Libero Maso di Coi
Archivio
Storico
Atto di
costituzione legale e Regolamento-statuto
del
Consorzio di Mareson (19 maggio 1922) [1]
N. 1763 Cust. N. 15863 Rep. – Vittorio Emanuele per
grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia
L’anno 1922 (millenovecento ventidue) oggi dicianove
Maggio In Venezia San Marco Frezzeria N. 1673 Avanti di me Pasquale D.r Grimani
fu Roberto Notaio residente in Venezia [omissis] i Signori [omissis]
procuratori dei Sigg. sottoindicati [2]
[omissis] [:]
Balestra Angelo fu Gio. Batta
Balestra Carlo fu Antonio
Balestra Carlo fu Nicolò
Balestra Domenico fu Valentino
Balestra Filomena
Balestra Giacomo fu Valentino
Balestra Luigi fu Antonio
Campo Giovanna di Paolo maritata Martini
Cappeller Andrea fu Gio. Batta
Cappeller Giovanni di Beniamino
Cason Antonio fu Pietro
Cason Fortunato fu Arcangelo
Cason Margherita fu Antonio ved. Rizzardini
Cason Sebastiano fu Gio. Batta
Cason Simeone fu Antonio
Cason Valentino fu Giosuè
Cason Vincenza ved. Balestra
Colussi Amedeo fu Gio. Batta
Colussi Antonio fu Gio. Batta
Colussi Bortolo fu Domenico
Colussi Cecilia fu Giovanni ved. Fu Sante
Colussi Davide fu Angelo
Colussi Giovanni fu Andrea
Colussi Gregorio fu Gio. Batta
Colussi Luigi fu Sebastiano
Colussi Paolino fu Vincenzo
Colussi Santino fu Emilio
Colussi Valentino fu Gio. Batta
Corazza Angela di Angelo in Colussi
Da Pian Maria ved. Panciera
Dal Mas Angelo fu Osvaldo
Dal Mas Anna fu Giacomo
Dal Mas Martino fu Osvaldo
Dal Mas Paolina ved. De Luca fu Osvaldo
Dal Mas Vittorio fu Gio. Batta
De Fanti Oliva fu Bortolo in Monego
De Luca Giovanni fu Andrea
De Luca Giovanni fu Sebastiano, bracciante
De Luca Giuseppe fu Luca
De Luca Giuseppe fu Valentino
De Marco Margherita fu Valentino ved. De Lucia fu
Valentino De Marco
De Vido Antonio fu Gio. Batta
Fattor Antonio fu Valentino
Fattor Giovanni fu Pietro
Fattor Giovanni fu Valentino
Fattor Luigi fu Andrea
Fattor Madalena fu Apollonio ved. Rizzardini
Fattor Madalena fu Valentino ved. Dal Mas
Fattor Margherita fu Valentino ved. Martini
Fattor Mariano fu Pietro
Fattor Vincenzo fu Pietro
Filippi Antonia fu Francesco vedova Panciera
Filippi Cesare fu Antonio
Filippi Gio. Batta fu Francesco
Filippi Gio. Maria fu Gio. Batta
Filippi Lorenzo fu Francesco
Filippi Nicolò fu Francesco anche quale procuratore.
