Libero Maso de I Coi
Dichiarazione sui diritti affettivi dell’essere umano
Art. 1) Pari opportunità legali. Ogni essere umano ha diritto, per sua
stessa natura, di godere sufficienti e pari opportunità legali di amare e di essere amato.
Art. 2) Libertà di coscienza e parità oggettiva. Ogni essere umano ha
diritto di attuare ed esprimere la propria vita
affettiva in condizioni di libertà di coscienza e di vicendevole parità
oggettiva.
Art. 3) Rispetto della personalità. Ogni essere umano ha diritto di vivere
l’affettività secondo le modalità psicologiche e fisiologiche di relazione che
corrispondono alla sua personalità.
Art. 4) Possibilità di rapporti stabili. Ogni essere umano ha diritto di
dare ai propri rapporti affettivi carattere di stabilità.
Art. 5) Diritto all’orientamento affettivo. Ogni essere umano ha diritto di
riconoscersi in un determinato orientamento affettivo stabile.
Art. 6) Diritto al riconoscimento sociale. Ogni essere umano ha diritto al
riconoscimento sociale dei suoi legami affettivi stabili.
Art. 7) Diritto al rispetto sociale. Ogni essere umano ha diritto al
rispetto sociale, indipendentemente dalle sue scelte affettive.
Art. 8) Diritto di difesa. Ogni essere umano ha diritto di organizzarsi e
associarsi affinché siano socialmente rispettati e giuridicamente tutelati i
suoi diritti affettivi.
Art. 9) Dimensione sociale dell’affettività. Ogni essere umano
ha diritto di contribuire, con la propria felicità affettiva, al formarsi di
una società nel suo insieme egualmente felice.
Art. 10) Comunità di elezione. Ogni essere umano ha
diritto di scegliere la comunità di elezione
affettiva, sia essa quella della nascita o un’altra.
BIBLIOGRAFIA
PELLEGRINI Floriano (don)
(a c.), «Il Libro Aperto»,
15 giugno 1998, pp. 232-233, con alcuni ritocchi.