Libero Maso di Coi

Centro Studi agro-forestali «Nicolò Pellegrini»

 

Delibera di costituzione del Centro

 

L’anno duemilaquattro, il giorno venti novembre (20.11.2004), in Coi di Zoldo Alto, via Belina n. 8/c, si è riunito, a’ sensi dello Statuto, il Consiglio Direttivo del Segretariato Pellegrini da Zoldo, che ha proceduto come segue:

- Visto l’art. 2 c. 1 lettera b) dello statuto, che fissa nel «coordinare le relazioni tra i Pellegrini da Zoldo e i Soggetti, istituzionali o pubblici o privati, che hanno con essi rapporti storici o intendono avere con essi rapporti morali e culturali» una delle due finalità del  Segretariato;

 - Visto l’art. 3 c. 1 lettere e) ed f) dello statuto, che stabilisce come il Segretariato realizzi le proprie finalità «e) con il patrocinio e, quando possibile, il sostegno a realtà o iniziative sociali o culturali ritenute meritevoli, anche tramite attestati o riconoscimenti; f) con altre iniziative che, a giudizio del Consiglio Direttivo del Segretariato, si rivelassero utili al raggiungimento dei fini statutari»;

- Visto l’art. 11 c. 1 lettere b), c) ed e) dello statuto, che stabilisce essere compiti propri del Consiglio Direttivo «b) approvare uno o più regolamenti, attuativi dello statuto; c) individuare le iniziative di cui all’art. 3 lettera f); […] e) deliberare in merito a quanto disposto dall’art. 3 lettera e)»;

- Visto, in particolare, l’art. 8 c. 3 che, dopo l’enunciazione al c. II dei due Uffici individuati già al momento di costituzione del Segretariato (ovvero quello per gli Affari interni e quello per le Pubbliche relazioni), stabilisce: «Il numero degli Uffici può essere aumentato, su deliberazione del Consiglio Direttivo»;

- Volendo onorare la memoria del proprio Decano cav. Nicolò Pellegrini e continuare il suo impegno alla valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale locale;

- Volendo, altresì, che tale valorizzazione sia supportata da una struttura idonea e stabile;

il Consiglio Direttivo medesimo ha deliberato di costituire, e con il presente atto costituisce, accanto ai due esistenti, un nuovo Ufficio del Segretariato, ne approva il Regolamento (Allegato A) e ne dispone il patrimonio iniziale (Allegato B).

 

Allegato A:

Regolamento del Centro studi agro-forestali Nicolò Pellegrini

 

Articolo 1 – Costituzione e sede

1) Il Segretariato Pellegrini da Zoldo (di sèguito «Segretariato») costituisce, accanto all’Ufficio per gli Affari interni e a quello per le Pubbliche relazioni, un terzo Ufficio, denominato «Centro studi agro-forestali Nicolò Pellegrini», qui di sèguito detto, in breve, «Centro agro-forestale».

2) Il Centro agro-forestale è una struttura con sede operativa in Zoldo Alto (provincia di Belluno), via Belina n. 8/c, disciplinata dal presente Regolamento.

3) Alla pari degli altri Uffici del Segretariato, il Centro agro-forestale ha la facoltà di usarne lo stemma.

 

Articolo 2 – Finalità

1) Il Centro agro-forestale si propone:

a) di raccogliere, in una biblioteca e in un archivio specifici, il materiale di studio, edito e inedito, relativo ai settori agro-forestali, sia in generale, sia con particolare riferimento all’area locale;

b) di raccogliere, in una propria struttura museale, il materiale concreto, strumentale e annesso, inerente alla vita agro-forestale di Zoldo;

c) di intraprendere e sviluppare, in proprio, delle attività agro-forestali, tradizionali o innovative;

d) di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio agro-forestale delle locali Regole;

e) di attivarsi per il recupero, secondo le sue possibilità, delle strutture lattiero-casearie locali.

 

Articolo 3 – Patrimonio

1) Il Centro agro-forestale dispone, come suo patrimonio, della porzione del patrimonio del Segretariato concessagli da quest’ultimo in uso permanente.

2) Il patrimonio soggetto a vincolo d’uso a favore del Centro agro-forestale, di cui al primo comma, è inizialmente formato dai beni di cui all’allegato B della delibera di costituzione del Centro medesimo.

3) Il patrimonio del Centro può essere alimentato e aumentato tramite contribuzioni o donazioni destinate al Segretariato Pellegrini da Zoldo con vincolo d’uso a favore del Centro.