Maioni Catterina fu Francesco ved. Scarzanella
Martini Agostino fu Vincenzo
Martini Antonio fu Giacomo
Martini Davide fu Giuseppe
Martini Elena fu Giacomo
Martini Felice fu Sante
Martini Giuseppe fu Valentino
Martini Innocente fu Valentino
Martini Orsola fu Antonio mar[itat]a Martini
Martini Paolina ved. Rizzardini Antonio
Martini Valentino fu Valentino
Monego G. Maria fu Ferdinando
Monego Gio. Batta fu Gio. Batta
Monego Giovanni fu Ferdinando
Monego Giovanni fu Valentino
Monego Lucia fu Valentino ved. Monego
Monego Paolino fu Valentino
Pais Maria ved. Colussi fu Davide
Panciera Angelina fu Angelo
Panciera Angelo fu Valentino
Panciera Federico fu Valentino
Panciera Francesco fu Nicolò
Panciera Giacomo fu Bernardo
Panciera Gio. Batta fu Giovanni
Panciera Giovanna fu Angelo ved. Fattor
Panciera Giovanni fu Gio. Batta bracciante
Panciera Giovanni fu Paolo
Panciera Madalena fu Fedele ved. Balestra
Panciera Maria fu Nicolò ved. Panciera
Panciera Pierina fu Nicolò in Panciera
Panciera Valentino fu Nicolò
Pellegrini Catterina fu Michele ved. Rizzardini
Pellegrini Giovanni fu Michele
Pellegrini Giuliana fu Giovanni ved. Piva
Pellegrini Innocente fu Pellegrino e fratello
Piva Angelo fu Pietro
Piva Angelo fu Valentino
Piva Davide fu Pio
Piva Erminio fu Gio. Batta
Piva Genesio fu Giacomo
Piva Giacomo fu Carlo
Piva Giovanni fu Apollonio
Piva Giuseppe fu Lodovico
Piva Pietro fu Augusto
Piva Pietro fu Sante
Rizzardini Angelo fu Bortolo
Rizzardini Angelo fu Francesco
Rizzardini Angelo fu Giovanni
Rizzardini Angelo fu Giuseppe
Rizzardini Arcangelo fu Antonio
Rizzardini Augusto fu Giacomo
Rizzardini Bortolo fu Angelo
Rizzardini Catterina ved. Rizzardini fu Gio. Maria
Rizzardini Gamaliele fu Pietro
Rizzardini Gio. Batta fu Adamo
Rizzardini Giovanni fu Pietro
Rizzardini Giovanni Maria fu Giacomo
Rizzardini Giuseppe fu Gabriele
Rizzardini Giusto e fratelli fu Antonio
Rizzardini Gregorio fu Gio. Maria
Rizzardini Lucia fu Andrea ved. Rizzardini
Rizzardini Lucia ved. Martini di Lucano
Rizzardini Lugano fu Gio. Batta
Rizzardini Madalena ved. Fattor
Rizzardini Mansueto fu Giacomo
Rizzardini Maria ved. Rizzardini Riccardo
Rizzardini Massimiliano fu Giovanni
Rizzardini Sebastiano fu Angelo
Rizzardini Venanzio fu Francesco
Scarzanella Angelo fu Matteo
Scarzanella Ermenegildo fu Giovanni
Scarzanella Gio. Maria fu Arcangelo
Scarzanella Giuliano fu Gio. Maria
Scarzanella Giuseppina fu Arcangelo ved. Martini
Scarzanella Olivo fu Giovanni Maria
Soccol Angela fu Pietro ved. Cason
Soccol Angela ved. De Vido per Giovanni
Soccol Antonio fu Giovanni
Soccol Emilio fu Giovanni
Soccol Michele fu Giovanni
Soccol Michele fu Vincenzo
Soccol Nicolò fu Giovanni
Soccol Serafino di Luigi
Soccol Vincenzo fu Giovanni
Soramaè Giovanni di Angelo
Soramaè Maria fu Nicolò
Soramaè Pietro fu Francesco
Talamini Lucia fu Pietro ved. Panciera
Zalivani Augusto fu Gio. Maria
Zalivani Gregorio fu Valentino
Zalivani Luigi fu Pietro
Zalivani Vittore fu Valentino
Zalivani Vittorio fu Fortunato
Si premette che:
Con privilegio di investitura 1662 – 1640 e 1664 del
Magistrato ai Beni Comunali della Serenissima Repubblica di Venezia,
regolarmente confermati allo scadere di ogni decennio, gli uomini delle Regole
di Mareson, Fusine, Pecol, Pianaz, Soramaè, dell’attuale Comune di Zoldo Alto,
provincia di Belluno, sono stati riconosciuti e confermati comproprietari dei
Monti, Prati e Boschi in quei diplomi descritti. Coi suddetti atti
d’investitura venne, secondo il diritto dell’epoca, disciplinato il godimento
di detti beni da parte degli appartenenti alle famiglie fin dall’origine
costituenti quelle regole e che erano quindi comproprietari dei beni stessi.
