Libero Maso di Coi

 

 

Archivio Storico

 

Statuto-Regolamento [1] della

«Latteria sociale cooperativa di Coi» [2]

 

Capitolo I: Costituzione, scopo, durata e sede

 

Art. 1) E’ costituita in Coi di Zoldo Alto, prov. di Belluno, la Società cooperativa per la lavorazione del latte intitolata «Latteria sociale cooperativa di Coi».Art.

Art. 2) Gli scopi della Società sono: A) Riunire in un solo opificio tutte le piccole manifatture private, per ottenere un unico tipo di prodotti del latte, che siano conservabili e commerciabili; B) Fabbricare il burro, formaggio e la ricotta col latte ricavato dalle vacche dei soci e ciò mediante il sistema svedese, dall’evidenza ritenuto il più perfetto; C) Qualunque altra iniziativa affine, che consenta il miglioramento ed utilizzazione dei prodotti e dei residui o miglioramento zootecnico.

Art. 3) La Società, non legalmente costituita ma società di fatto, avrà la durata indeterminabile, alla scadenza potrà tacitamente restare stabilita per altra epoca di eguale durata e successivamente.

Art. 4) La sua sede è in Coi, dove trovasi l’edificio espressamente costruito.

 

Capitolo II: Norme amministrative ed economiche

 

Art. 5) Le azioni per le quali si è costituita la Società e le successive, rappresentano il latte prodotto da una sola vacca; esse non sono cedibili che per successione, ed acquistabili solo presso la Società, e soltanto da famiglie residenti nella frazione e che siano posseditrici di vacche.

In ogni caso le cessioni tra soci non saranno ritenute valide, se non col preventivo consenso della Società e le domande per vendita saranno deliberate nell’assemblea generale.

Art. 6) Sono ammessi per deliberazione della Società a portare il latte delle loro vacche alla Latteria ed usufruire della lavorazione in comune coi soci, coloro che non posseggono azioni, però l’Assemblea generale stabilirà una tassa fissa mensile per ogni quintale di latte portato, la quale sarà trattenuta sul ricavato del burro. Questi non soci restano in ogni modo vincolati, oltre a tutte le altre trattenute per spese ordinarie, a tutti i doveri ed obblighi e prestazioni dei soci effettivi.

Art. 7) I prodotti del latte confezionati alla latteria sono di massima venduti cumulativamente, eccettuata la porzione occorrente ai bisogni delle famiglie dei portatori di latte; ad ogni modo, la deliberazione dei portatori di latte rappresentanti due terzi delle vacche, compresi i non soci, potrà essere impegnativa anche per gli altri.

Art. 8) La vendita del burro viene fatta dall’Amministrazione, sentito il parere di almeno due terzi dei soci o portatori di latte, per conto ed interesse di tutti, riservandosi solo le quantità riguardanti i prelevamenti di cui al precedente articolo, e ciò in riguardo del prezzo e condizioni offerte; quella del formaggio viene pure fatta dall’Amministrazione, previo parere di cui, come sopra, di due terzi dei portatori di latte; la ricotta viene ripartita quindicinalmente, in proporzione del latte portato, e ritirata in natura da ciascun portatore di latte.

Il siero, salvo le contrarie disposizioni, verrà ceduto a tutti i portatori di latte per l’allevamento dei suini, mediante pagamento, che sarà fissato dall’Assemblea, e non sarà cedibile a nessun altro, salvo che per casi di maggior forza.

Sia nel contratto del burro che del formaggio, viene fatto obbligo all’Amministrazione contraente di esigere adeguato deposito a cauzione dell’acquirente, che dovrà, a cura del Presidente, esser tosto depositato alla cassa Postale di Risparmio, per ritirarvelo all’epoca da stabilirsi nel contratto stesso.

Art. 9) Per supplire alle varie spese di lavorazione, mensilmente dal ricavato del burro ad ogni socio e non socio sarà trattenuta una quota fissa per quintale di latte portato e nella misura che sarà di anno in anno stabilito dall’Assemblea, salvo poi a fine esercizio fare ad ognuno la rifusione degli importi che risultassero in più delle spese effettivamente occorse.

Art. 10) Ogni socio e non socio portatore di latte al Caseificio è tenuto per turno, nelle proporzioni del latte portato, in relazione al comparto che verrà eseguito ogni anno dall’Amministrazione, di dare assistenza al Casaro nella lavorazione dei latticini; ogni socio o portatore di latte è obbligato fornire la legna occorrente per la lavorazione del latte, ed alla Latteria, convenientemente accatastata e consegnata in soffitta in proporzione del latte portato e nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea; detta legna sarà consegnata all’incaricato, che la iscriverà in apposito registro, controfirmato da lui e dal portatore.

