Libero Maso di Coi
Archivio
Storico
Statuto-Regolamento
[1]
della
«Latteria
sociale cooperativa di Coi» [2]
Capitolo
I: Costituzione, scopo, durata e sede
Art. 1) E’ costituita in Coi di Zoldo Alto, prov. di
Belluno, la Società cooperativa per la lavorazione del latte intitolata
«Latteria sociale cooperativa di Coi».Art.
Art. 2) Gli scopi della Società sono: A) Riunire in
un solo opificio tutte le piccole manifatture private, per ottenere un unico
tipo di prodotti del latte, che siano conservabili e commerciabili; B)
Fabbricare il burro, formaggio e la ricotta col latte ricavato dalle vacche dei
soci e ciò mediante il sistema svedese, dall’evidenza ritenuto il più perfetto;
C) Qualunque altra iniziativa affine, che consenta il miglioramento ed
utilizzazione dei prodotti e dei residui o miglioramento zootecnico.
Art. 3) La Società, non legalmente costituita ma
società di fatto, avrà la durata indeterminabile, alla scadenza potrà
tacitamente restare stabilita per altra epoca di eguale durata e
successivamente.
Art. 4) La sua sede è in Coi, dove trovasi l’edificio
espressamente costruito.
Capitolo
II: Norme amministrative ed economiche
Art. 5) Le azioni per le quali si è costituita la
Società e le successive, rappresentano il latte prodotto da una sola vacca;
esse non sono cedibili che per successione, ed acquistabili solo presso la
Società, e soltanto da famiglie residenti nella frazione e che siano
posseditrici di vacche.
In ogni caso le cessioni tra soci non saranno
ritenute valide, se non col preventivo consenso della Società e le domande per
vendita saranno deliberate nell’assemblea generale.
Art. 6) Sono ammessi per deliberazione della Società
a portare il latte delle loro vacche alla Latteria ed usufruire della
lavorazione in comune coi soci, coloro che non posseggono azioni, però
l’Assemblea generale stabilirà una tassa fissa mensile per ogni quintale di
latte portato, la quale sarà trattenuta sul ricavato del burro. Questi non soci
restano in ogni modo vincolati, oltre a tutte le altre trattenute per spese
ordinarie, a tutti i doveri ed obblighi e prestazioni dei soci effettivi.
Art. 7) I prodotti del latte confezionati alla
latteria sono di massima venduti cumulativamente, eccettuata la porzione
occorrente ai bisogni delle famiglie dei portatori di latte; ad ogni modo, la
deliberazione dei portatori di latte rappresentanti due terzi delle vacche,
compresi i non soci, potrà essere impegnativa anche per gli altri.
Art. 8) La vendita del burro viene fatta
dall’Amministrazione, sentito il parere di almeno due terzi dei soci o
portatori di latte, per conto ed interesse di tutti, riservandosi solo le
quantità riguardanti i prelevamenti di cui al precedente articolo, e ciò in
riguardo del prezzo e condizioni offerte; quella del formaggio viene pure fatta
dall’Amministrazione, previo parere di cui, come sopra, di due terzi dei portatori
di latte; la ricotta viene ripartita quindicinalmente, in proporzione del latte
portato, e ritirata in natura da ciascun portatore di latte.
Il siero, salvo le contrarie disposizioni, verrà
ceduto a tutti i portatori di latte per l’allevamento dei suini, mediante
pagamento, che sarà fissato dall’Assemblea, e non sarà cedibile a nessun altro,
salvo che per casi di maggior forza.
Sia nel contratto del burro che del formaggio, viene
fatto obbligo all’Amministrazione contraente di esigere adeguato deposito a
cauzione dell’acquirente, che dovrà, a cura del Presidente, esser tosto
depositato alla cassa Postale di Risparmio, per ritirarvelo all’epoca da
stabilirsi nel contratto stesso.