Caduta la Serenissima Repubblica di Venezia, fu pienamente rispettato questo
diritto, per cui fino ad oggi i componenti delle famiglie comproprietarie hanno
goduto e disposto di quei beni, costituendo Consorzio, che pur venendo
riconosciuto completamente dal Comune di Zoldo Alto, già San Tiziano di Zoldo,
e dalla Autorità Superiore, non fu mai però formalmente eretto in Ente Morale,
secondo le disposizioni delle leggi vigenti. Ciò premesso, come parte
integrante di questo atto, oggi i componenti e rappresentanti delle famiglie
originarie comproprietarie di detti beni, addivengono al presente atto, con cui
danno forma legale di Ente Morale, secondo le leggi vigenti, alla collettività
fino da tempi antichissimi sempre esistente e sempre riconosciuta dai vari Enti
locali e Centrali.
Per ciò si stabilisce quanto segue:
I°) E’ costituito, con sede in Mareson di Zoldo Alto,
il Consorzio che si intitola «Consorzio di Mareson» formato dei comproprietari
universi dei beni, quali sono descritti negli atti di investitura sopra
ricordati, e cioè dei discendenti delle famiglie originarie delle Regole Venete
di Mareson, Pianaz, Fusine, Pecol, Coi e Soramaè.
II°) Il godimento di detti beni sarà disciplinato
secondo le norme regolamentari, che si uniscono come allegato sub D al presente
atto, che viene letto approvato e firmato dai comparenti.
III°) L’amministrazione ordinaria, assegnazione e
godimento così singolare che collettivo di detti beni da parte dei consorziati
comproprietari sarà tenuta dai rappresentanti delle sei regole suddette, scelti
secondo le norme stabilite secondo la consuetudine e consacrate dall’unito
regolamento.
IV°) Fermo restando che gli atti originari di
investitura che costituiscono la legge fondamentale immutabile del Consorzio
suddetto, prima di procedere ad atti di straordinaria Amministrazione,
alienativi o di rivendicazione di diritti, l’Amministrazione del Consorzio è
tenuta a consultare ed ottenere l’approvazione di un Comitato di vigilanza,
eletto di 10 in 10 anni dai Consorziati, nella seconda delle due assemblee
previste dall’articolo seguente, del decimo anno, costituito di tre
rappresentanti e di un legale, i quali potranno essere anche estranei agli
aventi diritto al godimento dei beni stessi, e che per il primo decennio da
oggi nominano nelle persone dei Sigg.ri Don Matteo Rizzardini, Cav. Prof. Antonio
Balestra ed Innocente Pellegrini, e quale legale dell’Avv.o Prof. Gianluigi
Andrich. In caso di sopravenuta incapacità, di morte o di rinuncia di alcuno di
essi, durante il decennio di carica, il mancante, per il rimanente periodo di
tempo, sarà sostituito nella prossima Assemblea Ordinaria annuale.
V°) Ogni anno, nei termini consuetudinari e
regolamentari, si terranno due Assemblee Ordinarie dei Consorziati, nelle quali
si darà conto della Amministrazione annuale e che prenderà i provvedimenti, che
secondo il Regolamento e la Consuetudine sono necessari per godere, secondo e
in base agli atti originari di investitura, della cosa comune.
VI°) Disposizione Transitoria. Il Comitato
così oggi costituito, è incaricato di fare a nome del Consorzio di Mareson, tutti
gli atti e pratiche, sostenere tutte le spese necessarie per la approvazione
del presente atto, onde completare la Erezione in Ente Morale del Consorzio
stesso, ed a rivendicarne in tutti i modi che fossero resi necessari dalle
circostanze, il patrimonio, secondo le disposizioni statutarie delle
investiture suddette, ed apportare anche al presente atto ed alle disposizioni
statutarie, tutte quelle modificazioni che l’Autorità Amministrativa o
Giudiziaria richiedessero per la Erezione in Ente Morale del Consorzio, oggi
legalmente costituito. [omissis]
Allegato
D:
Regolamento
il quale per essi ed eredi
tenga
luogo di formale ed indeclinabile Statuto
Art.° 1 – A formare parte di tale Consorzio sono
chiamate le sole famiglie originarie delle Regole Venete di Fusine, Soramaè,
Pianaz, Mareson, Pecol e Coi esclusivamente colle famiglie nominalmente
dichiarate.