Art. 11) Sia che dall’Amministrazione per gravi interessi o provvedimenti l’Assemblea generale sia stata convocata anche durante l’esercizio, pure nel mese di Settembre di ogni anno essa dovrà convocarsi plenariamente, essendo fatto speciale obbligo ai soci di non mancare o farsi rappresentare con delega scritta, e dovrà trattare sui seguenti oggetti, oltre ad altri che venissero eventualmente proposti:

a) resoconto morale dell’Amministrazione cessante sull’esercizio in corso e bilancio finale;

b) approvazione della liquidazione finale per rifusione spese, interessi ed utili, qualora di questi ultimi non si deliberi usarne altrimenti, per accantonarli in ammortamento o riserva;

c) stabilire la tassa da imporre per le vacche in più delle azioni, quella da pagarsi dai non soci per ogni quintale di latte; quella da trattenersi ai soci e non soci per spese ordinarie;

d) nomina e conferma del Segretario e del Casaro; fissazione degli stipendi relativi;

e) sorteggio del Presidente e dei quattro amministratori e un delegato per la legna;

f) qualsiasi altra proposta di soci o dell’Amministrazione nell’interesse del miglioramento e buon funzionamento della Società;

g) sul passaggio di Ditta, acquisto e vendita azioni, come all’articolo 5.

 

Capitolo III: Diritti e Doveri dei Soci

 

Art. 12) Il socio ha diritto alla compartecipazione degli utili che ne risultassero e del patrimonio sociale in ragione delle azioni possedute e dell’interesse sul capitale da esse rappresentato; di prelevare dalla Latteria durante l’esercizio generi, da iscriversi in conto corrente nell’apposito libretto, però proporzionalmente al latte portato; di sorvegliare le operazioni del caseificio; far convocare l’Assemblea generale ogni qual volta la sua domanda sia controfirmata da almeno un terzo dei portatori di latte soci; di fare all’Amministrazione quelle proposte che reputasse utili al buon andamento e sviluppo della Società; i non soci potranno intervenire alle sedute ed avranno diritto a voto consultivo.

Art. 13) I soci e non soci sono tenuti:

1) alla responsabilità per le contravvenzioni al presente regolamento o Statuto, incorso anche dalla loro servitù o dai membri della loro famiglia che per essi portano il latte alla Latteria.

2) di portare alla Latteria con tutta sollecitudine, mattina e sera, nelle ore stabilite dalla Direzione, il latte appena munto, senza indugiarsi per la propria abitazione od altrove; quel socio che incorrerà contro il presente sarà punito con l’ammenda di L. 2;

3) che tanto nei riguardi della mungitura come dei recipienti del latte, che detti recipienti non siano rugini, che siano bene coperchiati, sia osservata la più scrupolosa pulizia, notando che verrà messo in contravvenzione e sottoposto a relativa multa il latte che a/ fosse stato munto in più volte, b/ munto entro dieci giorni dal parto delle bovine, c/ munto da vacche ammalate, d/ misto a quello d’animali d’altra specie, e/ adulterato con siero, acqua ed altro, f/ quello messo in recipienti immondi, g/ quello portato troppo raffreddato, h/ finalmente quello contenente materie eterogenee di qualsiasi natura.

Art. 14) E’ obbligo di ogni socio che possiede vacche in più delle azioni, di denunciarle alla Direzione, ogni qualvolta intraprenda a portare alla Latteria il latte di dette vacche; di fare le somme nel rispettivo libretto alla fine del mese; di prestarsi quando richiesto a fare il suo turno di assistenza al Casaro; così di portare la legna occorrente ed assegnatagli; d’intervenire alle adunanze che saranno indette ed in fine di denunciare, qualora avesse fondati motivi, quel socio o non socio che falsificasse o adulterasse il latte, senza però essere tenuto a fornire le prove e senza tema o pericolo di essere messo in confronto del denunciato.

Art. 15) I Sig.ri Soci che risultassero dal sorteggio Presidente e Amministratori, e che per le sue contingenze si trovano impossibilitati o sarà ritenuti incapaci di adempirlo, dovrà farsi sostituire da altra persona, però col consenso dell’Assemblea, nella convocazione di cui all’art. 10, seduta stante alla nomina, oppure colle modalità di cui all’art. 11, restando però sempre responsabile verso la Società.

