Libero Maso di Coi

 

 

Archivio Storico

 

Atto di costituzione legale e Regolamento-statuto

del Consorzio di Mareson (19 maggio 1922) [1]

 

N. 1763 Cust. N. 15863 Rep. – Vittorio Emanuele per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia

L’anno 1922 (millenovecento ventidue) oggi dicianove Maggio In Venezia San Marco Frezzeria N. 1673 Avanti di me Pasquale D.r Grimani fu Roberto Notaio residente in Venezia [omissis] i Signori [omissis] procuratori dei Sigg. sottoindicati [2] [omissis] [:]

Balestra Angelo fu Gio. Batta

Balestra Carlo fu Antonio

Balestra Carlo fu Nicolò

Balestra Domenico fu Valentino

Balestra Filomena

Balestra Giacomo fu Valentino

Balestra Luigi fu Antonio

Campo Giovanna di Paolo maritata Martini

Cappeller Andrea fu Gio. Batta

Cappeller Giovanni di Beniamino

Cason Antonio fu Pietro

Cason Fortunato fu Arcangelo

Cason Margherita fu Antonio ved. Rizzardini

Cason Sebastiano fu Gio. Batta

Cason Simeone fu Antonio

Cason Valentino fu Giosuè

Cason Vincenza ved. Balestra

Colussi Amedeo fu Gio. Batta

Colussi Antonio fu Gio. Batta

Colussi Bortolo fu Domenico

Colussi Cecilia fu Giovanni ved. Fu Sante

Colussi Davide fu Angelo

Colussi Giovanni fu Andrea

Colussi Gregorio fu Gio. Batta

Colussi Luigi fu Sebastiano

Colussi Paolino fu Vincenzo

Colussi Santino fu Emilio

Colussi Valentino fu Gio. Batta

Corazza Angela di Angelo in Colussi

Da Pian Maria ved. Panciera

Dal Mas Angelo fu Osvaldo

Dal Mas Anna fu Giacomo

Dal Mas Martino fu Osvaldo

Dal Mas Paolina ved. De Luca fu Osvaldo

Dal Mas Vittorio fu Gio. Batta

De Fanti Oliva fu Bortolo in Monego

De Luca Giovanni fu Andrea

De Luca Giovanni fu Sebastiano, bracciante

De Luca Giuseppe fu Luca

De Luca Giuseppe fu Valentino

De Marco Margherita fu Valentino ved. De Lucia fu Valentino De Marco

De Vido Antonio fu Gio. Batta

Fattor Antonio fu Valentino

Fattor Giovanni fu Pietro

Fattor Giovanni fu Valentino

Fattor Luigi fu Andrea

Fattor Madalena fu Apollonio ved. Rizzardini

Fattor Madalena fu Valentino ved. Dal Mas

Fattor Margherita fu Valentino ved. Martini

Fattor Mariano fu Pietro

Fattor Vincenzo fu Pietro

Filippi Antonia fu Francesco vedova Panciera

Filippi Cesare fu Antonio

Filippi Gio. Batta fu Francesco

Filippi Gio. Maria fu Gio. Batta

Filippi Lorenzo fu Francesco

Filippi Nicolò fu Francesco anche quale procuratore.