Art. 9) Per supplire alle varie spese di lavorazione,
mensilmente dal ricavato del burro ad ogni socio e non socio sarà trattenuta
una quota fissa per quintale di latte portato e nella misura che sarà di anno
in anno stabilito dall’Assemblea, salvo poi a fine esercizio fare ad ognuno la
rifusione degli importi che risultassero in più delle spese effettivamente
occorse.
Art. 10) Ogni socio e non socio portatore di latte al
Caseificio è tenuto per turno, nelle proporzioni del latte portato, in
relazione al comparto che verrà eseguito ogni anno dall’Amministrazione, di
dare assistenza al Casaro nella lavorazione dei latticini; ogni socio o
portatore di latte è obbligato fornire la legna occorrente per la lavorazione
del latte, ed alla Latteria, convenientemente accatastata e consegnata in
soffitta in proporzione del latte portato e nella misura che verrà stabilita
dall’Assemblea; detta legna sarà consegnata all’incaricato, che la iscriverà in
apposito registro, controfirmato da lui e dal portatore.
Art. 11) Sia che dall’Amministrazione per gravi
interessi o provvedimenti l’Assemblea generale sia stata convocata anche
durante l’esercizio, pure nel mese di Settembre di ogni anno essa dovrà
convocarsi plenariamente, essendo fatto speciale obbligo ai soci di non mancare
o farsi rappresentare con delega scritta, e dovrà trattare sui seguenti
oggetti, oltre ad altri che venissero eventualmente proposti:
a) resoconto morale dell’Amministrazione cessante
sull’esercizio in corso e bilancio finale;
b) approvazione della liquidazione finale per
rifusione spese, interessi ed utili, qualora di questi ultimi non si deliberi
usarne altrimenti, per accantonarli in ammortamento o riserva;
c) stabilire la tassa da imporre per le vacche in più
delle azioni, quella da pagarsi dai non soci per ogni quintale di latte; quella
da trattenersi ai soci e non soci per spese ordinarie;
d) nomina e conferma del Segretario e del Casaro;
fissazione degli stipendi relativi;
e) sorteggio del Presidente e dei quattro
amministratori e un delegato per la legna;
f) qualsiasi altra proposta di soci o
dell’Amministrazione nell’interesse del miglioramento e buon funzionamento
della Società;
g) sul passaggio di Ditta, acquisto e vendita azioni,
come all’articolo 5.
Capitolo
III: Diritti e Doveri dei Soci
Art. 12) Il socio ha diritto alla compartecipazione degli
utili che ne risultassero e del patrimonio sociale in ragione delle azioni
possedute e dell’interesse sul capitale da esse rappresentato; di prelevare
dalla Latteria durante l’esercizio generi, da iscriversi in conto corrente
nell’apposito libretto, però proporzionalmente al latte portato; di sorvegliare
le operazioni del caseificio; far convocare l’Assemblea generale ogni qual
volta la sua domanda sia controfirmata da almeno un terzo dei portatori di
latte soci; di fare all’Amministrazione quelle proposte che reputasse utili al
buon andamento e sviluppo della Società; i non soci potranno intervenire alle
sedute ed avranno diritto a voto consultivo.
Art. 13) I soci e non soci sono tenuti:
1) alla responsabilità per le contravvenzioni al
presente regolamento o Statuto, incorso anche dalla loro servitù o dai membri
della loro famiglia che per essi portano il latte alla Latteria.
2) di portare alla Latteria con tutta sollecitudine,
mattina e sera, nelle ore stabilite dalla Direzione, il latte appena munto,
senza indugiarsi per la propria abitazione od altrove; quel socio che incorrerà
contro il presente sarà punito con l’ammenda di L. 2;
3) che tanto nei riguardi della mungitura come dei
recipienti del latte, che detti recipienti non siano rugini, che siano bene
coperchiati, sia osservata la più scrupolosa pulizia, notando che verrà messo
in contravvenzione e sottoposto a relativa multa il latte che a/ fosse stato
munto in più volte, b/ munto entro dieci giorni dal parto delle bovine, c/
munto da vacche ammalate, d/ misto a quello d’animali d’altra specie, e/
adulterato con siero, acqua ed altro, f/ quello messo in recipienti immondi, g/
quello portato troppo raffreddato, h/ finalmente quello contenente materie
eterogenee di qualsiasi natura.