Art. 16) I portatori di latte sono obbligati ritirare dalla Latteria i prodotti loro assegnati e prestarsi a riceverli in consegna entro le 12 ore dall’avviso avuto delle eseguite ripartizioni, cessando, decorso questo tempo, la responsabilità degli Amministratori circa la precisione del riparto di merce loro assegnata, tenuto conto del calo naturale.

 

Capo IV: Personale dipendente e dell’Amministrazione

 

Art. 17) Del Casaro.

Il Casaro è nominato dall’adunanza generale ed, oltre i diritti acquisiti pel contratto d’opera, potrà essere autorizzato a godere di latte e di burro pel condimento dei suoi cibi, non però oltre la misura che gli verrà fissata dall’Amministrazione.

Egli però sarà tenuto:

1) fabbricare burro, formaggio e ricotta in modo lodevole e nei modi che gli sarà ordinato;

2) di sapere leggere, scrivere e far di conto;

3) pesare giustamente in presenza del socio o chi per esso e ricevere in consegna il latte portato alla Latteria, notandolo sul libretto e sul mastro;

4) osservare che il latte non sia immondo o falsificato e nell’ultimo caso lo metterà in disparte, per assoggettarlo all’esame dell’Amministrazione;

5) di aver cura e sorveglianza attivissima del formaggio, perché riesca ben compassato e salato ed alla determinata stagionatura perfetto;

6) non potrà allontanarsi dal Caseificio se prima non abbia adempiuto al suo servizio, ed in ogni caso dovrà ottenere il permesso del Presidente;

7) rispondere degli oggetti che a lui sono affidati, come pure del latte e sui prodotti ed altro, ed anche sul personale che eventualmente gli fosse addetto;

8) di non ricevere compenso in sorta dai soci pel fatto del servizio, sotto pena di mula non inferiore del doppio del dono ricevuto, andando a tale rigore sottoposto anche il donatore;

9) di prestare la sua opera con zelo e premura, nell’interesse della Società;

10) di non permettere agli estranei l’accesso in Caseificio durante la fabbricazione dei latticini, come pure gli è vietato di consegnare prodotto di sorta ai soci che non presentano regolare autorizzazione in scritto del Presidente o chi per esso, e non portano il latte;

11) di essere assiduo e pontuale nell’adempire i propri doveri, imparziale coi singoli soci, fedele e giusto verso la Società ed usare modi cortesi con tutti; e obbligato di distribuire il siero ai portatori di latte di cui all’art. 8.

 

Art. 18) Del Segretario.

Il Segretario è nominato dall’Assemblea generale, giusta l’art. 11; egli funziona anche da Ragioniere contabile e gli spetta:

a) come segretario deve assistere alle sedute dell’Amministrazione e dell’Assemblea generale, redigendo i relativi verbali; estenderà il memoriale della visita degli incaricati alle stalle, i verbali delle contravvenzioni ed eseguirà tutti gli incarichi inerenti alla sua mansione, curando la conservazione di tutti gli atti della Società a lui affidati;

b) come Ragioniere-Contabile tiene esattamente tutti i registri della Società; fa i conti mensili, registrando nel mastro le rispettive partite; assiste alla pesatura e ripartizione dei prodotti, secondo i resoconti; fatto ciò mensilmente, i libri-mastro e tutti i registri devono stare sempre nel Caseificio;

c) fare il conto finale ed il bilancio generale, ed assiste[re] il Presidente nella ripartizione del denaro ai soci, e con la presenza anche del cassiere.

 

Art. 19) Del Presidente.

Il Presidente è sorteggiato di anno in anno nel mese di Settembre dall’Assemblea generale ed è una carica non equivale[nte al]l’altra pel diritti o no di essere rimessa a sorteggio, per modo che solo chi funzionò da Presidente non va più in sorteggio da Presidente per quel turno; la carica di Presidente è onoraria ed obbligatoria e non dà luogo ad alcun compenso.

