Opuscolo pro manuscripto, 20
maggio 2002
Documenti
delle Regole
del
comune di Chies d’Alpago
Il giorno 16 aprile 2002 è venuto a Roe di
Sedico il sindaco di Chies d’Alpago, dott. for. Giampaolo De March, accompagnato
da un consigliere comunale, e, come da accordi precedenti, mi ha consegnato 23
documenti, tenendo fotocopia (da me firmata) dei 19 originali. Posti in ordine
cronologico, tali documenti sono:
1468: 4 marzo e … [?] maggio (fotocopia di
una trascrizione forse di fine Settecento, ricavata a sua volta da un
fascicolo processuale del 1661);
1609: 8 febbraio (fotocopia);
1778: 8 ottobre e 23 novembre;
fascicolo di 16 docc., non numerati, dal
1798: 28 ottobre, al 1799: post 10 novembre;
1800: 24 febbraio;
1803: 15 novembre;
fascicolo di 20 docc., non numerati, dal
1803: …, al 1805: 9 gennaio;
fascicolo di 10 docc., non numerati, dal
179: 4 luglio, al 1803: 16 novembre;
1804: 25 gennaio;
1824: 11 novembre;
1834: 20 giugno;
1835: 24 gennaio;
1845: post 23 maggio;
1853: 5 aprile;
1853: 7 maggio;
1862: 3 giugno;
1863: 3 febbraio;
1863: 29 aprile;
Inizi Ottocento e 1865;
1864: 12 novembre e 1866: 24 febbraio
(fotocopia di stampato);
1872: 29 febbraio;
1911: 7 settembre;
Inoltre, un fascicolo a stampa di 27 docc.,
non numerati, dal 1563 al 1774: 31 agosto (fotocopia).
I documenti mi sono stati consegnati perché
verifichi, con una indagine storica, se all’interno del territorio comunale di
Chies d’Alpago esistano, oltre a quella (già legalmente riconosciuta) del Monte
Teverone, organizzazioni agro-silvo-pastorali rientranti tra quelle
disciplinate dall’art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ovvero della L.R.
19 agosto 1996, n. 26.
In questo fascicolo riporto la trascrizione
dei documenti consegnati, ai quali tutti ho dato una numerazione, riservandomi
di meglio analizzarli in una relazione a parte. Le conclusioni, ad ogni modo,
sono evidenti: nel territorio comunale di Chies d’Alpago esistono, oltre a
quella del monte Teverone, tre Regole: di Chies e Codenzano, di Irrighe, di
Lamosano; nonché altre organizzazioni analoghe, per godimenti promiscui di beni
agro-silvo-pastorali.
E’ dunque realistico e opportuno procedere
con l’applicazione delle leggi indicate.
***
PARTE I: DOCUMENTI SCIOLTI
Doc.1
– 1468: 4 Marzo e … [?] Maggio
Si tratta
di una trascrizione, forse di fine Settecento, ricavata da un fascicolo processuale del 1661.
Versione
dal Latino in Italiano di una Copia d’Istrumento Notarile fatto nell’anno 1468.
L’Istrumento esiste in originale nell’Archivio del Capitolo dei Monsig.ri
Canonici di Belluno. – 1468. – Istrumento circa li confini del monte Federola
già posseduto dal Capitolo molto tempo avanti. V[edi] gli Estimi vecchi, e così
pure il Processo in Archivio Capitolare, seguito l’anno 1658 fino al 1661. Ora
paga la Regola d’Irrighe per affitto di detto Monte Lire 80. Formaggio di
pecora altre Lire 80.
In nome
di Cristo. Amen. L’anno della nascita del medesimo, MCCCCLXVIII (1468)
Indizione I, nel giorno 17 del mese di Giugno. Nella casa di abitazione di me
sottoscritto Notajo, posta in Pieve d’Alpago, Distretto di Belluno, alla
presenza del Reverendo uomo Sacerdote Gregorio Batti Pievano di Pieve d’Alpago
e del R[reverendo] fr[à] Giovanni de Cumis suo Cappellano, e del R[reverendo]
Antonio q.m de de Castello, onorevole cittadino abitante nella Città di
Belluno, Scelti quali testimoni e questi in particolare chiamati, ed altri: … -
Ed ivi ad instanza e ricerca del R[everend]o personaggio D[omino] Carpendone de
Carpedoni Canonico di Belluno e Feltre, come Procuratore e col nome
procuratorio della Chiesa cattedrale della Città di Belluno in vigore ed
esecuzione della Lettera del Rev.mo Padre in Cristo, e Signor… Tomaso De Lippis
di Taranto Giudice, Dottore, e Vicario Generale del Reverendissimo Vescovo e
Conte di Belluno, ed in esecuzione della Lettera dell’inclito ed illustre Sig.r
Lorenzo Navagero vicegerente dell’Illustrissimo ed Eccellent.o nostro Sig.r
Doge di Venezia, degnissimo Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno,
il cui tenore è il seguente: - Noi Tomaso De Lippis di Taranto Giudice, Dottore
e Vicario Generale del R.mo Signor Vescovo e Conte di Belluno ecc. Essendo
comparso alla nostra presenza D[omin]o Carpendone de Carpedoni come procuratore
del Capitolo di Belluno a motivo di un certo monte di sua proprietà chiamato:
Il monte di Federola, i di cui confini, come egli dice, non furono mai
determinati, domandò che pel nostro mezzo si avesse a venire a questa
determinazione di confini. Perciò a Voi, ed a tutti della Regola d’Irrighe
comandiamo sotto pena di scomunica, che a ricerca del suddetto D. Carpendone
abbiate a stabilire i confini del detto Monte, ed a conferma della verità con
giuramento esprimervi, e con chiare e precise parole, che per l’avvenire non
possa nascere dubbio alcuno per nuovi nomi. E questa testimonianza abbiamo
scritta di nostro proprio pugno, e munita del nostro sigillo, nel giorno di… di
Maggio 1468.
Tomaso e
Luca Navagero Podestà e Capitano della Città e Distretto di Belluno. – Essendo
comparso davanti a noi M[isie]r Carpedon De Carpedoni a nome del Capitolo della
Chiesa Cattedrale nostra di Belluno, dicendo avere una Montagna situata nel
Monte di Federola in la Pieve d’Alpago non terminata per confini, et che a lui
sia di bisogno da novo terminar quella, pertanto per tenor di questo comandiamo
alli Regolieri delle Ville di Chies, e d’Irighe, alli quali aspetta, a dover
consegnar la detta Montagna per novi confini, che in (sotto) pene da L. 10.--,
e de più, da esser tolta a cadaun de voi non obbedienti, dobbiate ad ogni
requisizion del detto M.r Carpedon per vostro Sacramento (Giuramento) a voi da
esser dato per il Nod.o (Notajo)
consegnar la d[ett]a per novi confini (coi nuovi confini) al d.o M.r
Carpedoni et nominis (e coi nomi) di quella, dichiararli et mostrarli,
et se fosse bisogno, quella tornar terminarla da novo, et metter li termini
così et taliar, che d.o M. Carpedon per nome come di sopra possa cognoscer la
rason ch’aspetta alla d.a Montagna, della qual parimente a voi fatta… - Data
nel Palazzo adì 4 Marzo 1468. – Nicolò Dusuolo Cancelliere, Scrittore. – Furono
citati, avvisati e requisiti tutti i regolieri delle ville di Chies e di
Irrighe: Domenico Fagherazzi di Irrighe, Bonaccorsio di detto luogo, Tomaso di
Funes, Pietro Biscont di Lamosano, Giacomo Dal Borgo di Chies, Michiele del
detto luogo, Tomaso… Dan[iel]e figlio, Domenico di Lamosano, e Salvadore di
Chies, uomini Regolieri abitanti nei dintorni della suddetta Villa.
In
occasione di manifestare e disegnare al d.o Sig. Carpendone (procuratore, come
sopra, che riceve tutti i singoli diritti) i confini del suddetto monte di
Federola posti, come si disse di sopra, nelle pertinenze di Pieve d’Alpago; e
costituiti davanti a me Notajo sottoscritto, a ciò specialmente eletto e
deputato, annunziato da me a ciascuno di loro primieramente il giuramento, alla
mia presenza giurarono di dire la verità e coi fatti e cogli scritti, e di
disegnare e manifestare giustamente ogni e singolo diritto e confine di questo
Monte; e col loro giuramento dichiararono, disegnarono e dissero al d.o Sig.
Carpendone, che il Monte, che egli riceveva portava i diritti e confini
seguenti: Cominciando da Costa di Colle, e dalla Costa di Colle fino a Rugio de
Calmonere, e in Calpiterde de Calmonere presso il Prato Illora di Funes in
retta linea della Costa Magna fino a Forcellon in testa del Prato Trant, e dal
Prato Trant fino alla punta delle Lavine Gaze, e dalla punta delle Lavine Gave
in retta [linea] alla Pietra de Vano, che ha una croce. Questi dissero che
quelli di Funes aveano contrattato col Capitolo suddetto pel Collo di Mestù, e
l’Orto, e tutto ciò che potevano pascolare quelli, che hanno in affitto il d.o
Monte dalle Crode in sù, ed ebbero in cambio il diritto di possesso; e questo
va fin all’Assa, e dall’Assa fino a Cima di Lasta, dalla Lasta fino al
Montesello grande, e dal Montesello grande fino a Costa de Colle; e dicono che
quelli che possedono il detto Monte in affitto possono passare per la via di
Valle attraverso Costa di Colle, e pascolare insieme con quei di Chies, e
Lamosano nel luogo detto Sot Chiaramata Legnade in Jore, purché nell’andare e
ritornare non portino danno alla Regola di Irrighe. Questi dissero che possono
pascolare con i suddetti di Chies e Lamosano nel luogo chiamato Val in
Antander, andando fino al Lenzuol, rispettando sempre il diritto della Regola
di Irrighe dei tre mesi. Lode a Dio. – Io Bartolomeo Figlio del fu Gio. Andrea
De Maresco Notajo pubblico della Città di Belluno, e per decreto Imperiale anche
Giudice ordinario sono stato presente a tutto, e pregato scrissi.
Gio.
Battista Castrodardo p[er] V. A. Nod.o pubb.o ecc. ho tratto il sudd.o Istrumento
dal sudd.o Processo in Archivio Capitolare, f.o 2 fino ecc. in fede.
Nota. In
d.o Processo altro Istr.o per li confini di detto Monte l’anno 1603: 30 Lug.
Nod.o Agostino Egregis. – Item. Varie affittanze seguite tra il R.do Capitolo e
particolari persone sopra d.o Monte. – It[em] Al f[ogli]o 221 dietro antica
Pergamena: Memoria che fa il q.m Sig. Andrea Castrodardo Nod.o e Canc[ellier]e,
come li Regolieri di Irrighe entrarono in contesa nell’anno 1614 con il
Capit[ol]o per causa della monticazione; poi si sono rimossi laudano la
penitenza a favor del Capit.o in forma di consiglio, ed anzi nell’anno stesso stipularono
affittanza col medesimo. – V[edi] Libro d’Atti Civili n. 18 f. 79 del q.m Sig.
Alberto Castrodardo Nod.o all’Uff.o M.o [?], mio bisavo, come nota il Sig.
Andrea Castrodardo sudd.o in d.a memoria, qual fu Padre del detto Sig.r
Alberto.
***
Doc. 2 - 1609: 8 Febbraio
Al margine superiore sinistro, della stessa
mano: «Copia», e a quello destro: «All. ! O».
Anno Domini 1609, Ind. Settima, die Ottava
Mensis Februarii in domo infrascripti Venditoris posita in Campitello Civitatis
Belluni; praesentibus Magistro Marco De Bucho qu. M. Petri, et Magistro
Bernardino de Cavasse qu. Gioachino ad haec vocatis, habitis, et rogatis, etc.
Et ivi M[isier] Ottavio Benetti qu. Miss.
Lorenzo cittadin di Belluno per sé, e suoi Eredi ha dato, venduto, et
trasferito a M. Bernardin de Romor Fiol di M. Tommaso per nome del detto suo
Padre, e di M. Niccolò suo Zio, e come Pubblico Negoziator di Casa sua, e per
sé, et Eredi stipulante, comprante et ricevente etc. – Tutte le sue ragioni di
Montagna di Salat nella Pieve di Alpago di poter pascolar et monticar con
Piegore settecento cinquanta 750. come nelli suoi Istrumenti di Acquisto di man
come dissero di M. Florio Mansio Nodaro cedendoli ogni sue azioni e ragioni,
mettendolo in loco suo etc., così ad aver, tener, posseder, et a far tutto
quello, che a detto Comprador per nome come di sopra, Eredi etc. per l’avvenire
parerà e piacerà con Autorità di pasar fino alla Via pubblica etc. con tutte le
sue ragioni ad essa Montagna in qualunque modo spettanti e pertinenti etc., e
questo per prezzo di Lire ottocento, e quaranta Lire 840, così fra loro
d’accordo; al qual conto detto Comprador li ha esborsato alla presenza delli
suddetti Testimoni, et me Nodaro in tanti zecchini Lire cinquecento, e quaranta
L. 540., etc. delle altre Lire 300 il detto Bernardin Romor per nome anco come
sopra ha promesso, et si ha obbligato al detto M. Ottavio, o suoi Eredi pagarli
Livello in ragion di L. 7:4 per 100, giusto la parte dell’Illustr. Dominio, che
sarà L. 21:12 all’anno, con li patti, modi, condizioni soliti e consuetti in
simili Istrumenti. Costituendosi di posseder esse ragioni di Montagna per nome
di detto Comprator fin che li parerà di andar al possesso di quelle, al qual li
ha datto ogni licenza, promettendo esso Venditor per sé, e suoi Eredi al detto
Comprador per nome come di sopra, et per li suoi Eredi stipulante di erizione,
e legitima difensione, e manutenzione, et il presente Istrumento di Vendita e
Livello hanno promesso dette Parti per sé e suoi Eredi a vicenda, et quo supra
vere le cose predette, aver, tener, et rato mantener, osservar, né in alcun
modo contravenir per alcuna ragion, o causa di ragion, o di fatto, sotto
obbligazione di tutti li loro Beni, etc. – Omissis.
Egro Franciscus Testa etc.
Giacomo Biave Nod. Pub., e Coll[agiato] di
Belluno, così pregato ha fedelmente desunto da verbo ad verbum la presente
d’altra simile in Copia esibitagli etc. et fidem subscripsit, ac more solito
signavit etc., et sic etc.
***
Doc. 3 - 1778: 8 Ottobre
e 23 Novembre
Foglio di un incartamento più vasto, per cui
manca sia la parte iniziale che quella finale, posteriore – comunque – al 1782.
… Pal e tutto il Paster a dritta linea del
Sodament [?] della Grant [?] siano della Regola di Chies e suoi aggiun[ti]; Dal
Vallon del Paster, e andante atorno via sino tutta Valbon[a] devono esser delle
due regole d’Irrighe e Lamosano; E tutta casera vecchia sora Crep Separatorio,
tutto Col-Penegol e le Valdelle siano della Regola di Chies. – Che tutti li
luoghi confinanti alli boschi sii di qualsivoglia Regola possa beneficiarsi del
solo bisogno di frasche per stropar la sieppe col manco danno possibile,
restando proibito per sempre di poterle portar a casa, ma devono esser
consumate nelle stesse sieppi e stroppi e ciò s’intende anco di quei luoghi che
non confinassero direttamente con li boschi possa servirsi di frasche nelli
boschi più vicini con la condizione sopra dichiarata.
Fu regolato il presente capitolo con parte
21 Maggio 1782 come dal libro delle parti da Lamosano. Che tutte le casere
possa beneficiarsi di legna e brusar per il solo bisogno del fuoco delli boschi
più vicini ove si sono sempre serviti, restando similmente proibito poterne
portar alle loro case.
L. D. Addì 8 Ottobre 1778 all’oco solito.
Pubblicate in vicenia alli radunati delle tre regole di Chies, Irrighe e
Lamosano. Le soprascritte partizioni restano da quelli caudate e confirmate con
voti N. 37 affermativi, et negativi N. 3. Ordinando alli uomini eletti che vadino
a segnar con croci li confini che fossero da confinarsi. – Antonio Tona
richiesto.
Addì 23 Novembre 1778, segue la
terminazione. – Principia per il bosco di Cruden [?] che toccò alla regola di
Lamosano, sotto e sopra a mattina delli pradi di Cruden [?], che confina alla
grava di Pecol andando dall’alto al basso, e sera sino al Gaon, e [foglio
strappato] alle ragioni della regola di Funes sopra [foglio strappato]
del Van e sino la sommità del monte senza né termini, né croci, non essendo
bisogno, e sotto li pradi invero segnato segnato un sasso grando sulla costa
del Piover che va a mezzodì e di sotto andante sino in punto della sieppe del
prado di Lorenzo de Pasqualin du Funes, cosicché il bosco del Piover che va a
mezzodì resta della regola d’Irrighe, e il restante tutto alla regola di Lamosano.
La parte che tocca alla regola d’Irrighe.
Prima verso sera confina con la grava di Pecol dall’alto al basso a drita linea
sino alla sommità del monte senza termini, a mezzodì confina con li pradi di
Sora Irrighe, a mattina confina colla polsa di Antander e in punto della siepe
delli pradi dell’acqua fredda, verso sera a dritta linea tutta la Val di
Antander. – Nel bosco abbiamo segnato cinque termini.
La parte di Chies, Cadenzano, Sottocroda,
Schiucaz, Pradebon e Palughetto. Prima verso sera confina con la parte di
Irrighe giusto li suddetti termini segnati e confinati sopra dichiarati e sino
alla sommità delli monti, a mezzodì con li pradi particolari delle tre regole e
con la montagna, e a sera con la parte tocata a Irrighe e Lamosano nella
Valzella, e confin al Sodament [?] della Grant [?] e il Staol e da basso la
Batistella sino all’acqua di là e di qua del valon sino alla sottoscritta parte
toccata a Lamosano per refacimento come sotto. – Tutto il bosco sotto la cal
della Batistella e Val della Cuna, il pian delle Cadorine e tutto il restante
de [foglio strappato] del’acqua per refacimento come sopra, avendo [foglio
strappato] [q]quattro termini il primo sotto la cal in un s[asso]…
***
Doc. 4 – Fascicolo di
docc. 16, da 1798: 28 ottobre a 1799: post 10 novembre
Doc. 4/I – 1798: 28
Ottobre
Presentata da D[omino] Lorenzo Fagherazzi
Cecon istando &c.
Riconoscono anche gli asserti Procuratori
della Regola di Chies, e Cadenzano, Antonio Trame, ed Andrea dal Borgo nella
loro Risposta 22. Ottobre p. p., che per contendere alle due Regole d’Irrighe,
e Lamosano la giustissima proposizione contestatta colla Petizione 6. Ottobre
p.p. di dividere trà le tre Regole suddette li Monti, e Comuni Promiscui tra
esse nelle misure di proporzione, e di giustizia, ed equità; e nelle forme le
più convenienti, per l’effetto, che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan godono
in fatto del benefizio dei promiscui Monti, e Comuni conviene in linea
d’equità, e convenienza negare assolutamente l’abuso, che ora si fà sopra la
sudetta promiscuità; e sul godimento delli sudetti Monti, e Comuni perché colla
sudetta Risposta apertamente negarono l’abuso stesso, cercando di convertire il
necessario Ricorso delle due Regole, in un caprizioso tentativo accomodamento
da suposte persone private, condotte da privati oggetti.
Quantunque l’azione delle sudette due Regole
dipenda dalli titoli loro nelli sudetti Monti, e Comuni pure non refformidando
esse Regolle d’Irrighe, e Lamosan di privar anche ex abundantis il sudetto
abuso in fatto, e il qualle il benefizio delli promiscui Monti, e Comuni viene
quasi interamente goduto sollo da quelli di Chies, e Cadenzano, e però protestando
efficacemente alla sudeta risposta 22. Ottobre p. p. e riassumendo li
sentimenti della petizione 6. Ottobre p. p. devotissima implora il Procuratore
di dette Regole d’Irrighe, e Lamosan, che sia a di loro favore deciso in tutto,
e come fu proposto colla sudetta Petizione, coll’admissione della medesima per
quanto &c., salvis &c.
Proponendo ex abundantis il seguente
capitolo da essere rilevatto tam ante quanm post juditium, quantenus justitie
videtur &c. – Che verità fu, ed è, che il godimento delli Monti, e Comuni
promiscui tra le tre Regole d’Irrighe, Lamosan, Chies e Codenzan, viene per le
situazioni di quei Monti, e Comuni quasi interamente goduto in fatto dalli
solli Regolieri di Chies, e Codenzan, e per la più delli anni interamente, e
senza compartecipazione di quelli d’Irrighe, e Lamosan, vel prout per Teste.
Eccitando le Regole di Chies, e Codenzanm a
produr la sua licenzaal caso vogliano proseguir la Causa sotto pretesto dei
opportuni Ricorsi. Salvis &c. – Luigi Corte Avocato.
Andrea Antonio Pagani Nod., e Regio
Archivista Civile copiò in fede ecc.
***
Doc. 4/II – Belluno,
1799: 8 Marzo
La causa in questo Foro pendente
introdotta dalle Regole di Irrighe e Lamosan Attrici, in confronto della Regola
di Chies, e Codenzan Rea convinta sul punto della Divisione fra esse Regole
delli Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi promiscui tra le medesime, e colla
Petizione 6. Ottobre p. p., resta amicabilmente composta, e definita col
seguente Accordio nel quale intervene per Irrighe, e Lamosan il Signor Lorenzo
Fagherazzi loro Procurator; e per Chies, e Codenzan intervengono li mis. Andrea
quondam Osvaldo Chiusura, Andrea qu. Zuanne dal Borgo, ed’Osvaldo Calda
Procuratori destinati dalla Regola di Chies, e Codenzan colla Parte 17. Febraro
1799.
Primo. In massima accordano
reciprocamente le sudette tre Regole, che segua la proposta Divisione delli
sudetti Monti, Comuni, Pascoli, e Boschi finora godutti dalle medesime
promiscuamente, e talle Divisione in due parti eguali, una a favore d’Irrighe,
e Lamosan, e l’altra di Chies, e Codenzan.
Secondo. La Divisione sudetta dovrà
farsi colli riguardi tutti di convinienza, di Giustizia, e colla magior
celerità, e per risparmiar spese, e perdite di tempo, resta convenuto, che
talle Divisione debba farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, ed eleggiere
quelli di Chies, e Codenzan, e al caso alla Regola di Chies, e Codenzan non
comodi questa prima Divisione, allora li Deputatti di Chies, e Codenzan faranno
essi la Divisione sudeta, ed eleggerà li Deputatti d’Irrighe, e Lamosan.
Tanto restò trà le sudette Regole
col mezzo deli legitimi loro rapresentanti convenuto, e tanto prometono di attendere,
eseguire, e mantenere sotto obbligazione dei Beni delle sudette Regole,
presenti, e futuri, e in fede si sottoscriviamo di pugno.
Andrea
dal Borgo affermo – Andrea Chiusura Corona aff. – Gio. Andrea Persicini Nod. affermo
per Osvaldo qu. Antonio Zanon Calda per non saper esso scrivere – Lorenzo Cecon
aff. Quanto sopra. – Gio. Andrea Persicini Nod. ha visto li sudati dal Borgo
detto Chiesura, detto Corona, e Cecon a sottoscriversi di proprio pugno, in
fede.
Francesco Giuseppe Pagani Nodaro
&c. ha tratta la presente dall’autentica esibitali de verbo ad verbum, in
fede &c.