Art.° 2 - Che di dette famiglie sieno chiamati a far
parte di tale godimento i soli capi-famiglia, purché abbiano un solo e distinto
focolare e separati interessi sì commerciali come professionali, nonostante la
materiale e censuaria separazione dei beni.
Art.° 3 - Avvenendo il caso che rimangano eredi solo
figli femmine, una sola di queste, la maggiore di età, avrà diritto al
godimento del Colonello, purché abiti nella casa paterna e senza passare a
matrimonio con persona il cui genitore sia vivente e non avente diritto al
Consorzio. Parimenti se solo la vedova rimane superstite, questa avrà diritto
di tale uso vita natural durante, purché non passi a seconde nozze.
Art.° 4 - La durata e godimento di tali colonelli
avrà la ferma di anni cinque dalla fine dell’anno agrario (24 Agosto di
ciascun anno) epoca del quinquennale sorteggio ed attribuzione, purché col
successivo primo gennaio provino di avere il legale e stabile domicilio non
interrotto anche per momentanea emigrazione.
Art.° 5 - Trovandosi taluno nelle circostanze di
dover valersene della proprietà sociale ad essi aggiudicata per gli anni cinque
vita durando, cedendola con premio a terzi, anche per un anno, non trovandosi
più nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento è decaduto perciò dal
diritto di godimento, decadrà pure da questo l’acquirente, qualora sia patto
col cessionario stabilito.
Art.° 6 – Ogni e qualunque consorte usufruttuario
della sociale proprietà, o in nome proprio o per rappresentanza, sarà tenuto a
condurre l’appezzamento ad esso aggiudicato e consegnato, da buon padre di
famiglia e come se si trattasse di cosa propria, a termini delle disposizioni
del vigente Codice Civile, pena di essere destituito da tale beneficio; è
obbligato a conservare i confini, rispettare le piante d’alto fusto, a non
deteriorare il terreno e denunciare all’Amministrazione ogni abuso o sperpero
effettuato a mano di terzi.
Art. 7° - Potrà il Consorte racimolare gli ambi o
piante consimili sul tratto di terreno a lui temporaneamente assegnato fino
alla misura di un passo cubo; nel caso che il suddetto appezzamento sia
suscettibile d’un maggior prodotto di combustibile del quale volesse usufruire,
dovrà farne espressa domanda e sottostare all’equo pagamento da stabilirsi
dall’Amministrazione, il quale ricavato ridonderà a beneficio del Consorzio.
Art. 8° - E’ vietato assolutamente l’uso di pascolare
con animali di qualsiasi specie l’appezzamento attribuito o sorteggiato al
singolo utente, fino al compiuto raccolto del fieno; ma solo facoltizzata la
sfalciatura dell’erba nei modi e tempi dichiarati nel presente Statuto e di
locale consuetudine.
Art. 9° - In caso di prolungata emigrazione o di
morte o per decadimento di diritto, restando disponibile uno o più colonelli
attribuiti, l’Amministrazione potrà in corso del quinquennio, assegnarli a
quelle famiglie che hanno conseguito il diritto, ed il primo a cedersi verrà
locato a quella che prima ne avrà fatto regolarmente domanda.
Art.° 10 – Ammesso il caso che durante il quinquennio
non uno abbia fatto domanda di aspiro o sostituzione al Colonello cessante, o
che la domanda non venga giustificata, o che il numero dei cessanti prevalga,
l’Amministrazione avrà il diritto di subaffittarli a terzi, purché siano soci e
per la maggiore e migliore offerta; il ricavato andrà a costituire il fondo
sociale a deduzione delle spese inerenti all’Amministrazione.