1) al solo Presidente spetta di rappresentare la Società presso qualunque Autorità e dove il bisogno lo richieda ed avrà diritto al rimborso delle spese;

2) al Presidente spetta provvedere a quanto sia necessario al buon andamento del Caseificio nel corso dell’azienda, provvedere alla stipulazione dei contratti per la vendita dei prodotti giusta l’art. 8;

3) Vigilare quotidianamente la caseina, sorvegliare le persone di servizio, interessarsi con zelo per la decenza e pulitezza del locale;

4) attendere alla ripartizione dei prodotti ed alla retta e ben regolata Amministrazione; badare che i registri siano tenuti con diligenza ed esattezza;

5) assistere all’esame del latte alla Latteria e, se venisse scoperta qualche falsificazione, invitare il falsificatore in Direzione per quelle spiegazioni che chiedesse avere, procedendo in seguito imparzialmente all’applicazione delle multe a norma del Regolamento;

6) almeno una volta all’anno, all’apertura dell’esercizio, fare una visita alle stalle di tutti i portatori di latte, per tutte le verifiche opportune, redigendone un memoriale;

7) convocare l’Assemblea generale quando l’interesse della Società lo esiga e presiedere le sedute;

8) cercare il componimento delle vertenze che possono sorgere fra i soci pel fatto di interessi sociali;

9) vigilare e studiare insomma con zelo e premura perché nel Caseificio ogni cosa proceda con ordine ed armonia e ne ridondi[no] dal Caseificio alla Società quegli utili pei quali fu istituita; proibire severamente l’accesso al caseificio stesso ai non interessati e alle persone estranee a qualsiasi servizio, e ciò senza nessun riguardo e rispetto di chicchessia, evitando le lamentele.

 

Art. 20) Doveri del Cassiere.

Il Cassiere dipende dal Presidente ed a lui spetta:

a) custodire il denaro della Società, pagare somme ai soci e ad altri in seguito a ordine staccato dal ragioniere per ordine del Presidente;

b) il Cassiere è personalmente responsabile di tutti i pagamenti che per avventura effettuasse senza le formalità prescritte dall’articolo precedente;

c) il Cassiere, qualora la Società lo reputasse opportuno, dovrà prestare una congrua cauzione; tale cauzione potrà però essere rappresentata da una mallevadoria di persona solvibile;

d) il Cassiere funzionerà anche da esattore:

 

Art. 21) Revisori dei Conti.

I revisori dei conti sono nominati per turno dall’Assemblea generale, anno per anno; la carica loro è onorifica e sono tenuti:

1) sorvegliare durante l’esercizio il funzionamento dell’amministrazione;

2) verificare il conto finale e tutti i mensili, gli incassi e pagamenti, e se le somme eccedenti i bisogni d’ordinaria amministrazione nonché i depositi contrattuali siano stati a tempo debito depositati e ritirati dalla Cassa P. di G. od impiegati in altro modo nell’interesse della Società ed insomma verificare se nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria vi siano stati errori od abusi e riferirne all’Assemblea generale.

 

Capo V: Controversie e Disposizioni Generali

 

Art. 22) Per l’accertamento delle contravvenzioni di cui l’articolo 13 n. 3, qualora non sia altrimenti palese e confessa la frode, sarà tenuta sufficientemente valida la prova ottenuta col procedimento seguente: Quando o per denunzia o per sospetto o per verifica periodica del latte si sia riscontrato adulterazioni od altro, il latte in contesto sarà in presenza del suo proprietario o chi per esso messo nelle provette di vetro o nel cremometro e chiuso a doppia serratura in apposito armadio per 24 ore, consegnando una chiave al proprietario del latte ed una alla Direzione, e nel contempo sia provato col pesalatte Quevenne e relativa tabella di riduzione, registrandone il risultato. Nel corso delle 24 ore apposita commissione si recherà nella stalla ed, in presenza del proprietario, farà mungere le vacche ed il latte sarà subito sottoposto alle stesse prove succitate e dai risultati di confronto resterà stabilita l’adulterazione o meno, da punirsi nei modi cui gli articoli seguenti.

Art. 23) Il socio o non socio che portasse alla Casina il latte nelle condizioni di cui all’art. 13 n. 3, lettere a, b, c, f, g, gli verrà senz’altro rifiutato e sarà condannato ad una multa estensibile da lire 5 a lire 25. Colui che venisse colto in contravvenzione per l’imputazione di cui l’articolo citato alle lettere d, h, e, sarà punto per la prima volta con lire 25 di multa e coll’espulsione dalla Società per un mese e pagamento dei danni, debitamente accertati dalla Direzione e discussi dall’Assemblea dei soci; per la seconda volta sarà punito con multa di lire 50, colla perdita dei prodotti del mese, pagamento dei danni come sopra ed allontanamento dalla Società per l’esercizio in corso.