Art. 14) E’ obbligo di ogni socio che possiede vacche
in più delle azioni, di denunciarle alla Direzione, ogni qualvolta intraprenda
a portare alla Latteria il latte di dette vacche; di fare le somme nel
rispettivo libretto alla fine del mese; di prestarsi quando richiesto a fare il
suo turno di assistenza al Casaro; così di portare la legna occorrente ed
assegnatagli; d’intervenire alle adunanze che saranno indette ed in fine di
denunciare, qualora avesse fondati motivi, quel socio o non socio che
falsificasse o adulterasse il latte, senza però essere tenuto a fornire le
prove e senza tema o pericolo di essere messo in confronto del denunciato.
Art. 15) I Sig.ri Soci che risultassero dal sorteggio
Presidente e Amministratori, e che per le sue contingenze si trovano impossibilitati
o sarà ritenuti incapaci di adempirlo, dovrà farsi sostituire da altra persona,
però col consenso dell’Assemblea, nella convocazione di cui all’art. 10, seduta
stante alla nomina, oppure colle modalità di cui all’art. 11, restando però
sempre responsabile verso la Società.
Art. 16) I portatori di latte sono obbligati ritirare
dalla Latteria i prodotti loro assegnati e prestarsi a riceverli in consegna
entro le 12 ore dall’avviso avuto delle eseguite ripartizioni, cessando,
decorso questo tempo, la responsabilità degli Amministratori circa la precisione
del riparto di merce loro assegnata, tenuto conto del calo naturale.
Capo IV:
Personale dipendente e dell’Amministrazione
Art. 17) Del Casaro.
Il Casaro è nominato dall’adunanza generale ed, oltre
i diritti acquisiti pel contratto d’opera, potrà essere autorizzato a godere di
latte e di burro pel condimento dei suoi cibi, non però oltre la misura che gli
verrà fissata dall’Amministrazione.
Egli però sarà tenuto:
1) fabbricare burro, formaggio e ricotta in modo
lodevole e nei modi che gli sarà ordinato;
2) di sapere leggere, scrivere e far di conto;
3) pesare giustamente in presenza del socio o chi per
esso e ricevere in consegna il latte portato alla Latteria, notandolo sul
libretto e sul mastro;
4) osservare che il latte non sia immondo o
falsificato e nell’ultimo caso lo metterà in disparte, per assoggettarlo
all’esame dell’Amministrazione;
5) di aver cura e sorveglianza attivissima del
formaggio, perché riesca ben compassato e salato ed alla determinata
stagionatura perfetto;
6) non potrà allontanarsi dal Caseificio se prima non
abbia adempiuto al suo servizio, ed in ogni caso dovrà ottenere il permesso del
Presidente;
7) rispondere degli oggetti che a lui sono affidati,
come pure del latte e sui prodotti ed altro, ed anche sul personale che
eventualmente gli fosse addetto;
8) di non ricevere compenso in sorta dai soci pel
fatto del servizio, sotto pena di mula non inferiore del doppio del dono
ricevuto, andando a tale rigore sottoposto anche il donatore;
9) di prestare la sua opera con zelo e premura,
nell’interesse della Società;
10) di non permettere agli estranei l’accesso in
Caseificio durante la fabbricazione dei latticini, come pure gli è vietato di
consegnare prodotto di sorta ai soci che non presentano regolare autorizzazione
in scritto del Presidente o chi per esso, e non portano il latte;
11) di essere assiduo e pontuale nell’adempire i
propri doveri, imparziale coi singoli soci, fedele e giusto verso la Società ed
usare modi cortesi con tutti; e obbligato di distribuire il siero ai portatori
di latte di cui all’art. 8.