Maioni Catterina fu Francesco ved. Scarzanella

Martini Agostino fu Vincenzo

Martini Antonio fu Giacomo

Martini Davide fu Giuseppe

Martini Elena fu Giacomo

Martini Felice fu Sante

Martini Giuseppe fu Valentino

Martini Innocente fu Valentino

Martini Orsola fu Antonio mar[itat]a Martini

Martini Paolina ved. Rizzardini Antonio

Martini Valentino fu Valentino

Monego G. Maria fu Ferdinando

Monego Gio. Batta fu Gio. Batta

Monego Giovanni fu Ferdinando

Monego Giovanni fu Valentino

Monego Lucia fu Valentino ved. Monego

Monego Paolino fu Valentino

Pais Maria ved. Colussi fu Davide

Panciera Angelina fu Angelo

Panciera Angelo fu Valentino

Panciera Federico fu Valentino

Panciera Francesco fu Nicolò

Panciera Giacomo fu Bernardo

Panciera Gio. Batta fu Giovanni

Panciera Giovanna fu Angelo ved. Fattor

Panciera Giovanni fu Gio. Batta bracciante

Panciera Giovanni fu Paolo

Panciera Madalena fu Fedele ved. Balestra

Panciera Maria fu Nicolò ved. Panciera

Panciera Pierina fu Nicolò in Panciera

Panciera Valentino fu Nicolò

Pellegrini Catterina fu Michele ved. Rizzardini

Pellegrini Giovanni fu Michele

Pellegrini Giuliana fu Giovanni ved. Piva

Pellegrini Innocente fu Pellegrino e fratello

Piva Angelo fu Pietro

Piva Angelo fu Valentino

Piva Davide fu Pio

Piva Erminio fu Gio. Batta

Piva Genesio fu Giacomo

Piva Giacomo fu Carlo

Piva Giovanni fu Apollonio

Piva Giuseppe fu Lodovico

Piva Pietro fu Augusto

Piva Pietro fu Sante

Rizzardini Angelo fu Bortolo

Rizzardini Angelo fu Francesco

Rizzardini Angelo fu Giovanni

Rizzardini Angelo fu Giuseppe

Rizzardini Arcangelo fu Antonio

Rizzardini Augusto fu Giacomo

Rizzardini Bortolo fu Angelo

Rizzardini Catterina ved. Rizzardini fu Gio. Maria

Rizzardini Gamaliele fu Pietro

Rizzardini Gio. Batta fu Adamo

Rizzardini Giovanni fu Pietro

Rizzardini Giovanni Maria fu Giacomo

Rizzardini Giuseppe fu Gabriele

Rizzardini Giusto e fratelli fu Antonio

Rizzardini Gregorio fu Gio. Maria

Rizzardini Lucia fu Andrea ved. Rizzardini

Rizzardini Lucia ved.  Martini di Lucano

Rizzardini Lugano fu Gio. Batta

Rizzardini Madalena ved. Fattor

Rizzardini Mansueto fu Giacomo

Rizzardini Maria ved. Rizzardini Riccardo

Rizzardini Massimiliano fu Giovanni

Rizzardini Sebastiano fu Angelo

Rizzardini Venanzio fu Francesco

Scarzanella Angelo fu Matteo

Scarzanella Ermenegildo fu Giovanni

Scarzanella Gio. Maria fu Arcangelo

Scarzanella Giuliano fu Gio. Maria

Scarzanella Giuseppina fu Arcangelo ved. Martini

Scarzanella Olivo fu Giovanni Maria

Soccol Angela fu Pietro ved. Cason

Soccol Angela ved. De Vido per Giovanni

Soccol Antonio fu Giovanni

Soccol Emilio fu Giovanni

Soccol Michele fu Giovanni

Soccol Michele fu Vincenzo

Soccol Nicolò fu Giovanni

Soccol Serafino di Luigi

Soccol Vincenzo fu Giovanni

Soramaè Giovanni di Angelo

Soramaè Maria fu Nicolò

Soramaè Pietro fu Francesco

Talamini Lucia fu Pietro ved. Panciera

Zalivani Augusto fu Gio. Maria

Zalivani Gregorio fu Valentino

Zalivani Luigi fu Pietro

Zalivani Vittore fu Valentino

Zalivani Vittorio fu Fortunato

 

Si premette che:

