o notti, e volontariam.te facendo hanno convenuto il p.nte Contratto di Vend.a e rispettivo Acquisto, per cui il d.o Ant.o Vani q.m Pasqualin promette di far Vendita, et il d.o Lorenzo Vani s’obbliga di far l’acquisto degli infras.i Pezzi di Terra, cioè Pezzo di Terra Prativa, et arrativa il Loco d.o Stabile Dentro, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o Premor, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o alla Sicora, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o de Col Tamaj, il tutto posto alla Brachetta d’Irghe; altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o Cadal, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o Coldemezzo, altro Pezzo di Terra Campo arrativo Loco d.o Stamel, altro Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Lastretta, altro Pezzo di Terra Prativa Loco d.o à Costa, et altro Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Staoj, il tutto pur posto in detta Villa d’Irghe, et assieme con le sue azioni, e ragioni, e per il Prezzo à giusta stima, che sarà fatto da Pub.ci Periti da allegarsi uno per Parte col Terzo in caso di discordia non sospetto alle Parti, al quall’effetto dovrà nel Mese di Novembre p.mo v.ro esser stipulato Instrum.to di libera Vendita, e rispettivo Acquisto, delegando del Corpo del Prezzo risultante dalla Stima sud.a, l’affrancazione de Capitali di Livello in summa di L. 800. à carico di d.o Vend.re, e fondati sopra li Beni sud.i, nonché in Pagam.to de Pradi [?], che sin’oggi fossero in resto; altre L. 804:5 pur de p.li [?] veranno applicate à Pagamento de Debiti particolari à carico di d.to Vend.re, suppliti dal Comp.re, e risultanti dalla notta, che vien consegnata dal Vend.r stesso al d.o Comp.re, il quale della summa pagata dovrà riportarne le convenienti ricevute; altre L. 300. pur de p.li [?] dovrà trasmetterle esso Lorenzo Vani per altrettanti, che ha effettivam.te esborsate in conto di d.o Prezzo al d.o Ant.o Vani, et il rimanente Prezzo dovrà esser esborsato in saldo al d.o Vend.re, con il dichiarir le spese mettà per Parte, e con tutti gli altri patti, modi, condizioni, e manutenzioni solite di tali contratti, e con la rispettiva quietanza, restando d’accordo dichiarito, che siccome dal [fine del foglio].

 

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Doc. 6 - 1803: 15 Novembre

 

Al margine superiore sinistro: «Copia»; sul retro, di mano diversa da quella del testo: « 3 – Sig.a Giudita Casanova molgie di Batista Prarora [?] Conffratelo dell[a] scuola».

 

Al R. Capitaniato Provinciale – Direzione.

Li motivi per cui non fui in grado di dare esecuzione alla Divisione delli Beni Comunali in compagnia del Sig.r Giovanni Pelligrinotti Pub.o Perito elletto per parte delle Regole d’Irrighe, e Lamosano da una, ed io infras.tto per parte delle Regole di Chies, e Codenzano dall’altra, tutte della Pieve d’Alpago, furono, che il Sud.to Peligrinotti in mio confronto non volle adderire d’aver in riguardo al N. delle Famiglie, e neppure al numero degli Animali rispettivo a ciascheduna delle medesime Regole, come prescrive la Commission nostra 16 Ottobre p. sud.to di questo R. Capitaniato Provinciale, poiché facendo un giusto riparto con tal proporzione le Regole di Chies, e Codenzano devono avere due terze parti ad un dipresso di detti Beni Comunali Pascolavi, quando il Perito avversario non volle accordarmene, che una piccola quantità di più, non proporzionata, né al numero delle Famiglie, né al numero degli Animali.

Innoltre avendo li Sud.ti Beni Comunali per confine lateralmente il Monte Federolla del R.do Capitolo de Canonici di Belluno, con tal titolo il Perito avversario voleva coprire sulla [evidentemente manca una parte nell’originale, così pure dopo il «detti»]. L’estensione delli Pradi così detti Irrighe, e Camonere in tempo, che dello stesso fondo esiste una quantità di Boschi, e questi vengono anche in presente divisi con quelli di Chies, e Codenzano, cosa, che mi sembra affatto contraria per far credere proprietà del Capitolo, quando l’usofrutto vien diviso fra li Comuni.

Tanto depongoa mia giustificazione ad ogni buon fine, ed effetto. In fede.

Belluno, 15 Novembre 1803.

            Francesco Lena Pub.co Perito

 

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Doc. 7 - 1803: … - Fascicolo – al margine superiore del foglio N. 1, al recto: «Divisione Lena» e al verso:«Copia Divisione Lena, e Pelegrinotti del Monte Salatis».