Art. 18) Del Segretario.
Il Segretario è nominato dall’Assemblea generale,
giusta l’art. 11; egli funziona anche da Ragioniere contabile e gli spetta:
a) come segretario deve assistere alle sedute
dell’Amministrazione e dell’Assemblea generale, redigendo i relativi verbali;
estenderà il memoriale della visita degli incaricati alle stalle, i verbali
delle contravvenzioni ed eseguirà tutti gli incarichi inerenti alla sua
mansione, curando la conservazione di tutti gli atti della Società a lui
affidati;
b) come Ragioniere-Contabile tiene esattamente tutti
i registri della Società; fa i conti mensili, registrando nel mastro le
rispettive partite; assiste alla pesatura e ripartizione dei prodotti, secondo
i resoconti; fatto ciò mensilmente, i libri-mastro e tutti i registri devono
stare sempre nel Caseificio;
c) fare il conto finale ed il bilancio generale, ed
assiste[re] il Presidente nella ripartizione del denaro ai soci, e con la
presenza anche del cassiere.
Art. 19) Del Presidente.
Il Presidente è sorteggiato di anno in anno nel mese
di Settembre dall’Assemblea generale ed è una carica non equivale[nte
al]l’altra pel diritti o no di essere rimessa a sorteggio, per modo che solo
chi funzionò da Presidente non va più in sorteggio da Presidente per quel
turno; la carica di Presidente è onoraria ed obbligatoria e non dà luogo ad alcun
compenso.
1) al solo Presidente spetta di rappresentare la
Società presso qualunque Autorità e dove il bisogno lo richieda ed avrà diritto
al rimborso delle spese;
2) al Presidente spetta provvedere a quanto sia
necessario al buon andamento del Caseificio nel corso dell’azienda, provvedere
alla stipulazione dei contratti per la vendita dei prodotti giusta l’art. 8;
3) Vigilare quotidianamente la caseina, sorvegliare
le persone di servizio, interessarsi con zelo per la decenza e pulitezza del
locale;
4) attendere alla ripartizione dei prodotti ed alla
retta e ben regolata Amministrazione; badare che i registri siano tenuti con
diligenza ed esattezza;
5) assistere all’esame del latte alla Latteria e, se
venisse scoperta qualche falsificazione, invitare il falsificatore in Direzione
per quelle spiegazioni che chiedesse avere, procedendo in seguito
imparzialmente all’applicazione delle multe a norma del Regolamento;
6) almeno una volta all’anno, all’apertura
dell’esercizio, fare una visita alle stalle di tutti i portatori di latte, per
tutte le verifiche opportune, redigendone un memoriale;
7) convocare l’Assemblea generale quando l’interesse
della Società lo esiga e presiedere le sedute;
8) cercare il componimento delle vertenze che possono
sorgere fra i soci pel fatto di interessi sociali;
9) vigilare e studiare insomma con zelo e premura
perché nel Caseificio ogni cosa proceda con ordine ed armonia e ne ridondi[no]
dal Caseificio alla Società quegli utili pei quali fu istituita; proibire
severamente l’accesso al caseificio stesso ai non interessati e alle persone
estranee a qualsiasi servizio, e ciò senza nessun riguardo e rispetto di
chicchessia, evitando le lamentele.
Art. 20) Doveri del Cassiere.
Il Cassiere dipende dal Presidente ed a lui spetta:
a) custodire il denaro della Società, pagare somme ai
soci e ad altri in seguito a ordine staccato dal ragioniere per ordine del
Presidente;
b) il Cassiere è personalmente responsabile di tutti
i pagamenti che per avventura effettuasse senza le formalità prescritte
dall’articolo precedente;
c) il Cassiere, qualora la Società lo reputasse opportuno,
dovrà prestare una congrua cauzione; tale cauzione potrà però essere
rappresentata da una mallevadoria di persona solvibile;
d) il Cassiere funzionerà anche da esattore:
Art. 21) Revisori dei Conti.
