Libero Maso di Coi

 

File in 4 parti:

Legge fondamentale

Dichiarazione morale sulla libertà

Dichiarazione morale sull’amicizia

Dichiarazione morale sui diritti del montanaro

 

 

Legge fondamentale

 

Nella seconda metà del 1300 i Pellegrini da Zoldo costituirono a Coi, allora zona disabitata, il loro Libero Maso, «libero» perché ne erano pieni ed esclusivi titolari.

 

Ancor oggi i Pellegrini riconoscono nell’identità nativa e storica di uomini liberi la loro massima ricchezza e il primo valore-guida della Legge fondamentale.

 

Nel contempo, la libertà è intesa in senso solidaristico, come spazio creativo di amicizia e nell’amicizia è individuato il secondo valore-guida della Legge fondamentale.

 

Per questo, ancora nella seconda metà del 1300 i Pellegrini avviarono una stretta collaborazione, con i Rizzardini, allora coloni del vicino  Maso di Pianaz. Dalla loro unione, non sempre pacifica, prese vita il villaggio di Coi.

 

I valori-guida della Legge fondamentale, la libertà e l’amicizia, sono indicati, nello stemma Pellegrini, dai due elementi araldici della conchiglia e della coppia di bastoni da viaggio incrociati, inizialmente ispirati dall’antica pratica del pellegrinaggio a Santiago, in Spagna. I due bastoni, che si sostengono a vicenda come fossero due mani che si stringono, significano la gioia e il dovere dell’amicizia. La conchiglia, posta sulla riva del mare infinito, l’ampiezza della libertà.

 

Per tutelare, promuovere e far conoscere i valori-guida della Legge fondamentale i Pellegrini, tramite il loro organo di rappresentanza, la fondazione «Segretariato Pellegrini da Zoldo», hanno costituito il Centro culturale «Amicizia e Libertà». Chi intende aderire al Centro deve condividere e sottoscrivere le due «Dichiarazioni» sulla libertà e sull’amicizia.

 

Per tutelare, promuovere e far conoscere l’identità della vita del Libero Maso, e più in generale della montagna, hanno costituito il Centro Studi agro-forestali «Nicolò Pellegrini».  Il «Segretariato Pellegrini da Zoldo» propone, in linea preliminare, la condivisione e sottoscrizione della «Dichiarazione sui diritti del montanaro».

 

 

Dichiarazione morale

sulla libertà

 

Ogni persona, famiglia, gruppo, formazione sociale e popolo è unico e, come tale, irripetibile.

 

Libertà è lo spazio e il segno della sua unicità, una dimensione intrinseca al suo essere e, come tale, irrinunciabile.

 

Libertà è lo spazio e il segno del bene, della ricchezza di sovranità e creatività originarie dell’essere di ognuno e, come tale, il proporsi e l’aprirsi gioioso di ogni esistenza all’identica ricchezza altrui, all’altrui libertà.

 

La libertà, non esistendo in astratto ma come unicità concreta di un esistente, ha in sé una radicale fragilità; anziché un bene, e un bene costitutivo di sé e degli altri, può essere percepita, da sé e dagli altri, come una minaccia e divenire fonte di paura.

 

Essa si può realizzare pienamente, pertanto, solo nella misura in cui si fa consapevolezza, a livello di singoli, di famiglie, gruppi, formazioni sociali e popoli, e suscita il senso della responsabilità, ad un tempo personale e comunitaria.

 

Garanzia stabile di libertà è, perciò, la cultura, ossia la consapevolezza che, tramite la scienza, si fa coscienza individuale e collettiva della propria e altrui identità.

 

 

Dichiarazione morale

 sull’amicizia

 

La consapevolezza della propria libertà, ossia unicità, identità e sovranità, è proporzionale all’esperienza della libertà di ogni altro, del suo svelarsi quale «tu» al proprio «io»; e, nel contempo, dell’ «io» a sé stesso.

 

Tramite la consapevolezza, l’individualità diventa un fatto sociale; tramite il confronto e l’approfondimento culturale, la ricchezza della unicità di ognuno si svela quale ricchezza per ogni «tu» e per tutti.

 

La cultura è il momento cosciente in cui la ricchezza di ognuno si fa ricchezza sociale e la socialità ricchezza.

 

Persone, famiglie, gruppi, formazioni sociali e popoli prendono consapevolezza di sé e degli altri, ossia della propria e della altrui identità, come un bene di cui gioire; superano la paura vicendevole e apprendono la stupenda arte dell’amicizia solo tramite la maturazione culturale.

 

L’amicizia è il confronto che si fa dialogo, l’unicità che invoca l’alterità; desiderare che l’altro esista, come tale, con la sua ricchezza, e che, come tale, sia capace di un identico sì d’amicizia al mio «io», di identica libertà.

 

Garanzia stabile di ogni amicizia è, perciò, l’allargarsi cosciente della propria libertà in quella di ogni altro, riconoscere e quasi sentire in esso l’eco e la valorizzazione della propria, il confronto che si fa dialogo e il dialogo che si fa scienza.

 

 

Dichiarazione morale

sui diritti del montanaro

  

1) Pari opportunità legali. Il montanaro, ovvero la persona residente in montagna, ha diritto di vivere la sua condizione personale, familiare e comunitaria con opportunità legali pari a quelle di quanti risiedono in altri ambiti territoriali.

 

2) Diritti e doveri. Il montanaro ha diritto di assumersi i doveri individuali, familiari e comunitari derivanti dalla sua identità.

 

3) Libertà di scelta. Il montanaro ha diritto di vivere il  rapporto con il territorio di residenza come attuazione di una libera scelta.

 

4) Rispettabilità personale. Il montanaro ha diritto di essere rispettato nella sua identità, derivi essa da una scelta o dalla nascita.

 

5) Capacità organizzativa. Il montanaro ha diritto di organizzarsi e costituirsi in comunità locali conformi alla sua identità.

 

6) Rispettabilità collettiva. Il montanaro ha diritto di essere rispettato nell’identità della sua comunità, sotto l’aspetto storico, giuridico, linguistico, religioso e culturale in genere.

 

7) Gestione del territorio. Il montanaro ha diritto di essere considerato il gestore primario e naturale del suo territorio.

 

8) Inserimento istituzionale. Il montanaro ha diritto di essere e di sentirsi parte integrante ed attiva delle più vaste comunità del territorio.

 

9) Rappresentanza istituzionale. Il montanaro ha diritto di essere equamente rappresentato nelle istituzioni locali e pubbliche di cui la sua comunità fa parte.

 

10) Rimozione degli ostacoli oggettivi. Il montanaro ha diritto di essere agevolato a superare gli ostacoli oggettivi al pieno sviluppo della sua personalità individuale, familiare e comunitaria.

 

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