 

Doc. 7/I - 1803: …

 

N. 1336-28 – Alli Rapresentantti la Regola di Chies, e contrada di Codenzan. R.o Decretto

Questto R.o Uffizio Capitanialle di precaria ordinanza governativa, intima ai Rapresentantti la Regola di Chies, con la contrada di Codenzan di dover unire una vicin[i]a nei solitti praticatti modi, però: Persone asolutamentte abbille alla nomina ed elezione di due Deputatti che doverano assolutamentte intervenire nel giorno che gli verà notificatto, avantti il R.o Capitaniato per sentire, ed eseguire quantto per parere del R.o Governo Generalle di Venezia egli verà intimatto; Dalla predetta unione deve trovarsi in persona il Sig.r Francesco Capelari Sindaco Territorialle di questa Provincia, il quale è statto elletto specialmente Dellegatto a presentare alla medesima dal R.o Capitaniato; Per ciò dovrà essere dovere dei Rapresentantti la Regola sudetta, e di tutti gli interessatti unitti alla vicin[i]a, di prestare alla Persona di detto Sig.r Dottor Capelari quel rispetto che gli è dovutto per sé, e per il caratere che vestte di Reggio Delegatto. E’ certto, questto Capitanio, che per partte delli componentti la vicin[i]a, si passarà a quanto il R.o Speziale Governo; La ordinanza della Regola di Chies, e Codenzan; Il medemo prenderà quelli delli qualli che crederà le più opportune in vista di una sua ris[is]tenza alla presentte esecuzione dei superiori ordini.

Sig.r Pelegrini R.o Capitaniato Sotto Diretore – Castiglione R.o Segretario

 

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Doc. 7/II

 

Foglio separato con altra copia del doc. 7, I.

 

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Doc. 7/III

 

Altro foglio con il medesimo doc. 7, I e parte del 7, IV, fino alle parole: «che ne potrebbero derivare».

 

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Doc. 7/IV - 1803: …

 

N. 1479-30 – Raporto del Sindaco Teritorialle di Belluno.

Regio Capitaniato Provinzialle. Onorato il Sindaco Teritorialle di Belluno  col ossequiato Decreto 29. Settembre p. p. di questo R.o Capitaniato del spezioso incarico di portarsi a Chies per in figura di R.o Delegato pressiedere alla riduzione della Regola di detta villa unitta a quella di Codenzan, e di indure essi Regolieri ad eleggere formalmente due Deputati perché unitti a questi, quelli delle Regole d’Irrighe, e Lamosan, abbia apportarsi avanti questo R.o Capitani.o per ricevere ed eseguire gli ordini in proposito delle ellezioni di due Periti per la Divisione dell’monte Salatis, e sue falde in esecuzione del venerato Decreto dell’imp.l R. governo Gienerale di Venezia, con incombenza all’Sig.r Sindaco Territorialle al suo ritorno di dare un detagliato Raporto del risultato di detta vicinia, per quelle deliberazioni ulteriori che credesse aspettanti a questo R.o  ossequiato capitaniato provinzialle, il Sindaco sudetto dopo aver eseguito con tutto impegno e premura la prima parte del suo dovere, è ora in grado di suplire anche alla seconda parte, con la presente risuluzione del risultatto.

Nel dì prossimo si portò egli in villa di Chies, distante da qui undici miglia circa di strada la magior parte distasia [?], alpestre e pendie, ed ivi giunto all’osterio [al maschile] di detta villa alle ore quatro pomeridiane, ricercò subito dell’Giurato, il quale presentossi, gli consegnò seguito il Decreto di questo R. Capitaniato alli Rapresentanti di essa Regola, direto ed inteso il contenuto del medesimo, fu dallo steso, e da altri individui ricercatto all’Si[n]dico, e gli commissionatti se egli avesse in sua specialità nel che non ebbe riguardo il Si[n]dico di partecipargli legiendo ad essi l’accenato Decreto.

Si portò subito il Giurato ad ordinare vicinia di casa in casa, per la mattina seguente, giorno di festa, comandò alla riduzione ed intantto quei pochi individui che si erano uniti per risulta all’[ar]rivo dell’Sindico tostto che ebbero inteso che si tratava della divisione del Monte Salatis, sparirono tutti né in quella sera alcuno più si laziò vedere. E già il Sindico che non era senza qualche aggitazione non sapendo come venisse intesa da quel Popollo la sua venuta in [quell’] alperer [=alpestre] paese, si aspetando per lo nuovo che non fosse possibile la riduzione delle Regole alla sua presenza e come fu prescrito.

La matina seguente dopo udita la santa Messa, alcuni pochi di Codenzan siben pochi distanti incominciarono a radunarsi nel loco solito ove fanno Regola, ma quelli di Chies, se ben più vicini, si portò il Sindico in detto loco di riduzione, ed in modi dolci alzando alquanto la voce, incominciò a discorere in forma di persuadere con quei pochi che si trovavano, ciò fece che per [tall’]vista anche de gli altri incominciarono radunarsi, ed in poco tempo si formò la vicinia, nel numero di quarantadue Regolieri, votando più che sufficienti a prender un[a] qualunque deliberazione, all’ora il Sindico ad alta voce espose la sua comissione, fece rimarcare ai Regolieri il dovere preciso di ubidire agli ordini di questo R.o Capitaniato e la rissistenza da essi fin ora usata, e le conseguenze danose che ne potrebbero derivare.