Con privilegio di investitura 1662 – 1640 e 1664 del Magistrato ai Beni Comunali della Serenissima Repubblica di Venezia, regolarmente confermati allo scadere di ogni decennio, gli uomini delle Regole di Mareson, Fusine, Pecol, Pianaz, Soramaè, dell’attuale Comune di Zoldo Alto, provincia di Belluno, sono stati riconosciuti e confermati comproprietari dei Monti, Prati e Boschi in quei diplomi descritti. Coi suddetti atti d’investitura venne, secondo il diritto dell’epoca, disciplinato il godimento di detti beni da parte degli appartenenti alle famiglie fin dall’origine costituenti quelle regole e che erano quindi comproprietari dei beni stessi. Caduta la Serenissima Repubblica di Venezia, fu pienamente rispettato questo diritto, per cui fino ad oggi i componenti delle famiglie comproprietarie hanno goduto e disposto di quei beni, costituendo Consorzio, che pur venendo riconosciuto completamente dal Comune di Zoldo Alto, già San Tiziano di Zoldo, e dalla Autorità Superiore, non fu mai però formalmente eretto in Ente Morale, secondo le disposizioni delle leggi vigenti. Ciò premesso, come parte integrante di questo atto, oggi i componenti e rappresentanti delle famiglie originarie comproprietarie di detti beni, addivengono al presente atto, con cui danno forma legale di Ente Morale, secondo le leggi vigenti, alla collettività fino da tempi antichissimi sempre esistente e sempre riconosciuta dai vari Enti locali e Centrali.

 

Per ciò si stabilisce quanto segue:

 

I°) E’ costituito, con sede in Mareson di Zoldo Alto, il Consorzio che si intitola «Consorzio di Mareson» formato dei comproprietari universi dei beni, quali sono descritti negli atti di investitura sopra ricordati, e cioè dei discendenti delle famiglie originarie delle Regole Venete di Mareson, Pianaz, Fusine, Pecol, Coi e Soramaè.

II°) Il godimento di detti beni sarà disciplinato secondo le norme regolamentari, che si uniscono come allegato sub D al presente atto, che viene letto approvato e firmato dai comparenti.

III°) L’amministrazione ordinaria, assegnazione e godimento così singolare che collettivo di detti beni da parte dei consorziati comproprietari sarà tenuta dai rappresentanti delle sei regole suddette, scelti secondo le norme stabilite secondo la consuetudine e consacrate dall’unito regolamento.

IV°) Fermo restando che gli atti originari di investitura che costituiscono la legge fondamentale immutabile del Consorzio suddetto, prima di procedere ad atti di straordinaria Amministrazione, alienativi o di rivendicazione di diritti, l’Amministrazione del Consorzio è tenuta a consultare ed ottenere l’approvazione di un Comitato di vigilanza, eletto di 10 in 10 anni dai Consorziati, nella seconda delle due assemblee previste dall’articolo seguente, del decimo anno, costituito di tre rappresentanti e di un legale, i quali potranno essere anche estranei agli aventi diritto al godimento dei beni stessi, e che per il primo decennio da oggi nominano nelle persone dei Sigg.ri Don Matteo Rizzardini, Cav. Prof. Antonio Balestra ed Innocente Pellegrini, e quale legale dell’Avv.o Prof. Gianluigi Andrich. In caso di sopravenuta incapacità, di morte o di rinuncia di alcuno di essi, durante il decennio di carica, il mancante, per il rimanente periodo di tempo, sarà sostituito nella prossima Assemblea Ordinaria annuale.

V°) Ogni anno, nei termini consuetudinari e regolamentari, si terranno due Assemblee Ordinarie dei Consorziati, nelle quali si darà conto della Amministrazione annuale e che prenderà i provvedimenti, che secondo il Regolamento e la Consuetudine sono necessari per godere, secondo e in base agli atti originari di investitura, della cosa comune.