Art.° 11 – A maggior schiarimento degli obblighi
inerenti a ciascun utilitario, resta stabilito che ognuno per conto proprio ed
a fronte della proprietà a godersi, nelle giornate che verranno stabilite,
regoli ed uniformi sì le strade, come le acque laterali ed interne, a modo come
si premise di non incontrare osservazioni, recriminazioni e penalità da parte
dell’Amministrazione, ma come se si trattasse di cosa propria; e ciò sia detto
per quanto concerne tanto gli accessi come l’interno.
Art.° 12 – Durante il quinquennio non potrà aver
luogo una nuova suddivisione delle Parti o Colonelli.
Art.° 13 – Ogni utente è in obbligo di corrispondere
in una o più rata, d’anno in anno all’Amministrazione del Consorzio la
rifusione imposte, come pure, in mancanza di fondo sociale, dovrà sottostare
per la sua quota, alle spese necessarie e giustificate che fossero fatte
dall’Amministrazione, sotto le penalità di legge ed in caso d’insolvenza
l’Amministrazione suddetta avrà diritto di rivalsa sul frutto del terreno
aggiudicato.
Art.° 14 – L’Amministrazione è composta di N. 2
Rappresentanti per Frazione singola, e quindi in complesso di N. 12 (dodici);
saranno nominati due per ciascuna frazione dall’Assemblea dei capi-famiglia o
loro rappresentanti.
Art.° 15 – L’Amministrazione costituita, nomina nel
suo seno il Presidente, il Cassiere ed il Segretario. Gli eletti rimarranno in
carica per anni cinque consecutivi da oggi e da rinnovarsi per intero ogni
quinquennio.
Art.° 16 – Il Presidente resta facoltizzato di
rappresentare il Consorzio in giudizio e fuori, amministrativamente e
giudizialmente, di convocare il Consiglio d’Amministrazione ogni volta reputi
di necessità e l’Assemblea Generale almeno una volta all’anno. Tenere in
osservazione la tenuta dei Registri, sì di corrispondenza come di cassa, il
buon andamento insomma dell’intera Azienda Sociale.
Art.° 17 – Il Presidente previa erezione di
dettagliato inventario, avrà l’obbligo di custodire i nuovi e conservare i
vecchi documenti inerenti a questo Consorzio, ripeterli dalle famiglie che
incompetentemente li detengono. A tale scopo viene autorizzato di trattenerli
presso di sé con l’obbligo di trasmetterli integralmente al successore.
Art.° 18 – Dovrà inoltre d’accordo col Consiglio
d’Amministrazione, nominare due custodi delle montagne costituenti il
patrimonio del Consorzio; assegnare, come di metodo ai medesimi i due
appezzamenti di terreno col diritto della sfalciatura dell’erba a titolo di
rimunerazione d’opera, purché fedelmente si prestino a proteggere l’Azienda
Sociale contro gli animali dei limitrofi pascoli.
Art.° 19 – Il Cassiere sarà in proprio obbligato di
rispondere di quanto avesse ad incassare e spendere per conto
dell’Amministrazione sopra quinternetti di scossa o mandati di pagamento,
eccepita ogni altra operazione non giustificata come sopra.
Art.° 20 – Il Segretario redigerà i verbali di ogni
singola seduta, ritirando le firme del Presidente o membro anziano, pure far
constando il numero ed il nome degli intervenuti, sia all’Assemblea generale
come in quella del Consiglio d’Amministrazione. Terrà la Corrispondenza e la
Contabilità, ed in generale sarà a capo di tutta la gestione burocratica.
Art.° 21 – L’Amministrazione è tenuta ogni anno di
indire una giornata nei singoli villaggi, ove, alle famiglie interessate, verrà
comunicato l’operato dell’Azienda Sociale e sottoposto per l’approvazione il
Bilancio.
