Approfondimenti

 

Articolo tratto da: «Babilonia», n. 135, luglio-agosto 1995, p. 27. L’autore è avvocato. Ripreso ne «Il Libro Aperto», pro manuscripto, a c. di Don Floriano Pellegrini, 15 giugno 1998, pp. 299-300.

 

Ezio Menzione

 

L’età del consenso

 

Mi sembra che vi sia una grande confusione sull’età del consenso. Vediamo di mettere un po’ d’ordine.

Intanto cosa si intende per «età del consenso»? E’ l’età al di sopra della quale è possibile avere rapporti sessuali consenzienti senza che una delle due parti commetta reato, senza che incappi cioè nelle maglie della legge. Sottolineiamo: consenzienti, perché se vi è il consenso [solo] di una delle due parti, allora i rapporti sono sempre vietati, a qualunque età.

Il nostro codice penale punisce con pene assai severe (fino a dieci anni di carcere) chiunque abbia rapporti sessuali (e non importa se completi o incompleti) con una persona di meno di 14 anni (vale a dire che non abbia ancora compiuto 14 anni, non sia cioè entrato nel quindicesimo). Qualunque rapporto a carattere sessuale con un/una infraquattordicenne costituisce un delitto, e a nulla vale sostenere che il/la minore era consenziente. Non serve a nulla nemmeno sostenere che ignoravano che avesse quell’età e pensavamo ne avesse di più. Il codice fissa una presunzione: si tratta sempre di violenza carnale e non valgono quelle giustificazioni che di solito valgono in casi simili.

Ad una pena altrettanto severa è esposto chi abbia rapporti con un/una giovane di meno di 16 anni, che sia suo familiare o a lui /lei affidato.

Diverso è però, in generale, il caso di chi abbia compiuto 14 anni ma non ne abbia ancora compiuti 16 (cioè non sia ancora entrato nel diciassettesimo). In questi casi, chi ha rapporti con un/una infradiciassettenne non commette violenza carnale (sempre che vi fosse un consenso di questi), bensì il reato – punito molto più blandamente: fino a tre anni – di corruzione di minore. Differenza sostanziale rispetto al caso precedente è che ci ha avuto rapporti con costui/costei, se viene denunciato e portato in giudizio, può difendersi sostenendo e provando che il/la giovane, per i suoi atteggiamenti e comportamenti, sapeva bene ciò a cui andava incontro e quindi era «moralmente corrotto» e dunque il reato non esiste.

La differenza è fondamentale perché, mentre, rispetto ai rapporti con infraquattordicenni, in pratica vi è un divieto assoluto, rispetto ai rapporti con infradiciassettenne il divieto è molto relativo, tant’è che i casi di condanna per ipotesi di questo genere sono assai sporadici […].

Una volta compiuti 16 anni, infatti, ed entrati nei 17, è consentito avere rapporti senza che il partner abbia problemi, sempre che – lo si ribadisce – vi sia consenso, e non violenza fisica o psicologica. In questo, dunque, l’età per avere rapporti sessuali è diversa dalla «maggiore età» intesa in senso legale generale: la maggiore età, infatti, come tutti sanno, la si raggiunge a 18 anni, mentre i rapporti sessuali si può averli liberamente una volta compiuti i 16.

E’ chiaro che il/la giovane di meno di 14 anni non è soggetta ad alcuna pena per avere avuto rapporti; altrettanto per il/la giovane di meno di 16 anni che abbia subìto un rapporto.

Ma che succede se chi impone il rapporto ha meno di 14, 16 o 18 anni? Bisogna distinguere.

La persona di meno di 14 anni nel nostro sistema non è giudicabile né tanto meno condannabile e quindi la questione non si pone. Al di sopra dei 14 anni, invece, si è giudicabili; per i reati compiuti fino a 18 anni, dai Tribunali per i minorenni; per i reati compiuti dopo i 18 anni, dai Tribunali normali. Dunque il sedicenne o diciassettenne che abbia avuto rapporti con un infraquattordicenne è punibile come un adulto (anche se certamente il suo caso sarà guardato con una certa indulgenza dal Tribunale dei minori). Mentre il quindicenne che abbia rapporti con un altro quindicenne, difficilmente verrà condannato; se ambedue hanno compiuto 14 anni, infatti, chi può stabilire chi ha corrotto chi?

Nei rapporti fra due diciassettenni non si pone alcuna questione, come per gli ultradiciottenni.