***
Doc. 4/III – 1799: 30
Marzo
Coll’Accordo 8 Marzo p.p. convenuto trà le
due Regole di Irrighe, e Lamosan la massima di Devidere in due eguali parti li
sudeti Pascoli, e Boschi tra esse Regole promiscui, e stabilito, che talle
divisione deve farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, perché abbino ad
eleggiere li Deputati di Chies, e Codenzan, cui possa in qualità di Deputato delle
Regole, d’Irrighe, e Lamosan a dare esecuzione al seguito sudeto Acordio, e
porsi li maturi esami sopra la Località, qualità, quantità delli medesimi
divisibili Tereni; e usatto ogni studio, affinché riesca talle divisione colli
riguardi tutti di convenienza, e giustizia reciproca, forma la seguente distinta
divisione in due parti come segue. – Prima Parte , omissis. – Segue la seconda
Parte, omissis.
Qual divisione a nome delle due Regole
d’Irrighe, e Lamosan da me fatta, e con mio Giuramento firmata viene esibita
per l’elezione di scielta alla Regola di Chies, e Codenzan a tenor del
concertatto, e in fede; - Qual divisione viene presentata alli Procuratori di
Chies, e Codenzan acciò sia eseguita la elezione entro a giorni otto, e non
accomodando la presente divisione fatta da me sottoscritto, entro il presente
termine dovrà essi Deputatti di Chies, e Codenzan farne una nuova divisione,
previa di ciò sia fatta in due, e solle distinte parti, e a me sottoscritto
riservandomi l’elezione a tenor del Acordio dentro quelli giorni otto terminerà
&c.
***
Doc. 4/IV – 1799: 6
Aprile
A tenor della parte presa in questa vicinia
della Regola di Chies, e di &c., che incaricano Noi sottoscritti, il dover
concorere alla divisione dei monti Salatis, sino ad ora in solidum goduti,
unitamente con le altre due Regole cioè Irrighe, e Lamosan, per la qual divisione
Noi Deputati di Chies accordati amichevolmente con il Deposito [=Deputato]
di esse due Regole, che egli a suo buon talento possi a due egualli parti delli
monti medesimi, e possa significarle a Noi sottoscritti per farne la scelta di
quella parte che crederano più uttile, e vantaggiosa per Noi. E non essendo
quello sia una, che l’altra di nostro interesse, che possiamo noi sottoscritti
passar ad altra parte delli antedetti Monti, poi farne la preferenza all’sudetto
Deputatto delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan, e ciò delle due fare la
s[c]elta di quella che crederà per lui più vantaggiosa.
Fate dunque le due Parti come sopra
dall’antedetto Deputatto, le passò in scritto nelle nostre mani, e quelle da
noi ben viste, e maturamente considerate, sia l’una parte che l’altra, troviamo
che tal divisione non sia fatta con tutti quei articoli comprovanti che richiesa
le nostre ragioni, che però per tal effetto, con le presenti qui
sottoscrizioni, si sottometiamo di passare anche Noi alla divisione delli Monti
medesimi, delli qualli si dà la preminenza al Deputato medesimo d’Irrighe, e
Lamosan, che scielga dalle due parti quella che ben conosce per loro uttile, e
a vantagio.
Dunque esaminiamo Bensì, che sia cosa utile,
e vantaggiosa per tutti li componenti delle tre Regole di goder in solidum con
gli Animali Bovini entro il Circondario delli qui sottoscritti confini, e che
cadauno abbiano il diritto di sua proprietà in forma al Dissegno, che lo
richiede. Con patto, e condizione anche, che li Animali Pecorini delle tre
Regole solle abbia a participare l’uso del pascolo delli Bovini, nel tempo che
sono inviati per andar alli Monti fino a tanto che la moderata stagione di
poterli nei Monti stessi alimentare, e così anche di dover dimonticare per via
della stravaganza dei tempi, possino essi monticanti alimentarli nel Pscolo dei
Beni istessi.
Segue li confini per il Pascolo dei Bovini,
omissis, per tutte le Parti.
La presente Divisione doveva [=doverà]
esser presentatta al Deputato delle due Regole [di] Irrighe, e Lamosan, acciò
lui si elegga la parte, che crederà a lui più avantaggiosa; Avendo noi
sottoscritti deciso in questa maniera, li sudetti Boschi, e li sudeti Monti,
perché così credemo, che sia per la meglio all’Avvantagio comune, e per doveri
di conscienza, di che si sotto scriviamo di proprio pugno. – Dovendo però
ognuno dei qualli dover pagar le obbligazioni, che si ritrova sopra le sudette
parti, a chi più si aspetta.
Andrea dal Borgo – Andrea Corona afermo
***
Doc. 4/V – 1799: 8 Aprile
Col volontario Accordio 8. Marzo p. p.
seguito trà le Regole d’Irrighe, e Lamosan da una, e quella di Chies, e
Codenzan dall’altra fu convenuto in massima, che segua trà esse Regole in due
eguali parti la divisione delli Monti, e Comuni, e Pascoli boschivi finora
promiscuamente goduti dalle sudete Regole, e fu stabilito in fatto che talle
Divisione deva farsi dal Deputato d’Irrighe, e Lamosan, col diritto
dell’elezione a quelli di Chies, e Codenzan, e al caso talle Divisione non
comodi, che si faccia dalli rapresentanti di Chies, e Codenzan, col’elezione al
Deputatto d’Irrighe, e Lamosan.
Fece il Deputato d’Irrighe, e Lamosan la
prima Divisione in datta 30. Marzo p. p. la portò ai Rapresentanti di Chies, e Codenzan,
a ciò eleggiesero, ma non vollero essi accogliere talle divisione benché equa,
ragionevole, e con proporzione.
Tali difetti della Divisione non devono
deludere gli effetti del convenuto, e però D[omino] Lorenzo Fagherazzi detto
Cecon, come Deputato e Procurator d’Irrighe, e Lamosan, presentì la sudata
Divisione, fatta dalli Deputati di Chies, e Codenzan in data 6. corente, la
contraddice espresamente nelle parti nelle quali è falace, ed eronea cioè nella
parte che arbitrariamente, e violentemente in sé comprende, ed abraccia il
Bosco di ragione del Monte Fedarola di ragione di questo Reverendo Capitollo
dei Signori Canonici di Belluno contro li cattastici di quel Capitollo, e
contro i confini in esso catartico 1468., che si produce, espressi invogliendo
così le sudette Regole in un usurpo, e in tutte quelle danose conseguenze, che
ne deriverebero; e nelle sue ommissioni del pari contraddice la sudata
Divisione, la qualle devide sollo li Monti, Cumuni, e pascoli sopra la croda, e
non divide come dovea li Cumuni, e Pascoli Boschivi posti sotto la sudetta
Croda, parimente promiscua tra le sudette Regole, abbracciati dal sudetto
accordio, e dal pari divisibili in esecusione del medesimo.
Così contraddetta la divisione, il Deputato
d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e Codenzan a volerla entro giorni
tre, 3., regolare separando dalla divisione il sudetto Bosco di ragione del
Capitolo, e includendo nella divisione stessa gli ommessi Cumuni, e Pascoli
Boschivi posti sotto la croce, e fin ora promiscui, onde abbia il suo effetto
il convenuto col predetto acordio.
In caso non concorrano li Deputatti di Chies, e Codenzan nel
sudetto periodo alle sudette regolazioni, ed emende, resta ad essi protestato,
che si avarà per ben fatta la Divisione 30. Marzo p. p. fatta dal’Deputato
d’Irrighe, e Lamosan, e veran sotto gli riflessi del Regio Giudice, e d’ordine
suo cavato a sorte le parti di essa Divisione, e alle rispettive Regole
assegnata la propria parte, sempre in esecuzione del convenuto.
Luigi Corte Patrocinatore
***
Doc. 4/VI – Belluno.
1799: 15 Aprile
Venuti in deliberazione li Coltelli delle
tre Regole d’Irrighe, e Lamosan, Chies, e Codenzan, cioè Irrighe, e Lamosan da
una, e Chies, e Codenzan dal’altra di passare alla divisione dei loro Beni
Comunali, per quanto riguarda a quelli, che servir devono ad uso di Pascolo
delle Pecore, non intendendosi in tal divisione compresi gli altri pascoli inservienti
ad uso dei Bovini, che si godono in comune, si sono le sudette parti convenute,
e stabilite nel modo seguente, e ciò col mezo di D[omino] Lorenzo Fagherazzi,
che agisce per conto, e nome d’Irrighe, e Lamosan, e di Dom. Andrea del Borgo,
che agisce per conto, e nome di Chies, e Codenzan, per nome suo, e Coleghe, e
ciò salva sempre l’aprovazione delle Regole da loro rapresentatte, senza la
quale non può aver luogo né effetto il pre[se]nte Accordio.
Primo. Si assegnano per uso dei Pascoli
delle Pecore la montagna detta Valaza con sue adiacenze, cioè Valetta,
Valdella, Costa Dagna [?], Col Penegol, ed altre [a]diacenze dai crep in suso,
che confinano coi sgualdi di Pieve, e Val di Salat. Mantandar, cioè Val di
Nantandar, con sue ragioni, nariet [?], massar [?], e sue adiacenze confina con
la Fedarola, con sommità dei monti, con Val di Salat, e con Comun promiscuo
delle tre Regole. E Val di Salat da Pal in dentro. – Questi Luoghi, e pascoli
s’intenderano divisi in due parti, cioè la prima parte comprenderà la Valaza
con tutte le sue ragioni, e Luoghi sopra nominati; la seconda parte comprenderà
Nantandar con tutte le ragioni, e Luoghi sopra nominatti. – Riguardo alla Val
di Salat, non conve[ne]ndo che questa sia divisa, perché dividendosi nasarebbero
delle disparità, e questioni trà li confinanti, per ciò viene d’accordo
stabilito che in detta Valle si abbiano a porre al pascolo N. 600. Pecore, e
non più, e queste esser debbono delle tre Regole sudete, ed escluse sempre le
forestiere.
Rimangono promiscui ad uso delle tre Regolle
tutti i luoghi pascolavi, Boschivi, e Comuni situati sotto le crode, che furono
godutte in Promiscuità.
E perché le Regole di Irrighe, e Lamosan si
ritrovavano in qualche discapito lasciando li sudetti luoghi in promiscuo, per
ciò si assegnano in benefizio delle dette due Regole Pecore N. 100. o sia il
dirito di porre al pascolo nella Val di Salat il detto numero di Pecore, altre
Pecore N. 500. da porsi al pascolo nella Val di Salat, come sopra si è detto,
siano divise, ed assegnate nel modo seguente. – Pecore N. 220. si assegna alla
parte che à la Valaza, e sue [a]diacenze, e le altre 280. ad altra parte che
avarà Nantandar e sue [a]diacenze. – Di queste due parti divise nel sopra
annunziato modo avrà la scelta la Regola di Chies, e Codenzan. – Per far uso de’ Pascoli sudetti, per
condurre, e ricondurre le Pecore si usaranno delle solite strade.
Tanto restò dalli Procuratori, e Deputatti
delle respetive Regole sopranominatte stabilito, concluso, e terminatto, a
toglimento d’ogni ulteriore disparità, e quette comune, salva l’aprovazione di
esse tre Regole, e ciò sotto gieneral obbligazione di tutti li Beni, ed effetti
delle Regole medesime, ad L[audem] D[ei].
Andrea dal Borgo – Lorenzo Cecon affermo –
Dionisio Dogliosi Nod. Pub. &c. vistò le parti sudette a sottoscriversi di
proprio pugno e tratta la presente dal’Autentica &c, in fede &c.
Andrea Antonio Pagani Nod. e Reg. Archi.
Civ. copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/VII – 1799: 21
Aprile
In Vicinia di Chies. Ove radunati li capi di
casa componenti di questa Regola al loco solito, ordinatti dal Giurato more
consuetudine, con la dovuta permissione o sia Licenza del Regio Giudice Civile
per passare alla deliberazione dell’Accordo seguito li 15. cadente in Belluno
trà li Deputati di questa Regola, e quelli d’Irrighe, e Lamosan, per la
Divisione delli monti servientti ad uso di Pascolo, per li Animali Pecorini,
come in quello &c.
Qualle Accordo letto, e chiaramente
pubblicatto nel congresso stesso, e dalli radunatti bene inteso, e considerato
in tutte le sue partti, massime, condizioni in quello dichiarate, Dichiara la
Regola di condiscendere volentieri alla elezione di una delle due parti, ma
altresì non intende, che la Regola di Irrighe, e Lamosan abbracciar abbia nel
sudato acco[r]do un suposto diritto da per esse solle disporre al pascolo nella
Val di Salat Pecore 100. oltre il Promiscuo jus, che tiene delli monti stessi
egualle a noi, per lo che intende li qui radunatti, che non abbia Locco un tale
inconveniente diritto per alcun motivo, ma intende, che delle sudette 100.
Pecore, ne possa caricare 50. quelli di Chies, e le altre 50. Irrighe, con
Lamosan, non dovendosi per alcun titollo far distinzione d’una proprietà insolidata,
e che salve sempre sia in avenire li reclami, che venire potessero fatti dalli
componenti le tre Regole in vigor de Privilegi, Decretti, Spazzi, ed altre più
sentenze ottenutte a solievo, e godimento di tutte le tre Regole. Omissis.
***
Doc. 4/VIII – Senza data
Non potea il Deputato della Regola di Chies,
e Codenzan dare più ributantte prova di mala fede quanto quella di dissuadere la
sua Regola dall’approvare quello stesso giusto, ed equo Accordo, che dallo
stesso Decretto fu assentatto, e per segno di persuasione firmato di Pugno, li
15. Aprile p.p. &c. Omissis. – Siccome però tutti li diversivi della Regola
di Chies, e Codenzan tendono, come ebbe a dirlo publicamente il suo
Procuratore, soltanto a far perdere ad Irrighe, e Lamosan il Benefizio della
Monticazione imminente, come si riuscì nel anno decorso, così il Legitimo
Procuratore delle sudette due Regole, protestando in tutte le sue parti alla
Risposta sudetta 29. Aprile, eccita la Regola di Chies, e Codenzan in triduo, o
ad accetare l’Accordo 15. Aprile in tutte le sue parti, opure a concorere anco
alla Divisione di quei Pascoli Boschivi, e Comuni rimasti in quell’Accordo promiscui,
nel qual caso cesserà ogni benefizio per Irrighe, e Lamosan per l’erba delle
100. Pecore, e tutto sarà ad eguale caratto diviso. Se nepur talle stringientte
dichiarazione basterà a condure al dovere la Regola di Chies, e Codenzan, e
magi[o]r più il caricoso so Deputato, protesta il Procurator d’Irrighe, e
Lamosan, che passati detti 3. giorni, instarà appresso il Regio Giudice Civile
perché sia decretatto, ed aprovatto per contto anche di Chies, e Codenzan,
l’acordo sudetto 15. Aprile tantto più che si figura per quella Regola in
Giudizio dai suoi Procuratori senza aver la necessaria sovrana concesione, o
licenza.Luigi Colle Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nod., e R.o Archi.
Civ. copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/IX – Senza data
Giaché li legitimi Rapresentantti delle
Regole di Chies, e Codenzan ecitatti dalle Regole di Irrighe, e Lamosan a
dichiarare se vogliono accetare, ed eseguire l’acordo 15. Aprile p. p. come fu
concepitto, o pure se vogliono concorere alla divisione anche delli Comuni, e
Pascoli Boschivi rimasti solli nel sudetto accordio prò indivisi, così il
Procuratore delle due Regole d’Irrighe, e Lamosan eccita quelli di Chies, e
Codenzan a concorere in triduo alla verificazione della sudetta divisione, a
quella concorrendo esso Procurator d’Irrighe, e Lamosan col mezo di
D<omino> Zuanne Pelegrinoti Publico Perito dichiarando, che nell’urgienza
presente il Procurator detto d’Irrighe, e Lamosan farà formare dal suo sollo
Perito la sudetta divisione, passatti li sudetti giorni tre anche senza il
concorso della Regola di Chies, e Codenzan, e si averà non ostante tale
divisione per legalmente fatta, siccome poi non vi rimane, né si spiegò anzi
mai eccezioni sulla divisione de’ monti fatta col sudetto Accordio, e solo
màncavi la elezione delle Parti, così il Procuratore d’Irrighe, e Lamosan
eccita la Regola di Chies, e Codenzan, ad eleggiere in triduo trà le formate
porzioni quella, che ad esse più gli agrada, con protesto, che passato quel
termine, eleggerà senza riguardo il Procura[tor] detto d’Irrighe, e Lamosan, e
si averà anco tale elezione per ben fatta.
Luigi Corte Patrocinatore
[Ad] ext[ra]. 15 detto. Mandato di notizia
in forma &c. – Detto. Fu intimato da Lorenzo Chiesura di Chies.
Andrea Antonio Pagani Nod. e R. Archivista Civile
copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc 4/X – 1799: 11 Giugno
N. 1299 – Per la Divisione dei Monti
Nantandar, Valaza, e Salatis, convenero in massima, e in fatto le tre Regole
dette d’Irrighe, e Lamosan; Chies, e Codenzan, col Accordo 15. Aprile p. p. e
solo manca la scelta ed assegnamento delle Parti perché sortisca il pieno suo
effetto la sudetta divisione, fu eccitatta la Regola di Chies, e Codenzan a
voler sciegliere una delle due Parti del’alternativa, che scieglierano esse le
due Regole d’Irrighe, e Lamosano. Non fece fin’ora Chies, e Codenzan alcuna
scelta, e già che è ora il tempo della Monticazione dietro il fatto protestto
ellegono le due Regole d’Irrighe, e Lamosan la porzione, che comprende
Nantander, lasciando a Chies, e Codenzan quella che comprende la Valaza,
restando ad ambe le Parti il fissato numero di Pecore nel monte detto Salatis a
senso del sudetto Accordio 15. Aprile p.p.
Fu in seguito convenuta anco la divisione
delli Boschivi, e Cumunali rimasti proindivisi nel sudetto Accordio, e non
avendo Chies, e Codenzan volutto, benché accetasse concorere alla divisione
sudata, seguì la medesima col mezzo del commissionato Publico Perito Giovanni
Pelegrinotti, qualle la riferse sotto li 10. Giugno 1799. Anco in tal divisione
nell’urgienza del tempo ellegono Irrighe, e Lamosan la parte prima alli N.ri
20, 21 a norma del Disegno Pelegrinotti, che resta prodotto, e lasciano alla
Regola di Chies, e Codenzan la Parte seconda, alli N.ri 19 e 22, a sense del
sudetto Disegno.
Circa alla Parte dei Cumuni, e Pascoli Boschivi sudetti rimasta proindivisa nella
divisione Pelegrinotti alli N.ri 23 e 24 per comodo delle entro poste casere,
si accorda, che resti promiscuo il godimento fino a nuova risoluzione d’ognuna
delle Parti.
Siccome poi le Regole di Irrighe e Lamosano
sono defatigate da tanti stancheggi, che contro di esse usa la Regola di Chies,
e Codenzan, e vogliono usar ogni via possibile per alontanare qualunque
cavitazione, così ex abbundanti dichiarono, che se la Regola di Chies, e Codenzan
si trova mal contenta delle sudette scelte fatte dalle di Irrighe, e Lamosan,
queste accordano il cambio a piacer della Regola di Chies, e Codenzan, pur che
essa Regola spieghi su ciò la sua volontà entro giorni trè, passati li qualli,
le Regole di Irrighe, e Lamosan rimarano nel pacifico godimento delle Parti da
esse ora scelte, così volendo la ragione, e li corsi eccitamenti, e l’urgienza
dell’avanzatta Stagione.
Luigi Corte Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nodaro e R. Archivista
Civile, copiò per altra mano in fede &c.
***
Doc. 4/XI – 1799: 11
Giugno
Il Reggio Giudice Civile. – Ordina, che sia
intimato alli attualli legitimi Rapresentanti la Regola di Chies, e Codenzan
l’Esibito oggi in questo Ufficio prodotto dalli rapresentanti le Regole di Irrighe,
e Lamosan, qualle in copia le viene trasmesse in tutto, [e] per tutto come in
esso, e Disegno, che lo accompagna, eccitandoli a respondere entro il termine
di giorni tre, aliter &c, che tanto &c, in quorum &c.
Datta in Belluno dal Regio Tribunal Civile
di prima istanza li 11 Giugno 1799.
De mancato – Daniel Cantinela Nod. Canc.
Civile loco Protoc. &c.
Adi 12 Giugno 1799. Chies.
Rifferisco io infrascritto di aver intimato
il presente Mandato al Giurato di Chies, e Codenzan, e avergli rilaziato la scrittura
perciò lo presenti alle sue Regole e eso Giurato hanno presentatto ciò sua
consorte il presente ad Andrea Cantandale e Lorenzo Corona, e Zuanne Cumunali
[?] come Deputatti eletti di dette Regole, in fede.
Giuseppe Salvadori pregato dalla sudetta Giurata.
Andrea Antonio Pagani Nodaro, e R.o Archiv.a
Civile copiò per altra mano &c.
***
Doc. 4/XII – 1799: 18
Giugno
Regio Giudice Civile. – Giaché la Regola di
Chies, e Codenzan, benché formalmente eccitata a voler essa ellegiere una parte
sopra la divisione de’ Monti promiscui firmata coll’Acordo 15. Aprile p. p. non
si determinò ad alcuna scelta, e dovetero scegliere le due Regole d’Irrighe, e
Lamosan per non laziare il sudetto Accordo ineseguto, ed elessero col di loro
Esebito 11. corrente il Monte Nantander colla stabilita caratazione di Pecore
N. 330., nella Val di Salatis in confronto di altre Pecore 270. assegnate alla
Regola di Chies, e Codenzan col Monte detto Valaza, e siccome elessero sopra la
divisione formata dall’p. p. [=pubblico perito] Pelegrinotti, de Cumuni,
e Pascoli Boschivi promiscui, le località marcate nel prodotto Disegno alli N.
20, 21, in confronto di quelle alli N. 19, 22, rimasti a Chies, e Codenzan, per
ecezionarvi o cambiar parte deve eseguirsi per il fatto pretesto, e per esser
la stagione opportuna per la monticazione, esse Regole prendono il possesso
delle rispetive porzioni, ed instano perché siigli rilaziato ordine comissivo
dalla sudetta Regola di Chies, e Codenzan, ed a chi più ocoresse di non dover
turbare sotto alcun pretesto esse Regole di Irrighe, e Lamosan, nel tranquillo
possesso delle suddette porzioni scelte di monte, e loro diriti, onde
sortiscano quanto si conviene, e segui la sua esecuzione.
Luigi Corte Patrocinatore
Andrea Antonio Pagani Nod. e R.o Arch. Civile
copiò per altra mano, in fede &c.
***
Doc. 4/XIII – 1799: 4
Luglio
N. 5171-464 – Alli Nobb. Consoli di Belluno.
Riconosciuta dall’Imp. Regio Magist.
Camerale la nullità del Acordo 15. Aprile decorso, e l’illegalità d’ogni sua
disposizione, per l’immaginata divisione de Pascoli della Valle di Salatis,
comette alli Nobb. Consoli di Belluno d’immediatamente dichiarare come non
avenuto l’acordo stesso; e siché come in passato sia libero l’uso di quei
Pascoli alli tre Comuni di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, e preservato il
respetivo loro legitimo Titolo, e diritto, porgiendo riscontro della prestatta
esenzione in argomento di solla competenza di esso Imp. Regio Magistr[at]o
Camerale.
Venezia li 4 Luglio 1799.
Angelo Zustinian primo Cons. R. Int. e Deputato
– Giacomazi R. Secr.
Antonio Pagani Canc. di Comunità, ho tratto
la presentte dall’Autentica, in fede &c.
***
Doc. 4/XIV – Venezia.
1799: 18 Settembre
Ha donato un serio riflesso l’I.R. Governo Generale
al Memoriale del Comune della Valada diretto ad ottenere il permesso di
proseguire alcune giacenti pendenze in conformità dei Comuni di Fregona, e
Carfon per il rispetivo godimento d’un monte comunale denominato Colmont, e ciò
col mezzo d’una delegazione a questo R. Tribunale di Apello.