Art. 22° - I componenti del Consorzio sia
singolarmente che collettivamente, non potranno locare o come si suol dire
vendere il diritto di sfalciatura d’erba, per uno o più anni a persona o
famiglia estranea agli aventi diritto di tali montagne, per qualsiasi prezzo,
pena di essere decaduti per sempre dai propri diritti.
Art.° 23 – L’Amministrazione trovando nelle montagne
un quantitativo di massa legnosa per combustibile, per commercio o comunque
utilizzabile, potrà, o per licitazione privata o per pubblica asta, procedere
alla vendita di detto soprasuolo, il cui ricavato andrà a beneficio del fondo
sociale a deduzione delle spese.
Art.° 24 – I due custodi, eleggibili ogni
quinquennio, hanno l’obbligo di giornalmente sorvegliare fino al giorno 24
Agosto d’ogni anno, i relativi corpi di fondo ad essi affidati, per quanto
riguarda Coltorondo e Pallafavera pel primo quinquennio stabilito, col giorno
20 Maggio a. c. prestare il loro servizio fedelmente, denunziare le
contravvenzioni rilevabili, sia a danno dell’erba, della legna, come degli
abusivi transiti, sotto comminatoria di decadenza del beneficio d’uso del
tratto di terreno ad essi per tale intento dall’Amministrazione gratuitamente
affidato.
Art.° 25 – Il ricavato delle contravvenzioni
sull’erba andrà a beneficio dei danneggiati, gli altri in Cassa Sociale.
Art.° 26 – I rappresentanti delle frazioni, non più
tardi del mese di Marzo successivo alla scadenza del quinquennio, dovranno
formulare un dettagliato Elenco-Ruolo delle famiglie aventi diritto al
godimento del colonello per avvenute successioni o divisioni, purché non ostino
al disposto 2° e 3° del presente Regolamento e parimenti per quelle cessanti
per mancanza di legittimi eredi o per prolungata assenza.
Art.° 27 – Nell’ultima Domenica di Maggio, successivo
al quinquennio scaduto, nella Frazione di Mareson avrà luogo l’assemblea
generale dei consorti che procederanno all’estrazione a sorte su quale delle due
montagne di Pallafavera e Col Torondo, distintamente avranno a praticare la
sfalciatura; prima verrà fatto il sorteggio di quale frazione per turno
procederà all’estrazione.
Art.° 28 – Pochi giorni dopo della predetta epoca, e
precisamente in quella fissata dall’Amministrazione, i consorti si porteranno
sulla montagna a loro assegnata, e, presiedente la Rappresentanza del
Consorzio, estrarranno a sorte le consortive, sulle quali previamente verrà
assegnato il numero dei colonelli praticando un’equa e giusta proporzione.
Art.° 29 – I rappresentanti avranno diritto, a titolo
di compenso, alla scelta della montagna, anziché soccombere alla sorte, avranno
pure l’esonero dei pioveghi e comandate gratuite.
Art.° 30 – Come di consuetudine, solo il giorno 24
Agosto (S. Bartolomeo) avrà luogo la generale sfalciatura dell’erba, o nel
successivo, nel caso che il 24 cada in giorno festivo. Per imprevedute
circostanze, ammesso il caso che si dovesse o anticipare o procrastinare detta
giornata, incombe all’Amministrazione di darne avviso a mezzo dei rispettivi
rappresentanti.
Art.° 31 – Ogni e qualunque altra norma tendente a
beneficiare il Consorzio proposta in avvenire, purché ottenga il suffragio di
due terzi dei soci, formerà quale appendice, parte come unita ed integrante del
presente Regolamento.
Art.° 32 – Il godimento delle montagne di Coltorondo
e Pallafavera viene attribuito mediante assegnazione fatta per sorteggio a
favore di chi ha il legale domicilio e la residenza in una delle indicate
Frazioni. Il godimento dura cinque anni a partire dal 24 Agosto dell’anno nel
quale è fatto il sorteggio. L’assegnazione o attribuzione è fatta sotto la
condizione risolutiva espressa che il consorziato conservi il domicilio legale
e la residenza in una delle frazioni e mantenga animali così da rendere
ubertoso il paese e che esso o almeno alcun membro di sua famiglia tenga in una
delle frazioni, dimora, non interrotta per emigrazione temporanea nel trimestre
dal 1° Gennaio al 31 Marzo di ognuno degli anni compresi nel quinquennio.