VI°) Disposizione Transitoria. Il Comitato così oggi costituito, è incaricato di fare a nome del Consorzio di Mareson, tutti gli atti e pratiche, sostenere tutte le spese necessarie per la approvazione del presente atto, onde completare la Erezione in Ente Morale del Consorzio stesso, ed a rivendicarne in tutti i modi che fossero resi necessari dalle circostanze, il patrimonio, secondo le disposizioni statutarie delle investiture suddette, ed apportare anche al presente atto ed alle disposizioni statutarie, tutte quelle modificazioni che l’Autorità Amministrativa o Giudiziaria richiedessero per la Erezione in Ente Morale del Consorzio, oggi legalmente costituito. [omissis]

 

Allegato D:

Regolamento il quale per essi ed eredi

tenga luogo di formale ed indeclinabile Statuto

 

Art.° 1 – A formare parte di tale Consorzio sono chiamate le sole famiglie originarie delle Regole Venete di Fusine, Soramaè, Pianaz, Mareson, Pecol e Coi esclusivamente colle famiglie nominalmente dichiarate.

Art.° 2 - Che di dette famiglie sieno chiamati a far parte di tale godimento i soli capi-famiglia, purché abbiano un solo e distinto focolare e separati interessi sì commerciali come professionali, nonostante la materiale e censuaria separazione dei beni.

Art.° 3 - Avvenendo il caso che rimangano eredi solo figli femmine, una sola di queste, la maggiore di età, avrà diritto al godimento del Colonello, purché abiti nella casa paterna e senza passare a matrimonio con persona il cui genitore sia vivente e non avente diritto al Consorzio. Parimenti se solo la vedova rimane superstite, questa avrà diritto di tale uso vita natural durante, purché non passi a seconde nozze.

Art.° 4 - La durata e godimento di tali colonelli avrà la ferma di anni cinque dalla fine dell’anno agrario (24 Agosto di ciascun anno) epoca del quinquennale sorteggio ed attribuzione, purché col successivo primo gennaio provino di avere il legale e stabile domicilio non interrotto anche per momentanea emigrazione.

Art.° 5 - Trovandosi taluno nelle circostanze di dover valersene della proprietà sociale ad essi aggiudicata per gli anni cinque vita durando, cedendola con premio a terzi, anche per un anno, non trovandosi più nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento è decaduto perciò dal diritto di godimento, decadrà pure da questo l’acquirente, qualora sia patto col cessionario stabilito.

Art.° 6 – Ogni e qualunque consorte usufruttuario della sociale proprietà, o in nome proprio o per rappresentanza, sarà tenuto a condurre l’appezzamento ad esso aggiudicato e consegnato, da buon padre di famiglia e come se si trattasse di cosa propria, a termini delle disposizioni del vigente Codice Civile, pena di essere destituito da tale beneficio; è obbligato a conservare i confini, rispettare le piante d’alto fusto, a non deteriorare il terreno e denunciare all’Amministrazione ogni abuso o sperpero effettuato a mano di terzi.

Art. 7° - Potrà il Consorte racimolare gli ambi o piante consimili sul tratto di terreno a lui temporaneamente assegnato fino alla misura di un passo cubo; nel caso che il suddetto appezzamento sia suscettibile d’un maggior prodotto di combustibile del quale volesse usufruire, dovrà farne espressa domanda e sottostare all’equo pagamento da stabilirsi dall’Amministrazione, il quale ricavato ridonderà a beneficio del Consorzio.

Art. 8° - E’ vietato assolutamente l’uso di pascolare con animali di qualsiasi specie l’appezzamento attribuito o sorteggiato al singolo utente, fino al compiuto raccolto del fieno; ma solo facoltizzata la sfalciatura dell’erba nei modi e tempi dichiarati nel presente Statuto e di locale consuetudine.

Art. 9° - In caso di prolungata emigrazione o di morte o per decadimento di diritto, restando disponibile uno o più colonelli attribuiti, l’Amministrazione potrà in corso del quinquennio, assegnarli a quelle famiglie che hanno conseguito il diritto, ed il primo a cedersi verrà locato a quella che prima ne avrà fatto regolarmente domanda.

Art.° 10 – Ammesso il caso che durante il quinquennio non uno abbia fatto domanda di aspiro o sostituzione al Colonello cessante, o che la domanda non venga giustificata, o che il numero dei cessanti prevalga, l’Amministrazione avrà il diritto di subaffittarli a terzi, purché siano soci e per la maggiore e migliore offerta; il ricavato andrà a costituire il fondo sociale a deduzione delle spese inerenti all’Amministrazione.