Ha conosciuto il Governo medesimo le
dispendiose Forensi discordie, i reclami, gli atti, e giudizi corsi nel lungo
periodo di anni cento e cinquanta, e dessume a tutta l’imenso imbarazo, in cui
troverebbero essi Cumuni, se presso il Foro continuare dovesero le dir[a]mate
loro questioni vertenti in punti di merito, di possessorio, e di petitorio.
Convenindo pertantto il Governo nel parere
del R. Fisco, che la massima di una egual divisione dell’accenato Monte trà li
con[ten]denti Cumuni sia statta già decisa dalle sue sentenze arbitrarie
seguite negli anni 1637. 1638., che stano, e vivono, e non furono mai né
alterate, né opposte nella massima colli sucessivi Giudizi, trova adunque, che
non rimanga per ciò, che di procedere all’esecuzione, ciò che non stima
necessariamente suscettibile di una Giudiziaria mansione, tratandosi d’una
materiale verificazione delli suindicati Giudizi, l’ultimo de’ qualli laudato
da ambe le Parti contendenti, e sopra conforme loro instanza decretato li 2.
Marzo 1639. dall’in alora Publico Rappresentante di Belluno, ed aprovato
solenemente con terminazione del fu Magistrato dei Beni Cumunali 12 Maggio
seguentte.
Ciò posto, deviene il Governo a cometere
alli Nobilli Consolli di Belluno di chiamare li Rapresentanti rispettivi degli
antedetti tre Cumuni della Valada, Fregona, e Carfon, di loro prescrivere in
nome del Governo medesimo di elegiere due abili, e non sospeti Periti Publici,
l’uno per parte, col terzo in caso di loro discordia, che questi debbano
portarsi sopra luogo per dividere il contenzioso Monte Cumunale Colmont a
tenore delle precitatte Arbitrarie 1737. e 1738. [sopra era 1637 e 1638],
formando anche un esato Disegno marcato colla linea divisionale ed assegnandone
una Mettà al Cumune di Valada, e l’altra alli due Cumuni di Fregona, e Carfon a
spese tutte dei Cumuni stessi. Seguita poi, che sia, una tal divisione, ed
Assegnazione del Governo, come pure dovrano esserlo le diferenze che risorgier
potessero trà esse parti su la fatta divisione per esser colla sua auttorità
definite, inteso sempre il R. Fisco, tratandosi d’un Monte, che per essere
cumunale appartiene al alto Sovrano Dominio.
Dichiara finalmente il Governo, che restano
con ciò eliminati tutti gli atti giudiziari tutt’ora pendenti, e per il fatto
contraposti al Giudicato dalle preacenate arbitrarie Sentenze 1637. 1638. e
posto fine alle discrepanze di quei miseri Abitanti Cumunisti, siché assicurata
venghi tra essi una perpetua pace, ed armonica tranquillità.
Zen – Busenello R. Segr.
***
Doc. 4/XV – Chies
d’Alpago. 1799: 29 Ottobre
Faccio giurata fede io sottoscrito
Procuratore atualle delle Regole di Chies, e Codenzan, che il N. attualle delle
Pecore, che possiedono li Regolieri di Chies, e Codenzan, è di 620 circa, e ciò
per la piena cognizione che tengo, e per puro effetto di verità, in fede mi
sotoscrivo di proprio pugno &c.
Io Antonio quonda[m] Domenico Trame
Procuratore della sudata Regola confermo quanto sopra
L. D. 31 Ottobre 1799. Irrighe.
Faccio giurata fede io sottoscrito Giurato
attualle della Regola di Irrighe, che il N. attualle delle Pecore che posedono
la Regola d’Irrighe che è di N. 183 circa, e ciò per la piena cognizione che
tengo per puro effetto di verità, in fede, per non saper esso scrivere.
Antonio
qu. Santo Coldel [?] Giurato presente – Domenico qu. Gion Battista Fagherazi
pregato dal Giurato – Giuseppe Salvadori e Antonio Romor quondam Valentin
Testimoni
L. D. Adì 31 Ottobre 1799.
Fede giurata facciamo noi sottoscriti
Publici Periti, che le casere, ed alquante fabriche della Regola di Chies sono
lungi, o sia distanti dal Monte Salatis due miglia circa, e parte sopra li
Pradi, e Campi di detta Regola &c. – Fede giurata facciamo parimenti, che
li Regolieri di Irrighe, e Lamosan sono miglia cinque in circa distantti dal
detto Monte Salatis, con strade pessime, e disastrose. Tantto asseriamo per la
pura verità, e con nostro giuramento, in fede &c.
Antonio Bona Pub. Perito affermo – Zuane
Pelegrinotti Pub. Perito affermo, e scrisse &c.
Adì 10. Novembre 1799. Lamosano.
Faccio giurata fo io sottoscrito Giuratto
attuale della Regola di Lamosano, che il Numero attualle delle Pecore che
possiedono li Regolieri di Lamosano è di N. 190 in circa, e ciò per la piena
cognizione che tengo, e puro effetto di giustizia, e in fede mi sottoscrivo.
Santo Romor pregato dalla Giurata Domenica
moglie di Giacomo Tona – Giuseppe Salvadori presente Testimonio – Antonio qu.
Valentin Romor fui presente Testimonio
***
Doc. 4/XVI – Senza data
Imperial Regio Magistrato Camerale. – Le
Regole d’Irrighe, e Lamosan in vigor delle Investiture avute dalla Munificenza
del Veneto Dominio ad esse concesse hanno il diritto di godere promiscuamente
con le altre due Regole di Chies, e Codenzan li Monti Pascolavi posti nel loro
distretto di ragion cumunale.
Trà tutti li detti Pascoli, il più ubertoso,
ed uttile ad esse Regole, è quello detto del Salatis, ma essendo esso colorato
in promiscuità delli campi, e casere di ragione della Regola di Chies, e
Codenzan, le di cui famiglie sono divenute in questi ultimi tempi posseditrici
di copioso numero d’animali Pecorini, si tr[ov]ano esse povere [Regole]
d’Irrighe, e Lamosan deluse, e pregiudicate nella promiscuità del benefizio
loro concesso, che nella loro distanza impunemente s’apropriano le famiglie
sudette.
Per redimersi da detto pregiudizio hanno le
Regole sudete di Irrighe, e Lamosan creduto, che indispensabile fosse l’equa
divisione delli cumunali promiscui con il plausibile oggetto, che li beneficati
avessero in parità a godere la publica largizione e quindi hanno praticatto il
comandamento 26. Aprile 1798. con il mezo del Cesareo Regio Tribunale Civile di
Belluno direto alla divisione sudetta, ma avedutesi dette Regole di non poter
proseguire la pendenza senza publica permissione, si sono prodotte all’Imperial
Regia Comission Camerale, ricercando di esser auttorizatti a poter sostenere
giudiziariamente le competentti ragioni nel proposito, ed emanò il Decreto 25.
Settembre p. p. di essa Regia Comissione Camerale con cui furono incaricati li
Aversarii di Belluno di rendere intese le dette Regole d’Irrighe, e Lamosan del
Permesso loro accordatto di progredire la causa, o di convenire per affitanza,
e divisione sopra l’uso dei Monti, e Cumunali promiscui con la Regola di Chies,
e Codenzan, con eccitamento, a prestarsi piutosto, perché avesse lucco un
Accordo convenzionale con la progrezione della causa rimetendo per altro al
caso il detto Accordo alla sua aprovazione.
In sequella però di detto Superiore Decreto,
dopo qualche giudiziaria scrittura, sono divenute le Regole d’Irrighe, e
Lamosan, da una, e Chies e Codenzan dal altra, all’Accordo 15. Aprile prossimo
passato con cui convennero la divisione dei Pascoli delle Pecore, restando
promiscui Boschivi, pascolavi, e cummuni sotto le crode, sempre promiscuamente
godutti, con la sola diferenza che le due Regole d’Irrighe, e Lamosan potessero
in compenso de pregiudizi che risente in detta promiscuità, avesse il diritto
di pore cento Pecore di più di quelle delle altre due Regole sopra il Pascolo
nella Val di Salatis.
Nacquero in seguito in via esecutiva di
detto Accordo giudiziare questioni tra esse Regole essenzialmente sopra la
riserva del Pascolo di dette 100 Pecore, quando emanò il Superiore Decreto 4.
Luglio prossimo passato dell’Imperial Regio Magistratto Camerale, che trovando
non aprovatto il detto Accordo annullò il medesimo con tutte le cose relative,
tratandosi di argomento di solla sua competenza.
Venerano le povere Regole d’Irrighe, e
Lamosan il Decreto sudetto, che anulò il seguito Accordo non sancito dalla
superiore auttorità, come prescrito avea il Decretto della Regia Comissione
Camerale, e tratandosi a punto d’un argomento, che dipende dall’Imperial Regio
Maggistrato Camerale, rive[re]nti implorano dette Regole di poter senza l’obice
di detto Decreto rassegnare le ragioni [e]videnti, che alle medesime competono
per la divisione dei Pascoli promiscui con le Regole sopradette innanzi alla
sua Autorità, e pure in via giudiziaria come meglio fosse creduto, animati da
ciò anche dall’ese[m]pio risultante dall’unito Decreto dell’Imperial Regio
governo gienerale che umigliamo; Grazie &c.
***
Doc. 5 - 1800: 24
Febbraio
Al margine superiore sinistro: «Estratto
secondo».
In Dei Aeterni Nomine Amen. Anno ab
Incarnazione Domini Nostri Jesù Christi Millesimo, Octuagentesimo, Ind.e
termia, Die Vero Vigesima quarta Mensis Febbruarj.
Costituiti alla pre.nza di me Nod.o, e
Test.nj Inf.i D.no Lorenzo Vani Figlio Emancipato di Valantin, e D.no Antonio
Vani q.m Pasqualin della Villa d’Irghe [così!] Pieve d’Alpago Ter.io di
Belluno, ambi à me Nod.o notti, e volontariam.te facendo hanno convenuto il
p.nte Contratto di Vend.a e rispettivo Acquisto, per cui il d.o Ant.o Vani q.m
Pasqualin promette di far Vendita, et il d.o Lorenzo Vani s’obbliga di far
l’acquisto degli infras.i Pezzi di Terra, cioè Pezzo di Terra Prativa, et
arrativa il Loco d.o Stabile Dentro, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o
Premor, altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o alla Sicora, altro Pezzo di
Terra Prativa il Loco d.o de Col Tamaj, il tutto posto alla Brachetta d’Irghe;
altro Pezzo di Terra Prativa il Loco d.o Cadal, altro Pezzo di Terra Prativa il
Loco d.o Coldemezzo, altro Pezzo di Terra Campo arrativo Loco d.o Stamel, altro
Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Lastretta, altro Pezzo di Terra Prativa Loco
d.o à Costa, et altro Pezzo di Terra arrativa Loco d.o Staoj, il tutto pur
posto in detta Villa d’Irghe, et assieme con le sue azioni, e ragioni, e per il
Prezzo à giusta stima, che sarà fatto da Pub.ci Periti da allegarsi uno per
Parte col Terzo in caso di discordia non sospetto alle Parti, al quall’effetto
dovrà nel Mese di Novembre p.mo v.ro esser stipulato Instrum.to di libera
Vendita, e rispettivo Acquisto, delegando del Corpo del Prezzo risultante dalla
Stima sud.a, l’affrancazione de Capitali di Livello in summa di L. 800. à
carico di d.o Vend.re, e fondati sopra li Beni sud.i, nonché in Pagam.to de
Pradi [?], che sin’oggi fossero in resto; altre L. 804:5 pur de p.li [?]
veranno applicate à Pagamento de Debiti particolari à carico di d.to Vend.re,
suppliti dal Comp.re, e risultanti dalla notta, che vien consegnata dal Vend.r
stesso al d.o Comp.re, il quale della summa pagata dovrà riportarne le
convenienti ricevute; altre L. 300. pur de p.li [?] dovrà trasmetterle esso
Lorenzo Vani per altrettanti, che ha effettivam.te esborsate in conto di d.o
Prezzo al d.o Ant.o Vani, et il rimanente Prezzo dovrà esser esborsato in saldo
al d.o Vend.re, con il dichiarir le spese mettà per Parte, e con tutti gli
altri patti, modi, condizioni, e manutenzioni solite di tali contratti, e con
la rispettiva quietanza, restando d’accordo dichiarito, che siccome dal [fine
del foglio].
***
Doc. 6 - 1803: 15
Novembre
Al margine superiore sinistro: «Copia»; sul retro, di mano diversa
da quella del testo: « 3 – Sig.a Giudita Casanova molgie di Batista Prarora [?]
Conffratelo dell[a] scuola».
Al R. Capitaniato Provinciale – Direzione.
Li motivi per cui non fui in grado di dare
esecuzione alla Divisione delli Beni Comunali in compagnia del Sig.r Giovanni
Pelligrinotti Pub.o Perito elletto per parte delle Regole d’Irrighe, e Lamosano
da una, ed io infras.tto per parte delle Regole di Chies, e Codenzano
dall’altra, tutte della Pieve d’Alpago, furono, che il Sud.to Peligrinotti in mio
confronto non volle adderire d’aver in riguardo al N. delle Famiglie, e neppure
al numero degli Animali rispettivo a ciascheduna delle medesime Regole, come
prescrive la Commission nostra 16 Ottobre p. sud.to di questo R. Capitaniato
Provinciale, poiché facendo un giusto riparto con tal proporzione le Regole di
Chies, e Codenzano devono avere due terze parti ad un dipresso di detti Beni
Comunali Pascolavi, quando il Perito avversario non volle accordarmene, che una
piccola quantità di più, non proporzionata, né al numero delle Famiglie, né al
numero degli Animali.
Innoltre avendo li Sud.ti Beni Comunali per
confine lateralmente il Monte Federolla del R.do Capitolo de Canonici di
Belluno, con tal titolo il Perito avversario voleva coprire sulla [evidentemente
manca una parte nell’originale, così pure dopo il «detti»].
L’estensione delli Pradi così detti Irrighe, e Camonere in tempo, che dello
stesso fondo esiste una quantità di Boschi, e questi vengono anche in presente
divisi con quelli di Chies, e Codenzano, cosa, che mi sembra affatto contraria
per far credere proprietà del Capitolo, quando l’usofrutto vien diviso fra li
Comuni.
Tanto depongoa mia giustificazione ad ogni
buon fine, ed effetto. In fede.
Belluno, 15 Novembre 1803.
Francesco Lena Pub.co Perito
***
Doc. 7 - 1803: … -
Fascicolo – al margine superiore del foglio N. 1, al recto: «Divisione Lena» e
al verso:«Copia Divisione Lena, e Pelegrinotti del Monte Salatis».
Doc. 7/I - 1803: …
N. 1336-28 – Alli Rapresentantti la Regola di
Chies, e contrada di Codenzan. R.o Decretto
Questto R.o Uffizio Capitanialle di precaria
ordinanza governativa, intima ai Rapresentantti la Regola di Chies, con la
contrada di Codenzan di dover unire una vicin[i]a nei solitti praticatti modi,
però: Persone asolutamentte abbille alla nomina ed elezione di due Deputatti
che doverano assolutamentte intervenire nel giorno che gli verà notificatto, avantti
il R.o Capitaniato per sentire, ed eseguire quantto per parere del R.o Governo
Generalle di Venezia egli verà intimatto; Dalla predetta unione deve trovarsi
in persona il Sig.r Francesco Capelari Sindaco Territorialle di questa
Provincia, il quale è statto elletto specialmente Dellegatto a presentare alla
medesima dal R.o Capitaniato; Per ciò dovrà essere dovere dei Rapresentantti la
Regola sudetta, e di tutti gli interessatti unitti alla vicin[i]a, di prestare
alla Persona di detto Sig.r Dottor Capelari quel rispetto che gli è dovutto per
sé, e per il caratere che vestte di Reggio Delegatto. E’ certto, questto
Capitanio, che per partte delli componentti la vicin[i]a, si passarà a quanto
il R.o Speziale Governo; La ordinanza della Regola di Chies, e Codenzan; Il
medemo prenderà quelli delli qualli che crederà le più opportune in vista di
una sua ris[is]tenza alla presentte esecuzione dei superiori ordini.
Sig.r Pelegrini R.o Capitaniato Sotto
Diretore – Castiglione R.o Segretario
***
Doc. 7/II
Foglio separato con altra copia del doc. 7,
I.
***
Doc.
7/III
Altro foglio con il medesimo doc. 7, I e parte
del 7, IV, fino alle parole: «che ne potrebbero derivare».
***
Doc. 7/IV - 1803: …
N. 1479-30 – Raporto del Sindaco
Teritorialle di Belluno.
Regio Capitaniato Provinzialle. Onorato il
Sindaco Teritorialle di Belluno col ossequiato
Decreto 29. Settembre p. p. di questo R.o Capitaniato del spezioso incarico di
portarsi a Chies per in figura di R.o Delegato pressiedere alla riduzione della
Regola di detta villa unitta a quella di Codenzan, e di indure essi Regolieri
ad eleggere formalmente due Deputati perché unitti a questi, quelli delle
Regole d’Irrighe, e Lamosan, abbia apportarsi avanti questo R.o Capitani.o per
ricevere ed eseguire gli ordini in proposito delle ellezioni di due Periti per
la Divisione dell’monte Salatis, e sue falde in esecuzione del venerato Decreto
dell’imp.l R. governo Gienerale di Venezia, con incombenza all’Sig.r Sindaco
Territorialle al suo ritorno di dare un detagliato Raporto del risultato di
detta vicinia, per quelle deliberazioni ulteriori che credesse aspettanti a
questo R.o ossequiato capitaniato provinzialle,
il Sindaco sudetto dopo aver eseguito con tutto impegno e premura la prima
parte del suo dovere, è ora in grado di suplire anche alla seconda parte, con
la presente risuluzione del risultatto.
Nel dì prossimo si portò egli in villa di
Chies, distante da qui undici miglia circa di strada la magior parte distasia
[?], alpestre e pendie, ed ivi giunto all’osterio [al maschile] di detta
villa alle ore quatro pomeridiane, ricercò subito dell’Giurato, il quale
presentossi, gli consegnò seguito il Decreto di questo R. Capitaniato alli
Rapresentanti di essa Regola, direto ed inteso il contenuto del medesimo, fu
dallo steso, e da altri individui ricercatto all’Si[n]dico, e gli
commissionatti se egli avesse in sua specialità nel che non ebbe riguardo il
Si[n]dico di partecipargli legiendo ad essi l’accenato Decreto.
Si portò subito il Giurato ad ordinare
vicinia di casa in casa, per la mattina seguente, giorno di festa, comandò alla
riduzione ed intantto quei pochi individui che si erano uniti per risulta
all’[ar]rivo dell’Sindico tostto che ebbero inteso che si tratava della divisione
del Monte Salatis, sparirono tutti né in quella sera alcuno più si laziò
vedere. E già il Sindico che non era senza qualche aggitazione non sapendo come
venisse intesa da quel Popollo la sua venuta in [quell’] alperer [=alpestre]
paese, si aspetando per lo nuovo che non fosse possibile la riduzione delle
Regole alla sua presenza e come fu prescrito.
La matina seguente dopo udita la santa
Messa, alcuni pochi di Codenzan siben pochi distanti incominciarono a radunarsi
nel loco solito ove fanno Regola, ma quelli di Chies, se ben più vicini, si
portò il Sindico in detto loco di riduzione, ed in modi dolci alzando alquanto
la voce, incominciò a discorere in forma di persuadere con quei pochi che si
trovavano, ciò fece che per [tall’]vista anche de gli altri incominciarono
radunarsi, ed in poco tempo si formò la vicinia, nel numero di quarantadue
Regolieri, votando più che sufficienti a prender un[a] qualunque deliberazione,
all’ora il Sindico ad alta voce espose la sua comissione, fece rimarcare ai
Regolieri il dovere preciso di ubidire agli ordini di questo R.o Capitaniato e
la rissistenza da essi fin ora usata, e le conseguenze danose che ne potrebbero
derivare.
Persuasi per una parte li Regolieri dei
Sentimenti del Sindico, per l’altra vedendo chi tratava di Legiere due
Deputatti per la devisione del accenato Monte, incominciarono contendere e
liberazione a susurare frà essi; Alcuni disero che ànno avuto il privilegio sotto
l’ex Governo Veneto anco con un Decreto del Uffizio Cameralle di godere in
promiscuo detto monte, e che in promiscuo bramerebero continuare a goderlo, e
quei fecero vedere al Sindico le loro carte e dissegno di detto monte, ed una stanpa,
alcuni soggiunsero che non [è] possibille affitarsi i[n]modo e quei, e questo,
la divisione ateso che vi esistono in esso monte speso qua e là varie casere
dei Montecantti, e fatta che sia la divisione, dalla parte del Irrighe, e
Lamosan, vi sarano delle casere ed altri luoghi fabbricati da quelli di Chies,
e Codenzan, e così essi cederà nella parte che verà a quelli assegnata. Rispose
il Sindico che con la mediazione dei Periti e coi tratatti di compenso si
potrano anco in ciò acomodare, che intanto di eser esseguito il diritto
dell’Imp. R. Governo gieneralle, e così quelli di questo R.o Capit.o
Provincialle.
***
Doc. 7/V – Chies
d’Alpago. 1803: 2 Ottobre
Ove radunatti essi individui componenti la
Regola di Chies, e Codenzan comandata dal Giurato attualle Ogualdo Romor all’N.
di 49, con la presenza ed intervento del zelante Sig.r Francesco Capelari
Sindico Gieneralle di questo teritorio in figura di R.o Delegato, e per
ubbidire a gli ordini dell’R.o Capitaniato Provinciale di Belluno rilaziato con
osequiato Decreto 29. Sette<m>bre p. p., che comette risolutamente a
questa Regola di passare nella forma consueta alla nomina ed ellezione di due
Deputatti che devono in unione asolutamente intervenire nel giorno che sarà ad
essi notificato avantti questo R.o Capitaniato per laudare ed eeseguire quanto
per parte dell’Imp. R.o Governo gieneralle di Venezia, ed intimato.
Questa Regola che si protesta sudita
fedellissima a gli ordini di chi lo rapresenta prende parte di passare alla
nomina di vari individui per l’effetto che posti separatamente alla
ballotazione, quelli due che otterano magior numero de votti oltre la metà,
resterano nel carico, e venirà ad essi prescrito da questo R.o Capitaniato con
ampla ed animada facoltà con pieno ed Gieneral pottere.
Fatta la ballotazione, la parte ottene voti
affermativi N. 46, negativi 3, e si publica per passata. Furono nominatti per
iscrutinio li seguenti: Carlo Zanon quondam Andrea, Lorenzo Curago q.m Antonio,
Valentin Chiesura q.m Giacomo. Furono rimastti per magior numero di votti
Deputatti di questa Regola per obbedire, e di prendere delle comissioni da
questo R.o Capitaniato provinciale; Le Persone di Carlo Zanon q.m Andrea von
voti favorevoli N. 47 neg.i 2, Lorenzo Curago q.m Osvaldo votiaff.i 36, neg.i
15, e si publica per passati.
Andrea Zano[n] così pregato da questi
Regolieri ò scrito la presente
***
Doc. 7/VI
Altro foglio separato con la seconda parte
del doc. 7, IV, e i docc. 7, V, VII.
***
Doc. 7/VII – Belluno.
1803: 11 Ottobre
All’oggieto di dar esecuzione alla superiore
Ordinanza dell’Imp.le R.o governo contenuto nel suo rispetato Decreto 5. Agosto
p. p. N. 12838-493, cittatti i legitimi Rapresentanti della Regola di Chies con
la contrada di Codenzan non meno che quelli della Regola d’Irrighe, e Lamosan,
con Decreto di questo R.o Capitaniato 3. corrente.