Successivamente, qualora lo stesso individuo ricadesse nell’accennate contravvenzioni, saranno dall’Assemblea generale stabilite di volta in volta le disposizioni da prendersi, anche coll’espulsione per sempre dalla Società e senza pregiudizio dell’azione penale.

Incorrerà pure nella multa di lire 5 e pagamento dei danni arrecati quel socio che non facesse denuncia in tempo debito delle vacche in più delle azioni. Sarà parimenti passibile di multa di lire 2 chiunque non intervenga senza giustificato motivo alle adunanze sociali e all’Assemblea generale o [non] si faccia rappresentare con delega scritta. Coloro che facessero abuso del diritto di prelevamento di generi, specialmente di burro, a scopo palese di speculazione propria, saranno puniti con multa di lire 10 e tenuti responsabili dei prossimi danni per pretesto dei contratti in vigore.

 

Capo VI: Disposizioni Generali e Transitorie

 

Art. 24) Le quote per spese e qualunque altra ritenuta, multe e danni, vengono sempre pagate con trattenuta sul ricavato del burro od altri generi, di mese in mese o alla fine esercizio, a seconda dei casi e nella misura stabilita dall’Assemblea, come all’art. 11, senza diritto ad opposizione del socio.

Art. 25) Quando il Presidente cessa dalla sua carica, è obbligato alla consegna del materiale, mediante ricevuta e firma dell’inventario per parte del successore, risultante da processo verbale.

Art. 26) L’annullamento o modificazione del presente Statuto-Regolamento dovrà essere fatta su richiesta e approvazione di almeno due terzi dei soci e le eventuali aggiunte saranno messe in appendice al presente, in forma di deliberazione, sotto responsabilità dell’Amministrazione, alla quale spetta di farle osservare.

Per tutte le altre deliberazioni, in prima convocazione la deliberazione sarà valida se avrà due terzi dei soci presenti e maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione basterà un terzo dei soci presenti e maggioranza dei voti favorevoli.

Nell’interesse della Società ed in casi urgenti, i provvedimenti spettanti all’Assemblea generale potranno essere deliberati anche dall’Amministrazione, sentito qualche socio, però ne domanderà la ratifica alla prima convocazione dell’Assemblea.

Art. 27) Nelle adunanze sociali e Assemblea generale non sono permesse le frasi ingiuriose fra soci, tutti sono liberi del proprio pensiero e delle proprie idee, deve regnare il reciproco rispetto di tutti; quel socio che incorrerà al presente articolo sarà punito con l’ammenda di lire 5, come pure sarà punito di multa come sopra quel socio che in qualunque modo offendesse l’Amministrazione nel mandato delle sue funzioni. Come pure non sono ammessi alle adunanze i rappresentanti con delega autorizzata che siano sotto i 18 anni.

Art. 28) tutte le somme ricavate e da ricavarsi con il fondo di Cassa risultante nel bilancio, saranno convenientemente accantonate per i bisogni eventuali ed erogazioni da deliberarsi dai soci a favore dell’istituzione ed in aumento del capitale sociale.

Art. 29) Il presente statuto annulla i precedenti.

Fatto, letto, confermato e firmato nell’Assemblea generale dei soci azionisti, Marzo 1926.

Il Presidente, Il Segretario, I revisori dei conti, I soci.

 

Articolo unico

 

Gl’incassi della lavorazione del latte di capra, del siero venduto ai soci e non soci, la tassa per la lavorazione del latte delle vacche in più delle azioni, restano esclusivamente a fondo azionario e[d esso] sarà usato solo per restauro della Cascina, od altri lavori; le multe pure che verranno applicate per il mancante alle adunanze, e quelle che si riferisce sulla mancata denunzia delle vacche in più delle azioni.

 