I revisori dei conti sono nominati per turno dall’Assemblea
generale, anno per anno; la carica loro è onorifica e sono tenuti:
1) sorvegliare durante l’esercizio il funzionamento
dell’amministrazione;
2) verificare il conto finale e tutti i mensili, gli
incassi e pagamenti, e se le somme eccedenti i bisogni d’ordinaria
amministrazione nonché i depositi contrattuali siano stati a tempo debito
depositati e ritirati dalla Cassa P. di G. od impiegati in altro modo
nell’interesse della Società ed insomma verificare se nei riguardi
dell’Amministrazione finanziaria vi siano stati errori od abusi e riferirne
all’Assemblea generale.
Capo V:
Controversie e Disposizioni Generali
Art. 22) Per l’accertamento delle contravvenzioni di
cui l’articolo 13 n. 3, qualora non sia altrimenti palese e confessa la frode,
sarà tenuta sufficientemente valida la prova ottenuta col procedimento
seguente: Quando o per denunzia o per sospetto o per verifica periodica del
latte si sia riscontrato adulterazioni od altro, il latte in contesto sarà in
presenza del suo proprietario o chi per esso messo nelle provette di vetro o
nel cremometro e chiuso a doppia serratura in apposito armadio per 24 ore,
consegnando una chiave al proprietario del latte ed una alla Direzione, e nel
contempo sia provato col pesalatte Quevenne e relativa tabella di riduzione,
registrandone il risultato. Nel corso delle 24 ore apposita commissione si
recherà nella stalla ed, in presenza del proprietario, farà mungere le vacche
ed il latte sarà subito sottoposto alle stesse prove succitate e dai risultati
di confronto resterà stabilita l’adulterazione o meno, da punirsi nei modi cui
gli articoli seguenti.
Art. 23) Il socio o non socio che portasse alla
Casina il latte nelle condizioni di cui all’art. 13 n. 3, lettere a, b, c, f,
g, gli verrà senz’altro rifiutato e sarà condannato ad una multa estensibile da
lire 5 a lire 25. Colui che venisse colto in contravvenzione per l’imputazione
di cui l’articolo citato alle lettere d, h, e, sarà punto per la prima volta
con lire 25 di multa e coll’espulsione dalla Società per un mese e pagamento
dei danni, debitamente accertati dalla Direzione e discussi dall’Assemblea dei
soci; per la seconda volta sarà punito con multa di lire 50, colla perdita dei
prodotti del mese, pagamento dei danni come sopra ed allontanamento dalla Società
per l’esercizio in corso.
Successivamente, qualora lo stesso individuo
ricadesse nell’accennate contravvenzioni, saranno dall’Assemblea generale
stabilite di volta in volta le disposizioni da prendersi, anche coll’espulsione
per sempre dalla Società e senza pregiudizio dell’azione penale.
Incorrerà pure nella multa di lire 5 e pagamento dei
danni arrecati quel socio che non facesse denuncia in tempo debito delle vacche
in più delle azioni. Sarà parimenti passibile di multa di lire 2 chiunque non
intervenga senza giustificato motivo alle adunanze sociali e all’Assemblea
generale o [non] si faccia rappresentare con delega scritta. Coloro che
facessero abuso del diritto di prelevamento di generi, specialmente di burro, a
scopo palese di speculazione propria, saranno puniti con multa di lire 10 e
tenuti responsabili dei prossimi danni per pretesto dei contratti in vigore.
Capo VI:
Disposizioni Generali e Transitorie
Art. 24) Le quote per spese e qualunque altra
ritenuta, multe e danni, vengono sempre pagate con trattenuta sul ricavato del
burro od altri generi, di mese in mese o alla fine esercizio, a seconda dei
casi e nella misura stabilita dall’Assemblea, come all’art. 11, senza diritto
ad opposizione del socio.