Comparsi sotto questo giorno i Rapresentanti
della Rego[la] di Chies, e Codenzan, cioè Lorenzo Curago q.m Antonio, Carlo
Zanon q.m Andrea, e per la Regola di Irrighe, e Lamosan: Santo Romor, Giovanni
Fagherazzi, Vincenzo Musah dè Filip q.m Isepo, à comunicatto a tutti i sudetti
Rapresentanti l’ordine governativo per decidere all’ellezione di due probi, ed
abilli Publici Periti, con un terzo in caso di discordia, all’ogietto di opponere,
ed possibilmente a quietanza, e giusta Divisione dei contrasti Beni Cumunali ed
in spizialle del Monte Salatis, e sue falde, e di le parti più esenzialli di
detti Beni Cumunali.
Per partedella Regola d’Irrighe, e Lamosan,
è nominati questi Deputati in nome delle rispetive comunità, ànno elletto per
loro Perito: Giovanni Peligrinoti abitante in Puos d’Alpago; e per la Regola di
Chies, e Codenzan, i Deputati ànno nominato: Francesco Lena di Belluno. Con
riserva che qualor detto Perito non volese accetar l’esecuzione di questo
incarico, si obligano di dentro il termine di annualmente pervenuto di laudare
primo venturo che sarà il quidenvisente [?] del corente mese di presentare il
nome di altro Perito; Restano poi tutti i sudetti Rapresentantti da cordo che
qual’ora frà i due Parti na[s]cesse discordia, che in tall’caso passarano di
unione sentimento a nominare il Terzo in nome dell’ordine dell’Imp. Governo.
Restando tutto questo sopra esatto, in
questo dal R.o Capitaniato in Periale [=imperiale] restò di provare i
respetivi Periti, di presentarsi all’Uffizio Capitaniale per ricevere le
convenienti istruzioni, e di sotto scrivere i presenti tittoli apertamente, il
che eseguirano.
Deputati della Regola di Chies, e Codenzan,
Gaetano Badoini a nome e comissione di Lorenzo Curago q.m Antonio, che per non
saper scrivere à fato la presente + [=croce] - Io Andrea Zanon affermo
per Carlo Zanon, io Gaetano Badoini a nome e Comissione di Zuane Fagherazzi,
che per non saper scrivere à fato il presente segno di + - Io Bortolo Fagherazzi
- Io Santo Romor q.m Domenico – Io Vincenzo Musah de Filip q.m Isepo.
D.r Castiglioni R.o Segretario
***
Doc. 7/VIII – Belluno.
1803: 16 Ottobre
Su altro foglio, accluso al fascicolo.
N. 12838-493 – All’Sig.r Giovanni
Pelegrinoti Publico Perito abitante in Puos d’Alpago – All’Sig.r Francesco Lena
Publico Perito abitante in Belluno,eletto dall’Imp.l R.o Governo Generale di
Venezia.
Decreto. – Un serio esame alle cause delle
discordie, e reclami, odi, ed serii affari così frà le Regole d’Irrighe, e
Lamosan da una, e quella di Chies, e Codenzan dall’altra parte, per il
godimento dei Beni Comunali, e in particolare per i Pascoli del vasto monte
Salatis, e sue falde, di altro [=alto] dirito donato da Sua Maestà
August.a Nostro Sovrano, e ottenuto il votto comune manifestato delle Regole
medesime, nel volontario Accordo 8. Marzo 1799. di far eseguire la divisione
dei detti benni, in due egualli Parti, il R.o Cap.to Provinciale avendo a
ottenere dalla Superiore disposizione Governativa; Resti dise i Deputati
legitimi delle sudette Regole, moniti degli opportuni mandatti all’oggietto
dinominare i respetivi due Periti, e un terzo, in caso di discordia trà li due
detti. – Per passare a una possibilmente equatanza e giusta Divisione dei
sudetti contenziosi Beni cumunali, ed in particolare il monte Salatis, e delle
sue falde, - Conducendo ad ogni bon fine ed effetto. – Il Disegno dei detti
Benni Cumunali, sopra i qualli deve formarsi la Divisione, coll’obligo di
ritornarlo all’R.o Uff.o.
All’R.o Uff.o Sig.r Pelegrini R.o
Capit.o Sotto Dot.r – Castiglioni R.o
Segretario
***
Doc. 7/IX – Belluno.
1803: 16 Novembre
Sul foglio precedente.
N. 1851-44 – Alli Deputati eletti delle due Regole
di Chies, e Codenzan, ed Irrighe, e Lamosan: Lorenzo Curago q.m Antonio, Carlo
Zanon q.m Andrea, Giovanni Fagherazzi, Santo Romor q.m Domenico, Bortolo
Fagherazzi, Vincenzo Musah dè Filip q.m Isepo.
Decreto. – All’oggetto che si possa ridurre
a buon termine la Divisione del Monte Salatis, ordinata dall’Imp.l R.o Governo
Gieneralle di Venezia, frà le Regole di Chies, e Codenzan, Irrighe, e Lamosan,
che in ogi resta ancor sospesa, a motivo che i due Periti eleti rispettivamente
dalle sunnominate Regole, non ànno un datto certo de gli Annimalli posedutti da
ciascheduna di dette Regole, e del numero delle Famiglie costituenti cadauna
delle medesime, onde sopra talli risultanze formare un equatativa divisione,
come la giustizia l’o richiede e che fu saviamente prescrito dall’Imp.l Governo
Gieneralle, ed a fin che re[s]ta persuaso d’aversi con reciproca sicurezza e
verità, e perché restarà delle parti posa sielgliersi che alcuno voglia
[ac]ce[r]tare il quantitativo degli Annimali, e degli Abbitanti, al pregiudizio
dell’altra, si è da questo R.o Cap.to Prov.e e specialmente che tutti i Deputatti
elletti da ciascuna Regola [fine del foglio].
***
Doc. 7/X - 1803: …
Su altro foglio, accluso al fascicolo; si
tratta della parte finale del doc. copiato.
[…] Regolle, in seguito all’Capitaniato,
Decreto.
Dal giorno 3. Ottobre p. p. avertentamente e
di buona armonia come non si dubita si portino in tutte le sudete Regole, e da
buoni suoi rilevano formando una ben chiara notta del quantitativo degli
Annimalli, e degli abbitantti di ciascuna Regola; fatta tal notta, e da loro
tutti firmata la conserverano alli Periti da essi elletti, ella prenderano nel
più diligiente esame per terminare la comendata loro operazione da rassegnarsi
poi all’R.o Uffizio Capitaniale.
Non dubita che tutti li Deputatti
all’accenata comissione della presente. Come da Decreto, restano in caricati a
ciò nel più breve termine onde possa il R.o Cap.to aver la sodisfazio[ne] di
vedere ultimata la operazione prescrita dall’Governo con buona soddisfazione
reciproca delle stesse Regole, per cui restino così tranquile.
Tutte le contestazioni che ebbero luogo per
l’adietro con tanto dispendio, incomodi, in quietudini, d’annimo degli
abbitantti delle ridete Regole, nel prestarsi a questa ultima opperazione, che
furono tutti i Deputatti elletti, sarà una confirma della loro docilità, e del
disiderio che ànno da farsi conosere come persone ammanti della quiete, e del
buon ordine, e della giustizia, e finalmente per veri sudditti di quel Sovrano
Augustissimo che gli onora.
Sig.r Pelegrini R.o Cap.to Prov.le –
Castiglioni R.o Segretario
***
Doc. 7/XI – Belluno.
1803: 25. Dicembre
Sul foglio precedente.
N. 2199-58 – Decretto. – Alli Deputatti
della Regola di Irrighe Giovanni Fagherazzi, Bortolo Fagherazzi; Deputati di
Lamosano Santo Romor q.m Domenico, Vincenzo Masuh dè Filip q.m Jsepo; Deputati
di Chies e Codenzan Lorenzo Curago q.m Antonio, Carlo Zanon q.m Antonio.
Avendo i Periti elletti, per parte della
Regola di Chies, e Codenzan Francesco Lenna, e per l’altra parte d’Irrighe, e
Lamosan Giovanni Peligrinoti di Puos d’Alpago, presentato [al] Capitaniato
Provinciale il Tippo con la relativa loro relazione ripartita la Divisione di
Beni Cumunali statta ordinata dall’Imp.l R.o Governo, e dovendosi portare al suo
termine talle pendenza, che fù causa indietro alle risposte Regole di tanto
dispendio, e di tante animosità; restano cittatti i Deputatti onde venire ad un
gienerale c[o]ngresso per la matina del due Giugno prosimo venturo alle ore
dieci tedesche, cioè due ore prosimo del mezo giorno, avanti il R.o Capo
dirigiente il Capitaniato Provin.le all’Giurato, che possano riconvenire la di
sopra avenuta operazione, che vene eseguita dalli nominati Periti, elletti con
senso delle parti interessatte, a prozione [=porzione?] che a ciascuna
Comunità appartenere deve ad uso di Pascolo dello così detto Monte Salatis.
Certo il R.o Capita.o Provi., che tutte
farano la loro ben giusta premura di prestarsi onde dar soposa [?] piena esecuzione
alle superiori governativi verso Disposizioni qualora però alcuno dei chiamati,
si rifiutasse d’intervenire, sarà multatto di 5. ducati d’argiento per la prima
volta per l’esassione dei qualli, sarà mandato un soldato in [s]tanza.
Il Sig.r Pelegrini R.o Cap.to Sindico –
Dotor Castiglioni R.o Segretario
***
Doc. 7/XII - 1804: …
Sul foglio precedente.
N. 197-9 – [Al] R.o Capo Dirigie[n]tte. –
Determinati li Poveri villici della villa di Chies, e codenzan di prestarsi
agli ordini fatti intimare da V.E. e sielti di quelli abbasati dall’Imp.le
Consiglio Gienerale di Venezia, riguardo alla Divisione dei Pascoli del monte
Salatis, sonno prontti li Procuratori di essa Regola elletti con parte 2.
Ottobre p. p. di Laudare il piano della Divisione formatto dalli due Periti,
uno elletto da essi Procuratori, e l’altro dalle altre due piccole Regole
d’Irrighe, e Lamosan, qual cosa però non resti prodivisa alcuna parte del
medesimo, a tenor della publica Vollontà, e a tenor del vechio Disegno formato
d’accordo di tutte esse Regole, ne tempi trascorsi.
Umigliano per ciò all’E.V. di aver
osservatto che nel Tippo dalli predetti due Periti, coll’confronto di detto
loro dissegno fù laziata prò indivisa, e promiscua per il Pascolo una parte di
esso monte, verso settentrion confinata a Regola di Funes, confine denominato
Gaon, e Polsa. – Implorano che sia firmatta la divisione, e separazione anco di
detta rimanente parte del monte stesso, dovendo per i Periti Piligrinoti, e
Lena, elletti aver i dovuti riguardi all’sud.o mostratto fatto all’numero degli
abbitanti principale a ciascuna di esse Regole posede nel suo circondario come
viene prescrito nell’Ordinanza 10. Ottobre p. p. racomandatte da V.E. alli
sud.i Periti, restano venerato l’ordi[n]i di V.E. 16. Novembre intimato alli
Deputatti delle R.e di Chies, e Cadenza, Irrighe, e Lamosan, onde abbia luogo
talle comandata separazione a toglimento di quei disordini che la publica
volontà volle che siano tolti dietro talle gienerale operazione sono
prontissimi essi Procuratori di laudar intiera l’opperazione di essi Periti
predetti.
Io Carlo Zanon Deputato affermo
Unitamente a questo ricorso, fù dal Carlo
Zanon presentata una fede comprovante la morte di Lorenzo q.m Antonio Zanon
detto Curago, adomandando di poter unir vicin[i]a per passare alla elezione
d’un Deputato in luogo del defonto.
***
Doc. 7/XIII – Venezia.
1804: 2 Giugno
Sul foglio principale, con queste parole
iniziali: «Copia – Seguitto alla divisione dei Periti Lena, e Peligrinotti del
Monte Salatis e sue falde».
N. 9929-958 – Soddisfatto il Governo della
amichevole consiliazione, autorità, e zello del R.o Capitaniato Provincialle di
Belluno, colla qualle ànno postto termine alle tantto vechie accanitte
questioni corentti trà le Regolle d’Irrighe, e Lamosan, con Chies, e Codenzan,
per diritto di Pascollo sull’detto Monte Salatis, e sue falde. – Partecipa allo
stesso R.o Capitaniatto l’aprovazione, che giusta l’apuntamentto unitto alla
consulta del 21. Aprile p. p. N. 4141-48 dal qualle consulta il pieno concorso
ed adesione di tutte le dette Regole per la divisione del fondo cumunale
Salatis, e sue falde, abbia l’effetto la sudetta divisione, ma con espressa
dichiarazione, che non si debba per ciò intendere in alcun modo derogato il
primo arbitrio della R.a Camera, a dispore in qualunque temppo di quei fondi
cumuni che sono di sovrana proprietà, e concessi soltantto in precario
godimentto dei detti cumuni. Similmente il Governo adottando il sugirimentto
del R.o Capitaniato Provinciale, gli comette di eccitare li Canonici della
Catedralle di Belluno a dover entro un discretto termini da stabilire,
giustificare avanti del R.o Capitaniatto, il Tittollo con cui si dettero nel
possesso delle falde del Monte Fedarola, che si ritengono di ragione della R.a
Camera.
Ptez [?] imp. Di S.E. C.e di Ristinigaz –
Scoputo Antonio C.e Midbaz
[All’]Imp.l R.o Capitaniato Provinciale di
Belluno.
Concordat. – Castrodardo / Sad.o Sehch Z.o [=forse è: I.°] Segretario.
***
Docc. 7/XIV-XV
Due fogli allegati, con copia del doc. 7, XIII.
Doc. 7/XVI – Belluno.
1804: 12 Giugno
Sul sesto foglio accluso.
N. 1477-118 – Decreto. – Alli Deputatti
delle Regole di Irrighe, e Lamosan, di Chies, e Codenzan. – Sodisfato l’Imp.le
R.o Governo Gienerale, che sia posto termine alle disgustose e vecchie
dissensioni frà i Regolieri di Irrighe, e Lamosan, con quelli di Chies, e Codenzan,
sul puntto del Pascolo cumunale del monte Salatis, e sue falde, si è degnato di
aprovare la divisione del sudetto Monte e sue [falde] di pieno concorso ed
adesione dei Deputati ell[etti] [fine del foglio].
***
Doc. 7/XVII - 1804: …
Sul terzo foglio allegato, probabilmente
parte finale del doc. copiato.
All’ogietto che si possa vedere dall’Imp.
R.o Governo Gieneralle, frà le Regole di Chies, e Codenzan, Irrighe, e Lamosan,
che oggi resta ancora sospesa la divisione a motivo che li due Periti eletti
rispetivamente dalle sunnominate Regole
di Chies, e Codenzan, di Irrighe, e Lamosan, non ànno un datto certto de gli
Annimalli posedutti dalle stesse Regole ciascuna del suo riparto quantitativo,
e del numero delle famiglie costituenti cadauna delle medesime, onde sopra di
ttalli risultanze formare un’equattativa divisione come la giustizia richiede,
e fù saviamente prescrito dall’Imp.l R. Governo Gieneralle.
Ed afinché possan le persone aversi una
riciproca securesa, e verità, e perché nesuna delle partti possa lagnarsi che
alcuna voglia cettare [=gettare] il quantitativo degli abbitantti a
pregiudizio del’altra, si è da questo R.o Capitaniato Provinciale speditolle
che tutti i Deputatti eletti da ciascuna Regola in seguitto all’Capitaniale
Decreto 3. Ottobre p. p. andantte, e di buona armonia come non si dubita, si
portino in tutte le sudette Regole e da buoni suoi rilevano formando una ben
chiara notta del che fu rilevatto. – Li più che si disturbano sono Andrea
Corona di Chies, e Osgualdo Valdrappa di Codenzan e Antonio dei Curaghi, e
quelli delle sudette due frazioni agravano le altre, il confine fissato, il
godimento delle altre due Regole. – Insistono pertantto li divari [=divoti]
Rapresentantti di Irrighe, Lamosan che siano le sudette Persone credute e
obligatte all’risarcimentto, e precetatte di ripetere scrupolosamente il
confine delle perdicionatte divisione la qualle altrimenti vorebbero
abbandonare. Grazie.
Luigi Corte Procuratore delle Regole
ricorenti
Testi: Giuseppe Salvadori di Lamosano,
Gotardo Rofarè da Mont
***
Doc. 7/XVIII - 1805:
primi di gennaio [?]
Sul foglio precedente.
N. 1465-113 – Preciso dei Deputati di Chies,
e Codenzan.
R.o Ricorso dei Deputati di Chies, e
Codenzan, all’R.o Capitaniato Provincialle di Belluno. – Esendo in questto, che
o quei Cumune sia preservatto nel Benefizio [del] godimento dei propri cumuni,
ricevendo le Regole di Chies, e Codenzan danni nei loro cumunisti con pascolo
di animalli forestieri di Lamosano, e di Irrighe, che non debono introdure
sotto alcun pretesto li loro Animalli all’Pascolo nei Beni cumunali di ragione
aspetanti alle Regole di Chies, e Codenzan, e ciò sotto quella partita che
sarano dall’R.o Cap.to credutto portare memoriale delli rapresentanti le due
Regole di Irrighe, e Lamosan.
N. 1740-148 – Il R.o Capit.to Prov.e sempre
in questi Regolieri di Chies, e Codenzan, sull’argomento delle perfezionate
divisioni del monte Salatis, e sue falde, a racomandandomi danni che le Regole
d’Irrighe, e Lamosan, oltrepasando li confini fissatti da suoi Periti, e
questo, tantto per pascolare le erbbe all’trui che per occupare le altrui
casere, onde ridure le due Regole in statto di aguate [=quiete]…
Interrogazioni e Rsposte. – Risposta. Non
possiamo che ripetere ciò che sopra talli domande abbiamo detto, rispetando
l’articolo quarto.
Inter.: Oservatte sopra la perdita tocatta
nella divisione alla Regola di Chies, e Codenzan ci siano casoni dei Regolieri di
Irrighe, e Lamosan, e si vero se anche nella porz[i]one tocatta a Irrighe, e
Lamosano esistono dei casoni di ragione dei Regolieri di Chies, e Codenzan. –
Risp.ta: Tantto sopra dal una, che dal altra porzione dei fondi devisi, vi sono
dei casoni dei Regolieri, tanto d’Irrighe, che quantto di Chies, cioè, nella
porzione assegnata a quelli di Chies, e Codenzan, vi sono casoni aspetantti a
quelli di Irrighe, e Lamosan, come pure nella porzione assegnata a Irrighe, e
Lamosan, vi sono casoni di Chies, e Codenzan, e sogliono [essere] in qualunque
modo si facesse una divisione, sarebbe impossibile togliere talle promiscuità
di casoni, a meno che i rispetivi Regolieri non faciano frà di loro una
permutta.
Ritratatte le convenie[n]tti rispostte
dietro le precise interogazioni, sono passatti i due Periti Francesco Lena, e
Giovanni Pelegrinoti, a firmare di proprio pugno, e consultatta, avendo prima
participato che sono prontti ad retificare in qualunque incontro col proprio
Giuramentto.
Giovanni Pelegrinoti Publico Perito afermo –
Francesco Lena Publico Perito affermo – Dot.r Castiglione R.o Segretario
***
Doc. 7/XIX – Belluno.
1805: 9 Genaro
Sul foglio precedente; alla fine del foglio
c’è la parola: «fine».
Laude. – Noi sottoscriti p. p. [=pubblici
periti] per parte delli Deputatti delle Regole di Chies, e Codenzan,
osservando che abbiamo fatto una divisione contraria affatto; ci erra prescrito
coll’apposito Decreto, dell’Monte Salatis, e sue falde, avendo mancato del
dovuto riflesso all’Numero delle famiglie e degli Annimalli, essendo tocatta
alli stessi la porzione minore, ben che magiori di famiglie, e di Annimalli, la
sproporzione non naque dalli Periti, ma dalle Persone stesse elette dali stessi
Deputatti di Chies, e Codenzan, che non voleano mai adattarsi a ricevere quella
porzione che presente, mentre sono in possesso quelli di Irrighe, e Lamosan,
porzione che gli era adattata tantto per il quantitativo, né avete magiore di
(campi 268, fare 120), questo per la sua località, ma invece (non capimo per
qual motivatto pretesto) volero di voler libera volontà di siegl[i]re la
porzione minore, migliore per qualità per altro e più comoda, ma non più
disastrosa come asserirono, in tempo che noi Periti volevamo che accetasero
l’altra magiore, come più volte siamo datto il carico di re[n]derli persuasi,
legandosi però in presente divisioni in tal modo fatta diano colpa a sé stessi,
e non alli Periti devisori, non avendo li stessi fatto [che] secondare i loro
desiderii.
Tanto deponiamo con nostro Giuramento a lume
della pura verità, e della Giustizia. In fede di che ci sottoscriviamo.
Francesco Lena Publico Perito affermo –
Giovanni Peligrinoti Publico Perito affermo.
Concorda cogli originali esistenti in
Uffizio.
D.r Gio. Parigi
***
Doc. 7/XX
Altro foglio allegato, con copia dei docc. 7,
XVI-XVII-XVIII.
***
Doc. 8 - 1799: 4 Luglio e
1799-1803: 16 Novembre
Fascicolo, con copie dei docc. 7, I, IV, V,
VIII, IX; 4, II da «la stagione opportuna», XIII, XIV, X a, b, c, d (con una integrazione),
XVI con integrazione della parte finale, cioè dalle parole «con la Regola di
Chies e Codenzan, con eccitamento a prestarsi, piuttosto…» comprese.
***
Doc. 9 - 1804: 25 Gennaio
In Christi Nomine Amen. L’Anno della sua
Natività 1804, ind.e 7.ma, g.no di Venere, li 25 Gen.o, in Casa di rag.ne di
m.o Carlo q.m Antonio Zanon posta in villa di Chies d’Alp.o, Dip.to di Belluno,
P.nti il sud.o m.o Carlo Zanon, e Michiel di lui Fig.o Tes.ni ro[gat]i.
Desiderando m.o Ignazio Vani q.m Vicenzo
della villa d’Irrighe di rendersi emancipato dalla potestà del di lui Avo
Paterno m.o Valentin q.m Daniel Vani, e nel tempo stesso poter conseguire la
sua paterna Legittima significò questa sua volontà al d.o Valentin di lui avo,
il quale graziosamente annuindo alle ricerche del Nipote di consenso del med.mo
ha fatto fermare l’asse della sua facoltà sì attiva, che passiva col mezzo
delli Pub.ci Periti m.o Dom.co Tona, e m.o And.a Zanon estimatori
rispettivamente eletti ecc. dietro il quale aspettando al pred.o suo Nipote L.
868:7, che formano la quarta parte del libero di detta sua facoltà con li
riguardi tenuti in ordine alle Leggi, in pagamento però della qual intiera suma
sud.a restò dal pred.o Valentin consegnato al d.o Ignazio Nip.e li sottos.i
Beni e Fabbriche.
Ma prima di ciò fare esso Valentin avo
svincola e scioglie dall’avita sua autorità il d.o Nip.e Ignazio, e lo dichiara
persona indipendente, ed atta a poter contrattare come Capo libero, e di sua
libera vogia, dandogli la sua Benedizione in luogo del defonto suo Padre,
augurandogli in seguito ogni Bene, ed all’incontro il Nipote Ignazio rende
grazie all’avo Valentino per tal favore, ed Emancipazione.