Art.° 11 – A maggior schiarimento degli obblighi inerenti a ciascun utilitario, resta stabilito che ognuno per conto proprio ed a fronte della proprietà a godersi, nelle giornate che verranno stabilite, regoli ed uniformi sì le strade, come le acque laterali ed interne, a modo come si premise di non incontrare osservazioni, recriminazioni e penalità da parte dell’Amministrazione, ma come se si trattasse di cosa propria; e ciò sia detto per quanto concerne tanto gli accessi come l’interno.

Art.° 12 – Durante il quinquennio non potrà aver luogo una nuova suddivisione delle Parti o Colonelli.

Art.° 13 – Ogni utente è in obbligo di corrispondere in una o più rata, d’anno in anno all’Amministrazione del Consorzio la rifusione imposte, come pure, in mancanza di fondo sociale, dovrà sottostare per la sua quota, alle spese necessarie e giustificate che fossero fatte dall’Amministrazione, sotto le penalità di legge ed in caso d’insolvenza l’Amministrazione suddetta avrà diritto di rivalsa sul frutto del terreno aggiudicato.

Art.° 14 – L’Amministrazione è composta di N. 2 Rappresentanti per Frazione singola, e quindi in complesso di N. 12 (dodici); saranno nominati due per ciascuna frazione dall’Assemblea dei capi-famiglia o loro rappresentanti.

Art.° 15 – L’Amministrazione costituita, nomina nel suo seno il Presidente, il Cassiere ed il Segretario. Gli eletti rimarranno in carica per anni cinque consecutivi da oggi e da rinnovarsi per intero ogni quinquennio.

Art.° 16 – Il Presidente resta facoltizzato di rappresentare il Consorzio in giudizio e fuori, amministrativamente e giudizialmente, di convocare il Consiglio d’Amministrazione ogni volta reputi di necessità e l’Assemblea Generale almeno una volta all’anno. Tenere in osservazione la tenuta dei Registri, sì di corrispondenza come di cassa, il buon andamento insomma dell’intera Azienda Sociale.

Art.° 17 – Il Presidente previa erezione di dettagliato inventario, avrà l’obbligo di custodire i nuovi e conservare i vecchi documenti inerenti a questo Consorzio, ripeterli dalle famiglie che incompetentemente li detengono. A tale scopo viene autorizzato di trattenerli presso di sé con l’obbligo di trasmetterli integralmente al successore.

Art.° 18 – Dovrà inoltre d’accordo col Consiglio d’Amministrazione, nominare due custodi delle montagne costituenti il patrimonio del Consorzio; assegnare, come di metodo ai medesimi i due appezzamenti di terreno col diritto della sfalciatura dell’erba a titolo di rimunerazione d’opera, purché fedelmente si prestino a proteggere l’Azienda Sociale contro gli animali dei limitrofi pascoli.

Art.° 19 – Il Cassiere sarà in proprio obbligato di rispondere di quanto avesse ad incassare e spendere per conto dell’Amministrazione sopra quinternetti di scossa o mandati di pagamento, eccepita ogni altra operazione non giustificata come sopra.

Art.° 20 – Il Segretario redigerà i verbali di ogni singola seduta, ritirando le firme del Presidente o membro anziano, pure far constando il numero ed il nome degli intervenuti, sia all’Assemblea generale come in quella del Consiglio d’Amministrazione. Terrà la Corrispondenza e la Contabilità, ed in generale sarà a capo di tutta la gestione burocratica.

Art.° 21 – L’Amministrazione è tenuta ogni anno di indire una giornata nei singoli villaggi, ove, alle famiglie interessate, verrà comunicato l’operato dell’Azienda Sociale e sottoposto per l’approvazione il Bilancio.