Art. 25) Quando il Presidente cessa dalla sua carica,
è obbligato alla consegna del materiale, mediante ricevuta e firma
dell’inventario per parte del successore, risultante da processo verbale.
Art. 26) L’annullamento o modificazione del presente
Statuto-Regolamento dovrà essere fatta su richiesta e approvazione di almeno
due terzi dei soci e le eventuali aggiunte saranno messe in appendice al
presente, in forma di deliberazione, sotto responsabilità dell’Amministrazione,
alla quale spetta di farle osservare.
Per tutte le altre deliberazioni, in prima
convocazione la deliberazione sarà valida se avrà due terzi dei soci presenti e
maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione basterà un terzo dei soci
presenti e maggioranza dei voti favorevoli.
Nell’interesse della Società ed in casi urgenti, i
provvedimenti spettanti all’Assemblea generale potranno essere deliberati anche
dall’Amministrazione, sentito qualche socio, però ne domanderà la ratifica alla
prima convocazione dell’Assemblea.
Art. 27) Nelle adunanze sociali e Assemblea generale
non sono permesse le frasi ingiuriose fra soci, tutti sono liberi del proprio
pensiero e delle proprie idee, deve regnare il reciproco rispetto di tutti;
quel socio che incorrerà al presente articolo sarà punito con l’ammenda di lire
5, come pure sarà punito di multa come sopra quel socio che in qualunque modo
offendesse l’Amministrazione nel mandato delle sue funzioni. Come pure non sono
ammessi alle adunanze i rappresentanti con delega autorizzata che siano sotto i
18 anni.
Art. 28) tutte le somme ricavate e da ricavarsi con
il fondo di Cassa risultante nel bilancio, saranno convenientemente accantonate
per i bisogni eventuali ed erogazioni da deliberarsi dai soci a favore
dell’istituzione ed in aumento del capitale sociale.
Art. 29) Il presente statuto annulla i precedenti.
Fatto, letto, confermato e firmato nell’Assemblea
generale dei soci azionisti, Marzo 1926.
Il Presidente, Il Segretario, I revisori dei conti, I
soci.
Articolo
unico
Gl’incassi della lavorazione del latte di capra, del
siero venduto ai soci e non soci, la tassa per la lavorazione del latte delle
vacche in più delle azioni, restano esclusivamente a fondo azionario e[d esso]
sarà usato solo per restauro della Cascina, od altri lavori; le multe pure che
verranno applicate per il mancante alle adunanze, e quelle che si riferisce sulla
mancata denunzia delle vacche in più delle azioni.
1 Gamaliele Rizzardini, 2 Rizzardini Giovanni Ogion,
3 Rizzardini Maddalena, 4 Rizzardini Giovanni, 5 Rizzardini Lugano, 6 Rizzardini
Giovanni fu Angelo Duanuz, 7 Rizzardini Angelo fu Bortolo, 8 Rizzardini
Massimiliano, 9 Pellegrini Luigi, 10 Rizzardini Augusto Bepi, 11 Angelo Piva,
12 Rizzardini Sebastiano, 13 Piva Genesio, 14 --- , 15 Rizzardini Maria fu
Francesco per me e figli, 16 Rizzardini Paolo p.p. [= per parte] del fratello
Fiorenzo, Rizzardini Lucia Sorelle fu Paolino, 18 --- , 19 Rizzardini Paolo fu
Riccardo, 20 Rizzardini Pierina fu Antonio, 21 Rizzardini Ettore e fratello Ivo
fu Angelo, 22 Piva Gio. Batta per il Padre, 23 Rizzardini Mansueto e fratelli
fu Giacomo, 24 --- , 25 --- , 26 Rizzardini Gio. Batta… , 27 Rizzardini
Arcangelo, 28 Rizzardini Mansueto e fratelli, 29 Rizzardini Apollonio, 30 --- ,
31 Rizzardini Almerindo fu Gio. Maria, 32 Rizzardini Gio. Batta per fratelli fu
Antonio, 33 Rizzardini Francesco fu Francesco, 34 p.p. Rizzardini Angelo fu
Bortolo, 35 Rizzardini Costante fu Antonio, 36 Rizzardini Costante fu Angelo
Elenco
descrittivo del n. azioni possedute dai vari soci.