Indi l’anted.o Valentino qui p.nte ancora
per sé, e.di e suc.i ha dato, cesso, ed in compito pagam.o dell’oltres.a suma
verificata per conto Legittimo come sopra per sempre rinunciato, e liberam.e
tras[feri]to al d.o Ignazio pure qui p.nte, e per sé, eredi ecc. stipulante, ed
in pagam.o come sop.a ricevente, ed acc.nte quanto segue: Stalla, e Caserino
posti in Villa d’Irrighe nel Cortivo di sopra e loro ragioni per L. 278:16;
Prato a Parabech di pas. 1024 pro L. 193:--; Prato in Cadol di pas. 507 pro L.
126:15; Vanno in Cattan di pas. 177 pro L. 97:--; Prato nelle Niove [?] di pas.
637 pro L. 31:17; Prato sul Paluch a Lunach di pas. 816 pro L. 140:19; il tutto
posto sotto le pertinenze d’Irrighe e parte delle 3 Reg.e, e tra li Confini da
verificarsi sempre a piacer delle parti; Sono in tutto esse L. 868:7.
E queste libere da spese giusto la stima, e
perizia delli sud.ti Tona, e Zanon loro confidenti ecc. Restando dalli stessi
riservata la Biada di questo anno del Fondo loco d.o Cattan per conto del sud.o
Valentin, il che dalle parte coram nobis resta pienam.te laud.o, e confirmato;
rinun.do ecc. Le quali L. 868:7 servono appunto a pagamento, e saldo della
sopraverificata – segue [ma non c’è altro foglio].
***
Doc. 10 - Lamosano. 1824:
11 Novembre
Su carta da bollo di cent. 30; al margine
superiore destro, della stessa mano del testo: «D».
Per me ed eredi e con facoltà di sostituire,
esigere e transigere nomino io sottoscritto in mio procuratore Bortolo
Salvadori del fu Osvaldo autorizzandolo di amministrare tutte le sostanze di
mia ragione, rappresentarmi in giudizio e fuori, promettendo il di lui operato
per fermo e valido.
Donato Munaro affermo – Domenico Salvadori
test.o alla firma – Osvaldo Zanon test.o alla firma
Belluno, 7 gennaio 1825
Reg.o al Prot.o A.C. a F. 40 e pagò 38/100
come al N. 661.
G. Odoradi Com.
Belluno, li 4 agosto 1827
Sostituisco in altro proc[urator]e colle
facoltà soprascritte l’avv. Sante Vanni, promettendo etc.
Bortolo Salvatori
***
Doc. 11 – Chies d’Alpago.
1834: 20 Giugno
Sul retro, annotazioni di varie mani: «…8 -
…per la voltura del Salatis, del comune alle frazioni apartenenti, del 1834 –
Confeso che non portava nesun efeto contrari alle divisioni del perito
Francesco Lena per il pascolo e Antonio Tona per le divisioni dei Boschi.
… - Bollo Cent.mi 30 [scritto a mano;
si tratta pertanto di una copia o malacopia; poi una parte mancante, a causa di uno strappo]
Comune di Chies li 20 Giugno 1834. – Per
evitare le contraversie che potrebbero andare a causa della intestazione
Censuaria che deve avvenire in nome delle Frazioni di Chies, Cadenzano per una
mettà e Frazione d’Irrighe e Lamosano per l’altra mettà del Pascolo del Monte
Salatis, ed altre denominazioni come legesi nel Catasto di Chies alli Censuarij
N. 4074, 4075 e 4076 e ciò a mente delli ossequiati Decreti 2 Giugno 1804 N.
9929 e 12 Giugno anno stesso N. 1477-118 quest’ultimo dell’I.R. Capitaniato
Provinciale e l’altro dell’Eccelso I.R. Governo di Venezia che accordano il
godimento del pascolo del Monte Salatis e sue falde alli suddetti Frazionisti e
nelle misure come sopra; così si dichiara con la presente che l’intestazione
che sarà per avvenire non porterà alcun effetto contrario alle già fatte
divisioni dei boschi ivi esistenti ritenendosi quelle come si trovano delle
rispettive Frazioni godute e che vengono dettagliate dal Perito Antonio Tona 31
Ottobre 1778 che si ritiene tutt’ora in vigore e che per il suo effetto viene
firmato il presente in triplo originale in partita ai Frazionisti interessati.
Zanon Antonio Frazionista a nome anche de’
miei Compagni – Vincenzo Fagherazzi Cia Frazionista a nome anche de’ miei
Compagni – Pajer Lorenzo Frazionista a nome anche dei miei Compagni – Saviane
Luigi Frazionista a nome anche de’ miei Compagni – Fagherazzi Gio. Maria
Frazionista a nome anche de’ miei Compagni – Zanon Bianca Antonio a nome di
Antonio Zanon Martello per esser illeterato fa la presente croce + - Fagherazzi
Osvaldo Frazionista a nome anche de’ miei Compagni – Zanon Giovanni Frazionista
a nome anche de’ miei Compagni – Pajer Giuseppe Deputato e Frazionista – Carlo
di Colò – Giovanni Cea – Francesco Duonetti – Giuseppe Dilio – Osvaldo Valdon
Fagherazzi – Bortolo Fagherazzi Polo – Osvaldo Fagherazzi del fu Giovanni –
Giuseppe Fagherazzi Trevese – Fagherazzi Cecon Felice – Zanon Salet
Frazionista.
Visto, è buono li soprascritti curaziani –
L.S. [scritto a mano]
***
Doc. 12 – Chies d’Alpago.
1835: 24 Gennaio
[Sul retro:] Copiata adì 24 genaro 1835 [?] con Lamosano
– N. 7 Divisione delle tre Regolle Monte Salatis del 1835.
Comune di Chies. Li 24 Genaro 1835.
trentacinque. – Con la presente Divisione, Seguita concordemente tra li
frazionisti di Lamosano ed Irighe, rapresentati dalli qui sotoscriti individui
delli Beni ad essi appartenenti in Base ai Suoi titoli, e ciò come segue.
Parte I. Tocata alli frazionisti di
Lamosano; La Mettà del N. 4074 detto Monte Salatis Pascolo, la parte a
Settentrion, a Matina Monte Barcis, Medo Giorno Comunisti di Tambre, e Parte
II. Sera e Settentrion frazionisti di Chies e Cadenzano, sia di Pascolo che di
legna.
Parte II assegnata alli Frazionisti di
Irrighe; L’altra Mettà del N. 4074 deto Monte Salatis Pascolo, la parte verso
mezzo Giorno, deta la Vallaza, e Colpenegol, quale Confina a Matina Casera
Vechia e la porteta, Mezzo Giorno Comunisti di Tambre; Sera li Sudati, e Aqua
Tesa, Settentrion Parte I mediante la Gial del Luderon a reta linea del crep
della Giozza, e in Seguito a linea del Viaz di Colpenegol sia di Pascolo, che
di legna.
Ben intesi, che il fondo detto Schiaraman al
N. 4076, resta Proindiviso tra li Sud.ti Dividenti, così convenuti; Tanto le
parti si divisero, e per la sua Validità, Conferma, ed esecuzione si firmano
alla presenza dei Testi.ni sotoscr.ti.
Salvadori Zaccaria – Bortolo Salvadori –
Vicenzo Fagherazzi Cea – Ventura Tona – Dionisio Rumor – Antonio Tona – Osvaldo
Fagherazzi Pollo – Giuseppe Casella – Romor Piero Bon Osvaldo – Carlo di Colò –
Godani Cia – Francesco Zuanetti – Giuseppe …llico – Osvaldo …don afermo –
Bortolo Fagarazzi palo af. – Osvaldo Zuaneti – Giuseppe Fagherazzi Ivenes –
Fagherazzi Gio. Maria Belle – Fagherazzi Felice Cecon
***
Doc. 13 - 1845: post 23
Maggio
Sul retro, di altre mani: «N. 31 – Chiamata
dal Uffizio cumunale alle Ditte intestatte sul Monte Salatis per rispondere
alle loro Domande. – del Anno 1845».
All’Lodevole Imp. Regio Commissariato Dist.e
di Belluno. – In obbedienza al pervenutoci invito 23 Maggio p. p. N. 236 della
locale Deputaz.e Com.le di Chies inviatoci d’ordine della riverita Commiss.le
Ord.a 5 detto N. 1745 relativamente alla produzione dei titoli di Proprietà del
Monte Salatis con sue [a]diacenze, li umili producenti unitamente agli eredi
dei trapassati Salvadori e Romor e dei Fagherazzi intestati nella Società del
monte medesimo, col concorso dei Procuratori Rappresentanti tutti gli individui
interessati delle Frazioni di Lamosano ed Irrighe affine di scusare una buona
parte delli Stessi a trasferirsi in codesto capoluogo Provinciale, offrono in
proposito le seguenti dichiarazioni.
1) Che da epoche immemorabili a tutti i
nostri giorni, tanto gli abbitanti componenti la Frazione di Lamosano, che quelli
d’Irrighe per previlegio di quella magistratura à sempre goduto e come godono
attualmente il possesso del Monte Salatis indistintamente senza essere turbati
da chi si sia.
2) Che fa prova del fu esposto, e per
determinarsi alcune quistioni mosse fra gli abbitanti di Lamosano, Irrighe e
Chies con Cadenzano; nell’anno 1804 venivano superiormente ordinata e sancita
la divisione del Monte Salatis e sue [a]diacenze a mezzo dei due periti Lena e
Peligrinoti; il di cui opperato viene ora posseduto in tre parti dalle Frazioni
di Lamosano, Irrighe, e Chies con Cadenzano.
3) Che in seguito a quanto sopra e pel
possesso di antichissime consuetudini da prima annunciato, anco la Deput.e
Com.le in luogo per in-carico della Commis.le Ord.a… [parte mancante
nell’originale] e della dichiarazione 10 Febbraio 1849 rilasciato dai
respettivi Frazionisti di Alpaos, Montanes, e Funes che si unisce; fa prova
assoluta che il Monte Salatis abbia a essere di esclusiva Proprietà delle
Frazioni ricorrenti , senza che nessuno possa turbargli il possesso tuttora
goduto in forza delle meritate [?] divisioni Lena e Pelegrinoti, non che dalle
posteriori dichiarazioni della Dep.e Com.e e delle attestazioni di nessuna
pretesa del Salatis che ci è rilasciata dalle su indicate Frazioni dell’intiero circondario di questo Comune.
Ecco i titoli che i sottoscritti per le
Frazioni di Lamosano ed Irrighe può produrre onde mantenersi nella solida
Proprietà di diritto e di fatto del Monte Salatis, e trova che dopo ben bene
esaminata la sostanza delle esposte dichiarazioni, la superiorità di cod.o I.R.
Commis.o voglia onorarne favorevolmente della competente delegatizia autorità
pronunziato l’approvazione di ambi i titoli che si rassegnò per cui validitare
[?], lo conosca Proprietà di diritto e di fatto della parte del Monte Salatis
attualmente posseduto affine che nessun Privato né locale amministrazione possa
dello medesimo ulteriormente pretendere della quantità che al presente i
Firmati Frazionisti pagano sopra di ciò le relative imposte.
Bonaventura Tona intestato per Lamosano –
Lauro Salvadori pel fu mio Padre intestato – Angelo Romor pel fu mio Padre
Dionisio – N.N. procuratore di tutti i frazionisti di Lamosano
Osvaldo Fagherazi Cia intestato per Irrighe
– Roso Fagherazi pel fu mio Padre Domenico Collò – Bortolo Fagherazi pel fu mio
Fratello Osvaldo Pollo – David Fagherazi Procuratore di tutti i frazionisti
d’Irrighe
***
Doc. 14 – Irrighe. 1853:
5 Aprile
[Su carta da bollo di cent. 75, sul retro,
di altre mani:] «N. 25 – Fitanza Valaza del 1853 – Scaduta – Pianon Domenico
q.m… Dalla Stella Bortolo q.m… Dedemo detto Scarz… di Tambre q.m… e compagni
del Comune di Tambre per tre anni da incominciarsi da 75 a tutto 1877 per Aut.
[?] L. 380 cor[rispondenti] ad It. L. 190; che affitta saranno li Sig.ri Fagherazzi
Daniele fu valentino d.o Ceccon, Fagherazzi Matteo fu Gregorio, Munaro Luigi fu
Antonio di Irrighe del Comun di Chies; s’intende da sé e per natura che non
potrà permanere né meno un giorno doppo finito lo prescrito; se un anno prima
della sua diffinizione non convenissero colle parti per una nuova proroga, ben
inteso che ogni divergienza che potesero intervenire sulla Comproprietà odierna
da parte Superiore od altro, … [il testo termina così]».
Comune di Chies – Irrighe Aprile 5 cinque
1853 cinquantatrè
La frazione d’Irrighe del Comune di Chies
rappresentata dalli Sig.ri Fagherazzi Daniele
Ceccon, Fagherazzi Osvaldo Cia e Fagherazzi Valentino q.m Gottardo, in
concorso anche di Vincenzo Fagherazzi Cia Controllore e Fagherazzi Gio. Maria
Cella danno e concedono in affittanza semplice il diritto di Pascolo del monte
Salatis o Valazza di proprietà della frazione d’Irrighe, posta fra i confini e
sotto i Numeri di Mappa al nuovo Censimento 2117-2202 pala del Biso; Valazza
2118; frate 2203; Costavagna, Colpenegol e Valdelle 2207-2208 confinante a
mattina porteta, mezzodì pascolo Comunale di Tambre, sera lo stesso Boscoso del
Comune stesso, cioè frate e tesa, e settentrion tesa e la Gial-bas [?] al
Luderon [?], alle condizioni come qui appiedi si dichiarano:
1) Il possesso di diritto per il Pascolo del
monte suddetto si accorda al Sig.r Domenico Chinol di Tambre per anni nove
decorribili dal giorno d’oggi, cioè terminerà l’anno 1861 (sessantauno) in
Dicembre e lo stesso si assume:
2) Di pagare ogni anno Venete L. 475
(quattrocento settantacinque) le quali sono statte versate dal Sig.r Chinol
anticipatamente, e così lo dovrà continuare in ogni anno nel mese di Dicembre,
metà in dinaro al corso abusivo di piazza e l’altra metà in effettive Austriache,
ritenendo che succedendo un solo rateo pagamento in difetto resterà decaduto
dal benefizio del presente contratto.
3) Spirato il termine dell’Affittanza, i
rappresentanti la frazione si escludono da qualunque obbligo di preavviso, e
sarà in loro il diritto di rinovare il Contratto a chi, e come a loro
piacessero.
4) Resta escluso l’Affittuale Sig.r Chinot
da qualunque obbligazione per l’ingrasso, che a suo piacimento potrà disporre,
salvo l’ultimo anno della conduzione, che dovrà andare a benefizio del monte
nei mesi del Pascolo.
5) L’Affittuale Sig.r Chinot dovrà accettare
il Demarch Giacomo Prussica [?] nel pascolo affittato con cinquanta pecore, ben
inteso per altro che il Demarch debba sottostare in proporzione a qualunque peso
inerente alle condizioni stabilite col presente contratto, conveniente col
Sig.r Chinol.
6) Prima dello spirare il termine
dell’Affittanza, i Procuratori d’Irrighe concedendo al Sig.r Chinol la
prelazione per un altro novennio, sarà questo tenuto all’ingrasso dell’ultimo
anno come si è detto nell’Articolo 4, diversamente l’Affittuale Sig.r Chinol
sarà intieramente escluso per l’intero corso dell’affittanza di detta
coltivazione.
Resta con questo stabilito, le parti si
firmano alla presenza di testimonj per la sua inviolabile esecuzione ad
immutabile cambiamento.
Fagherazi Daniel Come da procura 9 marzo
1853 – Fagherazzi Osvaldo Come da procura 9 marzo 1853 – Vicenzo Fagherazi Cia
conservatore – Fagherazzi G. Maria – Domenico Chinol conduttore affermo – Fagherazzi
Luigi Testimonio – Pajer Giuseppe Testimonio
***
Doc. 15 – Irrighe. 1853:
7 Maggio
Sul retro: «N. 20. 7 Maggio 1853. Copia di
istanza al Regio Comisario per Diglio. Speso per essa L. Aus. 3:87 e ciò per
ordine del Sig.r Osqualdo Cia».
All’Imp. R. Comm.to Dist.le di Belluno. –
Istanza di: rappresentanti la Frazione d’Irrighe per mandato 9. Marzo 1853,
contro… e giustifica [e] informa il loro operato nella nuova istituzione di
Contratto nel monte Federola subaffittato a Chiesura Antonio Comunali di Chies,
con anticipato annuo fitto, e dichiara la sostituzione del cessato Pastore
Dilio Fagherazzi che a gloria del Vero si fa conoscere con questa.
In seguito al Contratto d’Affittanza
ristabilito il 15 Marzo 1836 fra il R[everend]o Canonicato di Belluno e la
Frazione d’Irrighe seguì: Che la Rappresentanza di quella frazione à
subaffittato il gennaio 18: 1841 a Fagherazzi Giuseppe e figli detti Dilio per
anni cinque, ed à cessato in conseguenza nel 1846. Posteriormente fu segnato
nuovo contratto all’istesso fino all’anno 1851 e quantunque vi fossero delle
lagnanze a carico dell’sub affittale nullaostante spirato il termine la
frazione e per essa li Procuratori qui sotto firma li concedettero per un anno
verbalmente l’uso del Pascolo, obbligando il Fagherazzi Dilio ad una [r]iforma
di conduzione, e come una prova allo stesso di esperimento onde migliorare un
andamento disapprovato intieramente da tutti
gl’Individui della frazione. Il giorno 8 maggio 1850 venne il Fagherazzi
Dilio con lettera dei Procuratori escluso dal benefizio dell’affittanza, e per
un tratto di commiserazione impartita a lui, si convenne per un annuo
proseguimento, quando alla frazione ed ai rappresentanti convenissero riparare
un nuovo e più lungo trattato di sub-ingresso. Il Fagherazzi invece di dar
caparra di una premura per coltivarsi l’opinione della frazione si demeritò in
maniera che tutti gl’Individui reclamando continuamente per gli abbusi tanto
del Pascolo, quanto dei diritti incompetentemente da lui derogati, ed instando
e continuamente i possessori dei fondi privati per il danno che soffrivano
dall’abbandono delle Pecore in momenti incogniti, oltre all’importanza del
taglio della legna tutta di faggio ad alto fusto, si sono determinati in vista
di evitare maggiori inconvenienti a effettuare dalli stessi il voluto
preavviso. Di cambiare per l’interesse e vantaggio della frazione ad essi
appoggiata con mandato legale 9. Marzo 1853 ad insituire un nuovo locatore
nella persona di Antonio Chiesura Comunali, il quale non basta abbia esso
accettato condizioni più interessanti alla frazione coll’esposizione del doppio
in circa del fitto, ma che esso oltre di essere preggiato, quantunque non
consti in contrario della persona. à anche anticipato l’annualità per ovviare
qualunque il divieto che la frazione avesse ad opponere.
Conosciuto dai ricorrenti una contromossa
[?] messa dal Fagherazzi cessato
fattore sott’occhio all’Imp. R. Comm.to Distrettuale, e visto dall’istessi il
bisogno di provvedere a vantaggio della povera frazione, che continuamente
reclama per un miglior andamento ed utile, così li qui sotto firmati ànno
creduto di suo dovere darne parte a cod.to Imp. R. Comm.to, accioché colla sua
Autorità e Giustizia abbia a tutelare la verità dell’esposto anche mediante
informazioni che accorressero allo sviluppo e torre quei principi di cattiva
intenzione che intenderebbe il Fagherazzi esercitare in confronto del Chiesura
Antonio alieno affatto da qualunque sia motivo di contraddizione, ed ancorché
ne sia statto compromesso in forme inurbane, pure accordando tanto nell’ordine
come nel merito non si rifiuterebbe di mettere le sue pecore nel monte stesso,
purché lo stesso si addattasse a posti convenienti e corrispondenti allo scopo
di ciò si è sottomesso.
Li sottoscritti si fa carico di
rappresentare a quest’Super[iore] Auttorità perché colla sua sapienza abbia
essa a trovare il modo più adatto onde evitare qualche imposta conseguenza.
***
Doc. 16 – Irrighe. 1862:
3 Giugno
Sul retro, di altre mani: «N. 26. Fitanza
Salatis 1862 Con Antonio dal fara di cornei».
Comune di Chies d’Alpago, Irrighe 3 tre
Giugno 1862 Mille ottocento sessanta due. – La frazione d’Irr[i]ghe del comune
di Chies rappresentata dalli signori Fagherazi Daniele Ceccon, Fagherazi Sante
detto Luanetti e Fagherazzi Antonio detto Cia col votto anche degli altri
individui componenti la predetta frazione danno e concedono in affittanza semplice
il diritto di pascolo del Monte Salatis o Valazza di proprietà della frazione
d’Irr[i]ghe, posta fra i Confini e sotto i numeri di Mappa al nuovo Censimento
2117-2202 Palla del Biso Valazza 2118 fratte al 2203, Costadagna Colponegol e
Valdelle alli N.ri 2207-2208 Confinato a Matina portelle, Mezzodì pascolo
Comunale di Tambre, sera lo stesso pascolo del Comune med.mo con frate e Tesa,
a settentrion La gial bas al Luderon
colla Tesa stessa, alle condizioni come qui a piedi si dichiararono: salvo la
cavazione del Bosco:
1) Il possesso di diritto pel pascolo del
Monte Sud.to si accorda al Sig.r Antonio dal Fara di Cornej del Comune di Puos
per anni nove decoribili dal primo Gennaio 1863 Mille Ottocento Sessanta tre, a
tutto l’anno Mille Ottocento e Settanta due, 1872. Coll’obbligo di pagare ogni
anno Venete lire 458 quattrocento cinquantaotto anticipate e così lo dovrà continuare
in ogni anno nel Mese di Decembre in moneta adatata alle importe scadenti e
l’altra al Corso abusivo di Piazza.
2) Il pagamento delle Prediali del Monte
affitato vienne frà le parti stabilito che devono farsi a tempo opportuno
dall’afitualle Dal Fara sotto la sua responsabilità di caporoldo, e
pignorazione ed’altro.
3) Spirato il termine dell’affitanza i
rappresentanti la frazione si escludono da qualunque obbligo di preavviso, e
sarà in loro il dirito di rinovare il Contrato a chi, e come loro piacessero.
4) Resta obbligato l’affitualle Sig.r
Antonio Dal Farra di fare l’ingrasso del Monte più detto per due mesi all’anno,
e di costruire di nuovo dove gli è più comodo, il Cardone di Monticazione.
5) L’affituale Sig.r Antonio Dal Farra autorizzato
dalla presente scrittura potrà a suo piacere affitare e subbaffitare colla
infrascritta condizione l’erba del diritto affitato senza che niuno dei
fracionisti d’Irr[i]ghe si possa per niun conto oppore.
6) Ad’ogni caso, le parti si riserva che se
avessero da sucedere mangiamenti per disposizioni superiori sul fondo affitato,
si ritiene nullo il presente Contrato senza pregiudizio di nessuna delle parti
contraenti.
Resta con questo stabilito quanto sopra, e
per la validità del presente le parti si firmano alla presenza di due
Testimoni.
Antonio Dal Farra afituale – Gervasio Borgo
presente alla firma d’Ant.o dal fara – Bortolo Costa testimonio
***
Doc.
17 – Irrighe. 1863: 3 Febbraio
Comune di Chies – Irighe li 3 Febbraio 1863
sesantatre.
Radunati noi qui sottoscriti Frazionisti
d’Irighe in casa del nostro Procuratore generale Daniele Fagherazi cecon onde
esaminare l’amminsitrazione da Lui tenuta nei nostri affari particolari di
Frazione degli anni 1859-60-61-62 e trovatili giusti e regolari che risulta dai
suoi registri realmente creditore di Austriache L. 799: Settecento e novanta
nove per le qualli gli cediamo il prodoto del annuo ricavato del lago di Cadol di nostra proprietà per sconto di
venete L. 73:10 al anno incominciando dall anno 1865 in fino che sarà eseguito
l’intiero suo credito delle A. L. 799: col obligo di pagare le annue competenti
pridiali di detto lago sempre però a carico della Frazione che presenterà le
sue bolete per essere garantitto da noi che per tanto unanimi e concordi si
assegniamo.