Persuasi per una parte li Regolieri dei Sentimenti del Sindico, per l’altra vedendo chi tratava di Legiere due Deputatti per la devisione del accenato Monte, incominciarono contendere e liberazione a susurare frà essi; Alcuni disero che ànno avuto il privilegio sotto l’ex Governo Veneto anco con un Decreto del Uffizio Cameralle di godere in promiscuo detto monte, e che in promiscuo bramerebero continuare a goderlo, e quei fecero vedere al Sindico le loro carte e dissegno di detto monte, ed una stanpa, alcuni soggiunsero che non [è] possibille affitarsi i[n]modo e quei, e questo, la divisione ateso che vi esistono in esso monte speso qua e là varie casere dei Montecantti, e fatta che sia la divisione, dalla parte del Irrighe, e Lamosan, vi sarano delle casere ed altri luoghi fabbricati da quelli di Chies, e Codenzan, e così essi cederà nella parte che verà a quelli assegnata. Rispose il Sindico che con la mediazione dei Periti e coi tratatti di compenso si potrano anco in ciò acomodare, che intanto di eser esseguito il diritto dell’Imp. R. Governo gieneralle, e così quelli di questo R.o Capit.o Provincialle.

 

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Doc. 7/V – Chies d’Alpago. 1803: 2 Ottobre

 

Ove radunatti essi individui componenti la Regola di Chies, e Codenzan comandata dal Giurato attualle Ogualdo Romor all’N. di 49, con la presenza ed intervento del zelante Sig.r Francesco Capelari Sindico Gieneralle di questo teritorio in figura di R.o Delegato, e per ubbidire a gli ordini dell’R.o Capitaniato Provinciale di Belluno rilaziato con osequiato Decreto 29. Sette<m>bre p. p., che comette risolutamente a questa Regola di passare nella forma consueta alla nomina ed ellezione di due Deputatti che devono in unione asolutamente intervenire nel giorno che sarà ad essi notificato avantti questo R.o Capitaniato per laudare ed eeseguire quanto per parte dell’Imp. R.o Governo gieneralle di Venezia, ed intimato.

Questa Regola che si protesta sudita fedellissima a gli ordini di chi lo rapresenta prende parte di passare alla nomina di vari individui per l’effetto che posti separatamente alla ballotazione, quelli due che otterano magior numero de votti oltre la metà, resterano nel carico, e venirà ad essi prescrito da questo R.o Capitaniato con ampla ed animada facoltà con pieno ed Gieneral pottere.

Fatta la ballotazione, la parte ottene voti affermativi N. 46, negativi 3, e si publica per passata. Furono nominatti per iscrutinio li seguenti: Carlo Zanon quondam Andrea, Lorenzo Curago q.m Antonio, Valentin Chiesura q.m Giacomo. Furono rimastti per magior numero di votti Deputatti di questa Regola per obbedire, e di prendere delle comissioni da questo R.o Capitaniato provinciale; Le Persone di Carlo Zanon q.m Andrea von voti favorevoli N. 47 neg.i 2, Lorenzo Curago q.m Osvaldo votiaff.i 36, neg.i 15, e si publica per passati.

Andrea Zano[n] così pregato da questi Regolieri ò scrito la presente

 

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Doc. 7/VI

 

Altro foglio separato con la seconda parte del doc. 7, IV, e i docc. 7, V, VII.

 

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Doc. 7/VII – Belluno. 1803: 11 Ottobre

           

All’oggieto di dar esecuzione alla superiore Ordinanza dell’Imp.le R.o governo contenuto nel suo rispetato Decreto 5. Agosto p. p. N. 12838-493, cittatti i legitimi Rapresentanti della Regola di Chies con la contrada di Codenzan non meno che quelli della Regola d’Irrighe, e Lamosan, con Decreto di questo R.o Capitaniato 3. corrente.

Comparsi sotto questo giorno i Rapresentanti della Rego[la] di Chies, e Codenzan, cioè Lorenzo Curago q.m Antonio, Carlo Zanon q.m Andrea, e per la Regola di Irrighe, e Lamosan: Santo Romor, Giovanni Fagherazzi, Vincenzo Musah dè Filip q.m Isepo, à comunicatto a tutti i sudetti Rapresentanti l’ordine governativo per decidere all’ellezione di due probi, ed abilli Publici Periti, con un terzo in caso di discordia, all’ogietto di opponere, ed possibilmente a quietanza, e giusta Divisione dei contrasti Beni Cumunali ed in spizialle del Mont