1 Rizzardini Gamaliele 1 (cancellato) / 2 Rizzardini
Giovanni Ogion 4, azioni vive 3 / Rizzardini Maddalena Ogion 1 e ½ , azioni
vive 1 ½ passate a Rizzardini Giovanni fu Gio. Maria / Rizzardini Giovanni fu
Antonio 1, azioni vive 1 / Rizzardini Lugano, azioni vive 1 di Rizzardini Giovanni
fu Lucano / Rizzardini fratelli fu Augusto Mariet 1, azioni vive 1 / Rizzardini
Angelo fu Bortolo 4, azioni vive 4 di Bortolo fu Giovanni / Rizzardini eredi fu
Natale 1, azioni vive 1 di Pietro fu Antonio Paleta / Pellegrini fratelli Vesco
3, azioni vive 3 / Rizzardini Augusto fu Giuseppe 2, azioni vive --- / Piva
Angelo 5, azioni vive 2 di Catterina / Rizzardini Andrea fu Sebastiano 2,
azioni vive 2 / Piva Genesio 1, azioni vive 1 di Augusto fu Genesio /
Rizzardini Angelo fu Giovanni 1, azioni vive 1 di Giovanni Duanuz / Rizzardini
fratelli fu Angelo Gabriel 3, azioni vive 1 di Rinaldo / Rizzardini Olivo 3,
azioni vive 3 / Rizzardini Luigi di Lugano 1, azioni vive 1 / Pellegrini
fratelli Beretin 2, azioni vive 2 / Rizzardini Paolo fu Riccardo 3, azioni vive
4 / Rizzardini Pierina fu Antonio Duanuz 1, azioni vive ½ di Guido fu Erminio /
Rizzardini Ettore e Ivo fu Angelo --- , azioni vive 1 di Enrico fu Gio. Maria /
Piva Gio. Batta fu Pietro --- / Rizzardini Mansueto 2, azioni vive 2 / Panciera
Giacomo 3, azioni vive 3 / Piva fratelli fu Gaetano (foresti) / Rizzardini Gio.
Batta fu Adamo 2, azioni vive 2 di Orsola fu Gio. Batta / Rizzardini Arcangelo
1, azioni vive --- / Rizzardini fratelli fu Gio. Maria 2, azioni vive 2 /
Rizzardini Apollonio fu Antonio 1, azioni vive 2 di Carlo fu Apollonio /
Rizzardini Lucia fu Andrea 2, azioni vive 2 di Eliano fu Domenico / Rizzardini
eredi fu Gio. Maria Ogion 1 e ½, azioni vive 1 di Almerindo fu G[io. Maria] /
Rizzardini fratelli fu Antonio Paleta 2, azioni vive 1 di Giovanni fu Antonio
Paleta / Rizzardini Francesco fu Francesco 1, azioni vive --- / Rizzardini
Bortolo fu Angelo 1, azioni vive 2 di Angelo fu Bortolo / Rizzardini Costante
fu Antonio 1, azioni vive --- / Rizzardini Costante fu Angelo 1, azioni vive
--- / Rizzardini Paolo fu Gio. Batta 4, azioni vive 3 di I… [?] fu Paolo /
Rizzardini Giovanni fu Angelo 2, azioni vive --- / Rizzardini Giusto (foresto)
/ Rizzardini Lucia vedova Martini (foresta).