[segue lo spazio per le firme, che però non
sono state poste]
***
Doc.
18 – Belluno. 1863: 29 Aprile
All’R. Commissariato Distrettuale di
Belluno.
N. 1641 – Collegio Provinciale di Belluno. –
[Congregatizio Decreto]
Visto che i Frazionisti d’Irrighe non si
prestano alla condizione espressamente contemplata nel Decreto 3. Aprile corr.e
N. 1119 in punto al loro concorso nell’affittanza del Monte Federola nei
termini della transazione 20 Marzo p. p.;
Visto che tornerebbe oggidì estemporaneo l’impedire
contrattualmente la disponibilità di quel Monte per il lungo periodo d’anni 19.
nel mentre in riguardon alla proprietà e godimento del medesimo importa
tuttavia di regolare i controvversi rapporti di diritto fra le Frazioni ed il
Comune giusta il partito avvisato dall’Eccelsa Congregazione Centrale 16.
Agosto 1861. N. 4100;
Visto che motivi di convenienza non
consentono recisamente privare ad un tratto i Frazionisti d’Irrighe del
godimento di quel pascolo né di vincolarne l’uso a condizioni troppo onerose;
Il Provinciale Collegio come provvedimento
interinale, e nella riserva degli effetti del transitivo componimento
contemplato dalla prefata Congregazione Centrale determina: - Che il godimento
del Federola sia riservato agli usi, come in passato dei Frazionisti d’Irrighe,
limitatamente però all’epoca della durata del Contratto presistito col
Reverendo Capitolo di Belluno, cioè fino all’espiro dell’anno 1865. e
coll’obbligo agli utenti di pagare in questo frattempo le pubbliche imposte
gravitanti l’intero fondo, l’interesse del capitale a credito del
Capitolo medesimo, e l’annuo canone del Comune di F. 35.
nell’approssimativo importo di 106 F. mettendo ogni altro pagamento per
qualsiasi altro titolo; e sulla base di questi estremi sarà redatto un regolare
contratto con un legale rappresentante dei Frazionisti d’Irrighe. Il tenore del
presente Decreto sarà per intero comunicato ai frazionisti d’Irrighe. – Ciò in
riscontro del rapporto 28 Aprile corr. N. 2878, sostituendosi i comunicati.
Belluno 29 Aprile 1863.
Il Delegato Preside: firmato Pino
Per copia conforme. – Firma: Barc. [?]
[in quarta:] Pos. 1°/5 63 N. 218 – Urgentissima.
N. 2886 – In copia – Alla Deputazione
Comunale di Chies, con stretto obbligo di dar lettura ai frazionisti d’Irrighe
e per esteso del retroscritto Congregatizio Decreto, attendendosi poi con
sollecitudine di conoscere il rappresentante dei frazionisti suddetti che dovrà
per essi firmare il contratto, ed il giorno fissato pel rogito.
Belluno 30. Aprile 1863.
L’I. R. Commissario: Barbara [?]
[in terza:] è delegato per rappresentante di tutti loro
Fagherazzi Daniele fu Valentino detto Ceccon pel giorno di Lunedì 7 corr.
Prediali 48 F. circa, canone 35, affitto
cap.le 34:58, [in totale F.] 117:58.
***
Doc. 19 – Due docc., uno
senza data ma probabilmente dei primi dell’Ottocento, un secondo del 1865,
uniti dall’argomento: l’elencazione dei numeri di mappa catastale di beni
collettivi, il primo doc. è molto incompleto.
Doc. 19/I - Inizi 1800 ?
Sul retro una elencazioni di n. che non
interessano.
Società del Monte Salatis. E sue adiacenze
in Lamosano e Irighe, Aministrate dalli Romor Dionisio, Salvadori Zacheria,
Tona Bonaventura, Fagherazi Osvaldo fu Domenico e Fagherazi Osvaldo Cia.
Denominazione: Schiaraman. Mappa: Palughetto
di Chies. Classe II i primi sette numeri, gli altri III
|
N.
di Mappa |
Qualità |
Pertiche Metriche
e cent. |
|
1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1819 |
Giaia
nuda Pascolo Zerbo Giaia
nuda Zerbo Giaia
nuda Zerbo Pascolo Giaia
nuda “ “ Zerbo “ “ “ Pascolo Zerbo “ “ “ “ |
1:64 16:34 1:30 --:48 --:3 --:88 11:72 34:49 5:32 4:35 --:39 2:52 8:53 1:13 5:34 1:78 3:50 2:28 3:39 3:99 --:93 |
***
Doc. 19/II - 1865
Prospetto – Dimostrante in quoto che nella
incaminata divisione frà le Frazioni di Lamosano ed Irighe compette a
quest’ultima in seguito ai rilievi praticati dai respettivi commissari
assestiti dal pratico Agrimensore Vincenzo Bona, ed in appoggio alla preliminare
devisione eseguita nel 1865 dal decesso Tona Valentino, e colla scorta delle
respettive Mappe del Comune Censuario del Palugheto di Chies d’Alpago.
|
N.
di Mappa |
Qualità |
Perticato Pertiche
e cent. |
|
2118 1793 1796 1798 1180 1189 1319 |
Sasso
nudo Ghiaia
nuda “ “ “ “ “ |
1053:70 1:64 --:48 --:88 --:38 1:30 --:32 |
Importa della supperficie senza Rendita
Pertiche 1058:70. Questa partita veniva assegnata nel 1865 ad Irrighe.
La Ghiaia nuda ossia il terreno senza
Rendita Censuaria intestato in Commune alle Frazioni di Lamosano ed Irighe e
Colmeli respettivi conta la complessiva superficie di Pertiche 8057:87, che
devisa agli abbitanti che sono in numero quattrocentocinquantacinque (455) in
ambe le Frazioni toca a ciascuno individuo Pertiche 17:71 quindi alla Frazione
d’Irighe con Mont ne compette Pertiche 2975:28 e possedendone come retro
Pertiche 1058:70, ora a pareggio del quoto si assegna come segue: abbitanti N.
168 in ragione di Pertiche 17:71 compette ancora sopra il Numero 2125 di Mappa
Pert. 1916:58 (totale Pertiche 2975:28).
Denominazione: Salatis. N. di Mappa 2125,
subalterno: b. Qualità: tutto ghiaia nuda.
|
N.
dei Triangoli |
Perticato Pertiche
e cent. |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
38:98 2:85 3:15 34:80 58:96 61:28 19:92 20:16 18:36 24:00 31:20 29:64 20:02 5:96 33:58 20:69 2:08 13:63 14:04 28:46 21:73 20:02 16:52 51:40 21:96 18:25 1:80 20:24 8:40 5:39 1:21 --:91 22:80 9:82 3:12 4:03 1:74 2:94 148:50 6:75 5:32 950:60 21:70 69:67 |
Totale dei Perticati 1916:58; aggiungasi
come si disse le già in possesso Pertiche 1058:70, il quoto d’Irighe di non
censito corrisponde a Pertiche N. 2975:28.
La complessiva rendita Censuaria delle
Frazioni da decidersi sopra numero 455 abbitanti risulta di Censuarie L. 431:70
quindi tocca ciascuno L. 0:94.80, per cui ad Irighe che conta abbitanti N. 168
ne compette L. 159:26.40. Colla scorta quindi della Divisione Tona 1865 si
assegna i seguenti beni:
|
N.
di Mappa |
Qualità |
Perticato Pertiche
e cent. |
Rendita Lire
e cent. |
|
2217 2202 2203 2207 2208 1794 1795 1797 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1819 1820 2049 2053 2051 2057 1090 1093 1094 1188 1190 2111 2112 2204 |
Zerbo Bosco
ceduo forte “ “ Zerbo Pascolo Zerbo “ “ Pascolo “ “ Zerbo “ “ “ “ Pascolo Zerbo “ “ “ “ “ Pascolo “ Zerbo “ “ “ “ Pascolo “ Bosco
ceduo forte Pascolo Bosco
ceduo forte |
84:-- 320:-- 150:-- 348:-- 77:54 16:34 1:50 --:33 11:72 34:47 5:32 4:35 --:39 2:52 8:53 1:13 5:34 1:78 3:50 2:28 2:39 3:99 --:93 3:01 10:62 1:87 2:80 --:44 4:44 --:09 --:15 7:43 3:51 --:55 4:32 84:67 |
2:52 48:-- 37:50 52:20 2:32 2:61 --:04 --:01 --:35 2:07 --:32 --:32 --:01 --:07 --:25 --:03 --:16 --:11 --:10 --:07 --:07 --:12 --:03 --:09 1:70 --:49 --:08 --:01 --:13 --:01 --:01 1:19 --:91 --:08 --:69 21:17 |
Totale [Pertiche N.] 1210:25, [Rendita L.]
175:78. Riportasi la superficie di sasso nudo posseduta come oltre: [Pertiche
N.] 1058:70; riporto nuovo assegno in Salatis come retro (al N. 2125) [Pertiche
N.] 1916:58; totale della Superficie ad Irighe [Pertiche N.] 4185:53.
Riepilogazione. – La superficie complessiva
della sostanza che si va dividendo è di Pertiche 11.383:--, la quale divisa ai
N. 455 abbitanti tocca a ciascuno Pertiche 25:02, quindi ai N. 168 abbitanti
d’Irighe con Mont si devolgono Pertiche 4203:36; ne avrebbe in meno del suo
giusto quoto per 17:83. La Rendita Censuaria devoluta ad Irighe è di L. 159:26,
ne avrebbe in più L. 16:52.
Vincenzo Bona Pratico Perito Incaricato dai
Commissari della Frazione d’Irighe
[d’altra mano, a matita:] N.B. Devesi dedurre [=togliere] il
Perticato ed Estimo di Schiaraman che qui <è> erroneamente compreso e che
compete a Lamosano.
***
Doc. 20 - 1864: 12
Novembre e 1866: 24 Febbraio
Fotocopia di stampato.
Repertorio notarile numero 3216, tremille
duecento sedici.
Regno Lombardo-Veneto – Regnando S.M.I.R.A. Francesco
Giuseppe I. Imperatore d’Austria, Re d’Ungheria, Boemia ecc. ecc. ecc. – Questo
giorno di Sabbato 24 ventiquattro Febbrajo 1866, mille ottocento sessantasei.
In seguito ad inchiesta del Sig. Domenico
Zoldan del fu Giuseppe i. r. Commissario distrettuale di Belluno, a me noto e
quì domiciliato, mi sono trasferito io notajo e testimonj infrascritti nel
locale d’Ufficio di sua residenza posto in contrada della Motta di questa R.
Città, ed ivi a noi presentatosi dichiarò che nella premessa sua qualità d’i.
r. Commissario, ed in ordine al disposto col riverito Decreto 20 Settembre 1865
n. 3475 di questo Provinciale Collegio, intende di depositare, siccome col
presente atto deposita=
La Sentenza arbitramentale 12 Novembre 1864
cogli Allegati A. e B. espressi nella stessa, meno i nove Tipi visuali che
erano uniti, e relativa alla divisione dei monti Salatis e Federola fra i
frazionisti di Lamosano con Irrighe e di Chies con Codenzano – soggiungendo che
la detta Sentenza venne regolarmente pubblicata agli stessi frazionisti che
l’approvarono nel Comizio tenutosi il 28 Agosto 1865, ed al Consiglio Comunale
di Chies nel giorno successivo, come dai relativi Protocolli verbali esistenti
negli atti d’Ufficio.
Ed il deposito della preaccennata Sentenza
viene effettuato dall’i. r. Commissario Signor Zoldan all’effetto che abbia a
custodirla fra i miei rogiti, e perché ne rilasci copia a chi di diritto a
termini di legge.
Ho quindi contrassegnata la Sentenza
depositata col numero di repertorio portato dal presente, ed ho cerziorato il
Signor depositante dell’importanza di quest’atto e delle leggi in argomento.
Fatto nella R. Città di Belluno comune e
capoluogo di Provincia, nel locale d’Ufficio dell’i. r. Commissariato
Distrettuale posto in contrada della Motta avente il civico numero 374, e
precisamente nella stanza di residenza dell’i. r. Commissario in primo piano
respiciente con due finestre a mattina, e pubblicato mediante lettura a chiara
voce coll’inserta Sentenza ed allegati al sullodato r. Commissario alla contemporanea
presenza dei Signori Pasutti Giacomo fu Gio. Battista, e Lazzaris Antonio fu
Gio. Battista, testimonj pure a me noti, idonei, domiciliati in Belluno, i
quali in unione alla parte ed a me notajo si sottoscrivono.
Domenico Zoldan fu Giuseppe i. r.
Commissario Distrettuale di Belluno
Giacomo Pasutti testimonio
Antonio Lazzaris testimonio
Bartolomeo Dott. Talamini fu Bernardo notajo
residente in Belluno
Segue la trascrizione della Sentenza al n.
3216 di repertorio.
Belluno, li 12 Novembre 1864. – I
sottoscritti Fullin Nicolò, Fagarazzi Valentino e Berettin Domenico Preposti
alla Deputazione Comunale di Chies, Pajer Lorenzo fu Giuseppe, Pajer Luigi fu
Valentino e Zanon Orazio fu Lorenzo arbitri per la frazione di Chies, Tona
Valentino di Bonaventura, Romor Lorenzo fu Antonio e Fagherazzi Daniele fu
Valentino arbitri per la frazione di Lamosano ed Irrighe; tutti costituenti la
Commissione delegata alla pronunzia della Sentenza arbitramentale onde togliere
ogni vertenza sull’uso del pascolo e bosco dei monti Salatis e Federola e loro
adiacenze mediante demarcazione in due parti dei monti stessi, assegnandone una
a Lamosano con Irrighe, e l’altra a Chies con Codenzano;
Viste le facoltà ad essi arbitri impartite
emergenti dai Processi verbali 17 maggio 1864 n. 2581 e 18 maggio detto anno;
Prese ad opportuno calcolo il numero delle
famiglie componenti le dette frazioni;
Esaminata dietro sopraluogo la estensione e
produttività dei detti monti con adiacenze;
Ogni cosa presa in maturo riflesso, la
Commissione stessa composta dei membri sovraenunciati concordemente pronuncia
il seguente Giudizio Arbitramentale [:]
Stabilita la linea di divisione in due parti
segnata in rosso nel Tipo sub A allegato al presente e costituente parte
integrante; linea che cominciando dalla casera Tona marcata nel Tipo al n. 1 si
dirige verso settentrione al punto segnato n. 2 sotto la denominazione Grava
Toronda, quindi rivogliendosi verso mattina arriva al sito detto Grava longa
marcato col n. 3, e finalmente da questo punto si dirige nuovamente verso
settentrione fino alla sommità dell’Alpe, e precisamente al punto detto Brut
pas marcato al n. 4; la Commissione assegna per l’uso del pascolo e della legna
alle frazioni di Chies e Codenzano la parte del suolo che giace a sera e settentrione
della linea marcata in rosso nel Tipo, e che fu tracciata con termini di pietra
inalterabilmente sul suolo stesso, la qual parte contenente le denominazioni di
Federola, Nantander, Legnada e porzione del monte Salatis resta rappresentata
nella mappa censuaria dai seguenti numeri che vengono dettagliati nel Prospetto
sub B. che forma pure parte integrante del presente insieme agli annessi nove
Tipi visuali, la cui superficie complessiva ammonta a pertiche 6045:81, e colla
rendita censuaria di L. 528:51.
D’altronde la stessa Commissione assegna per
l’uso del pascolo e della legna come sopra alle frazioni di Lamosano ed Irrighe
la parte del suolo che giace a sera e mezzodì della stessa linea rossa portante
le denominazioni di monte Salatis e Vallazza con Cernega sotto la strada e
Schiaraman, e rappresentata dai numeri di mappa esposti nel sovracitato
Prospetto B. colla complessiva superficie di pertiche 11,519.89, e colla
rendita censuaria di L. 439:09, ossia la Parte II. Del Prospetto medesimo,
essendo assegnata la Parte I. alle frazioni di Chies e Codenzano.
Resta poi per l’uso promiscuo e per
l’abbeveraggio degli animali il Fondo in mappa di Pallughetto di Chies ai n.
280. b, 563. b e 2140. a, della superficie di pertiche 3:83, e colla rendita di
L. 0.99.
La presente Sentenza pronunciata pro aequo
et bono verrà regolarmente intimata alle cointeressate frazioni ed al Comune di
Chies a termini di legge.
Soddisfatto col presente Giudizio al mandato
avuto, la Commissione all’unico scopo di togliere ogni elemento di dissensioni
future, e senza punto infirmare in nessuna parte il Giudizio emesso,
proporrebbe subordinatamente una nuova suddivisione, la quale consisterebbe nel
dividere la Parte I. fra le due frazioni di Chies e Codenzano in ragione di
teste sulla base della legge 16 aprile 1839, e la Parte II. Fra le frazioni di
Lamosano ed Irrighe sulla base della legge stessa.
Trattandosi poi che la frazione di Irrighe
verrebbe a conseguire la sua tangente di fondo molto lontana dalle proprie
abitazioni, cioè nella estremità verso mattina del monte Salatis, e che
d’altronde anche la frazione di Codenzano verrebbe a conseguire la propria
quota netta estremità verso sera del monte Federola, e quindi nel punto più
distante dal proprio villaggio, la Commissione infrascritta interprete dei
desideri e bisogni di ambedue queste frazioni suggerisce la permuta delle quote
che venissero ad esse assegnate, cioè che la parte estrema del Salatis che
toccherebbe ad Irrighe passi in permuta alla frazione di Codenzano, e viceversa
passi ad Irrighe la parte di federola che spetterebbe a Codenzano.
La suddivisione e permuta suesposte dovranno
ottenere l’assenso dei Capi famiglia delle quattro frazioni mediante regolare
Comizio nel quale potranno essere nominati occorrendo nuovi membri componenti
la Commissione per effettuare e realizzare le proposte medesime.
La Commissione infine si riserva di proporre
separatamente la misura e ripartizione su tutta la facoltà in oggi divisa tanto
del canone da pagarsi dal Comune al Capitolo dei Canonici di Belluno, quanto di
quello che le frazioni dovranno corrispondere al proprietario Comune.
Fatto, letto, ed in conferma firmato
presenti due testimonj.
f. Fulin Nicolò Deputato ed arbitro – Fagherazzi
Valentino Deputato ed arbitro – Barattin Domenico Deputato ed arbitro – Pajer
Lorenzo arbitro – Pajer Luigi arbitro – Zanon Orazio arbitro – Tona Valentino
arbitro – Romor Lorenzo arbitro – Fagherazzi Daniele arbitro – Frezza Antonio
testimone alle firme – Talamini Bartolameo testimonio.
Belluno li 24 Febbrajo 1866.
Domenico Zoldan fu Giuseppe I.R. Commissario
Distrettuale di Belluno – Pasutti Giacomo testimonio – Lazzaris Antonio
testimonio
Si omette la trascrizione degli Allegati in
A. e B.
***
Doc. 21 – Chies d’Alpago.
1872: 29 Febbraio
Su carta da bollo di L. 1, con ulteriore bollo di cent. 50;
sul retro, di altra mano: «Atto delli Sig.i Giuseppe Gierenzani di Puos e
Compagni alli fraz.i d’Irrighe».
Regno d’Italia – Provincia e Distretto di
Belluno – Comune di Chies d’Alpago. – Addì 29 Febbrajo 1872. – Agli Onorevoli
Frazionisti d’Irrighe.
I tre sottoscritti Sig.ri Gerenzani
Giuseppe, Funes Angelo e Tona Dott. Luigi avendo comperato con documento legale
(debitamente registrato) dai Frazionisti di Lamosano le piante esistenti nel
Monte Salatis entro certi determinati confini per effettuare ed utilizzare il
taglio entro un quinquennio, necessitando loro sotto ogni rapporto di tosto
passare al taglio di detta legna e non volendo in alcun modo pregiudicare i
diritti dei terzi (cioè dei Frazionisti di Irrighe), né volendo pregiudicare i
propri, si obbligano colla presente di rifondere ai frazionisti stessi
d’Irrighe qualunque danno od interesse venisse loro leso in causa del più volte
succitato taglio, e questa rifusione sarà fatta a loro piacimento o scelta sia
in denaro che in legna; acciò appunto i sottoscritti addivengono in previsione
dell’imminente ripartizione dei beni indivisi fra le frazioni di Irrighe e
Lamosano.
Giuseppe Gerenzani – Ang. Funes Rova [?] -
Tona Luigi
Dall’Ufficio Municipale di Chies li 29
Febbrajo 1872.
Visto, si certificano autografe le firme dei
Sig.ri Giuseppe Gerenzani, Angelo Funes e Tona Luigi. In fede.
La Giunta [timbro]: D,co Barrettino –
G. Chiesura – Chiesura Giuseppe – Antonio Fagherazi
***
Doc. 22 – Irrighe. 1911:
7 Settembre
Colla presente privata scrittura il Sig.r
Fagherazzi Gio. Maria fu Antonio cede al Sig.r Fagherazzi Augusto fu Vincenzo
una porzione del fondo posto in Comune Ammin.vo di Chies, Censuario di Irrighe
al m. N. 1277 e precisamente della superficie di metri quadrati 5 (2.50 x 2) a
ridosso della facciata della casa al civ[ico] N. 20 del Fagherazzi Augusto. Il
prezzo convenuto pella presente cessione devesi ritenere nullo avendo il
Fagherazzi Giovanni Maria dichiarato di farne dono al Fagherazzi Augusto.
Fatto, letto e sottoscritto, presenti due
testi.
Gio. Maria Fagherazzi – Fagherazzi Augusto –
Antonio Tona teste – Angelo Fagherazzi teste
***
PARTE
II: FASCICOLO PROCESSUALE A STAMPA
Doc. 1 - Estimi 1563.
1580. 1603.
L.D. 1752. 11. Aprile Bellun.
Tratta dal Giornale degli Estimi de Beni
Vecchi d’Alpago sopra Tesa degli anni infrascritti.
Estimo 1563. c[arte] 138. Montagne. Consorti
del Monte di Salat posto sotto la Regola di Chies, Irrighe, e Lamosan da
mattina, si potria affittar L. 124; val L. 124.
Estimo 1580. Montagne. Consorti del Monte di
Salat sotto le tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan da mattina, si potria
affittar L. 124; val L. 124.
Estimo 1603. c. 233. Consorti del Monte di
Salat si può affittar L. 124; L. 124.
Gio. Sergnano V. Canc. della Magn. Comunità
***
Doc. 2 - Ducali Senato.
1603. 13. Novembre. – Alli Prov. Sopra li
Beni Comunali in Terra Ferma.
Le vostre Lettere de’ 7. del presente con la
ramemorazione de’ molti particolari, che ci avevate scritti anco più volte per
inanti, & l’affettuose instanze fateci dagli Ambasciatori della Magnif. e
Fedelissima Città di Treviso, ci hanno mossi ad aggiungervi la presente
dichiarazione, & ordine speciale &c.
Vi dicemo col Senato, che se troverete, che
qualche quantità de’ Beni Comunali per occasion di accomodar, giustar, o reguardar
Fabbriche, o strade, o cose simili, fosse stata occupata da Comuni, o da
Persone particolari, quando tal occupazione sia solamente fin a mezzo Campo in
circa, potrete con Terminazione Vostra dichiarire, che dove si troveranno dette
Fabbriche, restino preservato alli possessori di esse, e loro successori,
pagando però loro senza alcuna dilazione in ragion di D. 150. per Campo, &
a poveri Contadini, che si trovassero con loro Fabbriche, o Clausure Rurali
aver serrato qualche poca quantità di Terre Comunali, non eccedenti mezzo Campo
in circa possiate usando la Vostra Prudenza obbligarli a quell’annua
recognizione, o pagamento, che per esse Terre, e per la loro povera condizione
a Voi parerà conveniente &c.