4) In caso di scioglimento del Centro agro-forestale, il patrimonio vincolato al suo uso farà parte, senza altra servitù, dei beni del Segretariato.

 

Articolo 4 – Finanze

1) Il Centro agro-forestale gode, nell’ambito del Segretariato, di propria autonomia amministrativa.

2) Tutti i movimenti di cassa, in entrata e in uscita, sono segnati su apposito registro.

3) L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 5 – Organi

1) Gli organi del Centro agro-forestale sono: a) Il Direttore; b) I collaboratori scientifici; c) I collaboratori tecnici.

 

Articolo 6 – Il Direttore

1) A’ sensi dell’art. 8 c. 4 dello statuto del Segretariato, il Direttore del Centro agro-forestale ne è il responsabile.

2) A’ sensi dell’art. 11 c. 1 lettera d) dello statuto del Segretariato, il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e, a’ sensi dell’art. 8 c. 6, «può essere scelto tra soggetti estranei al Casato» Pellegrini da Zoldo.

3) E’ lasciata a successiva delibera del Consiglio Direttivo fissare, a’ sensi dell’art. 8 c. 6, il trattamento lavorativo a favore del Direttore.

4) A’ sensi dell’art. 9 c. 3 lettera g) dello statuto del Segretariato, il Direttore deve rendere conto del suo operato al Segretario Generale, il quale deve, vigilare anche sul funzionamento del suo Ufficio.

5) A’ sensi dell’art. 9 c. 3 lettera h) dello statuto del Segretariato, il Direttore ha il compito di proporre al Segretario Generale, perché poi assieme le possano porre in atto, «quelle iniziative morali e culturali che, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo, facilitano il raggiungimento degli scopi statutari»;

6) Il Direttore ha il compito di tenere annualmente aggiornato l’inventario dei beni vincolati al Centro agro-forestale, e notificare entro al Cancelliere del Segretariato, entro la fine dell’anno finanziario, lo stato di cassa del Centro stesso, per la annotazione da parte di costui, con le soli voci dell’entrata e dell’uscita annuali, nel registro generale di cassa del Segretariato, affinché poi il Segretario Generale possa tenerne conto, a’ sensi dell’art. 9 c. 3 lettera e), nel predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annui.

 

Articolo 7 – I collaboratori scientifici e tecnici

1) Il Centro agro-forestale si avvale della collaborazione di ricercatori nelle materie attinenti ai suoi studi e alle sue finalità.

2) Si avvale, egualmente, dell’opera e del contributo di ogni altro soggetto, istituzionale, pubblico o privato, volta al raggiungimento di comuni fini.

3) Su loro domanda, i collaboratori saltuari possono diventare collaboratori effettivi, scientifici o tecnici, qualora la loro domanda in tal senso venga accolta dal Consiglio Direttivo del Segretariato

4) Sia i collaboratori saltuari che quelli effettivi prestano la loro opera in forma volontaria e gratuita, fatto salvo il contributo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno fissare, e nelle modalità di assegnazione da lui fissate.

5) Gli studiosi conservano sui loro contributi scientifici i diritti d’autore e la responsabilità delle affermazioni fatte. La responsabilità dei contributi materiali e tecnici è esercitata secondo le norme di legge.

 

Articolo 8 – Riunioni

1) Il Direttore può indire una riunione con i collaboratori effettivi del Centro agro-forestale ogni qual volta lo ritenga opportuno; deve fissarne almeno due annue.

2) I collaboratori effettivi che ripetutamente non partecipano alle riunioni, senza giustificato motivo, perdono, su deliberazione del Consiglio Direttivo del Segretariato, la loro qualifica di effettivi.

3) Di ogni riunione è tenuto un verbale con l’indicazione del luogo e della data di riunione e degli argomenti trattati.

 

Allegato B:

Beni del Segretariato Pellegrini da Zoldo soggetti a vincolo d’uso

a favore del Centro studi agro-forestali Nicolò Pellegrini

 

1) Fondo librario al 20 novembre 2004, come di seguito specificato. – 2) Raccolta di cesti: antichi di «vimini» n. 3, di altro forma n. 5.- 3) Scatole in legno n. 2. – 4) Pialle e altri attrezzi da falegname, non inventariati. – 5) Oggetti lattiero-caseari ora depositati presso ex scuole elementari di Coi, non inventariati.

 

Fondo librario di cui al punto 1 dell’Allegato B:

 

L’elenco è formato da n. 89 libri e nel sito è ripreso nella sezione generale «Biblioteca».