Approfondimenti
Articolo
tratto da: «Babilonia», n. 135, luglio-agosto 1995, p. 27. L’autore è avvocato.
Ripreso ne «Il Libro Aperto», pro manuscripto, a c. di Don Floriano
Pellegrini, 15 giugno 1998, pp. 299-300.
Ezio Menzione
Mi sembra che vi sia una grande confusione
sull’età del consenso. Vediamo di mettere un po’ d’ordine.
Intanto cosa si intende per «età del
consenso»? E’ l’età al di sopra della quale è possibile avere rapporti sessuali
consenzienti senza che una delle due parti commetta reato, senza che incappi
cioè nelle maglie della legge. Sottolineiamo: consenzienti, perché se vi
è il consenso [solo] di una delle due parti, allora i rapporti sono sempre
vietati, a qualunque età.
Il nostro codice penale punisce con pene assai
severe (fino a dieci anni di carcere) chiunque abbia rapporti sessuali (e non
importa se completi o incompleti) con una persona di meno di 14 anni (vale a
dire che non abbia ancora compiuto 14 anni, non sia cioè entrato nel
quindicesimo). Qualunque rapporto a carattere sessuale con un/una infraquattordicenne
costituisce un delitto, e a nulla vale sostenere che il/la minore era
consenziente. Non serve a nulla nemmeno sostenere che ignoravano che avesse
quell’età e pensavamo ne avesse di più. Il codice fissa una presunzione:
si tratta sempre di violenza carnale e non valgono quelle
giustificazioni che di solito valgono in casi simili.
Ad una pena altrettanto severa è esposto chi
abbia rapporti con un/una giovane di meno di 16 anni, che sia suo familiare o a
lui /lei affidato.
Diverso è però, in generale, il caso di chi
abbia compiuto 14 anni ma non ne abbia ancora compiuti 16 (cioè non sia ancora
entrato nel diciassettesimo). In questi casi, chi ha rapporti con un/una
infradiciassettenne non commette violenza carnale (sempre che vi fosse un
consenso di questi), bensì il reato – punito molto più blandamente: fino a tre
anni – di corruzione di minore. Differenza sostanziale rispetto al caso
precedente è che ci ha avuto rapporti con costui/costei, se viene denunciato e
portato in giudizio, può difendersi sostenendo e provando che il/la giovane,
per i suoi atteggiamenti e comportamenti, sapeva bene ciò a cui andava incontro
e quindi era «moralmente corrotto» e dunque il reato non esiste.
La differenza è fondamentale perché, mentre,
rispetto ai rapporti con infraquattordicenni, in pratica vi è un divieto
assoluto, rispetto ai rapporti con infradiciassettenne il divieto è molto
relativo, tant’è che i casi di condanna per ipotesi di questo genere sono assai
sporadici […].
Una volta compiuti 16 anni, infatti, ed
entrati nei 17, è consentito avere rapporti senza che il partner abbia
problemi, sempre che – lo si ribadisce – vi sia consenso, e non violenza fisica
o psicologica. In questo, dunque, l’età per avere rapporti sessuali è diversa
dalla «maggiore età» intesa in senso legale generale: la maggiore età, infatti,
come tutti sanno, la si raggiunge a 18 anni, mentre i rapporti sessuali si può
averli liberamente una volta compiuti i 16.
E’ chiaro che il/la giovane di meno di 14
anni non è soggetta ad alcuna pena per avere avuto rapporti; altrettanto per
il/la giovane di meno di 16 anni che abbia subìto un rapporto.
Ma che succede se chi impone il rapporto ha
meno di 14, 16 o 18 anni? Bisogna distinguere.
La persona di meno di 14 anni nel nostro
sistema non è giudicabile né tanto meno condannabile e quindi la questione non
si pone. Al di sopra dei 14 anni, invece, si è giudicabili; per i reati
compiuti fino a 18 anni, dai Tribunali per i minorenni; per i reati compiuti dopo
i 18 anni, dai Tribunali normali. Dunque il sedicenne o diciassettenne che
abbia avuto rapporti con un infraquattordicenne è punibile come un adulto
(anche se certamente il suo caso sarà guardato con una certa indulgenza dal
Tribunale dei minori). Mentre il quindicenne che abbia rapporti con un altro
quindicenne, difficilmente verrà condannato; se ambedue hanno compiuto 14 anni,
infatti, chi può stabilire chi ha corrotto chi?
Nei rapporti fra due diciassettenni non si
pone alcuna questione, come per gli ultradiciottenni.