Art. 22° - I componenti del Consorzio sia singolarmente che collettivamente, non potranno locare o come si suol dire vendere il diritto di sfalciatura d’erba, per uno o più anni a persona o famiglia estranea agli aventi diritto di tali montagne, per qualsiasi prezzo, pena di essere decaduti per sempre dai propri diritti.

Art.° 23 – L’Amministrazione trovando nelle montagne un quantitativo di massa legnosa per combustibile, per commercio o comunque utilizzabile, potrà, o per licitazione privata o per pubblica asta, procedere alla vendita di detto soprasuolo, il cui ricavato andrà a beneficio del fondo sociale a deduzione delle spese.

Art.° 24 – I due custodi, eleggibili ogni quinquennio, hanno l’obbligo di giornalmente sorvegliare fino al giorno 24 Agosto d’ogni anno, i relativi corpi di fondo ad essi affidati, per quanto riguarda Coltorondo e Pallafavera pel primo quinquennio stabilito, col giorno 20 Maggio a. c. prestare il loro servizio fedelmente, denunziare le contravvenzioni rilevabili, sia a danno dell’erba, della legna, come degli abusivi transiti, sotto comminatoria di decadenza del beneficio d’uso del tratto di terreno ad essi per tale intento dall’Amministrazione gratuitamente affidato.

Art.° 25 – Il ricavato delle contravvenzioni sull’erba andrà a beneficio dei danneggiati, gli altri in Cassa Sociale.

Art.° 26 – I rappresentanti delle frazioni, non più tardi del mese di Marzo successivo alla scadenza del quinquennio, dovranno formulare un dettagliato Elenco-Ruolo delle famiglie aventi diritto al godimento del colonello per avvenute successioni o divisioni, purché non ostino al disposto 2° e 3° del presente Regolamento e parimenti per quelle cessanti per mancanza di legittimi eredi o per prolungata assenza.

Art.° 27 – Nell’ultima Domenica di Maggio, successivo al quinquennio scaduto, nella Frazione di Mareson avrà luogo l’assemblea generale dei consorti che procederanno all’estrazione a sorte su quale delle due montagne di Pallafavera e Col Torondo, distintamente avranno a praticare la sfalciatura; prima verrà fatto il sorteggio di quale frazione per turno procederà all’estrazione.

Art.° 28 – Pochi giorni dopo della predetta epoca, e precisamente in quella fissata dall’Amministrazione, i consorti si porteranno sulla montagna a loro assegnata, e, presiedente la Rappresentanza del Consorzio, estrarranno a sorte le consortive, sulle quali previamente verrà assegnato il numero dei colonelli praticando un’equa e giusta proporzione.

Art.° 29 – I rappresentanti avranno diritto, a titolo di compenso, alla scelta della montagna, anziché soccombere alla sorte, avranno pure l’esonero dei pioveghi e comandate gratuite.

Art.° 30 – Come di consuetudine, solo il giorno 24 Agosto (S. Bartolomeo) avrà luogo la generale sfalciatura dell’erba, o nel successivo, nel caso che il 24 cada in giorno festivo. Per imprevedute circostanze, ammesso il caso che si dovesse o anticipare o procrastinare detta giornata, incombe all’Amministrazione di darne avviso a mezzo dei rispettivi rappresentanti.

Art.° 31 – Ogni e qualunque altra norma tendente a beneficiare il Consorzio proposta in avvenire, purché ottenga il suffragio di due terzi dei soci, formerà quale appendice, parte come unita ed integrante del presente Regolamento.

Art.° 32 – Il godimento delle montagne di Coltorondo e Pallafavera viene attribuito mediante assegnazione fatta per sorteggio a favore di chi ha il legale domicilio e la residenza in una delle indicate Frazioni. Il godimento dura cinque anni a partire dal 24 Agosto dell’anno nel quale è fatto il sorteggio. L’assegnazione o attribuzione è fatta sotto la condizione risolutiva espressa che il consorziato conservi il domicilio legale e la residenza in una delle frazioni e mantenga animali così da rendere ubertoso il paese e che esso o almeno alcun membro di sua famiglia tenga in una delle frazioni, dimora, non interrotta per emigrazione temporanea nel trimestre dal 1° Gennaio al 31 Marzo di ognuno degli anni compresi nel quinquennio.