Art.° 33 – Quando per ottemperare alle norme della
buona coltura e conservazione boschiva, ovvero per soddisfare ai bisogni del
Consorzio o dei Consorziati, sia da procedere al taglio di piante di alto fusto,
o da convertire la massa legnosa in combustibile, delibererà l’Amministrazione
del Consorzio, che stabilirà la estensione e la modalità del taglio, con gli
eventuali ripristini; provvederà alla stima e alla vendita delle piante
mediante pubblica asta, all’incasso del prezzo ed al sicuro ed utile impiego e
custodia del medesimo, a maggior vantaggio del Consorzio, sotto la personale e
solidale responsabilità degli amministratori, i quali daranno le disposizioni
anche per il luogo e modo del versamento del prezzo e per la sicura custodia
temporanea di esso con le credute deroghe alla facoltà attribuita al Cassiere
dall’art. 19°.
All’Amministrazione del Consorzio spetta di disporre
delle spoglie come meglio crederà.
Il Presidente del Consorzio a nome e nell’interesse
del Consorzio e secondo le deliberazioni dell’Amministrazione, adempierà alle
pratiche richieste dalle leggi, che impongono il vincolo forestale anche sui
boschi di proprietà privata, quali sono questi delle montagne di esclusiva
ragione del Consorzio. – I due terzi del Consorziati anche con semplice domanda
scritta, senza convocazione d’assemblea, diretta all’Amministrazione potranno;
impedire il taglio o la vendita delle piante d’alto
fusto, purché la opposizione sia partecipata con lettera raccomandata
all’Amministrazione prima del giorno dell’asta;
chiedere che la vendita segua a trattative private e
a certe determinate condizioni;
chiedere che le piante sieno assegnate e distribuite
fra i consorziati in eguali porzioni, famiglia per famiglia a loro libera
disposizione o per un fine determinato, previo pagamento del prezzo di stima da
versare ed impiegare come prezzo di pubbliche aste. Saranno ammessi a
partecipare alla assegnazione e distribuzione delle piante in natura anche i
consorziati che per temporanea
emigrazione non potessero partecipare al godimento del Consorzio, ma purché
dimorino in paese al momento dell’assegnazione o distribuzione.
chiedere ed ottenere che sia derogato al disposto
della precedente lettera, all’effetto che un certo limitato numero di piante
sieno distribuite ed assegnate in natura senza pagamento di corrispettivo, a
quelle sole famiglie consorziate che, al tempo dell’assegnazione, sieno nel
godimento dei beni, a termine dell’art. IV°. Tale eccezionale favore sarà
consentito purché le condizioni economiche e finanziarie del Consorzio lo
consentano e quella dei beneficati lo giustifichino. Quando le domande dei
Consorziati, come sopra formulate, sieno trovate fondate dall’Amministrazione,
essa vi darà conforme esecuzione. In caso contrario gl’istanti potranno
ricorrere contro l’Amministrazione all’Autorità Giudiziaria, alla quale
esclusivamente compete la decisione di questa e di qualsiasi altra controversia
riguardante il Consorzio, i suoi diritti e la sua Amministrazione e i rapporti
con i partecipanti al medesimo.
Pellegrini Innocente fu Pellegrino
Martini Angelo fu Giacomo
Balestra Floriano fu Andrea
Filippi Antonio di Gio. Batta
Rizzardini Sebastiano fu Angelo
Panciera Valentino fu Nicolò
Colussi Giovanni fu Andrea
Pasquale Grimani fu Roberto Notaio
[1] Il
documento è posseduto in fotocopia, gentilmente fornita dal per. min. Sante
Iral, che dispone di copia autentica. Del documento è qui presentato il testo
integrale del Regolamento-statuto e un estratto dell’atto di costituzione.
[2] L’elenco
è qui riportato, per comodità, secondo l’ordine alfabetico.