1 Gamaliele Rizzardini, 2 Rizzardini Giovanni Ogion, 3 Rizzardini Maddalena, 4 Rizzardini Giovanni, 5 Rizzardini Lugano, 6 Rizzardini Giovanni fu Angelo Duanuz, 7 Rizzardini Angelo fu Bortolo, 8 Rizzardini Massimiliano, 9 Pellegrini Luigi, 10 Rizzardini Augusto Bepi, 11 Angelo Piva, 12 Rizzardini Sebastiano, 13 Piva Genesio, 14 --- , 15 Rizzardini Maria fu Francesco per me e figli, 16 Rizzardini Paolo p.p. [= per parte] del fratello Fiorenzo, Rizzardini Lucia Sorelle fu Paolino, 18 --- , 19 Rizzardini Paolo fu Riccardo, 20 Rizzardini Pierina fu Antonio, 21 Rizzardini Ettore e fratello Ivo fu Angelo, 22 Piva Gio. Batta per il Padre, 23 Rizzardini Mansueto e fratelli fu Giacomo, 24 --- , 25 --- , 26 Rizzardini Gio. Batta… , 27 Rizzardini Arcangelo, 28 Rizzardini Mansueto e fratelli, 29 Rizzardini Apollonio, 30 --- , 31 Rizzardini Almerindo fu Gio. Maria, 32 Rizzardini Gio. Batta per fratelli fu Antonio, 33 Rizzardini Francesco fu Francesco, 34 p.p. Rizzardini Angelo fu Bortolo, 35 Rizzardini Costante fu Antonio, 36 Rizzardini Costante fu Angelo

 

Elenco descrittivo del n. azioni possedute dai vari soci.

 

1 Rizzardini Gamaliele 1 (cancellato) / 2 Rizzardini Giovanni Ogion 4, azioni vive 3 / Rizzardini Maddalena Ogion 1 e ½ , azioni vive 1 ½ passate a Rizzardini Giovanni fu Gio. Maria / Rizzardini Giovanni fu Antonio 1, azioni vive 1 / Rizzardini Lugano, azioni vive 1 di Rizzardini Giovanni fu Lucano / Rizzardini fratelli fu Augusto Mariet 1, azioni vive 1 / Rizzardini Angelo fu Bortolo 4, azioni vive 4 di Bortolo fu Giovanni / Rizzardini eredi fu Natale 1, azioni vive 1 di Pietro fu Antonio Paleta / Pellegrini fratelli Vesco 3, azioni vive 3 / Rizzardini Augusto fu Giuseppe 2, azioni vive --- / Piva Angelo 5, azioni vive 2 di Catterina / Rizzardini Andrea fu Sebastiano 2, azioni vive 2 / Piva Genesio 1, azioni vive 1 di Augusto fu Genesio / Rizzardini Angelo fu Giovanni 1, azioni vive 1 di Giovanni Duanuz / Rizzardini fratelli fu Angelo Gabriel 3, azioni vive 1 di Rinaldo / Rizzardini Olivo 3, azioni vive 3 / Rizzardini Luigi di Lugano 1, azioni vive 1 / Pellegrini fratelli Beretin 2, azioni vive 2 / Rizzardini Paolo fu Riccardo 3, azioni vive 4 / Rizzardini Pierina fu Antonio Duanuz 1, azioni vive ½ di Guido fu Erminio / Rizzardini Ettore e Ivo fu Angelo --- , azioni vive 1 di Enrico fu Gio. Maria / Piva Gio. Batta fu Pietro --- / Rizzardini Mansueto 2, azioni vive 2 / Panciera Giacomo 3, azioni vive 3 / Piva fratelli fu Gaetano (foresti) / Rizzardini Gio. Batta fu Adamo 2, azioni vive 2 di Orsola fu Gio. Batta / Rizzardini Arcangelo 1, azioni vive --- / Rizzardini fratelli fu Gio. Maria 2, azioni vive 2 / Rizzardini Apollonio fu Antonio 1, azioni vive 2 di Carlo fu Apollonio / Rizzardini Lucia fu Andrea 2, azioni vive 2 di Eliano fu Domenico / Rizzardini eredi fu Gio. Maria Ogion 1 e ½, azioni vive 1 di Almerindo fu G[io. Maria] / Rizzardini fratelli fu Antonio Paleta 2, azioni vive 1 di Giovanni fu Antonio Paleta / Rizzardini Francesco fu Francesco 1, azioni vive --- / Rizzardini Bortolo fu Angelo 1, azioni vive 2 di Angelo fu Bortolo / Rizzardini Costante fu Antonio 1, azioni vive --- / Rizzardini Costante fu Angelo 1, azioni vive --- / Rizzardini Paolo fu Gio. Batta 4, azioni vive 3 di I… [?] fu Paolo / Rizzardini Giovanni fu Angelo 2, azioni vive --- / Rizzardini Giusto (foresto) / Rizzardini Lucia vedova Martini (foresta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Che si tratti di uno Statuto con valore pratico di regolamento è indicato esplicitamente all’art. 26.

[2] Pubblicato in: ISTITUTO CULTURALE DI ZOLDO (a c.), Archivio storico. Volume n. 1; Belluno, Tip. Bongioanni, 1991, pp. 5-16.