Art.° 33 – Quando per ottemperare alle norme della buona coltura e conservazione boschiva, ovvero per soddisfare ai bisogni del Consorzio o dei Consorziati, sia da procedere al taglio di piante di alto fusto, o da convertire la massa legnosa in combustibile, delibererà l’Amministrazione del Consorzio, che stabilirà la estensione e la modalità del taglio, con gli eventuali ripristini; provvederà alla stima e alla vendita delle piante mediante pubblica asta, all’incasso del prezzo ed al sicuro ed utile impiego e custodia del medesimo, a maggior vantaggio del Consorzio, sotto la personale e solidale responsabilità degli amministratori, i quali daranno le disposizioni anche per il luogo e modo del versamento del prezzo e per la sicura custodia temporanea di esso con le credute deroghe alla facoltà attribuita al Cassiere dall’art. 19°.

All’Amministrazione del Consorzio spetta di disporre delle spoglie come meglio crederà.

Il Presidente del Consorzio a nome e nell’interesse del Consorzio e secondo le deliberazioni dell’Amministrazione, adempierà alle pratiche richieste dalle leggi, che impongono il vincolo forestale anche sui boschi di proprietà privata, quali sono questi delle montagne di esclusiva ragione del Consorzio. – I due terzi del Consorziati anche con semplice domanda scritta, senza convocazione d’assemblea, diretta all’Amministrazione potranno;

impedire il taglio o la vendita delle piante d’alto fusto, purché la opposizione sia partecipata con lettera raccomandata all’Amministrazione prima del giorno dell’asta;

chiedere che la vendita segua a trattative private e a certe determinate condizioni;

chiedere che le piante sieno assegnate e distribuite fra i consorziati in eguali porzioni, famiglia per famiglia a loro libera disposizione o per un fine determinato, previo pagamento del prezzo di stima da versare ed impiegare come prezzo di pubbliche aste. Saranno ammessi a partecipare alla assegnazione e distribuzione delle piante in natura anche i consorziati  che per temporanea emigrazione non potessero partecipare al godimento del Consorzio, ma purché dimorino in paese al momento dell’assegnazione o distribuzione.

chiedere ed ottenere che sia derogato al disposto della precedente lettera, all’effetto che un certo limitato numero di piante sieno distribuite ed assegnate in natura senza pagamento di corrispettivo, a quelle sole famiglie consorziate che, al tempo dell’assegnazione, sieno nel godimento dei beni, a termine dell’art. IV°. Tale eccezionale favore sarà consentito purché le condizioni economiche e finanziarie del Consorzio lo consentano e quella dei beneficati lo giustifichino. Quando le domande dei Consorziati, come sopra formulate, sieno trovate fondate dall’Amministrazione, essa vi darà conforme esecuzione. In caso contrario gl’istanti potranno ricorrere contro l’Amministrazione all’Autorità Giudiziaria, alla quale esclusivamente compete la decisione di questa e di qualsiasi altra controversia riguardante il Consorzio, i suoi diritti e la sua Amministrazione e i rapporti con i partecipanti al medesimo.

Pellegrini Innocente fu Pellegrino

Martini Angelo fu Giacomo

Balestra Floriano fu Andrea

Filippi Antonio di Gio. Batta

Rizzardini Sebastiano fu Angelo

Panciera Valentino fu Nicolò

Colussi Giovanni fu Andrea

 

Pasquale Grimani fu Roberto Notaio

 

                       

 

 



[1] Il documento è posseduto in fotocopia, gentilmente fornita dal per. min. Sante Iral, che dispone di copia autentica. Del documento è qui presentato il testo integrale del Regolamento-statuto e un estratto dell’atto di costituzione.

[2] L’elenco è qui riportato, per comodità, secondo l’ordine alfabetico.