Se di tali Terreni si trovassero con Fabbriche
per abitazione, o altro con coperto, & cinte di muro, quando in tutto non
eccedino 2. o 3. Campi al più, vi diamo libertà di poter dichiarire, che
pagando li possessori in ragion di D. 150. per Campo immediate in contanti li
possino ritenere come è sopra, ma quando gl’intachi, & usurpazioni de’
Comunali non siano serrati con muro, volemo, che al tutto siano ritornati, come
erano per inanti a beneficio de’ Comuni. Che li concambj de qualsivoglia
quantità de Beni Comunali fatte con altri Beni, che sono approbati d’alcun
Conseglio, restino fermi, & validi; ma negli altri sebben fatti per Ordini,
Terminazioni, & altri atti de’ Magistrati, e Rappresentanti Pubblici, &
senza l’autorità de’ Consigli, esequirete le Vostre comissioni per le Leggi in tal
materia disponesti. Quelli Beni, che fossero denonciati per Comunali non
volemo, che debba per alcuna longhezza di possesso intendersi pregiudicato alle
ragioni della Sig. N., le quali non devono esser sottoposte ad alcuna
prescrizione di tempo, ma sempre restar valide in qualsivoglia caso, e tempo
&c.
***
Doc. 3 - Ordini de NN.
HH. Rettori di Bergamo.
1613. 9. Febraro.
Che tutti quelli, che averanno per l’avvenir
carico di rinovar Estimi de’ Comuni, debba esser avertiti di lasciare a parte
quei Beni Comunali che per il passato fossero stati posti in Estimo a
pregiudicio delle ragioni publiche, altrimenti cadauno d’essi caderà in pena di
Lire cento per cadauna Pezza, che fosse estimata per capo de Mejoramanti, e per
altro se bene prima fosse stato ancora in Estimo, &c.
***
Doc. 4 - Ducale Senato.
1621. 24. Luglio. – Al Podestà, e Cap. di
Bellun.
Nelle usurpazioni de’ Beni Comunali, che in
eccesso andate scoprendo venirsi sempre più facendo maggiori nel Territorio di
quella Giurisdizione come ci portano le vostre Lettere del dì 16. del corrente
ben conoscendo il pregiudicio, e danno, che ne riceve il Publico, & il
privato insieme con certezza &c. Vi comettemo col Senato, che dobbiate per
Proclama publicar nel termine, che a voi parerà con quelle pene, che stimerete
bene, che tutti quelli, che hanno usurpati in qual si voglia modo, &
appropriati Beni Comunali dal tempo, che sono stati fuori quelli sopra essi
Beni, se pur sono stati in quel Territorio senon dal 1614. in qua, che fu fatto
l’ultimo Estimo debbano rilasciarli all’uso comune, & venirli a darli in
Nota, & incontrarlo con li Cattastici Vecchi se ve ne sono, se non
formandone un nuovo, dandosi di tutto particolar avviso &c.
***
Doc. 5 - Investitura de
Beni Comunali a favor Regola di Chies.
1623. 27. Giugno.
Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, e
Bortolo Gradenigo Provveditori sopra li Beni Comunali. – Avendo veduto il
Cattastico de’ Beni Communali &c. Abbiamo veduto il Comun della Regola di
Chies sotto la Pieve del Pago Sopratesa, e trovato possiedere esso Comun, &
Regola li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, che sono
terminati all’intorno con termini di Pietra viva, sicché restano in tutto
separati dalli Terreni de’ Particolari confinanti, quali consignamo a voi,
Uomeni, e Commun della Regola di Chies, perché gli abbiate da godere unitamente
in comun a pascolo, & uso di pascolo, facendo ubertoso il Paese, &
Allevante delli Animali, sicché tutti Voi abbiate a sentire la Magnificenza di
Sua Serenità &c.
Regola di Chies possede. Un pezzo di Commun
Zogie cento cinquanta trà Crode, Boschi, e Slivinate tutto in pezo in loco
detto Sormontar, Lavine, & Tomarene, il qual pezzo di Comun circonda tutta
Villa di Chies, e tutti li Campi di essa è stato terminato da Noi, di dentro
via attorno con quattro termini principali uno a mattina &c. quali tutti
Beni Comunali consignamo a voi Comun, & Uomini della Villa predetta di
Chies sotto Cividal di Bellun, salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni,
& con altre Ville con voi, & senza pregiudizio alcuno delle ragioni
publiche sopra altri Beni non perticati, non espediti, ovvero denunciati, o che
per qualsivoglia accidente restassero occulti, ovvero fossero contenziosi,
& salvi sempre li più veri, & reali confini di detti Comunali &c.
***
Doc. 6 - Ducali Senato.
1636. 15. Ottobre. In Pregadi. – Alli
Rettori di Vicenza.
Ci rappresentano gl’Uomini di Comun di San
Pietro Engù di cotesto Territorio aver incautamente dati in nota li Beni
Communali non sottoposti alla Contribuzione del Campatici, umilmente
supplicandoci di significarvi, come facemo, essere la Publica intenzione, che
siano compresi, e tenuti al pagamento dell’imposizione solo li Beni Comunali
del Comun, e non li Comunali conceduti dalla Pubblica Munificenza per
sollevamento, ubertà, e comodo delli stessi Comuni, e però così esequirete.
***
Doc. 7 - Decreto Senato.
1655. 29. Settembre.
Sia preso, e fermamente statuito, che tutte
le Vendite, Affettazioni, Cessioni, Permute, & ogni alienazione, e
Contratto di qualunque sorte, e sotto qualsivoglia colore, e pretesto de beni
Comunali, che sono Patrimonio Publico lasciati per grazia in godimento a
Comuni, siano, e s’intendano irriti, nulli, e di niun valore, nonostante
qualunque prescrizione di tempo, Decreto, o Terminazione, che facesse effetto
in contrario. Dovendo ciò ostante esser levati i Beni Comunali ai detentori di
quelli in conformità delle Leggi circa ciò disponesti. Restando in tal forma
chiaramente espressa la Publica intenzione, sarà pure levato ogni pretesto di
sottigliezze, e di pregiudizio &c.
***
Doc. 8 - Privileggio Beni
Comunali a favor della Regola di Lamosan.
1719. 19. Febraro.
Noi Marco Balbi, Nicolò Contarini, e
Girolamo Foscarini Proved. Sopra Beni Comunali. – Udita la riverente instanza
fattaci dall’Eccell. Do. Francesco Donati Interveniente, e per nome della
Regola di Lamosan sotto la Pieve del Pago Sopratesa Territorio di Bellun, che
gli sii concesso per questo Eccell. Magistrato il suo Privileggio, che però il
tutto da Noi ben considerato, & osservato il Cattastico consegnamo a Voi
Uomini del predetto Comun, e Regola li Beni infrascritti, perché gli abbiate a
godere unitamente in Comun a Pascolo, & uso di Pascolo, facendo ubertoso il
Paese, & allevando delli Animali, sicché tutti voi abbiate a sentir della Munificenza
di Sua Serenità il benefizio &c.
Prima Regola di Lamosan possede. Un pezzo di
Val in luoco detto Prescase de Zuogie quattro in circa, la più parte Crode trà
questi confini, a mattina P. Bernardin Romor, e mis. Antonio Bisconi, sera, e
settentrion Comun d’Alpago &c.
Comun in luoco detto Novelle, e Taituna de
Zuogie otto in circa tra questi confini a mattina Comuni di Trines, mezzodì
&c.
Quali tutti Beni Comunali consegnamo a Voi
Comun, & Uomini della Villa predetta di Lamosan sotto Cividal di Bellun,
salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni, & con altre Ville con Voi,
& senza pregiudicio alcuno delle ragioni Publiche sopra altri Beni non
perticati, non espediti, e non denonciati, ovvero per qual si voglia accidente
restassero sciolti, ovvero fossero contenziosi, & salvi sempre li più veri
confini, & più reali di detti Beni Comunali &c.
***
Doc. 9 - Privileggio de
Beni Comunali a favor della Regola d’Irrighe.
1719. 21. Febraro.
Attesa l’instanza fatta da mis. Antonio Fagheraz
come Interv. della Regola d’Irrighe sotto la Pieve d’Alpago sopra Tesa, quale
disse esser smarito il suo Privileggio concessoli da questo Eccell. Magistrato,
umilmente ricerca gli sia di nuovo admesso in tutte le sue parti, come in
quello.
Onde avendo Noi Marco Balbi, Nicolò
Contarini, e Girolamo Foscarini ora Provveditori sopra li Beni Comunali veduto
il Cattastico de’ Beni Comunali &c. Abbiamo veduto il sudetto Comun della
Regola d’Irrighe, e rittrovato possedere esso Comun, e Regola li sottoscritti
Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, &c. quali consegnamo a voi
Uomini del suddetto Comun, e Regola, perché gli abbiate a godere unitamente in
Comun a pascolo, & uso di Pascolo, facendo ubertoso il Paese, &
allevando degli Animali, sicché tutti voi abbiate a sentir con la Munificenza
di Sua Ser. &c.
Regola d’Irrighe possede. Un pezzo de Comun
loco detto alla Scala goduto insieme con Chies, e Lamosan di quantità de due
Zuoje in circa trà questi confini, a mattina s[ier] Giovanni Donà da Funes, mezzo
dì &c.
Un’altro pezzo de Comun il luoco detto Sal
de Sora de Zuoie quattro in circa tra questi confini a mattina Battista
Fagheraz, mezzodì sier Zuanne Donà &c.
Nel Comun sopradetto se ritrova un stroppo
di Carra uno, e mezzo de Fen de s[ier] Zuanne da Funes, & altri terminati
attorno con termini cinque da tutte le parti Comune.
Un pezzo di Comun parte Boschivo in luoco
detto Fagheraz di Zuoie numero settanta in circa tra questi confini a mattina
Meneguz da Toame da Chies, mezzodì via Publica, sera &c.
Quali tutti Beni Comunali consegnamo a Voi
Comun, & Uomini della Villa predetta d’Irrighe sotto Cividal di Bellun,
salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni, & con altre Ville con Voi,
e senza pregiudicio alcuno delle ragioni Publiche sopra altri Beni non
perticati, non espediti, o denonciati, ovvero che per qualsivoglia accidente
restassero occultati, overo fossero contenziosi, & salvi sempre i più veri,
e reali confini di detti Comunali &c.
***
Doc. 10 - Decreto Senato.
1724. 24. Giugno
Circa l’altra qualità di usurpi in
proposito, osia Jus de Posti di Pecore nella Terra Ferma il Magistrato trarrà
col lume delle informazioni de’ Pubblici Rappresentanti notizia precisa della
quantità delle usurpazioni, che corrono, e li nomi de’ Possessori, accompagnandoli
a Publica cognizione, rimovendosi in tutto da questo Consiglio il Decreto 1625.
17. Genaro in proposito all’esclusione, che vien data ad ogni prescrizione di
tempo sopra li Beni Publici, a risserva dei Privileggiati, e Feudali, non
dovendo a tale prescrizione esser mai soggetta la Signoria Nostra, cosicché il
Possesso Centenario di privati non a servirle di alcuna ragione, per continuar
nel godimento de’ Beni Publici usurpati, e difficoltar al Publico, per
ricuperare gli usurpi.
Lorenzo Valzer N. D.
***
Doc. 11 - Estesa
Avversaria a Beni Comunali.
1771. 18. Maggio.
Il sostenere, che una Montagna sia di ragion
particolare, e che senza alcun titolo Originario Publico possino con In
strumenti di mal preteso Acquisto da private persone formarsi alcuni
Particolari un titolo, per deludere le Leggi, e le massime più salutari, &
appropriarsi un diritto speciale di Pascolo, è questo un assunto troppo
avanzato, che non meriterà di venir applaudito dalla Giustizia.
E pure tale è l’assunto delle due sole Famiglie
Borgo, e Zanon, la prima Forastiera, e mancante perciò d’alcun diritto sopra
esso Monte, l’altra del Corpo delle dette Regole, e che può come tutti gli
altri componenti le Regole stesse, esclusi li titoli Particolari, condor al
Pascolo le proprie Pecore Terriere, quali dopo abbandonato col fatto nell’anno
passato il mal preteso titolo di condor Pecore forestiere al Pascolo del Monte
Salat in obbedienza degli Atti praticati per il Foro di Bellun dalle dette tre
Regole, s’ingegnano poi di sostenere li loro privati Acquisti con la tal qual
Scrittura di Risposta 9. Aprile prossimo passato, che non merita in vero, che
un amplo solenne protesto, come le resta validamente applicato per parte di
esse Regole.
Ripigliando però l’effetto della propria
Estesa 27. Febraro prossimo passato, in vista massime della detta Scrittura di
Risposta, e dell’altro In strumento 1746, prodotto per parte di Gottardo Zanon
simile già agli altri, e dipendente dallo stesso insostenibile principio, che
sia contrattabile, e vendibile tra Particolari il Monte stesso, implorando
riverenti esse Regole, che venghi terminato, e deciso, come nella presente
Estesa Regolativa.
Primo. Sarà in primo Capo terminato, e
deciso in confronto di Zuanne dal Borgo da Quers, e Consorti dal Borgo, che a pretesto
di certo tal qual privato Instrumento de dì 2. Maggio 1717. non possino
vantare, e pretendere diritto alcuno, e proprietà sul Monte Salat esistente
nelle Pertinenze di esse tre Regole, per quanto sarà col confronto delle Leggi,
e delle Publiche massime, e per cadaun riguardo considerato.
Secondo. Sarà in secondo Capo terminato, e
deciso in confronto di Gottardo de Zanon detto Pasdan, e Consorti de Zanon, che
non possino vantare, o pretendere alcun diritto sul detto Monte Salat a
pretesto della prodotta Fede d’Estimo 19. Decembre 1770., né dell’ultimamente
presentato Instrumento 1746. 22. Marzo, per quanto sarà col confronto delle
Leggi, delle Pubbliche massime, e per cadaun riguardo considerato.
Con espressa risserva, e precisa
dichiarazione, che qualunque dei detti Consorti Avversarj, che sia del corpo
delle tre Regole suddette potrà come gli altri Regolieri aver il godimento del
Monte Salat per gli Animali, e Pecore Terriere delle Regole stesse, com’è
ragionevole, e della Pubblica intenzion. Salvis &c.,
& in expensis &c.
***
Doc. 12 - Risposta con
Conversi a Beni Comunali dal Borgo, e de Zanon.
1771. 3. Giugno.
Col vano, 6 insussistente appoggio, che il
Monte di Salatis esistente nelle Pertinenze delle tre Regole di Chies, Irrighe,
e Lamosan sia stato lasciato dalla Pubblica Carità del Prencipe a godimento
delle stesse, si sono le medesime con sorpresa condotte, anche dopo le proprie
confessioni, a produrre la tal qual Estesa 27. Febraro decorso, con la quale,
imputando francamente per Usurpatori Domino Zuanne dal Borgo, e Consorti, si
fecero esse a sempre malamente pretendere non poter li primi sostener a
pretesto de’ loro Titoli verun diritto sopra esso Monte, e li secondi parimenti
alcun diritto di dominio, per condurre sopra esso Monte al pascolo Pecore
Forastiere, e di terze persone.
Come però l’Estesa sopradetta era appoggiata
al sudetto chimerizato supposto, così, formata essendosi Risposta dalli
suddetti Consorti dal Borgo, e Zanon, fu l’Estesa sopradetta vigorosamente
protestata, & implorata rispettivamente dalli architettati Capi nella
medesima inseriti l’assoluzione, onde non avesse ad aver luoco a fronte de’
loro onerosi Titoli lo spoglio dopo il corso de’ secoli, e cose tutte corse, e
come stanno malamente, ingiustamente, e con strana formalità intentato.
Convinti però li valenti Diffensori
Avvers. Nell’ingiustizia, e stravaganza
dell’assunto, con peggior studio hanno meditato colla susseguente Estesa
Regolativi di dare in massima per supposto, che le Montagne tutte siano di
ragion Pubblica, e Comunali, onde a pretesto di detta massima farsi perciò ad
escludere i Titoli particolari di detti LL. CC., & il diritto rispettivo
sopra il Monte sopradetto.
Lo studio di dette direzioni, a dir vero, si
palesa molto infelice, e cavilloso, che perciò protestata da essi LL. CC. anco
essa Regolativi, incontrar colendo rispettivamente i Capi con la medesima
proposti, riverenti implorano D. Zuanne dal Borgo da Quers, e Consorti
l’assoluzione dal primo Capo della stessa, per l’effetto del seguente Converso.
E sarà anzi per Converso terminato, e
deciso, che a fronte di qualunque siansi le mal divisate Avversarie
meditazioni, abbia la famiglia del Borgo ad esser preservata nel diritto, e
ragioni del Pascolo da essa, e di lei Autori in vigor de’ suoi onesti Titoli
per il corso de’ secoli nel Monte di Salat goduto, non potendosi cogli erronei
insussistenti introdotti pretesti render vani, & inoperosi gli antichi
Titoli da essi rappresentati, e sortir lo spoglio mal divisato, per quanto
appunto per le Pubbliche massime, per le Leggi, e per ogni confronto sarà
considerato.
Implorando pure Gottardo de Zanon detto
Pesdan, e Consorti l’assoluzione dal secondo Capo della detta Regolativa
parimenti per l’effetto del seguente Converso.
E sarà anzi per Converso terminato, e
deciso, che abbian parimenti Gottardo de Zanon detto Pesdan, e Consorti ad
esser preservati nel diritto di Pascolo sopra esso Monte Salat da essi, e di
loro Autori in vigor de’ loro onerosi Titoli per il corso de’ secoli goduto;
non potendosi cogli erronei insussistenti introdotti pretesti render nemen
riguardo ad essi Consorti inani, & inoperosi per titoli, che sostengono,
per quanto parimenti per le Pubbliche massime, per le Leggi, e per ogni
confronto sarà considerato.
Repetiti li più vigorosi protesti alla
dichiarazione repetita con la suddetta Regolativi. Salvis &c.
***
Doc. 13 - 1771. 3. Settembre.
Sentenza Beni Comunali di due, & uno a
favor delle tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan avvers. & contro dal
Borgo, e de Zanon, e Consorti.
***
Doc. 14 - 26. Detto.
Spazzo di Laudo del Coll. XX. Savj del Corpo
dell’Eccell. Senato a favor di dette tre Regole, e’ contro li sudetti dal
Borgo, e de Zanon, e Consorti.
***
Doc. 15 - Lettere Beni
Comunali a favor Avversario.
1771. primo Ottobre.
Bellun. Essendo stato deciso con Sentenza
del Magistrato nostro 3. Settembre prossimo passato a favor delle tre Regole di
Chies, Irrighe, & Lamosan d’Alpago di cotesta sua Giurisdizione, e contro
li Consorti de Zanon, e del Borgo, qual Sentenza fu laudata con Spazzo di Laudo
Partibus Auditis del Collegio Eccell. De XX Savj del Corpo dell’Eccell. Senato
26. pur Settembre prossimo passato, che il Monte Salatis posto nelle pertinenze
di dette tre Regole sia un Ben Comunale, e come tale di Publica ragione, salvo
il godimento alle Regole stesse; e perciò Ricerch. V. S. Ill. a far d’ordine
nostro depennare dall’Estimo di cotesta Città il Monte stesso, qual’anzi doverà
esser unito al Cattastico de’ Beni Comunali esistente nel Magistrato Nostro; e
per rilevare l’estensione della Montagna stessa farà comettere a D. Zuanne
Furlin Publico Perito, che debba portarsi sopra luoco, e coll’intervento di
tutti confinanti assieme cogli Uomini più Vecchiardi, e meglio informati delli
Comuni medesimi, debba ponere in esatto distinto Dissegno il Circondario della
Montagna medesima con li Venti, e Misure per lume del Magistrato Nostro, e per
gli effetti di Giustizia: trasmettendo il tutto al Magistrato Nostro &c.
Alvise Querini Prov. E Coll.
***
Doc. 16 - Altre Lettere
Beni Comunali ad instanza Aversaria.
1772. 10. Marzo.Bellun. Veduto il Dissegno
della Montagna Salatis giudicata di ragione Comunale, e goduta dalle tre Regole
di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago formato in ordine a Lettere del
Magistrato Nostro primo Ottobre prossimo passato dal Publico Perito Zuanne
Furlin, ed accompagnatoci colle Responsive di V. S. Illustr. 24. Dicembre
prossimo passato siamo venuti di rillevare essere il Dissegno stesso mancante
di esprimere la quantità dei Campi contenuti nel Circondario stesso, e confuso
nel dimostrare ove essa Montagna pone termine.
Nell’atto però di far nuovamente comettere a
detto Perito Furlin, ch’esprimer debba in detto Dissegno, che se gli rimette la
vera quantità de’ Campi in detta Montagna, e che coll’intervento dei confinanti
Uomini Vecchiardi, e pratici dei Luochi segnar debba nel Dissegno stesso con
linea Rossetta, o altro differente colore ove esso Monte contermina, per indi
in ordine alle Leggi, & specialmente alli Decreti dell’Eccell. Senato 1652.
22. Maggio, e 1684. 19. Aprile porvi li necessarj confini a tenor delle Leggi
stesse.
Incaricherà inoltre il Perito stesso a dover
dichiarire, se la parte opposta ad essa Montagna sia della stessa ragione
Comunale, & aspettante il di essa godimento a dette tre Regole, o pure se
sia d’altra ragione, o Publica, o privata, ed aspettante, e da chi goduta; onde
riconoscere senza equivoci con distinzione, e chiarezza le Publiche ragioni.
Tanto farà V. S. Illustr. D’ordine nostro esequire dal detto Perito &c.
Gio. Battista Albrizzi Primo Prov.
***
Doc. 17 - Terze Lettere
de Beni Comunali ad instanza Avers.
1772. 26. Maggio.
Bellun. Ad instanza delle tre Regole di
Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, la Sp. V. farà comettere a Zuanne Forlin
Publico Perito la pontual esecuzione delle Lettere nostre 10. Marzo prossimo
passato colle operazioni tutte nelle medesime comandate, che dal Costituto 30.
del mese stesso dalla Sp. V. trasmesso al Magistrato Nostro colle sue Lettere
Responsive pur 30. Marzo passato si dicono sospese, attese le Nevi allora
esistenti nel Monte Salatis giudicato di ragione Comunale, e per non
moltiplicar spese ad esse tre Regole con nuovi Sopraluochi, incaricherà il
Perito stesso, che esequite le operazioni colle sudette Lettere nostre comandategli,
debba contrasegnar li confini di esso Monte con termini di Pietra visibili nei
siti, che pareranno più atti, & espedienti alla cognizione di esso Perito a
norma delle Leggi, ed a salvezza delle ragioni Publiche, e private; Facendo
inolt<r>e far Comandamento a cadaun confinante Particolare, o Comune, che
oltrepassar non possino li posti confini, danneggiando in modo alcuno le
sudette tre Regole nella sudetta Montagna che fu giudicata di Publica ragione,
e di cui ne devono esse aver il godimento, ma tutti rimaner debbino dentro li
posti confini, salvo a chi si sentisse aggravato il poter riccorrere al
Magistrato nostro &c.
Data dal Magistrato Nostro sopra li Beni
Comunali li 26. Maggio 1772.
***
Doc. 18 - Estesa Avvers.
A Beni Comunali.
1772. primo Ottobre.
Dopo li Sovrani Giudicj seguiti in acerrimo
contradittorio a favor delle povere Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan
credevano di poter queste goder in pace senza ulteriori contese la Montagna
Salatis Frutto dei Sovrani deffinitivi Giudicj nati a loro consolazione, quando
si vede, che per parte dell’Università di Alpago si vorrebbe deludere in parte
li Giudicj sudetti, cercando l’Università medesima non solo senza titolo, ma in
onta alli stessi titoli da essa sostenuti di promiscuare in parte della
Montagna suddetta; lo che pone in giusta necessità le dette Regole di prodursi
all’Autorità, e Giustizia di questo Eccell. Magistrato, e riverenti implorare,
che in confronto di detta Università d’Alpago resti deciso quanto segue.
Che costando dallo stesso titolo
rappresentato da essa Università, che il Pezzo di Comun delle Fratte del Pianon
goduto dalla medesima Università abbia per Confine a mattina la Valleta, che
separa appunto il Monte Salatis di ragione di esse tre Regole, sarà perciò terminato,
e deciso, che non possi l’Università d’Alpago oltrepassare il Confine suddetto,
per togliere ad esse tre Regole parte del Monte Salatis a loro favore
giudicato, come Ben di ragione Comunale per tutto quello, e quanto sarà
considerato. Salvis &c.
***
Doc. 19 - Contradizione
Nostra a Beni Comunali.
1773. 17. Marzo.
Costituito &c. Dom. Salvador Marconi
Interveniente, e per nome dell’Università della Pieve di Alpago, e contraddice
al tal qual Dissegno 1771. 20. Decembre fatto dal Pubblico Perito Zuanne
Forlini ad instanza delle tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan, e presentato
in questo Eccellentissimo Magistrato il 27. Febbraro prossimo passato nella
parte, ove si vede posta la Valleta alla Lettera C., e ciò per tutte quelle
ragioni, e cause, che saranno dette, dedotte, & allegate, & sic &c.
***
Doc. 20 - Scrittura
Avers. Con Capitoli a Beni Comunali.
1773. 29. Maggio.
Dopo lo stancheggio di varj mesi
dell’Unuversità della Pieve di Alpago per cercar di sospendere il Giudizio di
questo Eccell. Magistrato sopra l’Estesa primo Ottobre 1772. in questo Eccell.
Magistrato prodotta dalle tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan nel momento
in cui erano per presentarsi alla spedizione della Causa di volontà deputata
pensorono i Diffensori di essa Università di contraddire all’innopponibile
Dissegno 1771. 20. Decembre praticato d’ordine del presente Eccell. Magistrato
dal Publico Perito Zuanne Forlini, col quale a preservazione anco delle
Publiche ragioni fu posto in Pianta nella sua estensione, e nei suoi veri
confini il Monte Salatis, il di cui godimento fu deffinitivamente giudicato a
favor delle Regole stesse.
Se confessano però innopponibile, ed
incensurabile il Dissegno stesso in ogni sua parte, conosceranno quanto
disperata sia la sopradetta Contradizione, che si applicò col Costituto 17.
Marzo p. p. al Dissegno medesimo nella parte, ove fu posta la Valetta
contrasegnata con Lettera C, e però con maggior costanza d’animo esse povere
bersagliate Regole implorano Giudicio a loro favore in tutto, e per tutto a
norma, e per l’effetto della sudetta loro Estesa primo Ottobre prossimo passato
per tutte quelle evidenti ragioni, e confronti di fatto, che saranno
opportunamente rassegnati.
E solo per smentire, e convincere la detta
coraggiosa, e disperata Contradizione restano proposti gl’infrascritti
Capitoli, con l’impegno de quali seguirà l’implorato Giudicio.
Primo. Che tutti li siti circoscritti sulla
linea, e dentro li termini posti dal Perito Forlin, e contrasegnati nel
Dissegno medesimo sono siti, e luoghi montuosi, vel prout &c.
Secondo. Che al termine di Pietra segnata
nu. 5. esiste in fatto una piccola Valle comunemente detta la Valletta nel sito
appunto, in cui fu contrassegnata nel Dissegno medesimo, vel prout &c.
Terzo. Che oltre la linea, e li termini
sopradetti esiste in godimento di essa Università d’Alpago trà li confini del
proprio titolo un pezzo di Comun detto le Fratte del Pianon sino alla Cima
della Valletta parte Bosco, parte Croda tutto in Riva sotto la Montagna alta di
Zogie 600. e più, vel prout per Testes &c.
***
Doc. 21 - Scrittura
N<ostra> a Beni Comunali.
1773. 27. Agosto.
Il Dissegno 1771. 20. Decembre fatto dal
Pubblico Perito Zuanne Forlini ad instanza delle tre Regole di Chies, Irrighe,
e Lamosan per poner in pianta con suoi Confini il Monte Salatis giudicato con
Sovrano Giudicio di Pubblica ragione non fu dall’Università della Pieve
d’Alpago contradetto per Capo di stancheggio, come si fanno lecito
coraggiosamente di avanzare li Difensori delle Regole stesse nella loro
Scrittura 29. Maggio p. p. in questo Eccell. Magistrato prodotta, ma bensì a
giusta presservazione de’ suoi Titoli, ed a repressione degl’indebiti
pregiudicj rissentiti da detta Pieve con le arbitrarie Confinazioni fatte a detto
Monte non mai per i tempi addietro confinato nella parte riguardante il Pezzo
di Comun delle Fratte del Pianon da essa Pieve goduto, come Ben Comunale
unitamente anco alle Regole sudette in forza dei Privileggi di questo
Eccellent. Magistrato. Non potranno però mai servire ad esse tre Regole i
pretesti introdotti nella loro Scrittura 29. Maggio suddetto, per sortire il
meditato effetto, e molto meno colli tali quali inconcludenti Capitoli con la
stessa proposti, e con le imputazioni di stancheggio ad essa Pieve, che se
fatto avessero riflesso i Difensori Avversarj alle cose tutte fin ora corse tra
la Pieve medesima, ed esse Regole, non si sarebbero certamente indotti contro
il fatto ad addossarle.
Per non lasciare il tutto però senza li
dovuti protesti, restano questi nella più risoluta forma applicati a detta
Scrittura, e Capitoli, riverentemente implorando la Università medesima, che
resti terminato, e deciso, con la confermazione della Contradizione 20. Marzo
prossimo passato, che a pretesto della Confinazione del Monte Salatis possano
le tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan appropriare a loro solo godimento
quella parte del Comun delle Fratte, che nel Dissegno medesimo fu contemplata
come Monte Salatis entro i termini ivi descritti, ma questa anzi debba restar a
beneficio, come lo fu in ogni tempo di tutta l’Università della Pieve di Alpago
in forza de’ suoi Privileggj, e debbano li Confini del Monte Salatis esser
posti, ove ha termine il Monte stesso, e ciò con la reggezione delli tali quali
inconcludenti Capitoli con la Scrittura suddetta proposti per tutto quello, e
quanto, che in ragione, ed in fatto sarà evidentemente dimostrato. Salvis, e
con protesto amplissimo al Costituto di esse tre Regole 16. Gennaro passato,
sopra le introduzioni del quale si risserva essa Pieve in ogni tempo, e luogo
ogni sua competente ragione, e diffesa. Salvis &c., sine parejuditio, &
in expensis &c.
***
Doc. 22 - Scrittura
Regolativi Avvers. Con Capitoli a Beni Comunali.
1773. 3. Settembre.
Non dovevano li Difensori dell’Università di
Alpago attendere il giorno della Deputazione di Causa di volontà per presentare
la tal qual molto osservabile artificiosa Scrittura 27. Agosto p. p., se
volevano da ad intendere, che questa fosse prodotta per necessità di diffesa, e
non a solo Capo del più odioso stancheggio diretto a far tramontare la Causa
per quel giorno di volontà deputata, e a mantenersi intanto nell’occupazione di
parte del Monte Salatis giudicato di ragion Comunale, e dovuto per il suo
godimento alle tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, sfuggindo di
presentarsi alla Giustizia di questo Ecc. Magistrato, quantunque provocati
dall’Estesa di esse povere Regole sin sotto li primo Ottobre 1772. in questo
Ecc. Magistrato prodotta.
L’irregolarità, e l’implicanza di detta
Scrittura Avvers. 27. Agosto passato meriterebbero altri riccorsi, che pur si
sorpassano, per non invogliere essa povera gente in molteplicità di questioni,
e di Articoli, contentandosi di solennemente protestarle, e per sciogliersi da
ogni mal tessuta insidia, regolando ogni precedente Contestazione, implorare,
che resti dall’Autorità, e Giustizia di questo Eccell. Magistrato terminato, e
deciso, come nei Capi infrascritti.
Primo. Sarà dunque in primo Capo terminato,
e deciso, che tutto il Monte Salatis, quanto sia alla sua vera estensione sia
di Pubblica ragione Comunale, e spettante per il loro godimento alle tre regole
di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago, per quanto sarà col confronto de’
Titoli, e Giudicj pienamente giustificato. Salvis &c.
Secondo. Sarà in secondo Capo terminato, e
deciso, che il Confine posto di Pubblica Commissione dal Perito Zuanne Forlini
ad esso Monte contrassegnato col n. 5., ch’è appunto dalla parte, che confina
con li Beni Comunali goduti dagli Avvers. detti il Comun delle Fratte del
Pianon, sia il vero Confin del Monte medesimo, per quanto col confronto delli
stessi Titoli Avversarj, e di qualunque altro confronto di fatto sarà
evidentemente dimostrato, e ciò con la depennazione, in quant’occorra della tal
qual coraggiosa contradizione per parte Avvers. annotata sotto li 17. Marzo
prossimo passato, e con l’impegno di provare gl’infrascritti Capitoli già
proposti con la Scrittura di esse Regole 29. Maggio prossimo passato, e che
vengono nella presente Regolativi ripettuti.
I. Che tutti li Siti circoscritti dalla
Linea, e dentro li Termini posti al Monte Salatis dal Pubblico Perito Zuanne
Forlini, e contrassegnati nel Dissegno da lui formato 20. Decembre 1771., sono
tutti Siti, e Luochi Montuosi, vel prout &c.
II. Che in vicinanza al termine di pietra
segnato da esso Perito col n. 5. esiste in fatto una picciola Valle detta
comunemente la Valletta nel sito appunto dove si vede contrassegnata da esso
Perito nel Dissegno medesimo.
III. Che fuori della Linea, e oltre li Termini
dal Perito posti al Monte suddetto esiste in godimento di essa Università di
Alpago tra li Confini del proprio Titolo un pezzo di Comun detto le Fratte del
Pianon sino alla cima della Valletta parte Bosco, parte Croda tutto in Riva
sotto la Montagna alta Zogie 600. e più, vel prout &c.
Terzo. Sarà in conseguenza terminato, e
deciso, che debbi essa Università d’Alpago rilasciare ad uso, e benefizio di
esse tre Regole quanto indebitamente possedono dentro il Monte Salatis, e
dentro li Confini al medesimo posti colla Confinazione fatta dal Perito
predominato Furlini, dovendo rimaner contenti del proprio Titolo, e dei Beni,
che in forza di quello possedono, per quanto ricerca ragione, e Giustizia, e
sarà pienamente considerato. Salvis &c.
***
Doc. 23 - Spedizione
absente Avvers. a Beni Comunali.
1773. 17. Settembre.
Gl’Illustr., & Eccell. Sign. Proved.
sopra li Beni Comunali infrascritti. – In absenza di D. Salvador Marconi
Interv., e per nome dell’Università della Pieve d’Alpago esistente in Citazione
&c. E così instando l’Ecc. Gio. Battista Provini Interv., e per nome delle
tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan d’Alpago. Hanno SS. EE.
In primo Capo terminato, e deciso in tutto,
e per tutto, come nel primo Capo della Scrittura Regolativi di dette tre Regole
in questo Ecc. Magistrato prodotta li 3. Settembre corrente; e nelle spese
&c.
Secondo. Hanno SS. EE. in secondo Capo
terminato, e deciso in tutto, e per tutto come nel secondo Capo di detta
Regolativi 3. Settembre corr., e con l’admissione delli tre Capitoli in quella proposti, e nelle spese &c.
Terzo. Hanno SS. EE. In terzo Capo
terminato, e deciso in tutto, e per tutto, come nel terzo Capo della suddetta
Regolativi 3. Settembre corr., e nelle spese &c.
Francesco Sanudo Prov. – Renier Zen Prov.
1774. 22. Agosto.
Rissolta col pagamento di spese quanto alli
Capi primo, e terzo.
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Doc. 24 - 1773. 17.
Settembre.
Costituto Avvers. a Beni Comunali di nomina
di Testimonj.
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Doc. 25 - Scrittura Nostra
con Converso a Beni Comunali.
1774. 22. Agosto.
Le tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan
credono con aperto abuso del giudicato, e con il fallace appoggio di mal
decantati Titoli di poter sostenere esser spettante ad esse sole il godimento
del Monte Salatis giudicato di Pubblica ragione, e con tali fallaci convinti
supposti si sono condotte a proporre in Giudicio a fronte della Pieve di Alpago
con la loro Scrittura Regolativa 3. Settembre p. p. un tale troppo avantaggioso
innadmissibile effetto.
Non è imputabile ad essa Pieve, se vagando
nella direzione sorpassò in passato di proporre alla Giudicatura del presente
Eccell. Magistrato l’unico Punto decisibile, e colta la stessa nell’inscienza
delle cose, hanno potuto esse tre Regole far admettere li Capi con detta sua
Scrittura proposti; ma presa finalmente da essa Pieve nel suo vero esame la
materia, & applicando unicamente la stessa alla preservazione di quel
diritto, che ad essa certamente compete, rissolta con il pagamento delle spese
la detta Spedizione absente quanto al primo, e terzo Capi della stessa, ella è
in necessità di convincer li pretesti tutti, con li quali esse tre Regole
tentano di accollare a sé sole il godimento di detto Monte Salatis esistente
nelle Pertinenze di essa povera Pieve, il quale né per il giudicato, e molto
meno per li mal decantati Titoli può sostenersi esser ad esse sole tre Regole
concesso, ma bensì, e per il giudicato, e per qualunque altro esame, e
confronto di fatto, essendo egli di Pubblica ragione libero esser deve il
godimento a detta povera Pieve, e ciò a senso delle Pubbliche Sovrane
prescrizioni nel proposito.
Che un tale principio egli sia stato
riconosciuto anco da esse tre Regole, basta il puro esame delle direzioni dopo
il mal abusato Giudicio da esse tenute, con le quali tentarono di far cambiar
natura al Ben medesimo, ed ottenere quella concessione ad esse sole, che mai
per l’avanti avevano avuta; E però attrovarsi in necessità essa Pieve di Alpago
a giusto presidio di que’ diritti, che tentasi con strana insidiosa forma di
distruggere di applicare all’uso, & esercizio di quelle azioni, e ragioni,
che alla stessa competono, per il che, abbandonata ogn’idea d’inutile mal
proposta questione, premesso il più efficace risoluto protesto alla tal qual
Scrittura Regolativi li 3. Settembre prossimo passato di dette tre Regole nel
presente Eccellentissimo Magistrato prodotta, riverente implora d’esser tanto
dal primo, quanto dal terzo Capi della Regolativa stessa assolta, e liberata,
come segue.
Quanto al primo Capo della detta Regolativa
3. Settembre 1773. seguirà l’assoluzione per l’effetto del seguente Converso.
E sarà per Converso terminato, e deciso, che
il Monte Salatis esistente nelle Pertinenze di essa povera Pieve, essendo
certamente un Ben di Pubblica ragione Comunale, abbia questo a rimaner a
pubblico comun godimento di detta Pieve, non potendo esse tre Regole, né a
pretesto del giudicato, e molto meno con l’appoggio d’ideali titoli sostenere a
sé sole un particolar godimento del Monte suddetto, e ciò per quanto sarà per
qualunque esame, e confronto opportunamente considerato.
Quanto al terzo Capo di detta Scrittura 3.
Settembre suddetto, che diviene il secondo contenzioso, seguirà l’assoluzione
dal medesimo in conseguenza del suddetto Converso per tutto quello, e quanto
sarà considerato, salvis &c., e senza immaginabile pregiudizio, & sic
&c.
***
Doc. 26 - Scrittura
Regolativa Avvers. con Capitolo a Beni Comunali.
1774. 25. Agosto.
Il Monte Salatis esistente nelle Pertinenze
delle tre Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan fu sin da secoli più remoti
goduto dalle sole tre Regole sopradette, e se alcuni titoli di private persone
pretendevano di pregiudicarne il Diritto, una Sentenza in contraditorio, ed un
deffinitivo Spazzo di Laudo ne corresse l’abuso, e vindicò li pregiudizi, che a
dette povere Regole da detti titoli particolari ne derivavano.
Troppo fatale, anzi che benefico, sarebbe
stato detto Sovrano Giudizio, se dasse questo somento all’Università di Alpago
d’impadronirsi anch’essa del Monte medesimo, e con orribile tentativo di
massima assai più grave proponere francamente contro la Pubblica Volontà, che
per esser il Monte Salatis di ragion Comunale abbia essa un diritto di
conseguirne la promiscuità, lo che, se venisse deciso, porrebbe un’intiero
sconvolgimento non solo nelle dette tre Regole, ma nelle altre ancora di tutto
quel Territorio, che, sebbene si riconosce, sotto la denominazione d’Alpago,
conservano però tutti li Comuni, e Regole, che lo compongono, li loro separati Privileggj
nelli respettivi Comunali delle loro Pertinenze.
Per riconoscere però l’insussistenza della
pretesa basta osservare le loro passate direzioni, e ben si comprende, che
unicamente per salvare dal vicino lievo di pena alcuni dei suoi, che con
violenti arbitrj si sono introdotti a danneggiar nel Monte Salatis esse tre
Regole, si è indotta essa Università a proponere in disperazione la tal qual
Scrittura con Converso 22. cadente, dopo aver confessato indebito il tentato
esperimento di far sua una parte del Monte stesso coll’introdotta question dei
Confini, che finalmente, e per il giudicato, e per il confessato si devono
riconoscere quelli posti dal Perito Forlin colle sue operazioni, e Dissegno per
li veri Confini del Monte suddetto.
Diffendendosi però esse povere Regole dopo
due anni circa di correggibile stancheggio, e dopo undici mesi, e più, che
nacque la Spedizione absente 17. Settembre 1773. a loro favore, solo in
presente rissolta in parte col pagamento di spese, dall’impensato
stravagantissimo effetto contestato con detto Converso Avvers. implora
riverente, regolando in vista del sorprendente attacco, in quant’occorra, ogni
passata Contestazione, Giudizio a loro favore come segue.
Primo. Sarà terminato, e deciso, che
all’Università di Alpago già abbondantemente proveduta dalla Pubblica
Munificenza di Beni Comunali, come appar dal suo separato particolar
Privilegio, non competi azione, e diritto alcuno di promiscuare sopra il Monte
Salatis esistente in Pertinenze di esse tre Regole, e sempre da esse sole
goduto, giudicato bensì di ragion Comunale, ma alle stesse dovuto per il suo
godimento per quanto sarà in ogni confronto considerato, salvis &c. –
Proponendo, sebben fuor di bisogno, la giustificazione del seguente Capitolo.
Che il Monte Salatis suddetto esiste nelle Pertinenze delle tre Regole suddette
di Chies, Irrighe, e Lamosan. – E per l’effetto del detto primo Capo saranno
esse Regole assolte, e liberate dal detto Capo di Converso disperatamente,
& ingiustamente proposto da essa Università d’Alpago colla detta sua
Scrittura 22. Agosto cadente, per quanto sarà addotto, e considerato.
Secondo. Sarà in conseguenza fermato, e
deciso, che non possino nel Monte suddetto, e dentro li posti Confini dal
Perito Forlin già giudicati, e riconosciuti per veri, introdursi l’Università
suddetta d’Alpago ad asportar Legnami, né pascolar con Animali, né far altro
danno di sorte alcuna in pregiudizio di esse povere Regole, per quanto sarà
considerato. Salvis &c.
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Doc. 27 - Scrittura
Nostra con Converso, e Capitoli a Beni Comunali.
1774. 31. Agosto.
Le novità pretese introdursi dalle tre
Regole di Chies, Irrighe, e Lamosan sopra il Monte Salatis di Publica libera
ragione, e Comunale tendenti ad una total esclusione delle altre povere Regole
secco loro componenti la Pieve di Alpago, furono mottivo, che la Pieve stessa
si attrovò in preciso dovere di comparire in Giudizio, per far fronte a tali
troppo indebite meditazioni. Non fu però per capo di stancheggio, come
arbitrariamente viene in presente introdotto, che la Pieve stessa abbia creduto
di cambiare direzione, ma bensì scoperti avendo negletti li loro fondamenti,
non che omesso l’uso di quelle ragioni, che presservar possono alle povere
Regole componenti la Pieve sudetta quel godimento negli andati tempi avuto
trovossi essa in necessità di presentarsi con sua Regolativa Scrittura 22.
Agosto cadente, e ne chiamò il Giudice all’esame delle innopponibili sue
azioni, e ragioni predette.
Si consola però essa povera Pieve, che ad
onta di tante esagerazioni li valorosi Difensori di esse tre Regole abbiano
finalmente in vista di detta Regolativi dovuto abbandonare li tanto da essi
decantati Titoli di dette Regole, e riformando le loro direzioni, abbiano
appoggiate le loro mal sostenute pretese a principj moltopiù ancora destituti,
e convinti, a fronte anzi de’ quali la Sapienza del Giudice riconoscerà, che il
Punto della proposta promiscuità di godimento sopra il Monte Salatis non è
egli, né distruttivo del giudicato, né degl’immaginarj Titoli di dette tre
Regole, ma bensì giusto, per qualunque confronto di ragione, e di fatto.
Rispondendo pertanto alla tal qual loro
Scrittura 25. Agosto cadente, non può, che premettere ogni più efficace ben
dovuto protesto, e se hanno meditato di cambiar appoggi, per sostenere la loro
mal concepita idea, ristretti essendosi con detta loro Regolativa all’esistenza
di detto Monte Salatis nelle Pertinenze di dette tre Regole, alla quantità de’
Beni Comunali a tutta però detta Pieve concessi, e al mal preteso godimento da
esse tre sole Regole del Monte sudetto, essendo essi per verità molto infelici,
destituti, e convinti, con sempre maggior costanza essa Pieve si presenta alla
Gravità, e Giustizia del presente Eccell. Magistrato, implorando umilmente di
essere dalli nuovi Capi con detta Regolativa malamente proposti assolta, e
liberata, come segue.
Quanto al primo Capo con essa Regolativa 25.
Agosto cadente nuovamente proposto, ne seguirà dal Capo stesso l’assoluzione,
per l’effetto del seguente Converso.
E sarà per Converso terminato, e deciso, che
il Monte Salatis esistente nelle Pertinenze di essa povera Pieve, essendo
certamente un Ben di Publica ragione Comunale, abbia questo a rimanere a
publico comun godimento di detta Pieve, non potendo esse tre Regole, né a
pretesto del giudicato, e molto meno coll’appoggio d’ideali Titoli sostenere a
sé sole un particolar godimento del Monte sudetto, e ciò per quanto sarà per
qualunque esame, e confronto opportunamente considerato.
E quanto al secondo Capo con la detta
Regolativa proposto ne seguirà in conseguenza l’assoluzione, per quanto sarà
opportunamente umigliato. – Proponendo quanto al fatto la comprovazione de’
seguenti Capitoli.
Primo. Che la verità fu, & è, che oltre
alle Regole Avversarie, che confinano col Monte Salatis, molte altre Regole della
Pieve medesima sono confinanti al Monte stesso, vel prout &c.
Secondo. Che la verità fu, & è, che ne’
tempi passati esso Monte Salatis non fu unicamente goduto dalle sole tre Regole
Adversarie, ma anche da altre Regole della Pieve d’Alpago, e da altri
Particolari, e ciò fino a questi ultimi tempi, vel prout & c.